CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42241/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PALMI Etat° .4 alle para udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 22330/24 Carbone + 1 OSSERVA Ritenuto che gli imputati ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata loro applicata, ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. la pena come dagli stessi richiesta, con il consenso del Pubblico Ministero, per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309 del 1990; che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione processuale dei ricorrenti, essendo stati infatti irritualmente proposti di persona dagli imputati, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis