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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 marzo 2022

Cassazione n. 06652/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4716/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Milano depositata il 31 dicembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, propose opposizione avverso il F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4716/2021 Numero sezionale 4855/2021 Numero di raccolta generale 6652/2022 decreto di espulsione emesso nei suoi confronti il 21 gennaio 2020 dal Pre-Data pubblicazione 01/03/2022 fetto di Milano, deducendone l'illegittimità, per violazione dell'art. 13, comma 4-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino, adìto dal ricorrente, dichiarò la propria incompetenza per territorio, rimettendo le parti dinanzi al Giudice di pace di Milano.

1.2. Quest'ultimo, con ordinanza del 31 dicembre 2020, ha dichiarato inammissibile la domanda, rilevando che la riassunzione del giudizio ha avuto luogo con ricorso notificato il 25 settembre 2020, e quindi successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 18 del d.lgs. 1° set- tembre 2011, n. 150, assegnato dal Giudice di pace di Torino, e decorrente dalla notificazione del provvedimento dichiarativo dell'incompetenza, effet- tuata il 2 luglio 2020.

3. Avverso la predetta ordinanza il Fredrick ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato ad un solo motivo.

L'intimato non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 50 cod. proc. civ., rilevando che il provvedimento dichiarativo dell'in- competenza non reca la fissazione di alcun termine, ma solo il richiamo dello art. 18, comma secondo, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 50 cod. proc. civ., con il rinvio ai termini di legge, con la conseguenza che la riassunzione avrebbe dovuto essere effettuata entro tre mesi.

1.1. Il ricorso è fondato.

Il provvedimento dichiarativo dell'incompetenza emesso dal Giudice di pace di Torino non conteneva infatti la fissazione di uno specifico termine per la riassunzione, ma si limitava a richiamare l'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011 e l'art. 50 cod. proc. civ., assegnando alle parti i «termini di legge per la riassunzione».

Contrariamente a quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, la genericità di quest'ultima espressione, astrattamente riferibile in via alter- nativa a ciascuna delle due norme precedentemente indicate, non autorizzava a concludere che, attraverso la stessa, il Giudice rimettente avesse inteso richiamare il termine di trenta giorni previsto dalla prima, anziché quello di 2 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4716/2021 Numero sezionale 4855/2021 Numero di raccolta generale 6652/2022 tre mesi previsto dalla seconda: l'art. 18 cit., nel disciplinare le controversie Data pubblicazione 01/03/2022 aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione, si limita infatti a prevedere che le stesse sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non sia diversamente disposto dal medesimo articolo (comma primo), ed a fissare il termine per la proposizione della domanda, determinandolo in trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato (comma terzo), ov- vero in sessanta giorni, se il ricorrente risiede all'estero; esso non contiene alcuna disposizione in tema di riassunzione, per la cui disciplina, tanto nel caso in cui il giudice adìto dichiari la propria incompetenza, quanto nel caso in cui il giudizio s'interrompa, occorre fare riferimento alle norme generali del codice di procedura civile riguardanti il giudizio ordinario di cognizione, con- cordemente ritenute applicabili anche al rito sommario, in mancanza di una specifica disciplina; in tal senso, d'altronde, depone chiaramente, proprio in riferimento alla dichiarazione d'incompetenza, l'art. 702-ter, primo comma, cod. proc. civ., il quale si limita a confermare che la stessa dev'essere pro- nunciata con ordinanza, come previsto dagli artt. 39 e 40 cod. proc. civ. per il rito ordinario, senza nulla disporre in ordine alla riassunzione del giudizio, che resta pertanto disciplinata dall'art. 50 cod. proc. civ.

La necessità di fare riferimento a quest'ultima disposizione comporta poi che qualora, come nella specie, la pronuncia d'incompetenza non sia accompagnata dalla fissazione di uno specifico termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichia- rato competente, trova applicazione la regola suppletiva che assegna alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza.

Non può per- tanto condividersi la decisione impugnata, la quale, ritenuto applicabile il ter- mine di cui all'art. 18, comma terzo, del d.lgs. n. 150 del 2011, ha rilevato che la riassunzione del giudizio aveva avuto luogo dopo la scadenza del ter- mine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento dichiarativo dell'in- competenza adottato dal Giudice di pace di Torino, dichiarando conseguente- mente inammissibile la domanda, nonostante l'osservanza del più lungo ter- mine di cui all'art. 50 cod. proc. civ.

7. L'ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa al Giudice di pace di Milano, che provvederà, in persona di un diverso magistrato, anche al regolamento delle spese del giudizio di legitti- 3 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4716/2021 Numero sezionale 4855/2021 Numero di raccolta generale 6652/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 mità.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, e rinvia al Giudice di pace di Milano, in persona di un diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 24/11/2021 Il Presidente 4 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a :

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4716/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; – intimato – avverso l'ordinanza del Giudice di pace di Milano depositata il 31 dicembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria, propose opposizione avverso il F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4716/2021 Numero sezionale 4855/2021 Numero di raccolta generale 6652/2022 decreto di espulsione emesso nei suoi confronti il 21 gennaio 2020 dal Pre-Data pubblicazione 01/03/2022 fetto di Milano, deducendone l'illegittimità, per violazione dell'art. 13, comma 4-bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino, adìto dal ricorrente, dichiarò la propria incompetenza per territorio, rimettendo le parti dinanzi al Giudice di pace di Milano. 1.2. Quest'ultimo, con ordinanza del 31 dicembre 2020, ha dichiarato inammissibile la domanda, rilevando che la riassunzione del giudizio ha avuto luogo con ricorso notificato il 25 settembre 2020, e quindi successivamente alla scadenza del termine di trenta giorni di cui all'art. 18 del d.lgs. 1° set- tembre 2011, n. 150, assegnato dal Giudice di pace di Torino, e decorrente dalla notificazione del provvedimento dichiarativo dell'incompetenza, effet- tuata il 2 luglio 2020. 3. Avverso la predetta ordinanza il Fredrick ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato ad un solo motivo. L'intimato non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 50 cod. proc. civ., rilevando che il provvedimento dichiarativo dell'in- competenza non reca la fissazione di alcun termine, ma solo il richiamo dello art. 18, comma secondo, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 50 cod. proc. civ., con il rinvio ai termini di legge, con la conseguenza che la riassunzione avrebbe dovuto essere effettuata entro tre mesi. 1.1. Il ricorso è fondato. Il provvedimento dichiarativo dell'incompetenza emesso dal Giudice di pace di Torino non conteneva infatti la fissazione di uno specifico termine per la riassunzione, ma si limitava a richiamare l'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011 e l'art. 50 cod. proc. civ., assegnando alle parti i «termini di legge per la riassunzione». Contrariamente a quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, la genericità di quest'ultima espressione, astrattamente riferibile in via alter- nativa a ciascuna delle due norme precedentemente indicate, non autorizzava a concludere che, attraverso la stessa, il Giudice rimettente avesse inteso richiamare il termine di trenta giorni previsto dalla prima, anziché quello di 2 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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La necessità di fare riferimento a quest'ultima disposizione comporta poi che qualora, come nella specie, la pronuncia d'incompetenza non sia accompagnata dalla fissazione di uno specifico termine per la riassunzione della causa dinanzi al giudice dichia- rato competente, trova applicazione la regola suppletiva che assegna alle parti il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza. Non può per- tanto condividersi la decisione impugnata, la quale, ritenuto applicabile il ter- mine di cui all'art. 18, comma terzo, del d.lgs. n. 150 del 2011, ha rilevato che la riassunzione del giudizio aveva avuto luogo dopo la scadenza del ter- mine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento dichiarativo dell'in- competenza adottato dal Giudice di pace di Torino, dichiarando conseguente- mente inammissibile la domanda, nonostante l'osservanza del più lungo ter- mine di cui all'art. 50 cod. proc. civ. 7. L'ordinanza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa al Giudice di pace di Milano, che provvederà, in persona di un diverso magistrato, anche al regolamento delle spese del giudizio di legitti- 3 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4716/2021 Numero sezionale 4855/2021 Numero di raccolta generale 6652/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 mità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, e rinvia al Giudice di pace di Milano, in persona di un diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 24/11/2021 Il Presidente 4 F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a :
Decreto Cassazione n. 06652/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris