CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21843/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vv. Giuseppe F.M. [OSCURATO:PERSONA] e LucianaCipolla- ricorrente -control’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso il decreto cron. n. 3278/2025 del Tribunale di Vicenza,depositato il 28.3.2025;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del26.5.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei diritti in origine vantatida [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., presentò domanda tardivaNumero registro generale 10286/2025Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 21843/2026Data pubblicazione 26/06/2026di ammissione al passivo del fallimento Istituti ScolasticiCardinale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. del credito ipotecario di €205.000.Il giudice delegato respinse la domanda, ritenendola «unasostanziale duplicazione» rispetto ad altre «vertenze pendenti»,dal che il rilievo di una carenza di interesse ad agire.[OSCURATO:SOCIETA]. propose opposizione allo stato passivo,che venne respinta dal Tribunale di Vicenza, in composizionecollegiale.Contro il decreto del tribunale [OSCURATO:SOCIETA]. hapresentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.[OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativanel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazionein camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. e degli artt. 93, 97 e 99 legge fall.».La ricorrente contesta l’affermazione del tribunalesecondo cui, con la domanda oggetto del presente processo, sisarebbe pretesa «una inammissibile duplicazione di giudizio»,rispetto ad altra precedente domanda di ammissione al passivoe al contenzioso insorto davanti al giudice dell’esecuzioneindividuale, che aveva proceduto alla vendita di alcuni dei beniipotecati appartenenti alla società fallita e anche di alcuni beniappartenenti ad altro soggetto, ma ipotecati a garanzia deimedesimi crediti originariamente della [OSCURATO:PERSONA] diVicenza S.p.A.Numero registro generale 10286/2025Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 21843/2026Data pubblicazione 26/06/2026Nell’illustrazione del motivo si evidenzia che «i creditiinsinuati con la domanda di ammissione al passivo che ha datoluogo al presente giudizio nemmeno sussistevano allorchél’odierna ricorrente ebbe a proporre la prima domanda diammissione sopra citata».2. Il secondo motivo censura il decreto, «ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per nullità della pronunciaimpugnata in relazione al disposto di cui all’art. 134 c.p.c. pernullità della motivazione».La ricorrente si duole che il decreto del tribunale sia privodi «alcuna effettiva motivazione né con riferimento all’asseritaidentità delle pretese creditorie né con riferimento alla avvenutaesposizione, da parte dell’odierna ricorrente, nel proprio ricorsoin opposizione, delle argomentazioni idonee a dimostrare ladiversità».3. Il secondo motivo deve essere esaminato con prioritàed è fondato.Nella scarna parte che si legge tra la parola «DECRETO»e la sigla « P.Q.Mnel loro complesso, possano essere definite una motivazione e,men che meno, una motivazione rispettosa di quel «minimocostituzionale», garantito dall’art. 111, comma 6, Cost., che larenderebbe incensurabile in sede di legittimità (Cass. S.u. n.8053/2014).Il tribunale si limita ad asserire che «il credito oggi vantatoda [OSCURATO:SOCIETA]. rientra nella sua più complessa posizionecreditoria già fatta valere nei confronti della procedura, giàdecisa dal Tribunale, ed oggi al vaglio della Cassazione». Da taleimmotivata affermazione – che non si confronta in alcun modoNumero registro generale 10286/2025Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 21843/2026Data pubblicazione 26/06/2026con le difese dell’attuale ricorrente – segue l’inevitabilevalutazione che si tratterebbe pertanto di «una inammissibileduplicazione del giudizio».Valutazione che, però, in quanto conseguenza – e nonpremessa – dalla precedente affermazione, nulla aggiunge aquest’ultima sul piano motivazionale.Analogamente, nulla aggiunge alla mera affermazioneiniziale il «considerato» che per il credito ipotecario già insinuato(e non ammesso, ma sub iudice) è stato «chiesto ed ottenutol’accantonamento delle somme».Infine, un ulteriore paragrafo ribadisce ancora una volta ilmedesimo concetto («ritenuta corretta l’esclusione del suocredito, trattandosi di una mera duplicazione di altro credito giàinsinuato»), con l’aggiunta della generica – e non menoimmotivata, visto ciò che dal ricorso emerge – affermazione checiò sarebbe stato «riconosciuto dalla stessa opponente (v. pag.6, 3° cpv)».5. Si impone, pertanto l’accoglimento del secondo motivodi ricorso, con assorbimento del primo, dovendosi procederealla cassazione del decreto con rinvio al medesimo Tribunale diVicenza, in diversa composizione, anche per provvedere sullespese del presente giudizio di legittimità.P.Q.M.La Corte:accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo,cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Vicenza, indiversa composizione, anche per decidere sulle spese delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 10286/2025Numero sezionale 2273/2026Numero di raccolta generale 21843/2026Data pubblicazione 26/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del26.5.2026.Il Presidente