CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 2025
Cassazione n. 26877/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1561/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 8204/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], per quanto qui d'interesse, ha confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] di cui alla sentenza del Tribunale di Palmi in data 25 gennaio 2018 per il reato di ricettazione di una pistola calibro 9; qualificata la recidiva come specifica infraquinquennale ed escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il Giudice di appello ha condannato Mammoliti alla pena di tre anni di reclusione e novecento euro di multa. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, in esito a una perquisizione domiciliare svolta, il 18 ottobre 2007, in un fienile dell'abitazione della famiglia del ricorrente, alla presenza del padre e del fratello di questi, era rinvenuta una pistola Beretta calibro 9, priva di matricola. La riconducibilità dell'arma all'odierno ricorrente era ritenuta sulla scorta del contenuto di alcune conversazioni captate e, segnatamente: i) il colloquio in carcere il 26 ottobre 2007 tra l'imputato e il fratello Francesco, detenuto, in occasione del quale il primo chiedeva al secondo il motivo per cui il giorno dell'arresto non fosse fuggito, ottenendo quale risposta che non ne aveva avuto la possibilità; l'imputato, a sua volta, gli riferiva di avere visto i Carabinieri prima della perquisizione e di essere fuggito, portando con sé un fucile (condotta per cui è stato condannato in altro procedimento penale); ii) il colloquio captato presso la Casa circondariale del 30 ottobre 2007, in occasione del quale [OSCURATO:PERSONA], nel parlare con sua madre, dopo avere chiarito che le ragioni per le quali la perquisizione era stata estesa anche al fienile, lamentava di stare pagando per colpe non sue, circostanza di cui si diceva consapevole anche la donna che, infatti, a sua volta, riferiva di avere appreso dal figlio [OSCURATO:PERSONA] che egli stesso aveva nascosto la pistola; Francesco, a quel punto, confermava di averla nascosta, ma che il fratello «se l'era ripresa»; iii) i dialoghi del 2 novembre 2007 tra l’amico del ricorrente, Damiano Consiglio, e i suoi famigliari in occasione CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26877/2025 Roma, lì, 22/07/2025 dei quali il primo, nel commentare la vicenda oggetto del presente procedimento, affermava che Francesco, «figlio di Angelina, era in carcere per una pistola di suo fratello» e che questi, la mattina della perquisizione, era fuggito . Tali risultanze erano ritenute indicative, oltre il ragionevole dubbio, che [OSCURATO:PERSONA] detenesse illegalmente l’arma in parola e che fosse riuscito a fuggire appena prima dell’inizio della perquisizione, lasciando che il fratello Francesco fosse accusato al suo posto. 2. Ricorre per cassazione Mammoliti, per mezzo del proprio difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce quattro motivi di ricorso di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo si appunta sulla natura congetturale della ricostruzione alla stregua della quale è stata ritenuta in capo al ricorrente la consapevolezza della presenza dell'arma all'interno del fienile. Si lamenta la contraddittorietà della motivazione fornita all'intercettazione Rit 1681/2007, poiché la Corte di appello dà atto che in detta conversazione [OSCURATO:PERSONA] nega la paternità dell'arma, salvo a dedurne contraddittoriamente la piena consapevolezza della presenza della stessa nel fienile. Si sarebbe, inoltre, trascurato che, al momento del controllo, l'unico soggetto presente era [OSCURATO:PERSONA], correttamente giudicato con sentenza irrevocabile quale responsabile del reato di ricettazione. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce l'intervenuta prescrizione, prima della sentenza di appello, del reato di ricettazione, a seguito della ritenuta diversa ipotesi di recidiva (specifica e infraquinquennale) ritenuta dal Giudice di secondo grado. La questione, osserva il ricorrente, è certamente rilevabile per la prima volta nel giudizio di cassazione e il reato si sarebbe prescritto alla data del 18 ottobre 2024. 2.3. Il terzo motivo si appunta sulla violazione dell'art. 99, secondo comma, cod. pen. Dopo avere richiamato la giurisprudenza di legittimità, anche nel suo massimo consesso, secondo cui la recidiva necessità di un'attenta valutazione della gravità dell'illecito commesso sulla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo, nonché la valutazione sulla continuità con le precedenti condanne (ciò che unicamente giustifica il più severo intervento punitivo da parte del legislatore), il ricorrente lamenta che la Corte di appello ha motivato attraverso il richiamo di due soli precedenti penali, peraltro risalenti. 2.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il correlato vizio di motivazione, in punto di dosimetria della pena e di ritenuta insussistenza di elementi a sostegno delle circostanze attenuanti generiche. Si lamenta l'assenza di motivazione sullo scostamento della pena dal minimo edittale e la sinteticità del ragionamento con cui è stato negato il beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen., soprattutto considerati gli elementi dettagliatamente indicati nell'atto di appello a sostegno della meritevolezza dello stesso da parte del ricorrente. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 8 aprile 2025, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 13 aprile 2025, la difesa del ricorrente ha depositato motivi aggiunti con i quali ha invocato una lettura costituzionalmente orientata dell'’art. 344-bis cod. proc. pen. e della relativa disposizione transitoria. Giusta la tesi difensiva,tale regime transitorio violerebbe il principio del favor rei e determinerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra imputati che si trovano sostanzialmente nella medesima condizione processuale, con l’unica differenza riconducibile alla tempistica della commissione del fatto criminoso. In questo modo sarebbe disatteso anche il principio di retroattività della norma penale favorevole al reo, di cui all’art. 2 cod. pen. e i diritti costituzionali alla difesa e al giusto processo, richiamati anche dalla Corte EDU; ciò in quanto la disposizione normativa sarebbe solo apparentemente processuale, avendo una chiara funzione sostanziale. L'azione penale riguardo al reato per cui è condanna dovrebbe essere, pertanto, dichiarata improcedibile, stante la mancata definizione dello stesso nel termine di legge previsto dall’art. 344-biscod. proc. pen. In subordine si chiede che il Collegio sollevi la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24 e 11 Cost e art. 2 CEDU. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità e la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, come si dirà di seguito. 1.Il primo motivo è inammissibile perché riguarda censure non consentite e, comunque, manifestamente infondate. Sotto il primo profilo, il ricorso non si confronta con la motivazione puntuale, scevra da fratture razionali e coerente con le risultanze di prova che si è riportata in premessa del presente provvedimento, alla stregua della quale il Giudice di appello ha ritenuto di confermare il giudizio sulla riconducibilità dell’arma al ricorrente, anche se questi non era presente al momento della perquisizione. È, invero, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 – 01). Inoltre, il ricorrente sollecita il Collegio a una non consentita rilettura dell'interpretazione non manifestamente illogica delle conversazioni captate e sulle quali si fonda l’affermazione di responsabilità. Come statuito da Sez. U n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01, «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità». In materia di intercettazioni telefoniche, costituisce, dunque, questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01). Ancora più pertinentemente al caso che ci occupa, questa Corte ha precisato che, in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01). E, d’altro canto, osserva il Collegio che la conversazione che il ricorrente assume travisata, riportata per esteso a p. 9 della sentenza di primo grado, è stata interpretata nell'unico significato logicamente coerente: la sorella del ricorrente, abbandonata ogni cautela, chiede conto a questi della pistola che ha causato l'arresto del fratello Francesco («ma tu l'hai messa nella paglia una 9x21?») e, mentre il padre dei due interlocutori sottrae il telefono all’incauta donna, [OSCURATO:PERSONA], senza mostrare alcuno stupore in merito alla presenza di un arma nel proprio fienile e senza fare alcuna domanda sul punto, si limita ad affermare di non sapere a chi la stessa appartenga. La Corte di appello ha, infatti, interpretato la conversazione in parolain chiave razionale e nel quadro probatorio complessivo, rinveniente dalle altre captazioni che si sono indicate nella premessa del presente provvedimento, facendone derivare – con motivazione priva di aporie logiche – un elemento significativo della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] che, titolare dell’arma (come affermato dal fratello Francesco nel dialogo con la madre), ma evidentemente ipotizzando che le conversazioni fossero intercettate, ne ha puramente e semplicemente negato la paternità. Sicché, osserva il Collegio, inferire da questa frase – come vorrebbe il difensore – che l’imputato stesse genuinamente affermando che l'arma non era di sua proprietà è frutto di una lettura parcellizzata delle risultanze di prova. 2.A non miglior sorte è destinato il terzo motivo, che addebita alla sentenza impugnata di non avere svolto il doveroso vaglio in punto di esclusione dell'operatività della recidiva. Al contrario, la Corte ha reso adeguata motivazione, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, che la reiterazione dell'illecito fosseeffettivo sintomo di pericolosità e di maggiore capacità delinquenziale; ciò che ha correttamente desunto dalla reiterazione di un delitto della stessa indole, in un ristretto arco temporale (inferiore a un anno) rispetto alla precedente condanna penale, così facendo buon governo della giurisprudenza di legittimità che richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice, che può peraltro essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272803 - 01; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse, Rv. 267130 - 01). 3.Il motivo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche è reiterativo, oltre che manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha, infatti, escluso il beneficio – non richiesto nel corso del giudizio di primo grado – sulla scorta di un'articolata motivazione (si vedano le ultime due pagine del provvedimento) e, segnatamente, sulla gravità del fatto, siccome inferita dalle modalità di occultamento dell’arma, e sulla condotta negativa del ricorrente (che si diede alla fuga prima dell’ingresso delle Forze dell’ordine), non mancando di sottolineare l'esistenza di precedenti condanne. Con tale valutazione la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi secondo cui le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (ex multis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Peraltro, la concessione o meno del beneficio rientra nell'ambito di un giudizio di fatto, rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737). Nel motivarne il diniego, invero, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244 – 01). 4.L’eccezione di prescrizione sollevata con il secondo motivo è manifestamente infondata. La ricettazione prevede una pena massima di otto anni di reclusione che, nel caso che ci occupa, devono essere vanno aumentati di 1/2 per la ritenuta recidiva pluriaggravata (ai sensi dell’art. art 99 terzo comma cod. pen.) e, così, la pena massima nel caso di specie è quella di dodici anni di reclusione. Per determinare il tempo necessario a prescrivere, ai dodici anni si devono aggiungere ulteriori sei anni (ossia la metà della pena massima) ai sensi dell'art. 161 cod. pen., sicché lo stesso è individuato in diciotto anni, termine che sarebbe spirato il 18 ottobre 2025. 5.Come anticipato, la richiesta di interpretazione costituzionalmente orientata ovvero la subordinata questione di legittimità costituzionale dell'art. 344-bis cod. proc. pen., nella parte in cui limita ai soli procedimenti relativi a reati commessi dal primo gennaio 2020 l’improcedibilità conseguente al decorso del termine di durata massima del giudizio di legittimità, è manifestamente infondata, trattandosi di scelta che rientra nella discrezionalità del legislatore e che non comporta alcuna violazione dei parametri indicati dal ricorrente, in quanto la limitazione cronologica dell’applicazione di detta causa di improcedibilità delle impugnazioni (cui consegue la non punibilità delle condotte) riguarda situazioni diverse, anche quanto alla disciplina sostanziale applicabile, e risulta coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, anch'essa applicabile ai reati commessi dal 1 gennaio 2020. In proposito, questa Corte ha già affermato il principio appena espresso (Sez. 3, n. 1567 del 14/12/2021, dep. 2022, Iaria, Rv. 282408 – 01; Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283043 - 02) che il Collegio condivide e ribadisce. 6.Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]