CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 09368/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12195-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2 - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. P. [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12195/2021 Numero sezionale 2187/2022 Numero di raccolta generale 9368/2022Data pubblicazione 22/03/2022 avverso la sentenza n. 106/2021 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n., 106 del 27. 1. 2021 della Corte di appello di Palermo, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva revocato il decreto ingiuntivo che condannava il condominio via [OSCURATO:PERSONA] n. 2 Palermo al pagamento in suo favore della somma di euro 22.264,45, a titolo di compensi per l’attività di amministratore da lui svolta in favore del condominio dal 1999 al 2012 ed anticipazioni sulle spese, negando, per quanto qui ancora interessa, la sua spettanza al compenso in ragione delle gravi inadempienze in cui egli era incorso nell’espletamento dell’incarico, avendo omesso per più anni di convocare l’assemblea per l’approvazione dei rendiconti e per avere gestito la contabilità del condominio in modo confuso e non intellegibile; letto il controricorso del condominio via [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Palermo; il primo motivo di ricorso denunzia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, violazione degli artt. 1460, 1455, 1709 e 1720 cod. civ. e vizio di omessa pronuncia, censurando la sentenza impugnata per avere affermato che l’odierno ricorrente, dopo l’approvazione dei bilanci relativi agli anni 1999 e 2000, aveva omesso di convocare l’assemblea per l’approvazione dei bilanci annuali, preventivi e consuntivi, predisponendo i soli consuntivi ogni quattro anni ( cfr. verbali assembleari del 21. 11. 2005, fino al 2004, e 30. 6. 2009, fino al 2008 ) e che era incontestata la mancata approvazione dei bilanci per gli anni 2009, 2010 e 2011, ravvisando in tali circostanze un grave inadempimento, tale da escludere il diritto al compenso;F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12195/2021 Numero sezionale 2187/2022 Numero di raccolta generale 9368/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 in particolare, il motivo assume che l’accertamento compiuto dalla Corte di appello sul punto è viziato, per non avere essa considerato i documenti prodotti in giudizio, attestanti le convocazioni delle assemblee da parte del ricorrente per il 18. 5. 2001, il 14. 11. 2001, il 9. 9. 2009, il 24. 11. 2009 ed il 25. 7. 2011, con all’ordine del giorno l’approvazione dei rendiconti, nonché i rendiconti annuali redatti dal 1999 al 2011, e che il fatto che su di essi l’assemblea non avesse deliberato era imputabile all’inerzia e all’indolenza dei condomini, che non avevano partecipato alle riunioni ovvero avevano rinviato la discussione, lamentando che, per effetto di tale accertamento errato ed incompleto, la Corte abbia illegittimamente negato il suo diritto a ricevere il compenso per l’incarico svolto, che per molti anni non aveva trovato opposizioni da parte dei condomini, omettendo altresì di pronunciarsi sulla sua domanda di pagamento di un importo inferiore a quello portato nel decreto ingiuntivo opposto; il motivo appare inammissibile, risultando i fatti allegati, di cui si lamenta l’omesso esame, una volta considerato l’impianto motivazionale della decisione impugnata, irrilevanti ovvero privi del requisito di decisività, tenuto conto che le dedotte convocazioni dell’assemblea non coprono tutti gli anni in cui la Corte di appello ha ravvisato l’omessa approvazione dei rendiconti, che i compiti dell’amministratore al riguardo non possono considerarsi assolti con la mera indizione dell’assemblea, che, nel caso in cui, come dedotto dal ricorrente, vada deserta, deve essere tempestivamente riconvocata, che la sentenza impugnata ha ravvisato la grave inadempienza del Gabriele nello svolgimento dell’incarico anche in ragione delle gravi carenze riscontrate nella gestione della contabilità, giudicata confusa e “ di nessuna intellegibilità “, valutazione questa non contestata dal ricorso e che appare circostanza di per sé idonea a giustificare il rigetto della domanda proposta, rappresentando la tenuta della contabilità uno dei compiti principali dell’amministratore del condominio; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12195/2021 Numero sezionale 2187/2022 Numero di raccolta generale 9368/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 il vizio di violazione di norme di legge, denunziato dal motivo quale conseguenza dell’accertamento di fatto contestato, rimane per l’effetto assorbito dal rigetto della censura principale, mentre quello di omessa pronunzia non sussiste, avendo la Corte territoriale escluso, in ragione dei gravi inadempimenti riscontrati, ogni diritto al compenso per l’incarico ricoperto; il secondo motivo, che denunzia violazione e falsa applicazione dell’art.91 cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello, in ragione della conclusione accolta, provveduto alla condanna del condominio al pagamento delle spese di giudizio, va dichiarato assorbito per effetto del rigetto del primo motivo >>; Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente ripetitiva degli stessi; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, per il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, in favore del condominio controricorrente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12195/2021 Numero sezionale 2187/2022 Numero di raccolta generale 9368/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o