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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 2020

Cassazione n. 05140/2023

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], alla via del Gesù n. 62 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimata - avverso la sentenza n. 204, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardiail 5.10.2020, e pubblicata il 13.1.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 15.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Avviso di intimazione - Sottoscrizione del ruolo - Motivazione - Modalità di calcolo degli interessi.

1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava alla [OSCURATO:PERSONA], il 06.04.2018, l’avviso di intimazione n. 068 2018 9012435613 000.

2. Avverso l’atto ingiuntivo, e le presupposte cartelle di pagamento, la società proponeva ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, introducendo una pluralità di censure e contestando, tra l’altro, l’illegittimità dell’atto per la mancanza di sottoscrizione del ruolo, a causa del difetto di motivazione, allegazione e prova, nonché per l’omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento, nonché in conseguenza dell’errata applicazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che dell’illegittima applicazione degli interessi di mora. [OSCURATO:PERSONA] riteneva infondate le critiche proposte dal ricorrente, e rigettava il ricorso con sentenza n. 1585/2019.

3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, adducendo l’illegittimità della pronuncia della CTP in conseguenza dell’omessa e/o carente motivazione in ordine alla eccepita violazione dell’art 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973; della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000; della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992; dell’omessa pronuncia in ordine al rilievo sulla illegittimità della pretesa per interessi, con particolare riguardo alla motivazione della stessa; della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. 602 del 1973, nonché dell’erroneità della pronuncia in merito alle pretese avanzate a titolo di aggio.

La CTR della Lombardia rigettava il ricorso, confermando la sentenza di primo grado, e condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTR, la contribuente, affidandosi a due strumenti di impugnazione.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ricevuto notifica del ricorso, a mezzo Pec consegnata il 13.7.2021, ma non si è costituita.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR erroneamente valutato che l’omessa sottoscrizione del ruolo non sia un vizio invalidante dell’atto.

2. Mediante il suo secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della l. n. 212 del 2000, in cui è incorso il giudice dell’appello, per non aver rilevato la “violazione dell’obbligo legale di motivazione ed allegazione” (ric., p. 18), tanto in relazione all’atto di intimazione in generale, quanto in materia di calcolo degli interessi.

3. Con il primo motivo di ricorso il contribuente censura la decisione impugnata per non avere la CTR rilevato l’invalidità del ruolo perché non sottoscritto.

Invero, l’omessa sottoscrizione del ruolo non comporta conseguenze sul piano della validità dell’atto.

Tale assunto deriva dalla presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’amministrazione da cui promana.

Il ruolo, infatti, è un atto che non presenta margini di discrezionalità da parte dell’amministrazione, per cui vige il principio di non rilevanza dei vizi del provvedimento ex art. 21 octies della l. 241 del 1990, ciò in quanto il ruolo è atto interno al provvedimento non dotato di autonoma rilevanza ed è parte quindi della cartella da notificare al contribuente (così, tra le altre, Cass. sez.

V, 25.7.2022, n. 23226).

3.1. Il condivisibile principio è stato già espresso con chiarezza da questa Corte regolatrice osservando che “in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.

D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990”, Cass. sez.

V, 30.10.2018, n. 27561.

3.2. Il contribuente non fornisce dimostrazione dell’esistenza di elementi utili per ipotizzare che il ruolo risulti inesistente, o sia stato irregolarmente formato, e si limita a rilevare la mancanza di sottoscrizione dell’atto, assumendo erroneamente di poter far derivare da ciò solo la nullità del ruolo stesso.

Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato.

4. Mediante il secondo strumento di impugnazione, il ricorrente denuncia quindi la ritenuta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della legge n. 212 del 2000, censurando la decisione adottata dal giudice dell’appello, innanzitutto per non aver rilevato l’illegittimità dell’intimazione di pagamento in quanto non rispondente agli obblighi di motivazione e allegazione previsti dalla legge.

4.1. Proprio secondo quanto disposto dall’invocato art. 7 dello Statuto del contribuente, invocato dal ricorrente, è invero possibile assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche per relationem, cioè operando riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, i quali siano collegati all’atto notificato, quando gli stessi debbano ritenersi conosciuti dal contribuente, oppure l’atto richiamante ne riproduca il contenuto essenziale.

Questa Corte ha avuto modo di precisare in che cosa si sostanzi il carattere della essenzialità quale requisito minimo per poter ritenere assolto l’obbligo motivazionale e di allegazione (cfr. Cass.n. 20416/18).

In particolare, ci si riferisce all’insieme delle parti dell’atto richiamato (oggetto, contenuto, destinatario) necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permetta al contribuente ed al giudice, in una eventuale sede giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato. (cfr. Cass. n. 9323/2017; Cass. n. 9032/2013).

4.2. Nel caso di specie, già la CTP ha accertato la regolare notificazione delle cartelle esattoriali presupposte, e le stesse sono chiaramente indicate per numero, natura ed importo della pretesa, nell’atto di intimazione, con la conseguenza che gli atti presupposti devono ritenersi legalmente conosciuti dal contribuente.

Le cartelle esattoriali regolarmente notificate non devono essere allegate all’atto di intimazione e concorrono ad integrare la motivazione dell’ingiunzione.

4.3. Il difetto di motivazione viene invocato dal ricorrente anche con specifico riferimento alle modalità di calcolo degli interessi, che non risulterebbero comprensibili, e comunque non sono state illustrate.

4.3.1. Invero, in materia tributaria la modalità di calcolo degli interessi è predeterminata ex lege, e si sostanzia in una mera operazione matematica.

Questa Corte, del resto, ha già avuto occasione di chiarire che “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”, Cass.

SS.UU. 14.7.2022, n. 22281.

Del resto le contestazioni introdotte mediante il ricorso per cassazione devono essere esposte in forma specifica, ed è onere del ricorrente evidenziare in quale errore di calcolo ritiene essere incorsa l’Amministrazione finanziaria nel calcolare gli interessi in applicazione delle previsioni normative vigenti, cui l’odierno ricorrente non ha assolto.

Anche il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto, ed il ricorso deve essere perciò rigettato.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo l’intimata Agenzia delle Entrate Riscossione proposto difese nel giudizio di legittimità.

5.1. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dalla GIOMA Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Messina, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], alla via del Gesù n. 62 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimata - avverso la sentenza n. 204, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardiail 5.10.2020, e pubblicata il 13.1.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 15.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Avviso di intimazione - Sottoscrizione del ruolo - Motivazione - Modalità di calcolo degli interessi. 1. L’Agenzia delle Entrate Riscossione notificava alla [OSCURATO:PERSONA], il 06.04.2018, l’avviso di intimazione n. 068 2018 9012435613 000. 2. Avverso l’atto ingiuntivo, e le presupposte cartelle di pagamento, la società proponeva ricorso innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, introducendo una pluralità di censure e contestando, tra l’altro, l’illegittimità dell’atto per la mancanza di sottoscrizione del ruolo, a causa del difetto di motivazione, allegazione e prova, nonché per l’omessa notifica delle presupposte cartelle di pagamento, nonché in conseguenza dell’errata applicazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, oltre che dell’illegittima applicazione degli interessi di mora. [OSCURATO:PERSONA] riteneva infondate le critiche proposte dal ricorrente, e rigettava il ricorso con sentenza n. 1585/2019. 3. La contribuente spiegava appello avverso la decisione di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, adducendo l’illegittimità della pronuncia della CTP in conseguenza dell’omessa e/o carente motivazione in ordine alla eccepita violazione dell’art 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973; della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, e dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000; della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992; dell’omessa pronuncia in ordine al rilievo sulla illegittimità della pretesa per interessi, con particolare riguardo alla motivazione della stessa; della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. 602 del 1973, nonché dell’erroneità della pronuncia in merito alle pretese avanzate a titolo di aggio. La CTR della Lombardia rigettava il ricorso, confermando la sentenza di primo grado, e condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita dalla CTR, la contribuente, affidandosi a due strumenti di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ricevuto notifica del ricorso, a mezzo Pec consegnata il 13.7.2021, ma non si è costituita. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR erroneamente valutato che l’omessa sottoscrizione del ruolo non sia un vizio invalidante dell’atto. 2. Mediante il suo secondo mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della l. n. 212 del 2000, in cui è incorso il giudice dell’appello, per non aver rilevato la “violazione dell’obbligo legale di motivazione ed allegazione” (ric., p. 18), tanto in relazione all’atto di intimazione in generale, quanto in materia di calcolo degli interessi. 3. Con il primo motivo di ricorso il contribuente censura la decisione impugnata per non avere la CTR rilevato l’invalidità del ruolo perché non sottoscritto. Invero, l’omessa sottoscrizione del ruolo non comporta conseguenze sul piano della validità dell’atto. Tale assunto deriva dalla presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’amministrazione da cui promana. Il ruolo, infatti, è un atto che non presenta margini di discrezionalità da parte dell’amministrazione, per cui vige il principio di non rilevanza dei vizi del provvedimento ex art. 21 octies della l. 241 del 1990, ciò in quanto il ruolo è atto interno al provvedimento non dotato di autonoma rilevanza ed è parte quindi della cartella da notificare al contribuente (così, tra le altre, Cass. sez. V, 25.7.2022, n. 23226). 3.1. Il condivisibile principio è stato già espresso con chiarezza da questa Corte regolatrice osservando che “in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies della l. n. 241 del 1990”, Cass. sez. V, 30.10.2018, n. 27561. 3.2. Il contribuente non fornisce dimostrazione dell’esistenza di elementi utili per ipotizzare che il ruolo risulti inesistente, o sia stato irregolarmente formato, e si limita a rilevare la mancanza di sottoscrizione dell’atto, assumendo erroneamente di poter far derivare da ciò solo la nullità del ruolo stesso. Il primo motivo di ricorso risulta pertanto infondato. 4. Mediante il secondo strumento di impugnazione, il ricorrente denuncia quindi la ritenuta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della legge n. 212 del 2000, censurando la decisione adottata dal giudice dell’appello, innanzitutto per non aver rilevato l’illegittimità dell’intimazione di pagamento in quanto non rispondente agli obblighi di motivazione e allegazione previsti dalla legge. 4.1. Proprio secondo quanto disposto dall’invocato art. 7 dello Statuto del contribuente, invocato dal ricorrente, è invero possibile assolvere all’obbligo di motivazione degli atti tributari anche per relationem, cioè operando riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, i quali siano collegati all’atto notificato, quando gli stessi debbano ritenersi conosciuti dal contribuente, oppure l’atto richiamante ne riproduca il contenuto essenziale. Questa Corte ha avuto modo di precisare in che cosa si sostanzi il carattere della essenzialità quale requisito minimo per poter ritenere assolto l’obbligo motivazionale e di allegazione (cfr. Cass.n. 20416/18). In particolare, ci si riferisce all’insieme delle parti dell’atto richiamato (oggetto, contenuto, destinatario) necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione permetta al contribuente ed al giudice, in una eventuale sede giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato. (cfr. Cass. n. 9323/2017; Cass. n. 9032/2013). 4.2. Nel caso di specie, già la CTP ha accertato la regolare notificazione delle cartelle esattoriali presupposte, e le stesse sono chiaramente indicate per numero, natura ed importo della pretesa, nell’atto di intimazione, con la conseguenza che gli atti presupposti devono ritenersi legalmente conosciuti dal contribuente. Le cartelle esattoriali regolarmente notificate non devono essere allegate all’atto di intimazione e concorrono ad integrare la motivazione dell’ingiunzione. 4.3. Il difetto di motivazione viene invocato dal ricorrente anche con specifico riferimento alle modalità di calcolo degli interessi, che non risulterebbero comprensibili, e comunque non sono state illustrate. 4.3.1. Invero, in materia tributaria la modalità di calcolo degli interessi è predeterminata ex lege, e si sostanzia in una mera operazione matematica. Questa Corte, del resto, ha già avuto occasione di chiarire che “la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo”, Cass. SS.UU. 14.7.2022, n. 22281. Del resto le contestazioni introdotte mediante il ricorso per cassazione devono essere esposte in forma specifica, ed è onere del ricorrente evidenziare in quale errore di calcolo ritiene essere incorsa l’Amministrazione finanziaria nel calcolare gli interessi in applicazione delle previsioni normative vigenti, cui l’odierno ricorrente non ha assolto. Anche il secondo motivo di ricorso deve pertanto essere respinto, ed il ricorso deve essere perciò rigettato. 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo l’intimata Agenzia delle Entrate Riscossione proposto difese nel giudizio di legittimità. 5.1. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dalla GIOMA Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
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