CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 12091/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7653/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Port oghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Barberini, 12, presso lo studio dell’Avv. E. Tonelli e rappresenta to e dife so dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. UMBRIA n. 689/2014, depositata il 17/11/2014; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 novembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile o, in subordine, rigettarsi il ricorso; Rilevato che: 1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti diGiuseppe Lio, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Perugia che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2007, era stato recuperato a tassazione un maggior reddito ai fini Irpef. 2. Il contribuente, comproprietario per la metà di tre immobili di siti in Siracusa di rilevante interesse archeologico li alienava (unitamente al comproprietario FondazioneSac. [OSCURATO:PERSONA] ) con tre separati atti pubblici del 25 giugno 2007, registrati il successivo 13 luglio. Rispetto a due di dette convenzioni l’Agenzia delle Entrate emetteva, ai fini dell’imposta di registro, avviso di rettifica e liquidazione con il quale determinava il valore in euro 1.097.940,00. Detto avviso era oggetto di separato ricorso. L’Ufficio, con l’atto impositivo oggetto del presente giudizio, contestava al ricorrente, con riferimento a detti due immobili,l’omessa dichiarazione della plusvalenza che assumeva realizzata a seguitodella vendita per l’effetto emetteva l’atto impositivo qui impugnato , supponendo, in ragione del medesimo valore accertato ai fini dell’imposta di registro, una plusvalenza di euro 497.642,24. 3. La C.t.p. affermava che il valore presuntivo dell’accertamento ai fini dell’imposta di registro poteva essere vinto dimostrandone l’infondatezza; che era ancora sub judice l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficioaveva rettificato il valore dichiarato ai fini dell’imposta Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 di registro ed affermava di non poter entrare nel merito di un giudizio «sottoposto antecedentemente ad altro giudice». Per l’effetto, accoglieva il ricorso. 4. La C.t.r., invece, affermava che il contribuente aveva fornito prova idoneaa superare la presunzione di corrispondenza tra il valore rettificato ai fini dell’imposta di registro e quanto incassato. Evidenziava sul punto che la compravendita si era perfezionata a seguito di una complessa procedura in quanto i beni erano sottoposti a vincolo archeologico e l’altra metà della proprietà, venduta contestualmente, apparteneva ad una Fondazione di pubblica assistenza; che la vendita era avvenuta con il coinvolgimento di enti pubblici; che la valutazione del compendio in euro 104.729,61 era stata validata dall’Agenzia del Territorio e che la vendita era avvenuta all’asta per il prezzo di euro 104.900,00 integralmente corrisposto. 5.L’Ufficio, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositava memoria con la quale insisteva nelle conclusioni. Successivamente, con nota depositata il 13 novembre 2023, rendeva noto di aver provveduto all’annullamento parziale dell’atto impositivo e di aver rideterminato la plusvalenza tassabile nella minor somma di euro 10.497,00, pari alladifferenza tra il corrispettivo di cessione ed il costo rivalutato, con conseguente rideterminazione delle sanzioni. Con ordinanza interlocutoria n. 34087 del 2023 questa Corte, rilevato che il deposito del documento comprovante l’annullamento parziale era avvenuto nell’imminenza dell’adunanza camerale e che non vi era provadella rituale notifi ca del medesimo al contribuente e che, pertanto, si rendevanecessario, nel rispetto del contraddittorio e per garantire il diritto di difesa del contribuente, rinviare a nuovoruolo. Con successiva nota la difesa erariale ha documentato di aver provveduto a notificare il provvedimento di sgravio. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 Con memoria ex art. 380-bis 1 cod. proc. civ. depositata il 21/03/2024il contribuente ha insistito nelle originarie conclusioni. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entratedenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 67 e 68 t.u.i.r., degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ.e dell’art. 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 . Censura, nel complesso, la motivazione resa dalla C.t.r. Assumendo che l’Ufficio , al fine di quantificare la plusvalenza , aveva utilizzato il valore accertato (se pure non in via definitiva stante la pendenza del giudizio) ai fini dell’imposta di registro e che il contribuente non aveva fornito prova che il corrispettivo fosse quello, minore, dichiarato nell’atto di compravendita; che il contribuente non aveva allegato alcuna valida ragione per il comportamento antieconomico consistente nella vendita del bene ad un costo inferiore a quello di mercato. 2. Con il secondomotivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionee falsa applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ. Assume che la C.t.r., stante la pendenza di altro giudizio avente ad oggetto un atto pregiudiziale, ovvero l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, avrebbe dovuto sospendere il giudizio ex art.295 cod. proc. civ. 3. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal contribuente per violazione del principio di autosufficienza in quanto il ricorso di esaurirebbe nel puro e semplice rinvio a precedenti atti ed all’avviso di accertamento. Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che i l principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366,primo comma, n. 6), cod. p roc . c iv . . quale corollario del requisito di Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito(Cass. Sez. U. 18/03/2022, n. 8950). Ciò posto, il ricorso contiene tutto quanto necessario a porre il giudice di legittimità in condizione di avere completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonché di cogliere il significato e la portata delle censure contrapposte. La ricorrente, inoltre, ha esplicitato quale sia, per la parte rilevante, il contenuto degli atti o dei documenti menzionati. 4. A fronte dello sgravio solo parziale della pretesa tributaria, il ricorso va deciso nel merito. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. 4.1. La pregressa giurisprudenza di questa Corte affermava che nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di cessione di titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, l'Amministrazione finanziaria era legittimata a procedere in via presuntiva sulla base dell'accertamento di valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro, restando a carico del contribuente l'onere di superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassatocol valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di aver in concreto venduto ad un prezzo inferiore. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 Successivamente, tuttavia, è intervenuto l'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015 il quale, ha previsto , per quanto qui rileva, che g li articoli 58, 68, 85 e 86 t.u.i.r. si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. A seguito dell'intervento legislativo, la cui norma contiene interpretazione autentica della previgente disciplina con efficacia retroattiva, questa Corte ha affermato che, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, l'art. 5 cit. esclude che l'Amministrazione possa ancora procedere ad accertare, in via induttiva, la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta diregistro ipotecaria o catastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava laprova contraria (C ass 27/05/2021, n. 14760, Cass. 08/05/2019, n. 12131, Cass. 09/05/2018, n. 11063). L'interpretazione autentica della disciplina, laddove è previsto che il maggior corrispettivo ai fini dell'imposta di registro sia stato «dichiarato, accertato o definito», va intesa nel senso della irrilevanza della sua determinazione,non solo in sede di accertamento, ma anche in occasione di qualunque modalità di definizione (Cass. 09/06/2021, n. 16008). 4.2. In ragione dei principi sopra espressi deve escludersi che vi sia un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio relativo all’atto di rettifica ai fini dell’imposta di registra e quello in cui si contesta la plusvalenza. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 7 4.3. La sentenza qui impugnata è conforme a diritto laddove, in sintesi, nega la legittimità dell'accertamento della plusvalenza (non dichiarata), a i fini dell'Irpef, imperniato unicamente sulla rettifica del valore della cessione operata dall'Amministrazione ai fini dell'imposta di registro. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica,difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna la ricorrente a corrispondere al controricorrente le spese del giudizio di legittimità , che liquida