CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 35173/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 13/04/2023 della Corte di appello di Palermo, che ha riformato la sentenza in data 27/11/2018 del Tribunale di Palermo, escludendo la circostarza aggravante di cui all'attuale 416-bis.1 cod. pen., così rideterminando la pena per il reato di tentativo di estorsione. 1. Deduce: I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; 2. Ciò premesso, va rilevato come l'unico motivo di ricorso sollevi questioni di merito indeducibili in sede di legittimità, in quanto intese a proporre una rilettura delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici di merito che, con motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni hanno evidenziato gli elementi in forza dei quali deve considerarsi pienamente raggiunta la prova della colpevolezza dell'imputato in ordine al reato ascrittogli (dichiarazioni persona offesa, testimonianza [OSCURATO:PERSONA], esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali). 3. Va, dunque, ribadito, che il compito rimesso alla Corte di cassazione non è quello della 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); 4. Per quanto esposto, il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]