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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12586/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; ' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha riconosciuto colpevole di furto aggravato.

A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità sulla base di una impronta digitale parziale nonché in ordine alla mancata concessione della attenuante della lieve entità del danno (si trattava di furto in abitazione di un televisore, una penna d'oro e tre collane di oro e acciaio).

Il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto ripropone una pedissequa reiterazione del motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette dì assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801).

È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01).

Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, saldamente ancorata ai principi già espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla attendibilità delle risultanze della impronta dattiloscopica parziale (sez. 5, n.54493 del 29/9/2018, Rv 274167-01; Sez. 5, n. 12792 del 26/02/2010, Rv. 246901 - 01).

Quanto al lamentato diniego della attenuante, la doglianza è manifestamente infondata.

La Corte territoriale ha correttamente rilevato, in linea con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, che il pregiudizio non era certo esiguo :la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (cfr Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 2 - n. 5049 del 22/12/2020, Rv. 280615 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; ' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che ha riconosciuto colpevole di furto aggravato. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità sulla base di una impronta digitale parziale nonché in ordine alla mancata concessione della attenuante della lieve entità del danno (si trattava di furto in abitazione di un televisore, una penna d'oro e tre collane di oro e acciaio). Il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto ripropone una pedissequa reiterazione del motivo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito, dovendosi pertanto considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette dì assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801). È invero inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato (Sez. 2 - , Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, saldamente ancorata ai principi già espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla attendibilità delle risultanze della impronta dattiloscopica parziale (sez. 5, n.54493 del 29/9/2018, Rv 274167-01; Sez. 5, n. 12792 del 26/02/2010, Rv. 246901 - 01). Quanto al lamentato diniego della attenuante, la doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha correttamente rilevato, in linea con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, che il pregiudizio non era certo esiguo :la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (cfr Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 2 - n. 5049 del 22/12/2020, Rv. 280615 - 01). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 12586/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris