CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24728/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 novembre 1979 avverso la sentenza resa il 2 Febbraio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma 111 giugno 2015, con cui l'imputato è stato dichiarato responsabile dei reati di usura aggravata dall'attività imprenditoriale esercitata dalle vittime, meglio contestati ai capi 1, 2 e 3 della rubrica, determinando la pena in anni uno, mesi sei di reclusione e 1.000 C di multa quale aumento in continuazione sulla pena già inflitta per analogo reato. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni rese dalle persone offese, poiché l'imputato è stato condannato per il reato di usura aggravata, ritenendo apoditticamente attendibili e credibili le dichiarazioni delle persone offese, mentre il thema probandum non è la dazione di un prestito e l'esistenza di un rapporto tra le persone offese e l'imputato, quanto piuttosto se l'entità degli interessi pattuiti fosse tale da rendere usurario il prestito. Al riguardo il ricorrente sottolinea la genesi delle dichiarazioni accusatorie formulate dalla signora Deserti, moglie di [OSCURATO:PERSONA], subito dopo l'arresto del marito per il reato di usura in concorso con il Pavlivic, e censura l'affermazione dei giudici di merito secondo cui la donna non avrebbe avuto interesse a formulare accuse calunniose, osservando, di contro, che era evidente il suo intento di scagionare i propri congiunti. Non va peraltro trascurato che anche il tribunale del riesame ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei due coniugi Soscia, annullando l'ordinanza pronunziata in danno del Pavlivic. Il ricorrente sottolinea inoltre l'assenza di riscontri esterni, che la sentenza di merito ritiene sussistenti in forza di un vizio di motivazione e di un travisamento della prova. 2.2 Violazione di legge in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'articolo 644 comma 5 n. 4 cod. pen. poiché i prestiti non sono mai stati richiesti per soddisfare esigenze lavorative, ma solo per motivi personali 2.3 Con l'ultimo motivo si chiede di dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, previa esclusione della contestata aggravante di cui al secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 II primo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato poiché la corte di merito ha fornito adeguata e congrua risposta alle censure formulate con l'atto di appello, che sono state di fatto reiterate con il ricorso, senza prendere in considerazione le risposte ricevute. La corte ha infatti dato atto che le persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state ascoltate in dibattimento nella veste di imputati nell'ambito di un procedimento connesso che li vedeva coinvolti con lo stesso Pavlivic per il delitto di usura in danno di un terzo; ne ha correttamente desunto che le loro dichiarazioni dovevano essere sostenute da adeguati riscontri per essere ritenute idonee a fondare il giudizio di colpevolezza; ha ravvisato detti riscontri, nelle dichiarazioni della teste [OSCURATO:PERSONA], ex-moglie di [OSCURATO:PERSONA] e madre di [OSCURATO:PERSONA], nelle dichiarazioni delle dipendenti del supermercato delle persone offese, che hanno riferito in ordine alla fittizietà del rapporto di lavoro dell'imputato, simulato per giustificare la sua presenza nell'esercizio commerciale, e nel contenuto delle conversazioni intercettate, da cui emergono le pressanti e illegittime richieste di natura economica rivolte dal Pavlivic, che si presentava presso il supermercato delle persone offese per riscuotere denaro, a titolo di interessi, quasi con cadenza quotidiana, a riprova del carattere ingente e sproporzionato rispetto all'originario ammontare del prestito concesso.Altro elemento valorizzato in sentenza è costituito dagli esiti della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero e dagli assegni emessi dalla Deserti e sequestrati presso l'abitazione dell'imputato. Le censure mosse dal ricorrente appaiono generiche, poiché non deducono specifici elementi e dati di fatto che smentiscano la credibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, limitandosi a formulare critiche generalizzate in ordine alle motivazioni che, a giudizio del ricorrente, potrebbero risultare sottese alle accuse formulate, con argomenti congetturali e ipotetici. 2.11 secondo motivo di ricorso relativo all'esclusione dell'aggravante speciale connessa alla qualità di imprenditore della persona offesa è inammissibile poiché non è stato dedotto con i motivi di appello. La censura è comunque manifestamente infondata poiché, come correttamente affermato in sentenza, le persone offese sono tutte imprenditori e, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, per integrare l'aggravante non è necessario che il prestito sia determinato da esigenze relative all'attività imprenditoriale. 3.Manifestamente infondato è anche il terzo motivo relativo alla prescrizione, poiché il reato è contestato come commesso sino al gennaio 2008 e, a pag. 6 della sentenza di appello, la corte, considerata la sussistenza della contestata aggravante ad effetto speciale dell'attività imprenditoriale, che in quanto tale rileva ai fini della prescrizione, ha osservato che il termine di prescrizione del reato maturerà tra settembre e ottobre 2026, a prescindere da eventuali sospensioni e dalla recidiva. 3.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 28 marzo 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] IL