CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 29584/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di sorveglianza di Tarantodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con ordinanza del 27 agosto 2025, il Tribunale di sorveglianza diTaranto revocava la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi socialiapplicata all’odierna ricorrente, dichiarando validamente espiata la pena sino al16.5.2025; osservava che la commissione di plurimi episodi di furto nel corsodella misura alternativa, nonché la verifica della esistenza di due ulterioricondanne per furti commessi poco prima di essere ammessa alla misuraalternativa costituivano comportamenti incompatibili con la prosecuzione dellamisura alternativa in quanto violativi delle prescrizioni imposte e indicativedell’inesistenza di un effettivo processo di recupero educativo; riteneva di nonpoter concedere la misura alternativa della detenzione domiciliare in quanto lacondotta assunta evidenziava una totale inaffidabilità e dispregio delleprescrizioni imposte che inducevano a ritenere la ricorrente incapace di rispettarele prescrizioni anche di una misura alternativa più restrittiva;rilevato che la difesa della ricorrente propone ricorso per cassazione avversol’ordinanza contestando la sussistenza del pericolo di violazione della più rigidamisura della detenzione domiciliare e lamentando il giudizio prognosticoeffettuato;ritenuto che il ricorso sia inammissibile: la ricorrente si limita a proporre unarivalutazione del fatto (non consentita in questa sede) e a denunciare unaillogicità e carenza della motivazione invero assente, avendo il Tribunaleadeguatamente motivato sia sui presupposti per la revoca della misura sia sullainadeguatezza di altra misura alternativa, sia pure più restrittiva (detenzionedomiciliare) per l’inaffidabilità dimostrata dalla ricorrente nel rispetto delleprescrizioni (sia prima dell’inizio della misura, sia durante);ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che ilricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpanella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]