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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 21697/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C‘g Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è assolutamente generico e privo di precipui rilievi critici relativi alla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito.

Esso è, pertanto, privo dei necessari requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (ex multis, v.

Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782 - 01, in motivazione; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 maggio 2025 Il consigliere estensore p .e i 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; C‘g Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è assolutamente generico e privo di precipui rilievi critici relativi alla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito. Esso è, pertanto, privo dei necessari requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (ex multis, v. Sez. 3, n. 13744 del 24/02/2016, Schiorlin, Rv. 266782 - 01, in motivazione; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 Il consigliere estensore p .e i 9
Sentenza Cassazione n. 21697/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris