CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16013/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si rivolgono censure alla parte della decisione che si assume abbia omesso di motivare in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo( è manifestamente infondato e riproduttivo di analoga doglianza formulata in sede di gravame, sede in cui la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del necessario elemento soggettivo - negato nei motivi di gravame -, da un canto, rilevando l'irrilevanza delle ragioni alla base del gesto, dall'altro, apprezzando la connotazione violenta della opposizione finalizzata alla opposizione avverso il compimento dell'atto di ufficio poste in essere volontariamente (pag. 3 sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/