CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41135/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI TRIESTEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2019 del TRIBUNALE di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. M.G. Fodaroni , che ha chiesto convertirsi il ricorso in appello. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, con sentenza del 7/5/2019, assolveva per particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] dal delitto p. e. p. dall'art. 590 bis cod. pen. perché, per colpa, alla guida del veicolo [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] cagionava a VALENZANO Sabino lesioni personali considerata guaribili in un tempo superiore a 40 giorni (lieve cer- vicalgia tensiva post-traumatica e gonalgici ginocchio dx con lesione meniscale, lesione del legamento crociato anteriore e condropatia rotulea); colpa consistita generalmente in negligenza, imprudenza, imperizia, nonché specificamente im- mettendosi dal civico 60 in via Baiamonti con direzione via [OSCURATO:PERSONA] senza prestare la dovuta attenzione ai veicoli in marcia; in questo modo urtava con la parte anteriore dell'autovettura la fiancata destra del motociclo Sanyang hd tg. DY18772 di [OSCURATO:PERSONA], in Trieste, [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con la sentenza, ai sensi dell'art. 222 e ss. cod. strada veniva applicata all'im- putato la sospensione della patente di guida per giorni quindici. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procura- tore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia lamentando la violazione dell'art. 222 co. 4 cod. strada per l'assenza di motivazione in punto di quantifica- zione della sanzione amministrativa accessoria. E' pur vero -sottolinea il P.G. ricorrente- che dopo la sentenza 88/2019 della Corte Costituzionale non vi è più l'automatismo della revoca della patente, ma laddove il giudice titi~ di irrogare la sanzione meno afflittiva, soprattutto in casi come quello che ci occupai in cui ha irrogato il minimo, dovrebbe almeno motivare in relazione a tale scelta. Ed invece - ci si duole- si è limitato a prendere atto della decisione della Corte costituzionale ed applicando, senza una riga di motivazione sul fatto, la sospensione della patente per la durata - manifestamente irrisoria - di quindici giorni (il minimo assoluto), non giustificata da alcun riferimento alle cir- costanze concrete dell'evento in questione, totalmente ascrivibile all'imprudenza dell'automobilista che, immettendosi nel traffico da un accesso laterale, ha omesso di adottare la dovuta cautela, urtando il motociclo che procedeva regolarmente lungo la carreggiata principale. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020), il P.G., che ha chiesto convertirsi il ricorso in appello e disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste.4. In premessa, va rilevato che non ritiene il Collegio che possa trovare acco- glimento la richiesta formulata dal PG di conversione del ricorso in appello con riferimento all'art. 569 co. 3 cod. proc. pen. Ed invero, ancorché erroneamente rubricata con riferimento all'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen anche la deduzione della mancanza di motivazione è vizio talmente radicale da poter farsi rientrare nella violazione di legge. Tuttavia, i motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. Seppure il giudice triestino effettivamente non motivi esplicitamente la pro- pria scelta di fissare nel minimo il quantum della sanzione amministrativa acces- soria irrogata, è infatti proprio l'epilogo decisorio, cui si è pervenuti in ragione della particolare tenuità del fatto, che consente di ricavare in via implicita, dal tenore complessivo della motivazione, la giustificazione per cui è pervenuto ad irrogare il minimo della sanzione. Sono in altri termini 1 i medesimi elementi che l'hanno indotto a ritenere sussi- stenti in fatto i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen. (le modalità della condotta che non hanno connotazione di gra- vità in considerazione della moderata velocità con la quale il veicolo si è immesso nel traffico/ cercando di avere maggiore visibilità/ e dalla presenza sulla sinistra di un furgoncino in sosta in seconda fila; l'entità del danno, oggettivamente di parti- colare tenuità, avendo la persona offesa precisato di aver riportato esclusivamente un colpo al ginocchio e che il danno gli è stato completamente risarcito; la rimpro- verabilità minima in termini di intensità del dolo o grado della colpa; l'occasionalità della condotta illecita, considerando l'incensuratezza dell'imputato, quale attestata dal certificato del casellario giudiziale) a spiegare ex se perché il giudice ha rite- nuto di quantificare nel minimo la sospensione della patente. i j_ tt (i ft ti I A G7 t t Il i (' i Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 15 ottobre 2021 Il C nsigliere es sore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]549.