CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 febbraio 1971
Cassazione n. 02861/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/02/1971 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/01/1984 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/04/1964 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1972 avverso la sentenza del 16/06/2020 della [OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio in merito ai capi relativi alla determinazione della pena per [OSCURATO:PERSONA] e rigetto nel resto; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per RASO Carlo e RASO Antonio che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. 44, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16/06/2020 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 18/04/2019, per quanto qui d'interesse, assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi B), E) ed F) punto 2 per non aver commesso il fatto ed F) punto 1 perché il fatto non sussiste, rideterminando nei confronti dello stesso la pena nella misura di anni due e mesi due di reclusione con revoca della pena accessoria e condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili Ricardi e Giunta; assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi B), F), punto 2 per non aver commesso il fatto ed F) punto 1 perché il fatto non sussiste, rideterminando nei confronti dello stesso la pena nella misura di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa, con revoca della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque; confermava nel resto la sentenza impugnata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannandoli alle spese del grado di giudizio. Tutti gli appellanti venivano, inoltre, condannati in solido alle spese sostenute dalla parte civile per rappresentanza e assistenza. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore Avv. S. Russo, deducendo due motivi di ricorso; con il primo motivo di ricorso è stata rilevata violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen. Il giudice di appello, pur ravvisando una lacuna motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio e determinazione della pena ha ritenuto di poter sanare tale lacuna, integrando la motivazione con operazione non consentita e realizzata in violazione di legge ai sensi degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen., soprattutto considerata la mancata analitica esposizione dei criteri di irrogazione della pena quanto alla riconosciuta continuazione; il diritto di difesa risulta violato da una esplicitazione da parte del giudice di appello del criterio di computo della sanzione irrogata, atteso che il giudice di secondo grado ha anche individuato come reato più grave un reato diverso da quello precedentemente stabilito dal Tribunale (capo f, anziché capo e), con diversa determinazione del bilanciamento delle circostanze del reato. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 416 cod. pen.; manca nella motivazione della sentenza qualsiasi considerazione dell'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 416 cod. pen. che si caratterizza quale dolo specifico; nessuna prova circa la sussistenza del dolo specifico è desumibile dalla motivazione della sentenza, come dimostrano le dichiarazioni rese dagli imputati in sede di interrogatorio ove hanno 2 m- ricostruito la frequentazione solo sporadica con alcuni affiliati, escludendo qualsiasi frequentazione con soggetti posti all'apice della associazione stessa, con conseguente impossibilità per gli stessi di comprendere il meccanismo alla base delle contestazioni elevate (operato dei c.d. pisher); l'aver intrattenuto contatti telefonici con alcuni appartenenti al sodalizio non può essere ritenuto sintomo di consapevole appartenenza al sodalizio. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore Avv. F. Marzio, ha proposto un unico motivo di ricorso, articolato in diverse censure, con il quale ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza, nonché erronea applicazione dell'art. 416, comma 1,2,3, e 5 cod. pen. ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; la motivazione è carente ed illogica quanto alla ritenuta sussistenza della responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art.416 cod. pen. erroneamente applicato nel caso in esame; la motivazione si presenta inoltre come un mero avallo acritico della decisione di primo grado, in assenza di risposte esaustive ai motivi di appello; è contraddittoria l'assoluzione intervenuta per le lettere b),e) ed f) rispetto alla condanna per il reato associativo; la semplice rassegna delle captazioni telefoniche non è sufficiente a tal fine, rappresentando un mero riepilogo delle conversazioni senza alcuna analisi critica, mentre non è sufficiente la mera affermazione di condivisione del convincimento espresso dal giudice di primo grado; non sono stati evidenziati, nonostante i motivi di appello, elementi tali da ritenere qualificato in termini di continuità, stabilità, affidamento e consapevolezza l'apporto del [OSCURATO:PERSONA] alle finalità dell'associazione e dei suoi programmi attesa la mancanza di contatti con soggetti in ruolo apicale e la ambiguità nell'identificazione dello stesso, oltre all'intervallo temporale estremamente ridotto al quale riferire i contatti in questione; la motivazione è inoltre carente quanto alla puntuale considerazione dell'elemento soggettivo del reato quale dolo specifico, in assenza di qualsiasi verifica relativamente alla ricorrenza della c.d. affectio societatís; il ruolo svolto dal Raso non è stato ricostruito puntualmente. 4. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore Avv. F. Siclari, ha proposto cinque motivi di ricorso ed ha in via preliminare chiesto che il procedimento venga rimesso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione per la risoluzione di un contrasto di giurisprudenza. La difesa con i motivi di appello aveva richiesto l'esclusione dell'aggravante della transnazionalità prevista dall'art. 4 della I. 146 del 2006 in relazione ai capi e) ed f); nel rigettare il motivo di appello il giudice di secondo grado ha richiamato l'orientamento della Sez. 3, n. 38009 del 2019 secondo il quale l'aggravante della transnazionalità può applicarsi anche ai reati fine consumati dai membri di un'associazione a delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale, mentre un diverso orientamento seguito dalla Sez. 4, n. 31972 del 2013 richiede che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno stato; tale secondo orientamento appare maggiormente aderente alle indicazioni contenute nelle Sezioni Unite Adami e la soluzione della questione posta appare decisiva per la corretta determinazione del trattamento sanzionatorio. 4.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192 cod. proc. pen., 416 cod. pen.; la contraddittorietà della motivazione emerge dall'intervenuta assoluzione dai capi b) ed f) in insanabile contrasto logico con la condanna relativa alla ritenuta sussistenza della partecipazione all'associazione descritta al capo a), in mancanza di un adeguato apparato motivazionale e giustificativo; è assente e carente, in concreto apparente, la motivazione in ordine alla ricorrenza del dolo specifico, con specifico riferimento al ristretto arco temporale al quale riferire la condotta del [OSCURATO:PERSONA], in assenza di qualsiasi indicazione da parte della Corte quanto alla sussistenza di un vincolo stabile e non occasionale, non apparendo sufficiente il richiamo ai contatti del [OSCURATO:PERSONA] con l'Aragona e la commissione di soli tre episodi a fronte dei 109 contestati al capo e) della rubrica; non è stata specificata la natura del contributo prestato, ed anche il ruolo di c.d. cavallino è stato ritenuto sulla base delle dichiarazioni di un coimputato che non è supportata da riscontri esterni individualizzanti ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; in sostanza le condotte ritenute significative non valgono effettivamente a distinguere una ipotesi di concorso da quella di associazione ex art. 416 cod. pen. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 111 Cost., comma sesto, nonché in relazione agli artt. 125, comma 3, e 192 cod. proc. pen., nonché in relazione all'art. 4 della I. n. 146 del 2006; manca qualsiasi motivazione idonea in ordine all'effettiva ricorrenza dell'aggravante della transnazionalità, non apparendo a tal fine sufficiente l'indicazione secondo la quale nella commissione del reato di cui al capo e) ha dato il suo contributo il gruppo criminale organizzato transnazionale descritto al capo a); la motivazione si presenta inoltre contraddittoria avendo richiamato i due orientamenti in contrasto della Corte di cassazione sul punto, senza chiarire adeguatamente la relazione della decisione con quanto statuito dalle Sez. U Adami. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con particolare riferimento alla previsione di cui all'art. 69 cod. pen.; ricorre quanto al giudizio di equivalenza fra le aggravanti e le circostanze attenuanti generiche una motivazione meramente apparente, mancando qualsiasi motivazione concreta in ordine ai motivi di appello con i quali era stato richiesto il riconoscimento della prevalenza; il ragionamento sul punto si presenta affetto da radicale illogicità non avendo tenuto in conto le assoluzioni intervenute per i capi b) ed f) considerando in termini limitativi il comportamento tenuto dall'imputato nell'ammettere fatti per i quali la sua responsabilità era desumibile aliunde. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 69 cod. pen., non ricorrendo una corretta valutazione nel caso di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti oggetto di bilanciamento; il giudice di appello ha ritenuto corretta la valutazione effettuata dal primo giudice circa l'affermata equivalenza delle attenuanti generiche con le aggravanti bilanciabili, applicando tuttavia in modo erroneo il disposto dell'art. 69, comma 3, cod. pen. individuando erroneamente la pena base in quella prevista dall'aggravante di cui all'art. 640-ter, comma terzo, cod. pen. e dopo aver applicato l'aumento per l'aggravante della transnazionalità ha poi applicato la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche. 4.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta la violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 81 cod. pen., atteso che in punto di motivazione non risulta alcuna giustificazione dei singoli aumenti di pena irrogati a titolo di continuazione. 5. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha ha concluso per il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio in merito ai capi relativi alla determinazione della pena per [OSCURATO:PERSONA] e rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono infondati. Quanto al primo motivo di ricorso occorre osservare che non ricorre alcuna violazione, per come dedotta, ai sensi degli artt. 125, comma 3, e 546 cod. proc. pen. Difatti, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale il giudice di appello, in caso di conferma della sentenza di condanna di primo grado, ne può integrare la motivazione, ove riscontri un difetto in ordine alla individuazione della pena base e dell'aumento a titolo di continuazione, perché, da un lato, l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso di reato continuato, non dà luogo ad una nullità ma ad una lacuna di motivazione e, dall'altro, le sentenze di primo e di secondo grado, ai fini del controllo di congruità della motivazione, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303-01, Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181-01). Il giudice di appello ha, dunque, correttamente identificato il reato più grave in quello contestato al capo F) della rubrica, integrando la motivazione di primo grado e confermando pienamente il giudizio relativo alla responsabilità del Foti e del Vacante in modo conforme al giudice di primo grado in ordine alla acclarata responsabilità degli stessi per i fatti ascritti. 1.1. Infondato anche il rilievo della difesa secondo la quale ricorrerebbe l'assenza di una motivazione specifica quanto ai diversi aumenti inflitti per la continuazione tra i diversi reati ascritti. La motivazione evidenzia difatti, in concreto, dopo aver analizzato l'evidente incidenza delle condotte poste in essere, la particolare offensività e gravità delle stesse, un richiamo numerico all'aumento irrogato a titolo di continuazione che si deve ritenere all'evidenza correlato alla particolare gravità delle condotte oggetto di contestazione, ritenute pienamente provate e ampiamente valutate, con ragionamento del tutto logico e privo di aporie anche ai sensi dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Inoltre, nel determinare anche gli aumenti per la continuazione, si è fatto esplicito riferimento ai parametri previsti dall'art. 133 e 133-bis cod. pen., con motivazione sintetica ma incensurabile, in ragione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153-01. Il principio risulta pertinente anche quando si tratti di quantificare - come nel caso di specie - gli aumenti di pena a titolo di continuazione fra i reati, determinati in misura adeguata, se si considerano i limiti edittali previsti e la particolare gravità delle condotte contestate, la decisiva offensività delle stesse, l'effettiva rilevanza dell'elemento soggettivo caratterizzato da particolare intensità, correlata alla realizzazione di un'organizzazione articolata e suddivisa in ruoli specifici per giungere alla commissione di un numero elevato di reati; tutti elementi questi esplicitamente presi in considerazione dal giudice di appello nell'ambito della motivazione, mediante corretta identificazione della pena base e degli aumenti per i reati satellite. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.La stessa formulazione del motivo, all'evidenza caratterizzata da una sostanziale genericità attesa la mancanza di qualsiasi reale confronto con la motivazione del giudice di primo grado, rende manifesta l'intenzione della difesa di richiedere a questa Corte una rivalutazione del merito e delle valutazioni sul punto logicamente e compiutamente articolate dal giudice di secondo grado quanto all'affermata responsabilità del Foti e del Vacante per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. 2.1. La difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione, ha, di fatto, sollecitato con il motivo proposto una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere, in tal senso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez.3 , n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico del Foti e del Vacante, con valutazione conforme del giudice di appello. È, dunque, una censura non fondata quella volta ad ottenere un nuovo esame del merito attraverso una lettura alternativa, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Devono essere conseguentemente ritenute infondate tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, così come tutte quelle doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta o che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 2.2. Deve poi essere richiamata la presenza di una c.d. "doppia conforme" nel caso in esame, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico - argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argornentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615- 01; da ultimo Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). 2.3. La difesa non si confronta criticamente con gli argomenti reiettivi spesi dalla corte di merito, sollecitando una diversa lettura delle emergenze processuali, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di lacune o aporie logiche. È stato, infatti, specificamente considerato il ruolo del Foti, ovvero l'essersi lo stesso sostituito alle vittime facendo in modo che venissero bloccate le loro utenze, consentendo l'attività di phising da parte di agenti collocati in Romania e Spagna grazie all'uso di rilevantissime abilità informatiche. La motivazione, con argomentazioni complete, logiche e del tutto prive di contradditorietà, ha anche ricostruito la ricorrenza di piena consapevolezza da parte dello stesso Foti e del Vacante quanto al loro pieno inserimento in un'associazione per delinquere, con finalità inequivoche (lo svuotamento dei conti di numerosissime persone offese tratte in inganno proprio dall'attività di phisíng, con la quale concedevano le loro credenziali per l'accesso al sistema bancario), delle quali si mostravano pienamente consapevoli come riscontrato dagli univoci contenuti delle chat, richiamate sia dal giudice di primo che di secondo grado, in considerazione di ruoli specifici e chiari, caratterizzati dall'attività di vertice svolta dal Pensabene, supportato a livello apicale dall'Aragona, e integrata a livello esecutivo da numerosi altri soggetti con finalità puntuali di organizzazione dell'attività di sostituzione e clonazione, reperimento dati ed utilizzazione degli stessi, per giungere poi ad una divisione degli utili conseguenti all'illegittima appropriazione di denaro altrui. La piena configurabilità dell'elemento soggettivo è stata analiticamente considerata dalla Corte di appello, che ha, con motivazione approfondita e priva di qualsiasi illogicità o contraddittorietà, chiarito come anche il Vacante, nell'escludere la responsabilità del Pensabene e dell'Aragona per le rapine a mano armata allo stesso attribuite, avesse piena consapevolezza della presenza di quello che lui stesso definiva come il gruppo del phising, una vera e propria struttura organizzata al fine di commettere una pluralità di reati in tal senso. 3. Il motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. Anche per il [OSCURATO:PERSONA] valgono le considerazioni articolati ai punti 2.1. e 2.2. La difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione, ha, di fatto, sollecitato con il motivo proposto una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova. Anche in questo caso ci si trova in presenza di una doppia conforme in ordine alla acclarata responsabilità dello stesso quanto al delitto contestato di cui all'art. 416 cod. pen., ed è evidente come le varie censure articolate non si confrontino con l'analitica ed ampia motivazione della Corte di appello, che ha esplicitamente richiamato il consistente e univoco esito delle indagini espletate, confluito nell'informativa conclusiva del 19.10.2017 e nelle altre attività di indagine presenti agli atti e compiutamente considerate dalla Corte di appello. Del tutto generico poi il richiamo effettuato dalla difesa alle captazioni telefoniche, il cui contenuto, neanche riportato in ricorso con evidente difetto di autosufficienza, viene contestato in modo vago e impreciso, senza alcuna considerazione del portato della motivazione del giudice di secondo grado e senza tenere conto del principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01). E' consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, con l'avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acarnpa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Annaniera, Rv. 260842-01). L'insieme degli elementi valutati dal giudice di appello, che ha ampiamente confermato le valutazioni già espresse dal giudice di primo grado, hanno dimostrato con motivazione organica e coerente il pieno inserimento del Raso in un'associazione a delinquere analizzata e riscontrata ampiamente dall'esito delle indagini espletate. In tal senso un ruolo centrale è rappresentato dal materiale captato dal telefono cellulare dell'Aragona, che consentiva una puntuale ricostruzione di metodologia e organigramma dell'associazione per delinquere contestata, con particolare riferimento anche al ruolo del [OSCURATO:PERSONA]. Estremamente significativa la ricostruzione, priva di qualsiasi aporia, resa dalla Corte di appello in ordine al ruolo dallo stesso svolto, tenuto conto anche del portato delle intercettazioni telefoniche, nell'ambito delle quali emerge, senza alcun dubbio, l'inserimento in un sistema complesso ed organizzato volto a realizzare il furto di identità digitali allo scopo di gestire e sottrarre somme di denaro riferibili a correntisti ignari, per disporne in mancanza di qualsiasi diritto o autorizzazione con mezzi informatici evoluti e chiaramente truffaldini, farli transitare su conti correnti presso altri istituti dai quali venivano poi prelevati e distribuiti tra i vari partecipi. Dall'analisi dell'insieme degli elementi investigativi acquisiti emerge anche una valutazione e considerazione esplicita della piena consapevolezza da parte dello stesso delle finalità e modus operandi della compagine criminale, con diretta considerazione dei rilievi difensivi con i quali il ricorrente non si è in alcun modo confrontato. 4. I motivi proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono tutti infondati. 4.1. Deve essere in via preliminare esaminato, congiuntamente alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, il secondo motivo di appello con il quale è stata contestata l'assenza di qualsiasi idonea motivazione in ordine alla ricorrenza della circostanza aggravante della transnazionalità, contestata esclusivamente con riferimento ai reati fine. Non ricorrono, tenuto conto delle considerazioni della difesa, i presupposti per giungere ad una rimessione alle Sezioni Unite della questione richiamata, non ricorrendo alcun contrasto, contrariamente a quanto evidenziato dalla difesa. In tal senso, si deve tener conto degli approdi più recenti della Corte su questo tema, che si condividono pienamente e che si ribadiscono, nel senso che la speciale aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, oggi art. 61-bis cod. pen., può applicarsi ai reati fine consumati dai membri di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale transnazionale (Sez. 3, n. 10116 del 24/11/2020, Ausili, Rv. 281481-01). Occorre, infatti, premettere che, come già evidenziato dalla Terza sezione, "in ordine alla questione circa l'applicabilità della circostanza aggravante cosiddetta "transnazionale" ai reati - fine pur in assenza dei presupposti per l'applicabilità della stessa al reato associativo, non è rilevabile alcun contrasto che sia, tra l'altro di investire le Sezioni Unite. Mentre, infatti, già alle Sez. U. n. 18374 del 2013, Adanni, veniva posta la risoluzione del contrasto unicamente creatosi in ordine all'applicabilità o meno dell'aggravante al reato associativo sul presupposto che indiscussa e addirittura scontata dovesse invece essere l'applicabilità ai reati-fine (si veda sul punto il quesito rammentato dalla stessa sentenza a pagg. 6 e 7 riguardante «se la circostanza aggravante ad effetto speciale della c.d. transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, sia compatibile con il reato di associazione per delinquere o sia applicabile ai soli reati fine») tanto che, come si dirà anche oltre, la sentenza ebbe poi ad occuparsi unicamente del tema così posto, neppure successivamente ad essa risulta a ben vedere essersi formato un contrasto giurisprudenziale sul tema. Ed anzi, è significativo che proprio la sentenza Sez. U Adami, già richiamata, abbia, testualmente, affermato non esistere «alcuna ragione perché la particolare aggravante possa applicarsi ai soli reati-fine e non anche al reato associativo, che costituisce il mezzo per la relativa consumazione», dando dunque, ancora una volta, per indiscussa, e non discutibile, la compatibilità con i reati-fine (giungendo infatti, coerentemente, a rigettare i motivi posti sulla contestazione della aggravante per i reati-fine di bancarotta fraudolenta e tributari). Può quindi affermarsi, a buon diritto, che la giurisprudenza di questa Corte ha fino ad oggi riconosciuto, espressamente argomentando, in particolare da ultimo, sulle ragioni alla base di ciò, la conciliabilità di detta aggravante con i reati-fine (si vedano, prima della sentenza Sez. U Adami, le pronunce di Sez. 5, n.1937/11 del 15/12/2010 Dalti e altri, Rv. 249099-01; successivamente ad essa, invece, Sez. 6, n. 53118 del 08/10/2014, Colorisi e altri, 262296-01; Sez. 6, n. 47217 del 18/11/2015, Corti e altri, Rv. 265354-01; Sez.5, n. 5641/17 del 17/11/2016, Merisio, Rv. 269371-01; Sez. 2, n. 10757 del 18/01/2017, Hosu e altri, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 42751 del 16/05/2017, Serban, non mass.; Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi ed altri, Rv. 278166, non mass. sul punto; Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276701, non mass. sul punto). Nessun altro arresto della Corte, né prima né dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, si è invece espresso in senso contrario: ed in particolare, pur annoverate da taluno come espressive di dissenso, non la sentenza di Sez. 6 n. 31972 del 02/07/2013, Ruberto, Rv. 255887, unicamente limitatasi in motivazione a ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite, e neppure la sentenza di Sez. 6, n. 44435 del 22/10/2015, Aiello, non mass., che, in fattispecie di mero concorso di persone in reati in materia di stupefacente, ha evocato ancora una volta il principio affermato dalle Sezioni Unite con riguardo al reato associativo, senza avere preso posizione sulla specifica questione oggi all'esame del collegio. Devono essere anzitutto ricordati i capisaldi della decisione delle Sez. U. Adami laddove la stessa è giunta alla conclusione per cui la aggravante di natura speciale in oggetto è applicabile al reato associativo sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida con l'associazione. Dopo avere spiegato che: la circostanza aggravante si applica, per regola generale, a tutti i reati in ambito nazionale puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni la cui commissione sia stata determinata o anche solo agevolata dall'apporto di un gruppo criminale organizzato transnazionale; che la locuzione "dare contributo" di cui all'art. 4 (oggi art. 61-bis cod. pen.) postula "alterità" o diversità tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente (il "gruppo organizzato") e realtà plurisoggettiva beneficiaria dell'apporto causale; che il tasso di maggior disvalore insito nell'aggravante postula una necessaria autonomia tra condotta che integra il reato "comune" e quella che vale a realizzare il contributo prestato dal gruppo transnazionale giacché, in caso contrario, la circostanza aggravante verrebbe a porsi come elemento costitutivo del reato associativo transnazionale, la Corte ha concluso nel senso che l'aggravante non risulti compatibile con la figura dell'associazione per delinquere nei casi in cui le due condotte associative coincidano sul piano strutturale e funzionale, dando luogo ad un'unica associazione transnazionale; viceversa, ové l'associazione a delinquere "basti a se stessa", nel senso che i relativi associati o parte di essi ed il programma criminoso posto a fulcro del sodalizio realizzino il fatto-reato a prescindere da qualsiasi tipo di contributo esterno, ben può immaginarsi che a tale condotta altra ed autonoma se ne possa affiancare, al fine di estendere le potenzialità del sodalizio in campo internazionale, sicché il reato base ben assume, in tal caso, dei connotati di intrinseca maggiore pericolosità tale da giustificare l'applicazione dell'aggravante in questione. Dunque, tali essendo le coordinate poste dalla pronuncia delle Sezioni Unite, ove anche volesse prescindersi dalla neppur troppo implicita affermazione in essa insita circa l'insussistenza di una incompatibilità tra aggravante de qua e singoli reati fine, che ben può essere tratta dagli elementi sintomatici sopra ricordati, appare del tutto conforme a tali coordinate la soluzione che la Corte ha sin qui dato alla questione in oggetto, fondata sulla lettera "onnicomprensiva" della norma, non contrastata da dati di "sistema" che possano condurre ad una ragionata esclusione dei reati-fine. Né la ragione che ha condotto a sottrarvi il reato associativo laddove il gruppo criminale organizzato transnazionale coincida con l'associazione stessa potrebbe essere "esportata" sul piano dei reati commessi dagli associati, non solo perché così facendo alla fine risulterebbe irrazionale la stessa decisione delle Sezioni Unite, non comprensibile nella differenziazione che ne risulterebbe, ma anche, e soprattutto, perché tale ragione (essenzialmente fondata sul fatto che, applicandosi l'aggravante anche al caso della predetta coincidenza, l'associazione finirebbe per fornire incongruamente un contributo a se stessa ovvero, in altri termini, e sul piano giuridico, l'aggravante inammissibilmente, ed in contrasto con l'art. 61 cod. pen., con lo stesso elemento costitutivo del reato) non potrebbe certo valere per i singoli reati, del tutto autosufficienti ed autonomi rispetto al reato associativo. Va quindi ribadito che la circostanza aggravante della transnazionalità, prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146, (oggi art.61-bis cod. pen.) può applicarsi ai reati-fine consumati dai sodali di un'associazione per delinquere anche in caso di immedesimazione tra tale associazione e il gruppo criminale organizzato transnazionale.". 4.2. Ciò premesso, ed esclusa la ricorrenza di un contrasto che giustifichi una rimessione alle Sezioni Unite, occorre rilevare la genericità e la mancanza di specificità del motivo posto in ordine all'assenza di una motivazione idonea quanto alla ricorrenza dell'aggravante della transnazionalità, né ricorre una contraddittorietà della motivazione sul punto. La difesa di fatto non si confronta con l'ampia motivazione, caratterizzata da approfondimento e assoluta logicità, fornita sul punto dalla Corte di appello, che ha chiarito specificamente portata ed ambito applicativo dell'aggravante nel caso in questione, tenuto conto della contestazione in relazione ai reati fine. Il giudice di secondo grado, contrariamente a quanto dedotto genericamente con il motivo di appello, ha evidenziato l'ambito dell'aggravante nel caso in questione, mediante una ricostruzione sistematica approfondita, richiamando il portato delle Sez. U Adami in termini del tutto conformi ai principi sopra richiamati e affermati di recente dalla Terza Sezione, chiarendo che non ricorre alcuna incompatibilità tra l'assumere la qualità di componenti del gruppo criminale organizzato (così come la qualità di associati ex art. 416 cod. pen. ) e quella di concorrenti ex art. 110 cod. pen. nel reato fine, ipotesi appunto ricorrente nel caso in esame ed ampiamente valutata dalla Corte di appello in relazione al materiale investigativo acquisito. 4.3. Manifestamente infondato anche il primo motivo di ricorso con il quale, all'evidenza, si caratterizza per argomentazioni del tutto generiche che non si confrontano realmente con la motivazione di merito, puntuale e approfondita, circa la piena riferibilità della condotta di cui al capo A) al [OSCURATO:PERSONA]. La difesa non si confronta criticamente con gli argomenti reiettivi spesi dalla corte di merito, sollecitando una diversa lettura delle emergenze processuali, preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato giustificativo privo di lacune o aporie logiche, dovendo essere sul punto essere richiamati i principi di diritto di cui ai punti 2.1 e 2.2. E' stato, infatti, specificamente considerato il ruolo del Raso, le attività dallo stesso svolte in progressione per l'associazione, tenuto conto non solo dell'esito della captazioni, ma anche delle dichiarazioni del coimputato Aragona, elementi tutti ulteriormente riscontrati dal percorso realizzato e riscontrato dal profitto delle frodi informatiche, confluito su carte di credito intestate proprio al Raso. Si è, inoltre, evidenziata la ritualità dell'inserimento del Raso nell'ambito dell'associazione, l'agire dello stesso secondo schemi consolidati sulla base delle indicazioni dell'Aragona, con ciò mostrando il Raso piena consapevolezza della struttura, organigramma e finalità dell'associazione oggetto di accertamento. Occorre, infine, considerare come sia inammissibile nell'ambito dello stesso motivo di ricorso la censura, articolata anche in questo caso in modo del tutto generico, circa l'assenza di motivazione quanto alla ricorrenza del dolo specifico. In tal senso occorre considerare come, nonostante la motivazione del giudice di merito, sia in appello che in primo grado, espliciti una pluralità di elementi valutativi in tal senso non presi in considerazione dalla difesa, il motivo non è stato specificamente proposto in appello, derivandone così una inammissibilità dello stesso sul punto. 4.4. Il terzo e quarto motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente attesa la loro diretta riferibilità al trattamento sanzionatorio ed alle scelte operate dal giudice di secondo grado quanto alla definizione delle singole componenti dello stesso. Anche in questo caso il ricorrente propone un motivo generico che non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, sia in relazione al tema della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, che quanto alla concreta determinazione delle pena base e del computo della circostanza aggravante ad effetto speciale. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa il giudice di merito ha fornito una motivazione specifica, non censurabile per la sua logicità, in assenza di qualsiasi aporia, quanto alla valutazione in regime di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando le caratteristiche e la portata del comportamento processuale dell'imputato in assenza di altri elementi positivamente valutabili. In tal senso si deve richiamare il costante principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-05). Il giudice, infatti, nel realizzare il giudizio di determinazione della pena "non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento". (Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrarlo, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851-01). Il difensore non si confronta, dunque, con la motivazione nel suo complesso ed anche quanto al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche occorre considerare che la Corte di appello ha evidenziato in modo puntuale, specifico, e del tutto logico, una serie di elementi che valgono a caratterizzare la particolare gravità della condotta e, dunque, la pena per come poi rideterminata, rendendo possibile una verifica ampia e chiara circa la congruità della stessa, anche con riferimento alle sue diverse componenti con corretta considerazione sia della pena base che del computo della aggravante speciale non bilanciabile della transnazionalità. 4.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta la violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 81 cod. pen., atteso che in punto di motivazione non risulta alcuna giustificazione dei singoli aumenti di pena irrogati a titolo di continuazione. Il motivo è infondato. La motivazione evidenzia difatti, in concreto, dopo aver analizzato l'evidente incidenza delle condotte poste in essere, la particolare offensività e gravità delle stesse, un richiamo numerico all'aumento irrogato a titolo di continuazione che si deve ritenere all'evidenza correlato alla particolare gravità delle condotte oggetto di contestazione, ritenute pienamente provate e ampiamente valutate, con ragionamento del tutto logico e privo di aporie anche ai sensi dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Inoltre, nel determinare anche gli aumenti per la continuazione, si è fatto esplicito riferimento ai parametri previsti dall'art. 133 e 133-bis cod. pen., con motivazione sintetica ma incensurabile, in ragione del consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153-01. Il principio risulta pertinente anche quando si tratti di quantificare - come nel caso di specie - gli aumenti di pena a titolo di continuazione fra i reati, determinati nel caso di specie in misura adeguata, se si considerano i limiti edittali previsti e la particolare gravità delle condotte contestate, la decisiva offensività delle stesse, l'effettiva rilevanza dell'elemento soggettivo caratterizzato da particolare intensità, correlata alla realizzazione di un'organizzazione articolata e suddivisa in ruoli