CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28429/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ALFREDOPOMPEO VIOLAche ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata nei confronti diCastaldo [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli pernuovo giudizio.udito l' avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso echiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Napoli haconfermato la decisione con cui il Tribunale di Nola aveva riconosciuto WalterCastaldo colpevole del delitto di tentato omicidio aggravato, commesso ai dannidi [OSCURATO:PERSONA] il 4 agosto 2003, esplodendo al suo indirizzo colpi di armada fuoco che avevano attinto la vittima, ferendola all’avambraccio e al gluteo.Secondo la conforme ricostruzione dei Giudici del merito, deponevano perl’affermazione di responsabilità dell’imputato, quale esecutore materialedell’azione omicidiaria, i seguenti elementi di prova.- Le captazioni intercettate sull’utenza in uso a [OSCURATO:PERSONA], nelle qualiquest'ultimo aveva ammesso di avere riconosciuto uno dei suoi attentatori,indicandolo in quel soggetto, per l’appunto [OSCURATO:PERSONA], che era rimasto ferito in unsuccessivo agguato in cui era stato ucciso [OSCURATO:PERSONA];- Le convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia EnricoSilvestri e [OSCURATO:PERSONA]: mentre [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere appreso daMichele [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] aveva, insieme con lui, sparato a GennaroEsposito, [OSCURATO:PERSONA] ha affermato di avere partecipato ad alcune riunioni in cui siera deciso l'agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che in una diesse [OSCURATO:PERSONA], in sua presenza, aveva incaricato [OSCURATO:PERSONA] di compierel'esecuzione e che in una successiva [OSCURATO:PERSONA] si era presentato per riferiresull'esito dell'attentato, dichiarando di aver sparato a [OSCURATO:PERSONA], ma di non averloucciso per errore in quanto questi era riuscito a scappare;- Le indagini eseguite nel procedimento definito dalla sentenza cosiddetta“Aliberti” che avevano confermato lo scenario in cui era maturato il fattoomicidiario inserito come uno degli episodi della faida tra clan camorristici per lasupremazia nel territorio di Acerra, caratterizzata in particolare dallo sconto tra il“clan [OSCURATO:PERSONA]” ed il “clan Russo”.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore difiducia, articolando otto motivi.2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione, violazione dei criteri divalutazione della chiamata in reità de relato nonché omesso confronto con ledoglianze esplicitate nell'atto di appello in tema di circolarità della prova edautonomia conoscitiva dei collaboratori e sull'uso distorto della sentenza relativaal procedimento Aliperti più altri come riscontro individualizzante alle accuseformulate nei confronti dell'imputato.Dal confronto tra la sentenza di primo grado e quella di appello si evince cheil giudice dell’impugnazione non ha effettuato, nonostante i puntuali e specificirilievi difensivi, il vaglio del percorso logico probatorio seguito dal Tribunale, masi è limitata a condividerlo, rispondendo con formule confermative senzaaffrontare il cuore delle doglianze e senza colmare le lacune logichepuntualmente segnalate nell’atto di appello.La Corte di appello ha continuato ad attribuire decisiva valenza probatoriaalla chiamata de relato operata dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], nonostante la difesaavesse evidenziato l’assenza di autonomia ed il forte inquinamento, l’uno e l’altroderivanti dall’avere il dichiarante riferito la sua versione solo dopo la notificadell'ordinanza cautelare nel procedimento Aliperti, contenente la compiutaricostruzione dell’episodio contestato nel presente procedimento a [OSCURATO:PERSONA]. Ha,invece, trascurato l’elevato rischio della circolarità della prova, correlato allascelta di considerare sufficiente la mera convergenza narrativa tra ledichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e quelle del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], senzariguardanti per di più il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], del tutto inspiegabili se siconsidera che sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] avrebbero attinto, direttamente oindirettamente, al medesimo patrimonio informativo.La Corte di appello, nonostante le sollecitazioni della difesa, non haverificato se e perché [OSCURATO:PERSONA] disponeva di una conoscenza del fatto autonoma enon ricavata da atti giudiziari, se e perché le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] fosseroeffettivamente indipendenti e non convergenti per circolazione ambientale equale fossero i riscontri estrinseci individualizzanti sulla specifica attribuzione alCastaldo del ruolo esecutivo o comunque concorsuale. Si è, invece, accontentatadi riscontri di contesto o di ambiente, considerando riscontro individualizzante lereciproche conferme tra i dichiaranti, ignorando che nel caso di fonti de relato èmaggiore il rischio di circolarità.Ha ritenuto decisiva la circostanza dell’assenza di intenti calunniatori, che,tuttavia, non esaurisce il vaglio di attendibilità ed ha considerato le risultanze delprocedimento Aliperti come un fattore di rafforzamento della credibilità decollaboratori pure a fronte di contestazioni specifiche della loro spendibilità neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA].2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazioneall’utilizzo della sentenza del procedimento Aliperti quale presupposto fattuale ecriterio di rafforzamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in violazione delprincipio di personalità della responsabilità penale e dei limiti di utilizzabilità delgiudicato esterno.La sentenza impugnata, per confermare il giudizio di responsabilità diCastaldo, ha utilizzato quale riscontro individualizzante, indispensabile perrendere credibile la sua partecipazione al fatto omicidiario quale intraneo al clanche l’aveva organizzato, la sentenza emessa nel procedimento Aliperti comeelemento di rafforzamento del quadro probatorio, senza confrontarsi con lacircostanza decisiva, dedotta documentata e specificamente valorizzata dalladifesa, dell'intervenuta assoluzione dell’odierno ricorrente dal reato dipartecipazione ad associazione mafiosa con sentenza divenuta irrevocabile.La Corte di appello non ha affrontato tale criticità, limitandosi a ribadire inmodo assertivo che le risultanze del processo Aliperti sono utilizzabili in quantocoperte da giudicato, senza distinguere tra il possibile impiego del precedenteper delineare un contesto storico generale ed il suo uso come presuppostoindividualizzante ai fini dell’affermazione della responsabilità del singoloimputato.In tal modo la sentenza impugnata ha finito per poggiare una parte delproprio convincimento su un presupposto fattuale, l’appartenenza criminale diCastaldo ad un determinato clan, non dimostrato e per di più incompatibile conuna pronuncia irrevocabile intervenuta nel medesimo tema nei confronti delmedesimo imputato.2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione, anche sotto il profilodella violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, in relazione sia allavalutazione dei dichiarazioni dei collaboratori sia all’individuazione del ruolo diCastaldo con uso di congetture in luogo della prova.Lamenta che la sentenza impugnata ha confermato la responsabilitàdell’imputato mediante una motivazione fondata su ricostruzioni fattuali nonplausibili.La Corte di appello ha continuato a fondare l'affermazione di responsabilitàdi [OSCURATO:PERSONA] su un impianto tripolare costituito dall’intraneità dell’imputato al clancamorristico giudizialmente accertata, le intercettazioni della persona offesa e ledichiarazioni dei collaboratori di giustizia, senza però superare, con argomentilogici, le criticità messe in risalto nell’atto di appello in relazione a profili nonmarginali perché investono direttamente il ruolo concretamente svoltonell'agguato dell'imputato.La divergenza tra le dichiarazioni della persona offesa, che nelleconversazioni intercettate ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di “specchiettista”, e ledichiarazioni dei due collaboratori è stata spiegata con un improbabile errorepercettivo della vittima.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto attendibile nonostante abbia attribuito a Castaldoruoli oscillanti e tra loro incompatibili: soggetto di appoggio, esecutore,protagonista di dinamiche che lo vedrebbero addirittura agevolare l'eliminazionedi esponenti apicali del suo stesso clan.[OSCURATO:PERSONA] ha descritto una sequenza di incontri e decisioni in cui l'omicidio diEsposito viene prima prospettato, poi rifiutato, poi nuovamente riorganizzato finoa sfociare nell’indicazione di [OSCURATO:PERSONA] come esecutore materiale, per di più privodi arma e, quindi, costretto a farsela consegnare al momento dell’agguato.Le divisate contraddizioni sono state sanate, non attraverso unaccertamento rigoroso, ma mediante l'uso sistematico formule ipotetiche eadattive.In definitiva, la sentenza impugnata si è limitata a riaffermare laconvergenza dei collaboratori e a svalutare la versione della persona offesasenza spiegare perché la ricostruzione accusatoria sia più affidabile di quellaproveniente dall’unico soggetto che aveva vissuto direttamente l'evento.2.4. Con il quarto motivo denunzia vizio di motivazione, anche sotto il profilodel travisamento della prova decisiva, in punto di individuazione del contributocausale di [OSCURATO:PERSONA] nonché per uso improprio e surrettizio del concorso dipersone quale strumento di sanatoria delle aporie probatorie.Entrambe le sentenze di merito non hanno attribuito a [OSCURATO:PERSONA] un ruolochiaro e coerente: in alcuni passaggi viene presentato come esecutore materialedella sparatoria, in altri come un soggetto che avrebbe svolto funzioni dicontrollo ed appoggio, in altri ancora viene indicato come un concorrenteindifferenziato, la cui responsabilità prescinde dalla precisa individuazione dellacondotta posta in essere.La Corte d'appello ha recepito integralmente l'impostazione del Tribunalesecondo cui la dissonanza tra i ruoli indiati dalla persona offesa e daicollaboratori non sarebbe significativa arrivando a sostenere che, pur accogliendola tesi secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non era stato autore materiale degli spari, la suapresenza sul posto e il suo inserimento nel contesto camorristico sarebberocomunque sufficienti a fondare il concorso.Trattasi di argomentazione erronea perché considera il concorso di personepresuppone sempre che il contributo di ciascun concorrente sia specifico,consapevole, casualmente rilevante alla produzione dell’evento.2.5. Il quinto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'idoneità eunivocità della condotta ai fini della configurabilità del tentato omicidio.La sentenza impugnata ha confermato la qualificazione giuridica del fattocome tentato omicidio seguendo lo stesso percorso argomentativo, illogico edastratto, seguito dal Tribunale senza effettuare la necessaria verificaindividualizzata e controllabile del caso concreto.E’ stata ritenuta decisiva la pericolosità dell’arma e l’intensità dell’azione,trascurando, però, elementi parimenti pregnanti come la distanza di sparo, letraiettorie dei colpi, il posizionamento dei soggetti, le condizioni ambientali, lezone corporee attinte.Non è spiegato perché nel caso concreto tutte le circostanze indicate dalladifesa non abbiano in concreto inciso escludendo non solo l'idoneità, ma,soprattutto, l'univocità della condotta.2.6. Con il sesto motivo denuncia vizio di motivazione per violazione di leggein relazione all'art. 7 l. n. 203 del 1991.Secondo il ricorrente, la Corte di appello, in sintonia con il Tribunale, haritenuto sussistente l'aggravante mafiosa in difetto di un accertamento, concreto,individualizzato e processualmente certo dei suoi elementi costitutivi, ritenendodecisivo, in contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità, il contestoin cui si era verificato l’episodio criminoso: una serie di azioni di sangueinquadrabili nello scontro tra clan camorristici finalizzata a conseguire amantenere il controllo del territorio sull'attività estorsiva.Non si evince dalla motivazione è stata ritenuta sussistente l'aggravantedell'avvalimento del metodo mafioso ovvero quello della finalità di agevolazionedell'associazione.Nonostante le sollecitazioni difensive non è stato chiarito, se non ricorrendoad un automatismo, si è stata acquista ed in che termini la prova positiva delcollegamento funzionale tra il fatto e l'associazione attraverso l'uso del metodomafioso o il perseguimento della finalità di agevolazione.La sentenza impugnata assume come sufficiente il dato dello scontro fra clane il predominio estorsivo senza indicare quali modalità esecutive dell'azioneabbiano concretamente espresso intimidazione mafiosa verso l'esterno né qualeutil ità specifica l 'episodio avrebbe prodotto mirato a produrre perl'organizzazione criminale.2.7. Con il settimo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt.210 e 64 comma 3 lett. lett c), cod. proc. pen. e ai principi sul corretto regime diescussione della persona offesa – indagata.Lamenta l’omessa assunzione di una prova decisiva, rappresentatadall'esame della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], illegittimamente sottratta alcontraddittorio mediante l’improprio riconoscimento della facoltà di nonrispondere.La persona offesa è stata citata in udienza ai sensi dell'art 210 cod. proc.pen. ma si è avvalso della facoltà di non rispondere, pur in assenza deipresupposti che consentono di avvalersi di tale garanzia prevista dall'art 210,comma 6, cod. proc. pen.Secondo il consolidato e risalente l'orientamento della Corte di cassazione,l’incompatibilità a testimoniale non sussiste quando il soggetto è chiamato adeporre riveste contestualmente la qualità di persona offesa dal reato e diimputato o indagato in un collegamento connesso collegato. In tale ipotesi, laqualità di persona offesa è destinata a prevalere per la sua maggiore pregnanza,con la conseguenza che il soggetto deve essere scritto come testimone.A causa di quest’erronea interpretazione non solo non è stato sentito untestimone oculare, ma sono state utilizzate ai fini della decisione soltanto ledichiarazioni che il testimone oculare ha reso fuori dal dibattimento nei dialoghiintercettatati, in assenza, quindi, del necessario vaglio dialettico nelcontraddittorio delle parti processuali.Tale asimmetria ha inciso negativamente sul diritto di difesa ed ha lesoirrimediabilmente il principio del contraddittorio nella formazione della prova.2.8. Con l’ottavo motivo denuncia violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulpresupposti fattuali erronei, nonché vizio di motivazione e mancataindividualizzazione del trattamento sanzionatorio.Nonostante i rilievi difensivi sull’erroneità della decisione di primo grado,nella parte in cui aveva valorizzato per negare le invocate attenuanti lapersonalità dell'imputato, giudicata negativamente sulla scorta dell’accertamentodel procedimento Aliperti, e nonostante l’intervenuta assoluzione per il reato dicui all'art 416 bis cod. pen. nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello non haeffettuato un nuovo apprezzamento depurato dal presupposto erroneo e calibratosulla reale posizione soggettiva dell'imputatoE’ carente anche la motivazione sulla determinazione della pena, che è stataconfermata nella misura anni 22 di reclusione, senza indicare quale elemento hainfluito su tale dosimetria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitiene il Collegio che il ricorso sia fondato limitatamente all'aggravante dicui all'art. 7 legge 203 del 1991 per le ragioni esposte nel prosieguo.1. Preliminarmente va esaminata la questione processuale posta con ilsettimo motivo di ricorso.Sostiene il ricorrente che i Giudici del merito non avrebbero assunto latestimonianza della persona offesa, pur potenzialmente decisiva ai fini delladecisione, sul presupposto erroneo che [OSCURATO:PERSONA] potesse avvalersi dellafacoltà di non rispondere nella qualità di indagato di reato connesso in altro eseparato procedimento penale.L’assunto non tiene conto che, come correttamente rilevato dalla Corte diappello (pag. 11), la difesa ed il Pubblico ministero, come si evince dal chiarotenore letterale del verbale dell’udienza consultato dalla Corte in ragione dellanatura processuale della deduzione difensiva, avevano rinunciato all’esamedibattimentale di [OSCURATO:PERSONA] e che il Tribunale, preso atto delle decisioni delle parti,aveva revocato l’amissione della prova dichiarativa.La censura, pertanto, non supera il vaglio di ammissibilità per il suocontenuto aspecifico oltre che per la sua evidente manifesta infondatezzapretendendo di considerare decisiva una prova già rinunciata per la suasuperfluità o comunque ritenuta inutilità in chiave difensiva.2. Il primo ed il terzo motivo, che si possono esaminare congiuntamente,dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, è privo di pregio.2.1. Secondo i principi elaborati in questa materia dalla giurisprudenza dilegittimità, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nelmedesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connessoo collegato non possono costituire da sole prova piena della responsabilità. Ilgiudice per porle a fondamento dell’affermazione di responsabilità è chiamato averificare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., la sussistenza di trerequisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua dielementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suopassato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto allaconfessione e all'accusa dei coautori e complici; 2) l’attendibilità intrinseca delcontenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza,la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra ledichiarazioni rese in tempi diversi; 3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante,dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del fatto-reato alsoggetto destinatario di esse.Nella valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante – collaboratoredi giustizia, va distinto il generico interesse a "collaborare" per fruire dei beneficidi legge, che non ne inficia la credibilità, in mancanza di quantomeno serieallegazioni contrarie, dall'interesse concreto a rendere dichiarazionieteroaccusatorie inquinate – per malanimo, astio, rancore, intese collusive oaltro – tale da rendere legittimo il sospetto concreto di inattendibilità dellepropalazioni accusatorie, ciò che deve indurre il giudice a maggiore cautela e adapplicare con criterio di rigore gli ulteriori parametri valutativi offertidall'esperienza e dalla logica (Sez. 1, n. 11179 del 31/10/2018, dep. 2019,Patané, Rv. 274921 - 01).Per riscontro si deve intendere qualsiasi elemento o dato probatorio, di tiposia rappresentativo che logico, non predeterminato nella specie e qualità ecomunque privo dello spessore di una prova autosufficiente in quanto altrimentila prova si fonderebbe su tale elemento esterno e non sulla chiamata in correità.Nella categoria dei riscontri possono, però, rientrare esclusivamente gli elementidi prova provenienti da fonti estranee alla chiamata stessa, in modo da evitare ilcosiddetto fenomeno della "circolarità" ossia che sia la stessa chiamata aconvalidare, in definitiva, se stessa (oltre a Sez. U, n. 20804 del 29/1.1/2012,dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143, cfr. Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Sacco, Rv.246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269987).Il riscontro può anche consistere in un'altra chiamata in correità, ancheeventualmente de relato, purché totalmente autonoma, ed a condizione cheabbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fattoreato ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, fornendo un precisocontributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (exmultis Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134; Sez. 6, n. 45733del 11/07/2018 Rv. 274151; Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013,Aquilina, Rv. 255145; Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 2010, Genna, Rv.245867).La convergenza tra le dichiarazioni accusatorie non va intesa come pienasovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttostoprivilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale esignificativo della questione fattuale da decidere.In altri termini, la convergenza delle varie chiamate costituisce quindi unriscontro reciproco individualizzante solo se si riferisce a circostanze rilevanti del"thema probandum" ed avvenga tra chiamate indipendenti (nel senso che nondevono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente) e geneticamenteautonome, nel senso di derivare da fonti di informazione diverse (ex plurimis piùdi recente Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277393; Sez. 1, n.41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134).La pacifica necessità che il giudice nella valutazione della chiamata incorreità o in reità, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni,verifichi la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva dellesue dichiarazioni, non implica affatto che il percorso argomentativo a sostegnodebba muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilitàsoggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devonoessere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma 3, cod. proc.pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale (Sez. 1, n. 22633 del05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348; Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep.2013, Aquilina, Rv. 255145).2.2. In piena sintonia con gli illustrati principi, la Corte distrettuale (pag. 4 eseg.), in risposta alle deduzioni difensive, ha adeguatamente illustrato, ancherichiamando le argomentazioni sviluppate dal giudice del primo grado del giudizio(cfr. pagg. da 12 a 16 della sentenza del Tribunale di Nola), le ragioni poste afondamento del positivo giudizio di credibilità, soggettiva ed oggettiva, delledichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed ha indicato l’esistenza di adeguatiriscontri esterni, individuati oltre che nella reciproca convergenzaindividualizzante in ordine al coinvolgimento dell’odierno ricorrente, nellecaptazioni telefoniche contenenti le dichiarazioni accusatorie della persona offesae negli accertamenti contenuti nella sentenza, divenuta irrevocabile, delprocedimento Aliperti più altri in ordine al peculiare conflittualità tra i gruppicamorristici operanti a Nola nel periodo di interesse.La sentenza, così operando, ha messo in luce una serie di elementi -correttamente individuati in base ad una indagine fondata non sulle qualitàmorali di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma sulle ragioni che li avevano spinti indotto acollaborare con l’autorità giudiziaria e sul tipo di rapporti che li legavano allapersona offesa e al [OSCURATO:PERSONA] - indicativi della loro piena affidabilità, oltre chesulla coerenza e precisione del narrato.In quest’ottica sono stati considerati indici positivi della credibilità soggettivadi entrambi i collaboratori una serie di circostanze significative, invero nonoggetto di specifiche censure da parte del ricorrente.In particolare, sono stati valorizzati:- l’accertato inserimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei clan che si contendevano,con scontri degenerati in un vero e proprio conflitto armato, il territorio nolano edei comuni viciniori per un lungo periodo di tempo ([OSCURATO:PERSONA] nel clan Ianuale, Di- la confessione di delitti gravi per i quali non risultavano indagati prima diintraprendere il percorso collaborativo;- -l’assenza di sentimenti di astio o rancore nei confronti degli accusati.Nessuno di tali elementi è stato oggetto di specifiche censure da parte delricorrente.Il dato della possibile conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle circostanzerelative al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] perché esposte nell’ordinanzacautelare del procedimento Aliperti più altri, di cui il collaboratore aveva ricevutonotifica nella qualità di indagato sottoposto alla disposta misura coercitiva, lungidall’essere stato ignorato, è stato giustificatamente considerato, oltre chegenerico ed eventuale, recessivo rispetto a quelli di segno contrario giàmenzionati, sul rilievo ineccepibile che la citata ordinanza conteneva ladescrizione delle acquisizioni probatorie relative a numerosi episodi illeciti,rispetto ai quali il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] non era certamente unodei più eclatanti e comunque di nessun interesse per [OSCURATO:PERSONA], il quale non risultané essere stato personalmente coinvolto nella sua ideazione ed organizzaizonené essere vicino a coloro che l’avevano eseguito.E’ stata valorizzata, quale indicatore dimostrativo dell'attendibilità oggettivadei collaboratori, l’estrema precisione delle loro dichiarazioni e l’assenza diincongruenze in qualche modo sintomatiche di previa collusione o di intenticalunniatori o semplicemente di mendacio.I giudici del merito si sono soffermati anche sull’autonomia delledichiarazioni e sulla loro piena concordanza, anche individualizzante, con ilnucleo essenziale delle dichiarazioni della persona offesa, la quale non avevariconosciuto con certezza [OSCURATO:PERSONA] tra i componenti del gruppo che avevaorganizzato l’agguato di cui era rimasto vittima ma aveva esplicitamente indicatoquale movente dell’agguato il recente contrasto insorto con [OSCURATO:PERSONA], ossia lapersona che era stata la fonte diretta di conoscenza dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] eDi [OSCURATO:PERSONA].Con riferimento all’autonomia delle chiamate in reità, la sentenza impugnataha opportunamente evidenziato che i due collaboratori di giustizia avevamoappreso le notizie sul coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], quale materiale esecutoredell’azione omicidiaria ordita ai danni di [OSCURATO:PERSONA], da persone diverse:- [OSCURATO:PERSONA] dal mandante e concorrente nella fase esecutiva [OSCURATO:PERSONA],il quale gli aveva confidato di avere sparato per uccidere [OSCURATO:PERSONA] insieme conCastaldo per ragioni di contrasto legate al controllo della zona di Pezzalunga;- [OSCURATO:PERSONA], nella sostanza, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale, in sua presenza,aveva accettato, in una prima riunione, l’incarico offertogli da [OSCURATO:PERSONA] dicoadiuvarlo nell’agguato necessario a sopprimere [OSCURATO:PERSONA] e, nel corso di unaseconda riunione, aveva rivelato le ragioni del fallimento del piano dieliminazione fisica di [OSCURATO:PERSONA], concordato con [OSCURATO:PERSONA], spiegando che avevasparato in direzione della vittima senza colpirla mortalmente perché era riuscitaa scappare.La significativa convergenza tra le dichiarazioni dei collaboratori non vienemeno, secondo il non manifestamente illogico ragionamento della Corteterritoriale, anche se si valorizza l’apparente contrasto sul ruolo svolto daCastaldo, sparatore secondo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], semplice componente delgruppo di assalitori per [OSCURATO:PERSONA], se si considera che la vittima, in statodi forte concitazione ed impegnata a salvarsi la vita fuggendo precipitosamente,non aveva la possibilità di vedere, con la necessaria attenzione, la fase finaledell’agguato al punto da individuare con precisione chi tra gli inseguitori avevaesploso i colpi di pistola verso di lui.3. Il secondo motivo, relativo all’utilizzo della sentenza del procedimentoAliperti, è anch’esso infondato.Così come denunciato dal ricorrente, la sentenza impugnata non ha preso inconsiderazione il suo sopravvenuto proscioglimento nel procedimento Aliperti piùaltri ed ha continuato a considerare come elementi utili a riscontrare le chiamatein reità dei collaboratori le acquisizioni probatorie di tale procedimento (pag. 7),nella parte in cui hanno consentito al Tribunale di ricostruire lo scontro tra i clannel territorio nolano, sfociato nell’estate del 2003 in una serie di azioni di sanguetra le quali va inserito il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], appartenente algruppo facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], contrapposto ad altri gruppi di camorra esoprattutto al clan Russo (pag. 2).Non è stato, quindi, attribuito alla condanna non irrevocabile di [OSCURATO:PERSONA] perpartecipazione ad associazione di tipo camorristico, successivamente riformatacon sentenza di assoluzione passata in giudicato, alcuna valenza decisiva oanche solo rafforzativa della piattaforma probatoria posta a fondamento delgiudizio di penale responsabilità, costituita, come già accennato, dallaconvergenza tra le autonome chiamate in reità de relato dei collaboratoriSilvestri e [OSCURATO:PERSONA], principalmente riscontrate dalle dichiarazioni rese nellaconversazione intercettata dalla persona offesa, il cui contenuto, direttamente edesplicitamente, accusatorio, invero, è già astrattamente idoneo a costituire provaautosufficiente di responsabilità in applicazione del principio in forza del quale ilcontenuto di intercettazioni captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusanei confronti dell'indagato, può costituire fonte probatoria diretta della suacolpevolezza, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod.proc. pen., fatto salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delleconversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (ex plurimis Sez. 3,n. 10683 del 07/11/2023, dep 2024, Mascia, Rv. 286150 – 04).3. Il quarto motivo, relativo al contributo causale di [OSCURATO:PERSONA], non supera ilvaglio di ammissibilità per il suo contenuto generico nonché privo di realeconfronto critico con la sentenza impugnata, che, a differenza di quantosostenuto dal ricorrente, ha individuato uno specifico ruolo di [OSCURATO:PERSONA],considerandolo uno degli esecutori materiali dell’agguato, limitandosi adaggiungere, con evidente finalità rafforzativa sul piano logico e giuridico,l’argomentazione secondo cui la sua partecipazione all’azione criminosa collettivacontinuerebbe ad essere rilevante ai sensi dell’art. 110 cod. pen. anche se siche, in ragione della già ricordata limitata capacità di osservazione condizionatadall’esigenza primaria di sottrarsi all’azione di morte, aveva confermato la suapresenza attiva nel gruppo degli assalitori sia pure non facendo riferimento alsuo ruolo di sparatore.4. Il quinto motivo, relativo alla configurabilità del tentato omicidio, èanch’esso inammissibile.La censura non si è confrontata con l’intero percorso argomentativo seguitodalla sentenza impugnata che, ai fini della qualificazione giuridica della condottacome tentato omicidio, ha valorizzato un compendio probatorio non limitato allesole modalità della condotta concorsale (cfr. pag. 11 dove si fa riferimento allauso di un’arma micidiale, alla pluralità dei colpi e alla loro direzione vero gliorgani vitali presenti nel torace), peraltro ampiamente sintomatiche dell’idoneitàed inequivocità richieste dalla fattispecie incriminatrice contestata, secondo ilcriterio di prognosi postuma riferito alla situazione che si presentava al momentodel compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso, ma anchealle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, condovizia di particolari, hanno riferito che l’agguato era stato ideato, programmatoed eseguito da tutti i soggetti coinvolti per cagionare la morte della vittimadesignata.5. Il sesto motivo, relativo alle aggravante della finalità mafiosa di cui all'art.7 l. n. 203 del 1991 oggi trasfuse nell’art. 416-bis.1, primo comma, cod. pen., èfondato nella parte in cui denuncia criticità dell’apparato motivazionale.Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa di cuiall'art. 416-bis.1, comma primo, seconda parte, cod. pen., di natura soggettiva ecaratterizzata da dolo intenzionale, la finalità perseguita dall'autore del delitto,onde evitare il rischio della diluizione della circostanza nella semplicecontestualità ambientale, dev'essere oggetto di una rigorosa verifica in sede diformazione della prova, sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato èstato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa econ la consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio (Sez. 3, n. 45536 del15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199 - 02).Nel caso di reato commesso in forma concorsuale, l’aggravante de qua sicomunica al compartecipe del reato che sia stato consapevole della finalitàperseguita dai concorrenti di agevolare il sodalizio mafioso, non potendo, invece,ritenersi sufficiente la semplice consapevolezza, da parte del predetto,dell'esistenza e dell'operatività di un'organizzazione sussumibile nella fattispeciedi cui all'art. 416-bis cod. pen. e dell'appartenenza ad essa dei concorrenti, cherivestano posizioni apicali (cfr. Sez. 3, n. 32126 del 18/04/2023, Brancato, Rv.284902 - 01).Lo sforzo motivazionale compiuto della Corte territoriale (pag. 12) non èconforme ai citati parametri.Muovendo dalla permessa erronea che fossero state riconosciute dalTribunale entrambe le aggravanti previste dall’art. 416-bis.1, primo comma cod.pen. e non solo quella dell’agevolazione mafiosa, unica contestata, la sentenzaimpugnata ha incentrato l’apparato giustificativo esclusivamente sulla circostanzache il fatto omicidiario commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] era stato un“agguato di camorra”, eseguito nell’ambito di una guerra tra clan rivali per ilcontrollo del territorio, senza approfondire l’aspetto soggettivo dell’aggravante,come invece sarebbe stato, necessario una volta introdotto dall’appellante iltema della sopravvenuta irrevocabilità dell’accertamento giudiziario relativoall’estraneità di [OSCURATO:PERSONA] ai clan che avevano tratto vantaggio dall’azione illecita.6. L’ottavo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è assorbito e nonprecluso, potendo essere esaminato solo dopo la rinnovata valutazionedemandata al giudice di rinvio in ordine alla sussistenza della circostanzaaggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 7 legge203 del 1991 e alla determinazione della pena con rinvio per nuovo giudizio sudetti punti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel resto ilricorso.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente