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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2025

Cassazione n. 20643/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 750/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10495/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20643/2025 Roma, lì, 03/06/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 novembre 2024 la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha qualificato come specifica e infraquinquennale la recidiva applicata e ha confermato nel resto la pronuncia del 22 novembre 2021, con la quale il Tribunale di Bologna ne aveva affermato la responsabilità per il reato di tentato furto – concesse le circostanze generiche con giudizio di equivalenza – e l’aveva condannata alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro duecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo ha dedotto il difetto della condizione di procedibilità poiché la querela è stata «presentata da parte di tale indefinito od innominato procuratore speciale della soc. [OSCURATO:PERSONA] 3.0» e «la procura speciale non conteneva un mandato generale ma solo generico ed indefinito di presentare denunce».

2.2. Con il secondo motivo ha prospettato la violazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in quanto: la sentenza di primo grado non aveva esposto le ragioni per cui ha ritenuto la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; e la Corte di appello – in difetto di impugnazione del Pubblico ministero – ha qualificato la recidiva come specifica e infraquinquennale (erroneamente affermando che ciò non inciderebbe sul quantum della pena), quantunque ricorressero elementi evidenti per un giudizio di prevalenza e non di equivalenza delle attenuanti generiche.

2.3. Con il terzo motivo ha assunto la violazione della legge penale in ragione della mancata applicazione di una pena sostitutiva, in quanto: - nel giudizio di primo grado si era chiesta l’irrogazione della pena pecuniaria e la decisione del Tribunale nulla aveva esposto al riguardo, quantunque ne ricorressero «tutte le condizioni di legge vista la modestia dei fatti»; - le ragioni del diniego della Corte di appello si sostanzierebbero nell’affermazione della non applicabilità delle modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689 apportate dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dovendosi esaminare ex se le singole condotte antigiuridiche (come si trarrebbe dall’art. 53 legge n. 689 cit.); pertanto, «il giudice aveva il dovere di sostituire la pena detentiva» di quattro mesi di reclusione con la detenzione domiciliare sostituiva ex art. 56 legge 691 cit.

«in ossequio all’esigenza di risocializzazione del reo e di valorizzazione delle alternative al carcere).

2.4. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., non essendosi riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. («non essendo ovviamente il parametro quello del valore della somma di euro 145,00 da considerare ma invece quello di costo al negozio»), che avrebbe peraltro dovuto essere ritenuta prevalente sulla recidiva, rideterminando la pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.

1. Il primo motivo è nell’insieme infondato.

La censura in discorso è stata correttamente disattesa dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come il direttore generale della società offesa dal reato abbia conferito procura speciale (con atto pubblico) a [OSCURATO:PERSONA] per la proposizione di denunce e querele per illeciti quale quello in imputazione, in conformità all'art. 37 disp. att. cod. proc. pen.

In effetti, risulta in atti – proprio nei termini esposti nella sentenza impugnata – che con atto pubblico [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di «[OSCURATO:PERSONA] della società "[OSCURATO:PERSONA] 3.0 Soc.

Coop."», ha conferito, con procura speciale, a [OSCURATO:PERSONA] – che nella specie ha sporto querela – il potere di «presentare e poter rimettere denunce e querele, potendo a tal scopo nominare procuratori speciali per presentare denunce, relativamente ad episodi illeciti e penalmente rilevanti a danno del patrimonio, dell'immagine e della reputazione della Cooperativa, anche perseguibili a querela della persona offesa»; e ciò in conformità all’art. 37 cit. che «consente che la procura speciale di cui all'art. 122 [cod. proc. pen.] possa essere rilasciata in via preventiva per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce» (Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016 - dep. 2017, Dindi, Rv. 268769 - 01, in motivazione; cfr. pure Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, Chiacchio, Rv. 279288 – 01: «In tema di costituzione di parte civile, la procura speciale rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante di un ente, ai sensi dell'art. 37 disp. att. cod. proc. pen., non deve contenere l'indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento dell'atto cui la procura si riferisce, ben potendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società e pertengono all'oggetto sociale»).

E nel resto il ricorso ha contestato in maniera del tutto apodittica il difetto di ritualità della procura speciale, assumendo – in presenza di un atto pubblico – che essa sia stata rilasciata da un soggetto «indefinito», senza neppure contestarne la legittimazione a conferire la procura.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e generico.

La Corte di appello, a fronte della doglianza difensiva relativa all’applicazione della contestata recidiva, l’ha qualificata in modo più favorevole, come specifica e infraquinquennale, rispetto al primo Giudice che aveva ritenuto la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale: non rileva, dunque, la mancata impugnazione da parte del Pubblico ministero (cfr. art. 597, comma 3, cod. proc. pen.).

Inoltre, il Giudice distrettuale ha escluso che tale riqualificazione incida sulla determinazione del trattamento sanzionatorio perché lo stesso Giudice distrettuale ha confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze già compiuto del Tribunale, chiarendone le ragioni in maniera congrua e logica (valorizzando, comunque, la serialità del medesimo tipo di condotte poste in essere dall’imputata) senza che sul punto si ravvisino specifiche censure nel ricorso che si è affidato sul punto a enunciati apodittici.

3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto muove critiche del tutto generiche al diniego della chiesta applicazione della pena pecuniaria sostitutiva.

La difesa non solo non ha censurato in alcun modo la motivazione espressa dalla Corte territoriale (che ha indicato gli elementi da cui ne ha tratto l’inidoneità nella specie) ma – quel che è dirimente – si è limitata a prospettare la sussistenza dei presupposti per applicare una pena sostitutiva, senza tuttavia indicarli, facendo solo riferimento alla «modestia dei fatti» e «all’esigenza di risocializzazione del reo e di valorizzazione delle alternative al carcere» in alcun modo correlata al caso di specie.

Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che il ricorso censura pure – nei medesimi termini del tutto assertivi – la mancata applicazione della detenzione domiciliare (come espone, peraltro, la stessa difesa) neppure chiesta con il gravame e che, dunque, non può essere oggetto di rituale censura in questa sede (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 – 01).

4. Il quarto motivo è inammissibile poiché anch’esso si affida a enunciati assertivi, oltre che versati in fatto, del tutto inidonei a costituire censure di legittimità, senza confrontarsi compiutamente con le ragioni – conformi al diritto (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, Loiacono, Rv. 283980 – 01: «in tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma ex ante, alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato»; cfr. pure Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021 – dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402 – 01: «l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto») – poste dalla Corte di appello a sostegno del rigetto anche in parte qua del gravame

5. Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21/05/2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 750/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 10495/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE D'APPELLO DI BOLOGNAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 20643/2025 Roma, lì, 03/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 novembre 2024 la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha qualificato come specifica e infraquinquennale la recidiva applicata e ha confermato nel resto la pronuncia del 22 novembre 2021, con la quale il Tribunale di Bologna ne aveva affermato la responsabilità per il reato di tentato furto – concesse le circostanze generiche con giudizio di equivalenza – e l’aveva condannata alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro duecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha dedotto il difetto della condizione di procedibilità poiché la querela è stata «presentata da parte di tale indefinito od innominato procuratore speciale della soc. [OSCURATO:PERSONA] 3.0» e «la procura speciale non conteneva un mandato generale ma solo generico ed indefinito di presentare denunce». 2.2. Con il secondo motivo ha prospettato la violazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in quanto: la sentenza di primo grado non aveva esposto le ragioni per cui ha ritenuto la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; e la Corte di appello – in difetto di impugnazione del Pubblico ministero – ha qualificato la recidiva come specifica e infraquinquennale (erroneamente affermando che ciò non inciderebbe sul quantum della pena), quantunque ricorressero elementi evidenti per un giudizio di prevalenza e non di equivalenza delle attenuanti generiche. 2.3. Con il terzo motivo ha assunto la violazione della legge penale in ragione della mancata applicazione di una pena sostitutiva, in quanto: - nel giudizio di primo grado si era chiesta l’irrogazione della pena pecuniaria e la decisione del Tribunale nulla aveva esposto al riguardo, quantunque ne ricorressero «tutte le condizioni di legge vista la modestia dei fatti»; - le ragioni del diniego della Corte di appello si sostanzierebbero nell’affermazione della non applicabilità delle modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689 apportate dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dovendosi esaminare ex se le singole condotte antigiuridiche (come si trarrebbe dall’art. 53 legge n. 689 cit.); pertanto, «il giudice aveva il dovere di sostituire la pena detentiva» di quattro mesi di reclusione con la detenzione domiciliare sostituiva ex art. 56 legge 691 cit. «in ossequio all’esigenza di risocializzazione del reo e di valorizzazione delle alternative al carcere). 2.4. Con il quarto motivo ha denunciato la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., non essendosi riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen. («non essendo ovviamente il parametro quello del valore della somma di euro 145,00 da considerare ma invece quello di costo al negozio»), che avrebbe peraltro dovuto essere ritenuta prevalente sulla recidiva, rideterminando la pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo è nell’insieme infondato. La censura in discorso è stata correttamente disattesa dalla Corte territoriale, la quale ha evidenziato come il direttore generale della società offesa dal reato abbia conferito procura speciale (con atto pubblico) a [OSCURATO:PERSONA] per la proposizione di denunce e querele per illeciti quale quello in imputazione, in conformità all'art. 37 disp. att. cod. proc. pen. In effetti, risulta in atti – proprio nei termini esposti nella sentenza impugnata – che con atto pubblico [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di «[OSCURATO:PERSONA] della società "[OSCURATO:PERSONA] 3.0 Soc. Coop."», ha conferito, con procura speciale, a [OSCURATO:PERSONA] – che nella specie ha sporto querela – il potere di «presentare e poter rimettere denunce e querele, potendo a tal scopo nominare procuratori speciali per presentare denunce, relativamente ad episodi illeciti e penalmente rilevanti a danno del patrimonio, dell'immagine e della reputazione della Cooperativa, anche perseguibili a querela della persona offesa»; e ciò in conformità all’art. 37 cit. che «consente che la procura speciale di cui all'art. 122 [cod. proc. pen.] possa essere rilasciata in via preventiva per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce» (Sez. 2, n. 1878 del 09/12/2016 - dep. 2017, Dindi, Rv. 268769 - 01, in motivazione; cfr. pure Sez. 2, n. 22506 del 16/07/2020, Chiacchio, Rv. 279288 – 01: «In tema di costituzione di parte civile, la procura speciale rilasciata in via preventiva dal legale rappresentante di un ente, ai sensi dell'art. 37 disp. att. cod. proc. pen., non deve contenere l'indicazione dei singoli reati rispetto ai quali è consentito il compimento dell'atto cui la procura si riferisce, ben potendosi intendere conferita con riferimento a tutti i fatti che danneggiano gli interessi della società e pertengono all'oggetto sociale»). E nel resto il ricorso ha contestato in maniera del tutto apodittica il difetto di ritualità della procura speciale, assumendo – in presenza di un atto pubblico – che essa sia stata rilasciata da un soggetto «indefinito», senza neppure contestarne la legittimazione a conferire la procura. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato e generico. La Corte di appello, a fronte della doglianza difensiva relativa all’applicazione della contestata recidiva, l’ha qualificata in modo più favorevole, come specifica e infraquinquennale, rispetto al primo Giudice che aveva ritenuto la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale: non rileva, dunque, la mancata impugnazione da parte del Pubblico ministero (cfr. art. 597, comma 3, cod. proc. pen.). Inoltre, il Giudice distrettuale ha escluso che tale riqualificazione incida sulla determinazione del trattamento sanzionatorio perché lo stesso Giudice distrettuale ha confermato il giudizio di equivalenza tra le circostanze già compiuto del Tribunale, chiarendone le ragioni in maniera congrua e logica (valorizzando, comunque, la serialità del medesimo tipo di condotte poste in essere dall’imputata) senza che sul punto si ravvisino specifiche censure nel ricorso che si è affidato sul punto a enunciati apodittici. 3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto muove critiche del tutto generiche al diniego della chiesta applicazione della pena pecuniaria sostitutiva. La difesa non solo non ha censurato in alcun modo la motivazione espressa dalla Corte territoriale (che ha indicato gli elementi da cui ne ha tratto l’inidoneità nella specie) ma – quel che è dirimente – si è limitata a prospettare la sussistenza dei presupposti per applicare una pena sostitutiva, senza tuttavia indicarli, facendo solo riferimento alla «modestia dei fatti» e «all’esigenza di risocializzazione del reo e di valorizzazione delle alternative al carcere» in alcun modo correlata al caso di specie. Non occorre, allora, dilungarsi per osservare che il ricorso censura pure – nei medesimi termini del tutto assertivi – la mancata applicazione della detenzione domiciliare (come espone, peraltro, la stessa difesa) neppure chiesta con il gravame e che, dunque, non può essere oggetto di rituale censura in questa sede (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820 – 01). 4. Il quarto motivo è inammissibile poiché anch’esso si affida a enunciati assertivi, oltre che versati in fatto, del tutto inidonei a costituire censure di legittimità, senza confrontarsi compiutamente con le ragioni – conformi al diritto (Sez. 5, n. 47144 del 29/11/2022, Loiacono, Rv. 283980 – 01: «in tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., deve essere fatta attraverso una prognosi postuma ex ante, alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato»; cfr. pure Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021 – dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402 – 01: «l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto») – poste dalla Corte di appello a sostegno del rigetto anche in parte qua del gravame 5. Deve disporsi, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/05/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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