CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 07335/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è genericamente formulato in relazione alla accertata correlazione della condotta minacciosa con l'esercizio dell'attività di ufficio e alla finalizzazione di essa alla coartazione del pubblico ufficiale, a fronte delle spiegazioni del diniego alla richiesta formulata dal ricorrente (v. pg.3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2026