CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10343/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati2026ROSA MAFFEI, [OSCURATO:PERSONA];1000- controricorrente -avverso la sentenza n. 536/2020 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 17/12/2020 R.G.N. 73/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/02/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6445/2021Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 10343/2026Data pubblicazione 20/04/20261. Con la sentenza n. 536 del 2020, la Corte di appello diTorino ha respinto il gravame dell’Inps avverso la decisione diprimo grado che aveva riconosciuto il diritto di MassimilianoParigini ad ottenere l’indennità NASpI.2. L’Istituto ha proposto ricorso per cassazione dellaindicata pronuncia. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.3. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 26 febbraio2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza neltermine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma,c.p.c.).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps – ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c.- deduce la violazione degli artt. 10, comma 1, e11, lettera c), del d.lgs. n. 22 del 2015, con riferimento all’art.12 disp. prelim. c.c., per avere la Corte di appello ritenuto chela decadenza dalla prestazione NASpI si verifichi soltantoquando l’interessato, successivamente alla concessione dellaprestazione, intraprenda una nuova attività lavorativa e nonanche quando, come nella specie, si tratti di attivitàpreesistente.2. Il motivo è fondato, come già ritenuto in numerosiprecedenti di legittimità, alle cui motivazioni, anche ai sensidell’art. 118 disp.att.c.p.c., integralmente si rinvia (ex multis,Cass. nn. 3596 e 2398 del 2025; Cass. nn. 22924, 22800,11543, 1053 e 846 del 2024).2.1. In estrema sintesi, come evidenzia l’Istituto nellamemoria illustrativa, questa Corte ha chiarito che l’art. 10 deld.lgs. n. 22 del 2015 impone di comunicare all’INPS le attivitàNumero registro generale 6445/2021di lavoro autonomo o d’impresa individuale dalle quali si ricavaN umero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 10343/2026un reddito, sia quando risultino intraprese ex novo, sia quandoData pubblicazione 20/04/2026risultino preesistenti.2.2. La decadenza dalla fruizione dell’indennità NASpIopera, dunque, anche quando l’attività sia cominciata primadella presentazione della domanda amministrativa. Quel cherileva è la contemporaneità tra il godimento del trattamento didisoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa (Cass.,n. 846 del 2024). In tal caso, il termine per effettuare lacomunicazione decorre dalla presentazione della domandaamministrativa (Cass. n. 846 del 2024, cit.).2.3. L’interpretazione delineata da questa Corte èconforme alla ratio legis e all’esigenza di circoscrivere la plateadei beneficiari dei trattamenti di disoccupazione a chi versi incondizione di effettivo bisogno, garantendo all’Istituto sollecitied efficaci controlli. Senza pretermettere il dato testuale,l’esegesi indicata «si limita ad estendere la regula juris delladecadenza ad una fattispecie da reputarsi implicitamenteconsiderata dalla norma […]» (Cass. n. 22921 del 2024, inmotivazione, con richiamo a Cass. n. 11543 del 2024) sicché«nessuna antinomia […] si ravvisa con il divieto di analogia (art.14 delle preleggi) […]» ( Cass. n. 3596 del 2025, 5.2. delle“Ragioni della decisione”).3. Gli argomenti illustrati dal controricorrente nellamemoria illustrativa non inducono a rimeditare i recenti approdidella giurisprudenza di questa Corte; essi, peraltro, si fondanosu deduzioni rimaste estranee al thema decidendum (v., perfattispecie analoga, in motivazione, Cass. n. 2398 del 2025).4. La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvioalla Corte territoriale che, in diversa composizione, procederàad un nuovo accertamento coerente con i principi di diritto sopraNumero registro generale 6445/2021Numero sezionale 1000/2026esposti. Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidNuamzeiroo ndi era ccolta generale 10343/2026Data pubblicazione 20/04/2026delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione,che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 febbraio2026.La PresidenteRossana MancinoNumero registro generale 6445/2021Numero sezionale 1000/2026Numero di raccolta generale 10343/2026Data pubblicazione 20/04/2026