CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08850/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per i delitti aggravati di lesioni personali, commessi in concorso (artt. 110, 582 e 585 cod. pen.); ritenuto che il primo motivo di ricorso - che lamenta la violazione degli artt. 59 e 585 cod. pen. - è del tutto generico e versato in fatto poiché ha perorato una alternativa ricostruzione dell'accaduto (in particolare, in relazione all'utilizzo da parte di altro soggetto del manico di scopo per porre in essere l'azione lesiva, negando che il ricorrente ne avesse conoscenza), così prospettando irritualmente in questa sede di legittimità il difetto dei presupposti per porre a carico del Mattia la circostanza aggravante de qua senza neppure addurre il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso - che denuncia la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. - è parimenti versato in fatto e generico, poiché si è limitato ad indicare gli elementi, già dedotti innanzi alla Corte di merito, in forza dei quali avrebbero dovuto essere concesse le circostanze attenuanti generiche, senza confrontarsi in alcun modo con l'iter della sentenza impugnata che ha chiarito le ragioni per cui ha disatteso in parte qua l'appello, richiamando gli elementi, contemplati dall'art. 133 cod. pen., in forza dei quali già il Tribunale ne aveva escluso i presupposti ed esponendo in maniera non certo illogica il motivo per cui non ha considerato fondata la prospettazione difensiva (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de