CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07207/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi riportandosi alla requisitoria già depositata con esclusione del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA] per il quale è stato disposto lo stralcio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Lecce, su appello del Pm, ha riformato la pronunzia di assoluzione emessa in primo grado nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore unico e di liquidatore, oltre che di socio, della fallita [OSCURATO:PERSONA] srl, D'[OSCURATO:PERSONA], quale amministratore unico e socio della medesima fallita e di direttore generale ed amministratore di [OSCURATO:PERSONA] srl (CBS) ; [OSCURATO:PERSONA], socia e componente del cda della fallita, nonché socia della CBS, D'[OSCURATO:PERSONA], amministratore e socia della CBS, D'[OSCURATO:PERSONA] componente del cda da Febbraio 2007 a Febbraio 2010 e socio da [OSCURATO:SOCIETA], per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione di risorse finanziarie, macchinari, impianti attrezzature e contratti,appartenenti al patrimonio della fallita verso la CBS, società riconducibile alla famiglia D'Astore, e bancarotta documentale. La Corte ha condannato gli imputati alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie fallimentari ed all'interdizione dai pubblici uffici ed ha dichiarato la prescrizione del reato di cui al capo b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Sentenza dichiarativa di fallimento del 8 Febbraio 2011. Avverso la decisione hanno proposto ricorso gli imputati tramite i rispettivi difensori fiduciari presentando i seguenti motivi riassunti ex art 173 disp att cpp. 1.[OSCURATO:PERSONA] articola un solo motivo, lamentando la violazione dell'art 603/3bis cpp ed il vizio di motivazione illogica quanto alla eventuale decisività della prova dichiarativa del perito [OSCURATO:PERSONA] e con riguardo alle altre prove dichiarative ritenute decisive. La Corte di appello ha disposto la rinnovazione dibattimentale solo nominando il perito contabile [OSCURATO:PERSONA], senza ascoltare nuovamente il perito d'ufficio, dr D'Errico, nominato in primo grado, i consulenti tecnici del PM e della difesa, mentre nella motivazione liberatoria della sentenza di primo grado determinanti erano state le valutazioni delle suindicate prove dichiarative, in particolare del perito D'Errico. Per altro verso i Giudici di appello, oltre a non considerare la decisività delle dichiarazioni di D'Errico, non hanno motivato la scelta di limitare la rinnovazione istruttoria al solo perito nominato, dr [OSCURATO:PERSONA], ed alla sua escussione a teste. 2.Ha presentato ricorso D'[OSCURATO:PERSONA], proponendo tre motivi. 2.1.Col primo è stata dedotta la violazione delle norme incriminatrici speciali e delle norme sul concorso nel reato, in relazione al concorso dell'extraneus, quale è ritenuta la ricorrente, nel delitto di bancarotta fraudolenta, oltre che il vizio di motivazione quanto all'elemento costitutivo del reato. La Corte salentina non avrebbe preso in considerazione il ruolo avuto dall'imputata nella produzione del dissesto della fallita, trascurando che il sub ingresso di CBS, di cui era amministratrice, nella concessione demaniale in titolarità della fallita,avvenuto cinque anni prima della dichiarazione di fallimento, non aveva comportato alcun danno per i creditori e tralasciando che i beni acquistati dalla società amministrata dalla ricorrente erano stati oggetto di stima;si lamenta, infine, l'omesso esame della relazione tecnica di parte. Prive di considerazione e motivazione sarebbero le perizie di ufficio che avrebbero dimostrato l'assenza di illiceità nei comportamenti dell'imputata. 2.2.Tramite il secondo motivo si è lamentata la violazione di legge in relazione all'ad 27 Cost, 40 cpp e vizi motivazionali. La difesa riprende l'argomento della mancata considerazione del ruolo svolto dalla ricorrente, censurando la stringatissima argomentazione resa sul punto nella sentenza impugnata, che ha ritenuto la responsabilità anche dell'imputata a causa del prolungato coinvolgimento nell'amministrazione o nella direzione generale di entrambe le società. Mancherebbe, pertanto, l'esame dello specifico contributo concorsuale fornito dall'imputata come concorrente estranea e della consapevolezza di determinare, con le sue condotte, il depauperamento del patrimonio societario ai danni dei creditori. 2.3.Nel terzo motivo ci si duole della violazione di legge e della illogicità di motivazione per il mancato rilievo della prescrizione del reato, in quanto la condotta attribuita alla D'Astore,individuata nel sub ingresso nella concessione demaniale della società CBS da lei amministrata, si era realizzata nel Dicembre 2006, non avendo rilievo la data della dichiarazione del fallimento. 3. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, con il quale, dopo aver sostenuto la sua qualità di concorrente esterna nei delitti, avendo ceduto la sua quota di capitale nella fallita in tempi non sospetti, ha formulato doglianze di violazione di legge e vizio di motivazione,sovrapponibili a quelle espresse nel primo e secondo motivo di D'[OSCURATO:PERSONA], circa l'assenza di valutazione dei temi del contributo morale o materiale alla produzione degli eventi e della consapevolezza nel determinare un depauperamento del patrimonio societario ed il pregiudizio ai creditori. 4.La difesa dell'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] ha depositato certificato di morte. A seguito di istanza di trattazione orale avanzata dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Astore è stata fissata l'odierna udienza pubblica, nel corso della quale è stata accolta l'istanza di rinvio per legittimo impedimento per comprovati gravi motivi di salute presentata in via telematica nell'interesse dell'imputato D'[OSCURATO:PERSONA], come da ordinanza dettata a verbale; il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione, dr [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e gli avvocati presenti, Vivaldi per Giuri e Bolognese, per D'[OSCURATO:PERSONA], hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 1.La presentazione del certificato di morte dell'imputato D'[OSCURATO:PERSONA] comporta la declaratoria di estinzione del reato con la relativa formula, come da dispositivo. 2. Dalle sentenze di merito che hanno ritenuto integrate la condotte di cui alle imputazioni, divergendo, per le ragioni di seguito esposte, quanto alle conclusioni, emerge "in fatto" che la [OSCURATO:PERSONA] srl, esercente attività di cantieristica navale, era stata dichiarata fallita su istanza di [OSCURATO:PERSONA] per l'omesso pagamento di 1.700mila euro di tributi ed imposte e per contributi non versati all'Inps pari a 2.880mila euro. Le condotte giudicate distrattive nella sentenza ora in esame iniziarono nel 2006 e finirono nel Dicembre 2009, e la [OSCURATO:PERSONA] srl [d'ora in avanti CBS], secondo quanto ritenuto dal Giudice di appello beneficiaria delle distrazioni e costituita per questo scopo nel 2006, era riconducibile alla famiglia D'Astore, in quanto [OSCURATO:PERSONA]Astore, oltre ad essere amministratore unico e socio della fallita dal 2007, era stato direttore generale dal 2007 ed amministratore unico di CBS da Marzo 2010; [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA]Astore, socia dalla costituzione insieme alla figlia [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere presente nel cda della fallita dal 2007 al 2010; D'[OSCURATO:PERSONA], amministratore dalla costituzione fino al Febbraio 2010 di CBS, oltre che socia; D'[OSCURATO:PERSONA], socio oltre che componente del cda da Febbraio 2007 a Febbraio 2010; l'operazione di maggior rilievo, individuata nel sub ingresso di CBS nel diritto di concessione dell'area demaniale di cui era titolare la fallita, risaliva al Dicembre 2006. 2.1. Appare utile sottolineare che - come si è già accennato - il Giudice del rito abbreviato ha assolto tutti gi imputati perché i delitti di bancarotta distrattiva e documentale non sussistono, in quanto a suo parere le iniziative realizzate, pur astrattamente riconducibili alle fattispecie di reato contestate, miravano al salvataggio dell'azienda e consentivano di salvaguardare il patrimonio societario, essendo imminente la decadenza dalla concessione amministrativa, da cui sarebbe conseguita la rovina economica dell'impresa. Le condotte, pertanto, pur ritenute realizzate ad opera degli imputati, secondo il primo decidente sarebbero inoffensive essendo finalizzate a tutelare la garanzia patrimoniale dei creditori. 2.2. A fronte della pronunzia liberatoria la Corte di appello, nel valutare l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], si è occupata - con le argomentazioni espresse dalla pagina 9 alla pagina 18 del testo - di descrivere minuziosamente le singole operazioni distrattive, spiegando le ragioni per le quali sono state giudicate come distrazione di beni materiali ed immateriali verso la nuova società riconducibile alla famiglia D'Astore, la CBS. In special modo ed in sintesi la Corte di appello ha posto in luce che nessuna delle parti aveva posto in discussione l'oggettività dei fatti ricostruiti nel corso del giudizio ed ha ritenuto dimostrato che tutti gli atti negoziali posti in essere dalla fallita in favore di CBS, nonché quelli realizzati dalle due società riconducibili ai D'Astore con altri soggetti di impresa operanti nello stesso settore furono finalizzati a svuotare la fallita di tutte le attività dell'impresa economicamente apprezzabili con l'inevitabile danno per i creditori. Ne era conseguita l'impossibilità di proseguire la propria attività imprenditoriale, essendo la società deprivata del compendio aziendale necessario a perseguire l'oggetto sociale - come esplicitamente rappresentato alla pagina 15 del testo - in relazione al noleggio delle attrezzature alla CBS, per di più a fronte di un canone di affitto giudicato incongruo. 3. L'unico motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] appare complessivamente inammissibile. E' agevole individuare due fronti di critica verso la pronunzia in esame. Il primo riguarda la mancata giustificazione della decisività della perizia contabile disposta in appello e sviluppata dal perito dr [OSCURATO:PERSONA]. In proposito, e diversamente da quanto opinato dalla difesa che lamenta la violazione dell'art 603/3 bis cpp, deve osservarsi che il PM impugnante non ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sollecitando l'espletamento di perizia contabile ma la Corte ha ritenuto in via autonoma, ex officio, assolutamente necessario ai fini del decidere disporre la perizia ai sensi dell'ad 603/3 cpp, con ordinanza che solo in questa sede la difesa si occupa di censurare, peraltro genericamente, senza neppure evidenziare la superfluità del mezzo istruttorio. Per contro il provvedimento di rinnovazione appare giustificato, alla luce della complessità e della pluralità di prove ponderate in primo grado, nessuna delle quali risulta essere decisiva, secondo quanto si ricava dalla lettura della relativa pronunzia e dallo stesso motivo di ricorso. Per altro verso la difesa lamenta la violazione dell'art 603/3 bis cpp, poiché in presenza di appello del PM, e nel rovesciare la pronunzia assolutoria, la Corte territoriale non ha disposto una completa rinnovazione istruttoria, ascoltando il perito dr D'Errico, il consulente del PM dr Vinciguerra, il coadiutore fiscale del curatore fallimentare, drssa D'Andria, ed il dr [OSCURATO:PERSONA], consulente della difesa. 3.1. Occorre, in primis, constatare che la censura ora al vaglio risulta anch'essa generica, poiché nemmeno deduce in modo specifico le ragioni per le quali il Giudice di appello avrebbe sbagliato a non riascoltare i testi suindicati ed in particolare il perito D'Errico, il cui elaborato, con gli annessi chiarimenti - nella prospettiva del ricorrente - sarebbe stato decisivo al fine dell'assoluzione. In diritto va pure ricordato che questa Corte regolatrice ha già più volte affermato il principio - che il Collegio condivide - secondo il quale in caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., anche con riferimento alle prove a discarico richieste dalla difesa, non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto dì erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità. (Sez. 3 ,Sentenza n. 16444 del 04/02/2020 Ud. (dep. 29/05/2020 ) Rv. 279425. Massime precedenti Conformi: N. 5231 del 2019 Rv. 276050 - 01, N. 12928 del 2019 Rv. 276318) Nella fattispecie in esame deve constatarsi che da parte dell'appellante non vi è stata la prospettazione di motivi attinenti ad una specifica prova dichiarativa esaminata in primo grado, di cui si assuma l'erronea ponderazione, ma anzi emerge dalla motivazione - alla pagina tre dedicata alla sintesi dei motivi di appello - che, secondo la parte Pubblica impugnante, il Gup avrebbe ignorato le conclusioni del perito da lui stesso nominato e che, in sostanza, avrebbe assolto gli imputati aderendo alle osservazioni delle difese esposte nelle memorie. Deve, altresì, sottolinearsi che la sentenza di appello ha dato atto che il Giudice del rito abbreviato non ha posto in discussione i risultati investigativi, anche in relazione alla perizia del dr D'Errico, ritenendo sussistenti le condotte contestate agli imputati e, quindi anche a [OSCURATO:PERSONA], ma è pervenuto alla decisione assolutoria per le ragioni logico-giuridiche che sono state riportate alla pagina 2 della sentenza impugnata e che sono già state sintetizzate in precedenza.Si tratta di passaggi esplicativi della decisione di essenziale rilievo nell'economia del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello, costituendone la necessaria premessa logica ma che la difesa non ha confutato con deduzioni specifiche. 3.2. Infine, per rispondere al meglio alle critiche in disamina, va richiamato il principio affermato dalla nota sentenza SU Pavan - implicitamente evocata dal ricorrente - in tema di rinnovazione istruttoria quanto all'audizione del perito, secondo la quale le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova. (Sez. U, Sentenza n. 14426 del 28/01/2019 Ud. (dep. 02/04/2019 ) Rv. 275112. Tale principio non rileva nel caso in esame sia perché dal corpo della sentenza di primo grado e da quanto emerge anche dalla sentenza impugnata e dai motivi di ricorso si ricava che il Tribunale ha fatto prevalentemente riferimento all'elaborato scritto redatto dal perito, al quale ha richiesto solo chiarimenti disponendone l'audizione, sia e soprattutto, poiché la prova in parola, per le ragioni già esplicitate, non è stata considerata decisiva né dalla Corte territoriale, che, infatti, in alcuna misura ne ha effettuato un diverso apprezzamento , né dal PM appellante, che nell'impugnazione di merito non ne ha rappresentato l'errata o distorta valutazione nel corso giudizio di primo grado. 4. Sono parimenti inammissibili i motivi presentati nell'interesse di D'[OSCURATO:PERSONA], che risponde degli addebiti quale amministratore unico ed in seguito amministratore delegato di CBS a partire da Gennaio 2006 fino a Febbraio 2010, con una breve soluzione di continuità. Dalla sentenza impugnata si ricava con chiarezza che tutte le operazioni giudicate distrattive verso CBS sono intervenute nel periodo in cui è stata amministratrice di quest'ultima. Tra la pluralità di atti negoziali presi in considerazione dal Giudice di appello è necessario e sufficiente in questa sede ricordare il trasferimento, a Dicembre 2006, del diritto di concessione demaniale per svolgere attività di cantieristica navale, già intestata alla fallita, e trasferita, compresi gli investimenti fatti, per un valore di oltre 2mln di euro. L'imputata ha sottoscritto la licenza di sub-ingresso quale amministratore unico di CBS 16 anni prima della scadenza naturale della concessione demaniale - come si legge alla pagina undici della sentenza impugnata - senza che la fallita, anche a tutela dei creditori, ne avesse preteso il corrispettivo; corrispettivo di cui, infatti, secondo la perizia [OSCURATO:PERSONA], non è stata rinvenuta traccia nel patrimonio societario ed essendo questa - a tenore dell'imputazione - una delle condotte della contestata bancarotta. Sul punto è utile aggiungere che il dato posto in rilievo dalla Corte di appello circa l'anticipo di ben 16 anni del sub-ingresso di CBS nella concessione demaniale in titolarità della fallita - incontestato dalla ricorrente - rappresenta un ulteriore elemento di forte criticità rispetto alle argomentazioni adoperate dal Tribunale per giungere alla pronunzia liberatoria ribaltata in appello. 4.1 Nell'ampio percorso argomentativo intrapreso dal Giudice di secondo grado a giustificazione della decisione di condanna assumono rilievo ancora altre condotte spoliative realizzate nell'epoca il cui l'imputata era alla conduzione della beneficiaria, di seguito ed in estrema sintesi in parte riportate. In proposito può anticiparsi che, pur formando oggetto dell'imputazione e pur essendo giudicate dimostrate nel giudizio di appello, la difesa, con l'attuale impugnazione non ne ha fatto oggetto di censura. Invero,la Corte di appello - dalle pagine da 12 a 17 del testo - ha fatto riferimento al trasferimento di beni strumentali con perdite di quasi 600mila euro, come stimato dal perito [OSCURATO:PERSONA], beni dapprima dati a noleggio per il canone esiguo di 5000 euro al mese; allo spostamento di risorse finanziarie, previe compensazioni definite di dubbia natura; al contratto con [OSCURATO:PERSONA] di cui era titolare la fallita fin dal 2001 e che in seguito, ad Agosto 2006, è stato solo in via di fatto ceduto alla CBS, come razionalmente ricostruito dai Giudici del merito, anche alla luce degli accertamenti condotti dal perito nominato dal Tribunale, tramite analisi delle fatture acquisite agli atti e prodotte dagli imputati. L'operazione, all'esito della quale la fallita si è fatta da parte a vantaggio della società amministrata dall'attuale ricorrente ne ha di fatto consentito il sub- ingresso a titolo gratuito in una commessa quasi milionaria, senza alcun onere. 4.1. Con il primo motivo di ricorso, a fronte tale ampia, documentata e congruamente argomentata motivazione, la difesa ha dedotto l'errata interpretazione delle norme sul concorso nel reato di bancarotta fraudolenta ad opera dell'extraneus ed il vizio di motivazione illogica, riguardo al ruolo dell'imputata nella produzione del dissesto. Il motivo è destinato all'inammissibilità, in primis poiché, rispetto alla pluralità di condotte distrattive ritenuto provate dalla Corte territoriale, si occupa in sostanza esclusivamente, ed in modo del tutto generico, del subentro di CBS nella concessione demaniale, tralasciando di censurare tutte le altre accertate condotte distrattive verso la società di cui la ricorrente era amministratrice. Il ricorso per cassazione è inammissibile, per difetto di specificità "estrinseca", quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse (Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). 4.2. Quanto al tema del concorso dell'extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione - in verità anch'esso posto senza riferimenti concreti al caso concreto - in relazione alla volontarietà della condotta dell'extraneus di apporto a quella dell'intraneus è necessario premettere e ricordare la consolidata lezione esegetica di questa Corte sul punto. Si è, infatti, ripetutamente affermato - con argomenti che il Collegio condivide - che il dolo del concorrente "extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società, che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori. Ex multis : (Sez. 5 , Sentenza n. 4710 del 14/10/2019 Ud. (dep. 04/02/2020 ) Rv. 278156. Nel quadro probatorio ricostruito dalla Corte territoriale la volontà dell'imputata di contribuire col proprio apporto al complessivo disegno fraudolento e depauperativo ai danni della fallita e dei suoi creditori emerge dalla riconducibilità, più volte sottolineata nella motivazione, delle due società alla famiglia D'Astore, dalla carica gestionale ricoperta dall'imputata nella CBS beneficiaria di esse, dal prolungato lasso di tempo in cui furono realizzate le condotte illecite, dalla reiterazione e dall'importanza delle iniziative negoziali illecite, elementi fattuali razionalmente ponderati in maniera unitaria dalla Corte territoriale, allo scopo di giustificare il concorso nel delitto quale estranea di D'[OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Quanto all'argomento del ruolo svolto dalla ricorrente nella produzione del dissesto, del quale la difesa dubita in ragione del lungo tempo trascorso tra il sub-ingresso nella concessione demaniale ed il fallimento, deve osservarsi che si tratta di deduzione smentita in fatto ed errata in diritto. Sotto il primo profilo, infatti, risente della limitatezza della censura verso la sola condotta già indicata mentre - come si è annotato - plurimi sono stati i comportamenti in definitiva depauperativi del patrimonio della fallita che D'[OSCURATO:PERSONA] ha contribuito a porre in essere nel più che consistente periodo in cui ha amministrato la società CBS; gestione societaria protrattasi in sostanza fino a Febbraio 2010, quindi fino ad unzi anno prima della sentenza di fallimento. La tesi è sbagliata in diritto, inoltre, poiché implicitamente presuppone la necessità di un nesso causale tra le condotte dell'agente ed il fallimento, ponendosi così frontalmente in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità prodotta sul tema negli anni. Infatti, già la pronunzia Sez. U, sentenza n. 22474 del 31/03/2016 ud. (dep. 27/05/2016 ) rv. 266804, Passarelli, ha chiarito che al fine della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. Successivi e condivisi approdi, nel valorizzare la natura di reato di pericolo concreto della bancarotta fraudolenta, in quanto l'atto di depauperamento incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, hanno sottolineato la necessità che tale pericolo debba permanere fino al tempo che precede l'apertura della procedura fallimentare. [OSCURATO:PERSONA]. 5, Sentenza n. 50081 del 14/09/2017 Ud. (dep. 02/11/2017 ) Rv. 271437. In senso conforme: Sez. 5, Sentenza n. 17819 del 24/03/2017 Ud. (dep. 07/04/2017 ) Rv. 269562.Tali principi sono stati rispettati, per i motivi finora esposti, dalla Corte salentina, che ha adeguatamente illustrato le plurime operazioni distrattive realizzate, anche col concorso della giudicabile, le imponenti conseguenze depauperative del patrimonio della fallita e l'inevitabile danno conseguitone per i creditori, essendo, pertanto, accertato che il pericolo per le ragioni di questi ultimi sia perdurato fino alla declaratoria di fallimento. 4.4. Per il resto il motivo di ricorso non fa altro che riproporre, senza neppure argomentare adeguatamente, la propria versione di alcuni risultati di prova, quali le stime, operate dall'ingegner Pacifico sul valore dei beni venduti a CBS e le perizie disposte d'Ufficio, che - a parere della difesa - dimostrerebbero la liceità delle operazioni mentre - come si è già chiarito - opposta è stata la valutazione di tali mezzi istruttori ad opera della Corte territoriale. 5.11 secondo motivo riprende, con esposizione anche graficamente esigua, l'argomento della mancata considerazione del ruolo svolto dall'imputata nei fatti, criticando genericamente la motivazione nella parte in cui ha sottolineato il lungo periodo di amministrazione ad opera degli imputati e, quindi, anche di [OSCURATO:PERSONA]Astore, nelle due società protagoniste della vicenda che ha portato alla spoliazione dei beni aziendali della fallita. Della correttezza e congruità della motivazione confezionata dai Giudici di appello si è già scritto in precedenza, anche con specifico riguardo alla volontarietà dell'apporto concorsuale fornito dall'imputata ai fatti di distrazione, in prevalenza posti in essere dai familiari in favore della società da lei stessa amministrata. La Corte territoriale ne ha razionalmente desunto la consapevolezza del depauperamento del patrimonio societario e del pregiudizio per i creditori, con argomentazioni in linea con la giurisprudenza di questa Corte sul tema del concorso di persona estranea nel delitto di bancarotta fraudolenta. 6. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato in diritto, poiché vorrebbe collegare la prescrizione del delitto di bancarotta fraudolenta alla condotta inerente il contratto di subingresso nella concessione demaniale e non alla data del fallimento. In proposito è, in sostanza, unanime la giurisprudenza di questa Corte regolatrice per la quale il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria. (Sez. 5, Sentenza n. 45288 del 11/05/2017 Ud. (dep. 02/10/2017 ) Rv. 271114 .Massime precedenti Conformi: N. 20736 del 2010 Rv. 247299 - 01, N. 592 del 2014 Rv. 258712 - 01, N. 26548 del 2014 Rv. 260577 - 01, N. 48739 del 2014 Rv. 261299 - 01, N. 17084 del 2015 . 7.L'unico motivo presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è di contenuto quasi identico ai primi due motivi del ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA], deducendo la difesa la qualità di estranea alla compagine societaria della fallita ed il mancato apprezzamento del ruolo svolto nella produzione degli eventi ed in linea generale può rimandarsi alle osservazioni già rese. E' necessario, peraltro,precisare che tale impostazione non corrisponde né all'imputazione elevata nei confronti dell'imputata, né a quanto ritenuto dimostrato nella sentenza impugnata; ragion per cui il ricorso è inevitabilmente destinato all'inammissibilità, per il mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Deve, infatti, sottolinearsi che [OSCURATO:PERSONA], secondo le imputazioni convalidate dalla Corte di appello, è stata socia al 50% col marito fino al 31 Gennaio 2007 della fallita e componente del consiglio di amministrazione da Febbraio 2007 a Febbraio 2010, essendo intervenuta la declaratoria di fallimento nel 2011, oltre che, insieme alla figlia coimputata [OSCURATO:PERSONA], socia di CBS - beneficiaria delle distrazioni - fin dalla sua costituzione. La ricorrente, inoltre, era moglie di D'[OSCURATO:PERSONA], che, al lume della motivazione ora in esame appare il dominus dell'intera iniziativa spoliativa della fallita nonché l'artefice delle plurime operazioni ritenute distrattive dell'intero patrimonio verso la CBS. 7.1. A fronte della genericità delle doglianze ora avanzate dalla difesa la giustificazione resa dal Giudice di appello è esattamente fondata sulla razionale valorizzazione della qualità di componente del cda della fallita per tre anni, nel corso dei quali si realizzarono le operazioni distrattive verso la società amministrata dalla figlia. Questo rilevante dato, unitamente agli strettissimi rapporti familiari con l'amministratore della fallita e marito, oltre che con la società beneficiaria gestita dalla figlia - elementi che pure sono stati valutati dal Giudice di appello - vale a sostenere la conoscenza delle condotte fraudolentemente distrattive poste in essere dai parenti e della volontarietà del contributo ad esse. Si sottolinea, inoltre - alla pagina 19 della motivazione - che il subingresso di CBS nella concessione demaniale di cui era titolare la fallita fu determinato proprio dalla presenza nella subentrante dei familiari, cioè la moglie e la figlia di D'[OSCURATO:PERSONA]. Per altro verso i Giudici di appello hanno evidenziato il dato dell'enorme esposizione debitoria, ammontante ad oltre 5mln, come rilevabile dal bilancio al 31.12.2005, quasi tutto verso l'Erario ed Istituti di Previdenza, precisando, con ineccepibile consequenzialità logica, che tale situazione era necessariamente nota a chi, come l'attuale ricorrente, partecipava alla amministrazione della società quale componente del cda. D'altra parte può aggiungersi che, dovendo il cda procedere all'approvazione dei bilanci, la disastrosa esposizione debitoria dalla fallita verso gli Enti pubblici già menzionati era necessariamente conosciuta anche formalmente da Giuri, che non risulta si sia attivata in alcun modo per scongiurare gli eventi pregiudizievoli per la società. Sez. 5, Sentenza n. 23000 del 05/10/2012 Ud. (dep. 28/05/2013 ) Rv. 256939; Sez. 5, Sentenza n. 42568 del 19/06/2018 Ud. (dep. 27/09/2018 ) Rv. 273925. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata senza rinvio nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] per essere il reato estinto per morte dell'imputato. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono dichiarati inammissibili ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. PQM Separata la posizione di [OSCURATO:PERSONA],annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di