CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 29009/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 11296 / 20 1 6 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del la procuratrice del legale rappresentante pro tempore,come da procura notarile del 20 gennaio 2016, rappresentat a e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AvvocatiAndrea Romano e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata pressolo studio di quest’ultima in Roma in [OSCURATO:PERSONA] n. 32; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11296/2016a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla via Cassiodoro n. 19; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – MILANO n. 4627 / 20 1 5 , depositat a in data 27/10/2015; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 settembre2025. Fatti di causa Con ricorso proposto in primo grado dinanzi alla C.T.P. di Pavia, [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “la contribuente”) ha impugnato l’avviso di iscrizione ipotecaria notificato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi, anche “l’agente della riscossione”), in seguito al mancato pagamento delle cartelle di pagamento presupposte. Tra i motivi di impugnazione, la contribuente eccepì la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento. Si difese l’agente della riscossione, che eccepì il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario, oltre che l’inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività. La C.T.P. dichiarò inammissibile il ricorso, rilevando la sua tardività (siccome proposto in data 24/10/2013) rispetto alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato, notifica avvenuta in data 3/3/2013. Su appello della contribuente, la C.T.R. ha annullato l’iscrizione ipotecaria e ha rilevato la maturata prescrizione decennale delle cartelle di pagamento presupposte. Avverso la sentenza d’appello l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistitocon controricorso la contribuente. r.g. n. 11296/2016a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ordinanza interlocutoria del 2/10-26/11/2024, questa Corte ha rinviato a nuovo ruolo disponendo l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito. Acquisiti i fascicoli, la causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza camerale del 23 settembre 2025. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Ex art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione di norma di legge, in particolare dell’art. 21 d.lgs. 546/92 sul termine per l’impugnazione degli atti avanti alla [OSCURATO:PERSONA] competente; ex art. 360 n. 5: Omessa motivazione sul punto decisivo della controversia”, l’agente della riscossione deduce che nel primo grado di giudizio aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria. Tale eccezione era stata accolta dalla C.T.P. Orbene, l’agente della riscossione censura la sentenza di appello perché avrebbe considerato tempestivo il ricorso, proposto nell’ottobre 2013,contro il preavviso di iscrizione ipotecaria, notificato il 3 marzo 2013. 1.1. Il motivo è infondato. Risulta dall’esame dei fascicoli di merito che l’atto impugnato in primo grado dalla contribuente non è stato il preavviso di iscrizione ipotecaria, ma l’iscrizione ipotecaria, comunicataleil 21/8/2013. Orbene, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, il preavviso di iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, è impugnabile autonomamente, sebbene non compreso nell'elenco di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, rappresentando una mera facoltà e non un onere per il destinatario il quale, in ogni caso, deve proporre r.g. n. 11296/2016a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso avverso la successiva iscrizione di ipoteca per evitare che diventi definitiva, poiché la mancata opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria non produce conseguenze pregiudizievoli definitive per il contribuente una volta emessa l'iscrizione di ipoteca(Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 23528 del 2/09/2024). In sostanza, dunque, la contribuente aveva la facoltà, non l’onere, di impugnare il preavviso di iscrizione ipotecaria, che sarebbe potut o valere, tuttavia, come atto interruttivo della prescrizione qualora quest’ultimanon si fosse già compiuta al tempo della sua notificazione. L’agente della riscossione, peraltro, non si duole dell’affermazione, contenuta in sentenza, che i crediti portati nelle cartelle di pagamento si eranogià prescritti al tempo della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria. Ne consegue che la sentenza impugnata, che ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorsointroduttivo della contribuente, non merita censura. 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Ex art. 360 n. 1 c.p.c.: parziale difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] in favore del Giudice ordinario in funzione del Giudice del Lavoro per la parte del provvedimento impugnato relativa a crediti di natura previdenziale e contributiva”, l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per non aver rilevato il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento all’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria relativa ad una cartella,precisamente indicata in ricorso, afferente a crediti di natura contributiva e previdenziale. 2.1. Il motivo èinammissibile. Risulta dai fasci coli dei giudizi di merito che il Tribunale di Pavia, in funzione di giudice del lavoro, avevagià conosciuto dell’impugnazione dell’iscrizione dell’ipoteca con riferimento alla cartella di pagamento recante debiti di natura contributiva e previdenziale, annullandola per l’intervenuta prescrizione dei relativi importi(sentenza n. 51/2015). r.g. n. 11296/2016a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], a fronte di due giudici, ordinario e speciale, che hanno ritenuto con sentenzadi avere giurisdizione sulla stessa questione (legittimità dell’iscrizione ipotecaria relativa a debiti contributivi e previdenziali portati da cartella di pagamento), l’agente della riscossione avrebbe dovuto denunciare il conflitto reale positivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1 c.p.c., non limitarsi a ricorrere ex art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c., essendo tale mezzo destinato a ottenere dalla Corte, in caso di accoglimento, o una statuizione sulla giurisdizione preordinataalla riassunzione del giudizio dinanzi al giudice munito di potestà giurisdizionale(statuizione che qui non avrebbe potuto essere data essendosi già pronunciato sulla questione il giudice ritenuto dal ricorrente munito di giurisdizione); o una pronuncia di cassazione senza rinvio nel caso(non riscontrabile nella fattispecie di causa) in cui sulla questione vi sia un difetto assoluto di giurisdizione. 3.In conclusione, il ricorso deve essererigettato. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta ilricorso. Condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali, i v a e c.p.a. come per legge. r.g. n. 11296/2016a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a