CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20880/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Procuratoredella Repubblica di Bologna nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] delTribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettele richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFrancesca Ceroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale per il riesame di Bologna ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui all'art. 270-biscod. pen. (capo A) per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, mentre ha conferma t o detta ordinanza in relazione al reato di propaganda e istigazione a delinquere per scopi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fondata sul negazionismo e sull’apologia della Shoah di cui all’art. 604-bis(capo B) e ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliaricon strumenti elettronici di controllo. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Bologna, deducendo un unico articolato motivo di annullamento per violazione di leggee difetto di motivazione, in relazione all’art. 270-bis cod. pen. Il ricorrente rileva che il Tribunale, pur avendo correttamente inquadrato la fattispecie di reato e individuato le attività astrattamente sintomatiche del profilo organizzativo dell'associazione, non avrebbe, poi, fatto corretta applicazione dei criteri enunciati. In particolare, avrebbe valutato le condotte poste in essere dagli associati in termini di efficacia concreta e non di potenzialità offensivae avrebbe, anche, omesso di considerare attività non materiali rilevanti ai fini associativi. Sottolinea, inoltre, il ricorrente che il concreto insuccesso delle uniche due attività materiali poste in essere dagli appartenenti al gruppo "[OSCURATO:PERSONA]" - l’affissione di volantini in città nel maggio 2022 e la riunione di alcuni associati nell'ottobre successivo-non sarebbe idoneo a dimostrare l'assenza di una struttura organizzativa, in quantoai fini della sussistenza del reato è sufficiente l’esistenza di un'organizzazioneanche rudimentale, organizzazione che , nel caso di specie, è risultata stabile e permanente. Del resto gli incontri in presenza sarebbero solo la parte minore dell’attività del gruppo e, sul punto, l’ordinanza impugnata avrebbe sottovalutato il collegamento costante tra gli indagati tramite canali informatici. Errato sarebbe anche il rilievo attribuito al mancato rinvenimento di armi, a fronte della ripetuta ricerca on linedelle stesse, dei riferimenti dei correi all'uso di una pistola e aun poligono di tiro clandestino. Infine, sarebbe stata sottovalutata l'attività di proselitismo risultante dalle chatacquisite e dalla costante ricerca di nuovi seguaci della ideologia neonazista e suprematista, trascurando che il web è strumento di uso comune e più idoneo alla diffusione delle ideologie degli associati. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile perché postula una diversa, e alternativa, lettura delle risultanze probatorie,inammissibile in sede di legittimità. Infatti, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, la Corte di cassazione è tenuta a verificare, nei limiti consentiti dalla peculiare natura del giudizio di legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l’hanno determinato ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, verificando il rispetto dei canoni della logica e dei principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Non è, dunque, consentito proporre censure riguardanti la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (tra le tante Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Rv. 282337). 2. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente la motivazione del Tribunale per il riesame è logica e immune da censure, non avendo limitatol’analisi a un livello astratto, ma avendo verificatoin concreto le potenzialità e l’offensività del gruppo, operante principalmente sul webe limitatosi a propositi e annunci ma risultato incapace di tradurli in attività connotate da un minimo livello di pericolosità, essendo risultate fallimentari, per ammissione degli stessi organizzatori, le uniche due iniziative materiali realizzate. Nell’ordinanza si rileva, in particolare, che manca un collegamento con organizzazioni diffuse, e, cioè, che difettano univoci elementi per ritenere che il gruppo attivo sulle piattaforme Telegram denominato Weworlf division e Nuova albasia collegato al più ampio movimento negazionista e neonazista noto come Ordine di Hagal. Ildifetto di collegamenti con organizzazioni più ampie ha imposto di valutare se il gruppo , in sé, fosse dotato di una struttura organizzativa idonea a perseguire l’intento eversivo, non essendo sufficiente l’esistenza di un programma criminoso manifestatosi solo attraverso proclamazioni in rete. Sulla base del materiale indiziario acquisito e riassunto nel provvedimento impugnato, il T ribunale non ha ritenut o sussistente una sia pur rudimentale struttura organizzativa, tenuto conto che non è stato realizzato alcun reato fine, che sono state poste in essere solo due attività materiali, che si sono rivelate fallimentari, che mancavaun luogo di ritrovo, che il gruppo non aveva potenzialità economiche di alcun tipo, che, se è vero che sonostate cercate armi sul web, è vero anche che non risulta l’effettivo possesso delle stesse. Né il Tribunale ha sottovalutato l’attività prevalente degli indagati di propaganda e divulgazione di idee neonaziste e suprematiste sui canali Telegram ei messaggi e i colloqui intercettati, in cui si manifestavano i propositi di aggregare e reclutare altri membri da addestrare alla lotta, propugnando la cultura dell’assedio e della guerriglia, ma ha ritenuto che tali elementi integrassero il reato di cui all’art. 604 bis cod. pen. per il quale è stata confermata l’ordinanza genetica. Quanto, poi, al ricorrente, il Tribunale per il riesame ha rilevato che la sua partecipazione alla contestata associazione è stata dedotta da due elementi: a) dalla diffusione, con un nickname , del manuale S . E . R . E . (programma per gli operatori delle forze armate USA che tratta le principali tecniche di sopravvivenza, resistenza, evasione e fuga), peraltro liberamente reperibile on line ; b) d a lla circostanza che è stato contattato da [OSCURATO:PERSONA], presunto capodel gruppo, per rintracciare unsabotatore dei gruppi telematici, cosa che, però, non ha fatto. Tali elementi, con motivazione del tutto logica, sono stati ritenuti palesemente insufficienti a costituire un quadro indiziario della partecipazione all’associazione. 3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inamm