CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40955/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA Ldato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in data 19 novembre 2020, la Corte di appello di Catania, ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, cod.proc.pen., in riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città del 5 novembre 2014, ha deliberato di infliggere nei confronti degli appellanti D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in primo grado riconosciuti colpevoli del delitto di tentato furto aggravato in luogo di privata dimora) - che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio - la pena concordata con il Procuratore Generale. 2. Avverso la sentenza ricorrono, con distinti atti d'impugnativa, entrambi gli imputati e lamentano, ciascuno con un solo motivo, la violazione degli artt. 132 e 133 cod.pen. e il vizio di motivazione in riferimento al quantum di pena loro inflitta. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.proc.pen., introdotto dall'art. 1, comma 62, I. n. 103/2017, sono inammissibile i ricorsi proposti avverso sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod.proc.pen.. e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi del già richiamato art. 610 comma 5-bis cod.proc.pen.. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. Così deciso 1'11 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] De