CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23264/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI • dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, atteso che nella fattispecie il rigetto di tale richiesta risulta desumibile dal contenuto complessivo della sentenza impugnata, che evidenzia una valutazione di completezza e piena utilizzabilità del compendio probatorio raccolto in primo grado, con conseguente irrilevanza della richiesta integrazione (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata); che a tale specifico riguardo deve ribadirsi come in tema di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello il giudice, pur investito di specifica richiesta con i motivi di impugnazione, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità (cfr. Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209 - 01); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancanza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. o alla riqualificazione del fatto contestato nella fattispecie di ricettazione di particolare tenuità, non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 4 della sentenza impugnata ove, in conformità con il principio di diritto ivi richiamato, si esclude la speciale tenuità della fattispecie di reato, trattandosi di ricettazione di un assegno il cui valore non è soltanto quello graficamente apposto bensì quello, non determinabile, derivante dalla sua potenziale utilizzabilità); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciandone la illogicità sulla base della diversa lettura dei dati processuali o un diverso giudizio di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che la Corte di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come l'imputato fosse pienamente consapevole dell'illecita provenienza dell'assegno consegnato in pagamento per la fornitura di merce, avendo rappresentato falsamente sia le proprie generalità che la paternità del titolo); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M