CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 16310/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità d el disegno criminoso tra i reati giudicati con tre sentenze (1. Corte appello de L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. Corte appello Trento, sez. Bolzano, del 08/07/2021; 3. iGIP Tribunale Ancona del 06/06/2022); Considerato che in particolare il G.E. ha rilevato di non poter unificare sotto il vincolo della continuazione la sentenza sub 2 con le altre (la 1 e la 3), già in precedenza unificate, pur in presenza di fatti omogenei (utilizzo abusivo della tessera Viacard), in considerazione del lungo lasso temporale (2 anni e 7 mesi) intercorso tra le condotte giudicate con la sentenza sub 2 (fatti commessi sino al 14/10/20:14), ed i fatti di cui alle ulteriori sentenze (in relazione alle quali il fatto più risalente, giudicato con la sentenza sub 3., era del 15/05/2017); Letto il ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione, censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l'omogeneità delle violazioni fondando il rigetto sul solo elemento temporale; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074,1, atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale cospicua tra i fatti (come avvenuto nel caso di specie), non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell'esecuzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il