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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 1977

Cassazione n. 27467/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/01/1977 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato, per quanto qui di rilievo, la decisione del Tribunale di quella stessa città, che riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tre episodi furtivi ( di cui solo il primo consumato), commessi in concorso con soggetti non ricorrenti, come contestati ai capi a),b),c), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che svolge due motivi.

2.1. Con il primo, invoca la declaratoria di improcedibilità sopravvenuta per difetto di querela.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, anche per travisamento della prova, non avendo i giudici spiegato perché la presenza del ricorrente rilevata in un orario del tutto incompatibile con quello dei fatti sarebbe determinante per la sua colpevolezza.

3. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

4. Ha depositato memoria conclusiva il difensore del ricorrente, il quale insiste per l'accoglimento del primo motivo, segnalando che il ricorso è successivo alla entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia e quello del ricorso era il primo momento utile per far valere la improcedibilità sopravvenuta del reato per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato relativamente al reato di cui al capo a), limitatamente al quale deve pronunciarsi annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Assorbito il secondo motivo relativamente a tale capo della sentenza impugnata. 1.1.Quanto ai restanti reati di cui ai capi B) e C), la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, previa verifica della sussistenza della condizione di procedibilità con riferimento al reato di cui al capo C. 1.2.11 secondo motivo risulta inammissibile limitatamente alle deduzioni afferenti ai capi B) e C).

2. Con riguardo al capo A), è fondato in modo assorbente il primo motivo di ricorso, con cui si invoca la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela.

2.1. Il fatto di cui al capo A) è qualificato come concorso in furto aggravato ai sensi dell'art. 625 co. 1 n. 5 e 61 n. 5 cod. pen., oltre che dalla recidiva reiterata e specifica.

2.2. La prima osservazione ha riguardo alla pacifica circostanza che, oggi, il reato di furto, per come ritenuto nella sentenza impugnata, è procedibile a querela di parte, stante la modifica introdotta, dall'art. 2 co. 1 lett.

I), del D. Lgs. n. 150/2022, all'art. 624 u.c. cod. pen. che oggi, testualmente, recita: "Il delitto è punibile a querela.

Si procede tuttavia di ufficio se la persona offesa è incapace, per età o infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625 numeri 7 - salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede - e 7-bis".

Nel caso di specie, infatti, la fattispecie concreta non risulta costruita in relazione alle ipotesi che l'intervento normativo - di modifica del terzo comma dell'art. 624 cod. pen. - ha ritenuto meritevoli di tutela penale con procedibilità d'ufficio (vale a dire le fattispecie di cui al n. 7 del primo comma dell'art. 625, salvo quella dell'esposizione a pubblica fede - in relazione alla quale, dunque, si procede a querela di parte - e di cui al n. 7-bis dello stesso art. 625).

Il reato ascritti all'imputato sub 2), pertanto, rientra nel novero di quelli procedibili a querela di parte.

2.3. Il controllo degli atti processuali - a cui il Giudice di legittimità accede in ragione del motivo dedotto ( Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001 ), Policastro , Rv. 220092)- ha consentito di accertare l'esistenza di una mera denuncia della persona offesa, dalla quale non emerge in alcun modo la formulazione di un'istanza di punizione: tanto discende sia dalla qualificazione dell'atto che dal suo contenuto.

Invero, il responsabile della società proprietaria del veicolo oggetto di furto, in data 18 marzo 2016, si limitò a denunciare presso la stazione C.C. di Taormina, il furto subìto, senza chiedere la punizione dell'autore del fatto, non traendosi in alcun modo, dal tenore delle dichiarazioni contenute nella denuncia e dal comportamento successivo della persona offesa, chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile del reato, neppure evincibili dalla formale qualificazione dell'atto di polizia giudiziaria che, appunto, è individuato, nell'oggetto, quale mera "denuncia di furto" (Sez. 2 n. 39673 del 08/09/2023, Rv. 285311).

2.4. Deve aggiungersi che la querela per l'episodio delittuoso in esame, per il quale il ricorrente è stato condannato, non è stata mai proposta neppure successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel termine individuato dall'art. 85 nel testo attualmente vigente, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con I. 30 dicembre 2022, n. 199, disposizione transitoria con la quale si è contemperato l'interesse punitivo della parte con le istanze di certezza processuale e di garanzia della posizione di imputati ancora sottoposti a processo e nelle condizioni per poter usufruire della disciplina normativa più favorevole, secondo le linee di indirizzo penale previste dall'art. 2, comma quarto, cod. pen.

Poiché, come si è già osservato, neppure la denuncia proposta all'epoca dei fatti e presente nel fascicolo del procedimento può essere considerata atto avente contenuto di querela, deve darsi atto che, per il fatto di cui al capo A, procedibile a querela della persona offesa, manca la condizione di procedibilità.

2.5. E' opportuno precisare che, con l'atto di impugnazione - successivo alla entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia - che ha dato vita al processo in sede di legittimità, il tema della improcedibilità dei reati è stato posto, sotto lo specifico profilo della sopravvenuta improcedibilità conseguente alla vigenza della novella incidente proprio sulle condizioni di promovibilità dell'azione penale, prima del 30 dicembre 2022, declinata in termini officiosi.

Ed è a tale tema che la difesa della ricorrente si è collegata anche nelle conclusioni scritte inviate a mezzo PEC in vista dell'udienza, invocando la improcedibilità.

2.6. In tale situazione processuale, il principio che viene in rilievo è quello secondo cui, in caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità, in relazione a reato divenuto procedibile a querela in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata (Sez. 5, n. 22658 del 10/5/2023, Giurca, Rv. 284698).

2.7. La considerazione di fondo è quella che, ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale, che solo consente la declaratoria di cui all'art. 129 cod. proc. pen., nel caso di specie, il ricorso, successivo all'entrata in vigore del mutato regime di procedibilità, con il quale si è invocata la declaratoria di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per difetto di querela, non può considerarsi inammissibile, poiché, come è stato già rilevato condivisibilmente, diversamente, ne conseguirebbe che le questioni di improcedibilità sopravvenuta resterebbero impermeabili alla novella normativa (cfr., Sez. 5 n. 43628 del 21/09/2023, Lauro, n.m. nonché, tra le altre, Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv. 284155; Sez. 5, n. 5223 del 17/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284176; Sez. 5, n. 11229 del 10/1/2023, Popa, Rv. 284542; nonché, primariamente, Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

2.8. Invece, laddove il ricorso non possa considerarsi inammissibile, vale il criterio ermeneutico secondo cui, in tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica (Sez. 5, n. 22641 del 21/4/2023, P., Rv. 284749, in una fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile; conf. sez. 5 n. 43628/2023 n. m.)

3. Non ignora il collegio il diverso approdo a cui sono giunte alcune sentenze della IV sezione di questa Corte, i cui argomenti vale la pena, per chiarezza dell'esposizione, di seguito, sinteticamente, richiamare.

3.1. In particolare, le coeve sentenze n. 49499 /2023, Platon, (Rv. 285467) e n. 49513/2023, Pagano, ( Rv. 285468 ) hanno affrontato, con argomenti sovrapponibili, il tema della ammissibilità o meno di un ricorso al giudice di legittimità imperniato sul mutamento del regime di procedibilità del reato in contestazione (nel caso della seconda decisione, si trattava di motivo unico), in relazione al quale si invocava la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, la cui necessità è sopravvenuta alla pronuncia della sentenza impugnata, dando al quesito risposta negativa, "ostandovi il dettato delle S.U.

Salatino", giacchè esse, riconducono "anche l'ipotesi di sopravvenuta procedibilità a querela. ..a/ novero dei casi nei quali l'inammissibilità del ricorso non è travolta dalla regola dell'applicazione della disposizione più favorevole ( essendo pacifico che il mutato regime di procedibilità con effetti favorevoli al reo si deve applicare anche a reati commessi prima della novazione normativa, quindi già procedibili di ufficio)", richiamando il punto della sentenza Salatino nella quale si afferma che non ci sono "argomenti per sostenere che le innovazioni che introducono la procedibilità a querela, nel rapporto con il ricorso inammissibile, non sarebbero da uniformare al trattamento riservato.. .ai mutamenti favorevoli in tema, in generale, di cause di non punibilità ed, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale: retroattività, col limite della presentazione del ricorso inammissibile".

Prosegue la sentenza 'Pagano' osservando che una lettura coordinata delle sezioni Unite `Chiasserini' e 'Ricci' consente di affermare che "un ricorso che rechi quale unico motivo l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in rapporto all'art. 2 co. 4 cod. pen., non contenendo una censura alla sentenza impugnata, va interpretato come una mera sollecitazione di un potere officioso che il giudice di legittimità ha a disposizione, ma che, per poter essere esercitato, presuppone la corretta instaurazione del rapporto processuale.", e che, per Sezioni Unite 'Chiasserini', è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile, possa affermarsi che il procedimento sia "pendente", altresì richiamando il punto in cui le Sezioni Unite 'Salatino' ricordano la tradizione assolutamente coerente e lineare della giurisprudenza delle Sezioni Unite che "si è mossa nel solco di una ricostruzione della categoria della inammissibilità del ricorso....svincolata dallo scema delineato dall'art. 648 cod. proc. pen.", e riassumibile nel rilievo che " «...la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (S.U.

Salatino, pag. 14), con alcune eccezioni alla regola del formarsi di quest'ultimo, (abolitio criminis, declaratoria di illegittimità costituzionale, remissione di querela, causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., pena illegale), che producono effetto ex tunc, travolgendo anche il giudicato formale.

3.2. Altrimenti detto - conclude la sentenza Pagano, richiamando un passaggio della sentenza Salatino, - "il disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. che, nel rendere doveroso per il giudice rilevare in ogni stato e grado del processo una eventuale causa di non punibilità, pure coordinato con l'art. 609, co. 2, cod. proc. pen. sui poteri di ufficio della Corte di cassazione, non pone una regola in contrasto con quanto qui affermato bensì un precetto che in tanto si rende operativo, in quanto abbia avuto esito positivo il previo scrutinio sulla ammissibilità dell'impugnazione: uno scrutinio che deve coniugarsi col principio dispositivo delle impugnazioni."

3.3. Il principio di diritto affermato è dunque che «E' inammissibile il ricorso che abbia, quale unico motivo o quale motivo che si accompagni ad altri inammissibili, quello che solleciti la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more del ricorso stesso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150». ( cfr.

Sentenza 'Pagano' cit. )

4. Di seguito le osservazioni del Collegio rispetto a tale approdo ermeneutico, dal quale si dissente.

4.1. Le Sezioni Unite 'Salatino' debbono essere esaminate sgombrando il campo da quello che sembra essere l'equivoco di fondo dal quale muovono le sentenze poc'anzi richiamate, ovvero bisogna orientarsi considerando che, in quella decisione ( e lo stesso vale per quelle evocate criticamente dalla sentenza 'Pagano' a pg. 8 e 9), il tema del rapporto tra inammissibilità e "giudicato sostanziale" è stato affrontato sul presupposto di un ricorso per cassazione proposto, prima dell'entrata in vigore della legge modificativa del regime di procedibilità, che, all'esito della preliminare verifica di ammissibilità, era stato ritenuto fondato su motivi non consentiti.

In quel caso, cioè, si era certo al cospetto di un giudicato sostanziale già maturato, in ragione, appunto, di un ricorso non idoneo a determinare la pendenza del procedimento in sede di legittimità: par. 3 pg. 9 della sentenza 'Salatino': "La rilevata inammissibilità del ricorso rende rilevante la prima questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite", ovvero "Se, in presenza di un ricorso inammissibile, debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36 per l'eventuale esercizio del diritto di querela".

Solo dopo tale preliminare verifica ci si è posti, in quella sede, nell'ottica dell'art. 129 cod. proc. pen., la questione della prevalenza o meno della causa di improcedibilità sopravvenuta rispetto alla originaria inammissibilità del ricorso.

Possibilità che si è esclusa, proprio sul rilievo dell'intervenuto giudicato sostanziale, che in tanto si è formato in quanto il ricorso, precedente all'entrata in vigore della legge modificativa del regime di procedibilità del reato sub judice, non poteva prospettare una violazione di legge non ancora in vigor, e, ove l'avesse prospettata, il motivo non poteva che risultare manifestamente infondato.

Il ricorso si presentava, senza meno, inammissibile.

4.2. Altra è però la questione della ammissibilità o meno di un ricorso (anche se incentrato su unico motivo) che, presentato successivamente all'entrata in vigore della legge di modifica in senso favorevole del regime di procedibilità del reato, eccepisca la 'violazione di legge sopravvenuta' avente riguardo al mutato regime di promovibilità dell'azione penale.

Nel rispondere negativamente a tale quesito, come si è visto, la Quarta Sezione ha osservato che, alla luce degli approdi giurisprudenziali già richiamati, l'esercizio del potere officioso di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - che rende doveroso per il giudice rilevare in ogni stato e grado del processo una eventuale causa di non punibilità - è condizionato dalla ammissibilità del ricorso stesso, e ha ricordato la necessità che detto scrutinio di ammissibilità si coniughi con il principio dispositivo delle impugnazioni, che consente l'introduzione del relativo giudizio solo nei limiti individuati dalle parti e nel necessario rispetto delle regole poste dal codice, nel senso che un ricorso che non contenga censure avverso la decisione, ma che reclami soltanto l'applicazione della causa estintiva sopravvenuta alla decisione, si atteggia, rispetto al ricorso per Cassazione, coerentemente al regime della tassatività dei "casi" di ricorso, quale motivo non consentito ( così Sez.

Un.

Chiasserini„ con riguardo al ricorso con il quale venga fatta valere esclusivamente la prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza; principio riscontrabile anche nella sentenza sez.

Un.

Tuzzolino, pronunciatasi sulla possibilità di rilevare la prescrizione nel caso di ricorso avente a oggetto solo la pena, posto che, peraltro, certamente la inammissibilità dovuta a tardività del ricorso per la sua intempestiva presentazione costituisce una ipotesi di indiscussa ostatività alla rilevazione di cause di non punibilità o improcedibilità ( cfr. Sez.

U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106-8 e Sez.

U, n. 33040 del 2015, Jazouli, che parlano di "simulacro di gravame").

Dunque, secondo tale orientamento, il motivo di ricorso che deduca la improcedibilità del reato, sopravvenuta alla sentenza impugnata, in quanto non contestativo di alcuna violazione di legge, non sarebbe consentito perché privo di censure alla decisione, soltanto reclamando l'applicazione della causa estintiva sopravvenuta alla decisione, alla quale, però, nulla può essere rimproverato in tal senso, per avere operato il Giudice a quo nel regime di procedibilità non ancora mutato.

4.3. Ora, è vero che il ricorso inammissibile non genera una utile fase processuale ai fini del perfezionarsi della causa estintiva, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), nondimeno, nell'ottica dell'art. 2 cod. pen., l'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità "che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto".

Facendo applicazione del principio di diritto per cui la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela - differente dalle altre cause di estinzione in ragione della sua caratteristica capacità, non soltanto di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato, ( sulla querela quale istituto di "natura mista, sostanziale e processuale... che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità", v., da ultimo, Sez. 2, n. 14987 del 9/1/2020, Rv. 279197)- nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2 comma quarto cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente alla modifica intervenuta, consegue che il ricorso - successivo all'entrata in vigore del mutato regime di procedibilità - con il quale si faccia valere l'applicazione della intervenuta disciplina più favorevole in punto di procedibilità prevista dalla c.d.

"riforma Cartabia" non può considerarsi inammissibile.

Diversamente, come è stato già osservato, si determinerebbe la impermeabilità delle questioni di improcedibilità sopravvenuta alla novella normativa.

Invero, tale ultima osservazione, lungi dall'omettere il confronto con il dictum delle Sezioni Unite Salatino', che richiamano sez.

Un. ‘Chiasserini' ( così sent. n. 49513/2023 cit. pg . 7), coglie, piuttosto, lo spirito di quell'approdo, che, sotto il profilo in questione, ha inteso marcare la differenza tra la improcedibilità dovuta alla remissione di querela ( che prevale sul ricorso inammissibile travalicando il giudicato formale, in ragione della valorizzazione del dato cronologico posta dal legislatore) e la improcedibilità per mancanza di querela ( problematica "davvero non coincidente"), affermando il principio che il ricorso inammissibile è ostativo alla deduzione di questioni di improcedibilità sopravvenuta, per essersi prodotto il giudicato sostanziale, nella specifica situazione con la quale le Sezioni Unite Salatino si sono confrontate, ovvero, occorre ribadirlo, con un ricorso presentato prima della entrata in vigore della legge di modifica del regime di procedibilità, in cui quella questione non poteva avere giuridica dignità.

4.4. In sintesi, pur nell'attuale, parziale, diversità normativa tra la novella del 2018 e quella del 2022, derivata dall'eliminazione (fatta salva l'eccezione già richiamata) della necessità di dare avviso, da parte dell'autorità giudiziaria, alla persona offesa, circa il mutato regime di procedibilità, con conseguente previsione di un onere, gravante su quest'ultima, di manifestare, eventualmente, la propria volontà di proporre querela, non vi è dubbio che il nucleo centrale delle affermazioni delle Sezioni Unite Salatino rimanga valido: a) sia quanto all'affermazione secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c. d.

"giudicato sostanziale"; b) sia quanto alla distinzione tra l'ipotesi di "mancanza" della condizione di procedibilità (quale quella che consegue al mancato esercizio del diritto di parte successivo al mutato regime di procedibilità per l'intervento innovativo de/legislatore) e quella di "remissione" della querela proposta sin dall'inizio relativamente a reati soggetti a tale regime di procedibilità non officiosa.

Solo in tale ultimo caso, infatti, è possibile riscontrare l'espressa manifestazione di volontà, da parte della vittima del reato o del soggetto legittimato a proporre querela, di recedere da quella "intenzione punitiva" che aveva in precedenza avanzato.

4.5. Nondimeno, la situazione processuale qui in esame è diversa, vertendosi nel caso di ricorso successivo alla entrata in vigore della riforma 'Cartabia', che deduce la violazione di legge sopravvenuta, violazione che non avrebbe potuto essere validamente prospettata prima della vigenza della disciplina più favorevole, trattandosi, in quel caso, di motivo manifestamente infondato.

Come ritenuto da questa Corte in numerose occasioni, "se non è stato possibile proporlo in grado di appello, il tema afferente all'applicazione del nuovo istituto può essere dedotto davanti alla Corte di cassazione e può essere altresì rilevato d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 3, n. 24358 del 14/05/2015, Ferretti, Rv. 264109; Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308), con il limite del giudicato.

Detto giudicato non può dirsi formato nel caso di specie, di un ricorso presentato dopo l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, che deduce la violazione di legge sopravvenuta, poiché "Si è, infatti, in presenza (...) di innovazione di diritto penale sostanziale (...) che reca senza dubbio una disciplina più favorevole.

Il novum trova quindi applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen." (In tal senso, le sezioni unite Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016 ), Tushaj - In motivazione la Corte ha specificato che, quando, invece, non si discute dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione).

4.6. Concludendo, occorre distinguere, ai fini del positivo giudizio di ammissibilità del ricorso prodotto in relazione a una normativa che innovi favorevolmente, facendo riferimento al momento in cui il ricorso viene proposto: -se prima dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, ove esso propugni motivi inammissibili ( tale essendo anche quello che invocasse la applicazione di una legge più favorevole ancora non vigente), si dà luogo alla formazione del giudicato sostanziale, non superabile da eventuale memoria successiva all'entrata in vigore della legge, in base al principio per cui l'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.( cfr. Sez.

Un.

Ricci cit.); - se, in presenza di sentenza pronunciata anteriormente al 30/12/2022, il ricorso successivo alla entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia deduca la violazione di legge sopravvenuta, deve ammettersi la possibilità dell'imputato di fare valere, con specifico motivo di ricorso, la causa estintiva, che è l'effetto dello jus superveniens, e non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata nel giudizio di merito, giacchè la sopravvenienza della legge più favorevole incardina "il diritto dell'imputato, ad essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo ( Sez.

Un.

Della Fazia, in motivazione, pag. 4 , par. 1 del considerato in diritto).

L'ammissibilità del ricorso impedisce, così, la formazione del giudicato sostanziale, e consente la declaratoria di improcedibilità sopravvenuta.

4.7. L'epilogo che si impone è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, limitatamente al reato di cui al capo A), restando assorbito, rispetto a esso, il secondo motivo.

5. Con riguardo ai residui fatti, il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile, perché reiterativo di doglianze già formulate con l'atto di appello e rivalutativo della prova, invece, adeguatamente scrutinata nella sentenza impugnata con riguardo alle residue fattispecie contestate sub B) e C), giacchè la Corte di appello ha dato conto delle fonti di prova sussistenti a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], costituite dai filmati delle videocamere di sorveglianza che riscontrano i precedenti sopralluoghi, dal riconoscimento fotografico effettuato dalla polizia giudiziaria, dai dati provenienti dalle celle telefoniche e dai rilevatori autostradali e GPS ( pg. 9- 10 della sentenza impugnata), mentre il ricorso si riduce a una contestazione dei criteri di valutazione utilizzati dai Giudici di merito che, invece, hanno razionalmente ricostruito i fatti coerentemente con le fonti di prove logicamente valutate.

5.1. Invero, deve essere ricordato che, nella specie, ricorre l'ipotesi di una "doppia conforme" pronuncia di responsabilità, in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si saldano per formare un unico apparato logico-argomentativo a cui il Giudice di legittimità deve riferirsi per valutare la congruità e la completezza della motivazione che sorregge la decisione assunta; il travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606,comnna primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (così ex multis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, Rv. 269217), ipotesi che non ricorre nella specie.

La tesi difensiva, volta a rappresentare una diversa ricostruzione dei fatti, è stata puntualmente esaminata e confutata dalla Corte territoriale, alla luce del materiale probatorio acquisito, di inequivoca interpretazione.

5.2. La partecipazione del ricorrente agli episodi sub B) e C), è adeguatamente motivata, e le reiterate censure, che, nella sostanza, invocano un diverso e più benevolo apprezzamento degli elementi probatori, non minano la tenuta della sentenza.

5.3. Va, infine, aggiunto, che, mentre con riguardo al fatto compendiato nel capo B), è presente nell'incarto processuale la querela, presentata dal I.r. della società presso i cui locali era stato tentato il furto, in tal senso deponendo sia la formale intestazione del verbale di p.g. quale denuncia -querela, sia l'espressa richiesta di punizione in essa contenuta, con riguardo al fatto sub C), non è stata rinvenuta neppure la denuncia.

6. In conclusione, a seguito dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, relativamente al capo A), si impone l'annullamento della medesima sentenza ai con riguardo al trattamento sanzionatorio inflitto per i residui fatti, che deve essere rideterminato, previa verifica, da parte del giudice di merito, della condizione di procedibilità per il reato sub C), non rinvenuta in atti, a seguito della quale deve procedersi alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a) perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

Annulla, altresì, la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/01/1977 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha confermato, per quanto qui di rilievo, la decisione del Tribunale di quella stessa città, che riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di tre episodi furtivi ( di cui solo il primo consumato), commessi in concorso con soggetti non ricorrenti, come contestati ai capi a),b),c), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] che svolge due motivi. 2.1. Con il primo, invoca la declaratoria di improcedibilità sopravvenuta per difetto di querela. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge e vizi di motivazione, anche per travisamento della prova, non avendo i giudici spiegato perché la presenza del ricorrente rilevata in un orario del tutto incompatibile con quello dei fatti sarebbe determinante per la sua colpevolezza. 3. Il Procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 4. Ha depositato memoria conclusiva il difensore del ricorrente, il quale insiste per l'accoglimento del primo motivo, segnalando che il ricorso è successivo alla entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia e quello del ricorso era il primo momento utile per far valere la improcedibilità sopravvenuta del reato per difetto di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato relativamente al reato di cui al capo a), limitatamente al quale deve pronunciarsi annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Assorbito il secondo motivo relativamente a tale capo della sentenza impugnata. 1.1.Quanto ai restanti reati di cui ai capi B) e C), la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, previa verifica della sussistenza della condizione di procedibilità con riferimento al reato di cui al capo C. 1.2.11 secondo motivo risulta inammissibile limitatamente alle deduzioni afferenti ai capi B) e C). 2. Con riguardo al capo A), è fondato in modo assorbente il primo motivo di ricorso, con cui si invoca la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela. 2.1. Il fatto di cui al capo A) è qualificato come concorso in furto aggravato ai sensi dell'art. 625 co. 1 n. 5 e 61 n. 5 cod. pen., oltre che dalla recidiva reiterata e specifica. 2.2. La prima osservazione ha riguardo alla pacifica circostanza che, oggi, il reato di furto, per come ritenuto nella sentenza impugnata, è procedibile a querela di parte, stante la modifica introdotta, dall'art. 2 co. 1 lett. I), del D. Lgs. n. 150/2022, all'art. 624 u.c. cod. pen. che oggi, testualmente, recita: "Il delitto è punibile a querela. Si procede tuttavia di ufficio se la persona offesa è incapace, per età o infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625 numeri 7 - salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede - e 7-bis". Nel caso di specie, infatti, la fattispecie concreta non risulta costruita in relazione alle ipotesi che l'intervento normativo - di modifica del terzo comma dell'art. 624 cod. pen. - ha ritenuto meritevoli di tutela penale con procedibilità d'ufficio (vale a dire le fattispecie di cui al n. 7 del primo comma dell'art. 625, salvo quella dell'esposizione a pubblica fede - in relazione alla quale, dunque, si procede a querela di parte - e di cui al n. 7-bis dello stesso art. 625). Il reato ascritti all'imputato sub 2), pertanto, rientra nel novero di quelli procedibili a querela di parte. 2.3. Il controllo degli atti processuali - a cui il Giudice di legittimità accede in ragione del motivo dedotto ( Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001 ), Policastro , Rv. 220092)- ha consentito di accertare l'esistenza di una mera denuncia della persona offesa, dalla quale non emerge in alcun modo la formulazione di un'istanza di punizione: tanto discende sia dalla qualificazione dell'atto che dal suo contenuto. Invero, il responsabile della società proprietaria del veicolo oggetto di furto, in data 18 marzo 2016, si limitò a denunciare presso la stazione C.C. di Taormina, il furto subìto, senza chiedere la punizione dell'autore del fatto, non traendosi in alcun modo, dal tenore delle dichiarazioni contenute nella denuncia e dal comportamento successivo della persona offesa, chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile del reato, neppure evincibili dalla formale qualificazione dell'atto di polizia giudiziaria che, appunto, è individuato, nell'oggetto, quale mera "denuncia di furto" (Sez. 2 n. 39673 del 08/09/2023, Rv. 285311). 2.4. Deve aggiungersi che la querela per l'episodio delittuoso in esame, per il quale il ricorrente è stato condannato, non è stata mai proposta neppure successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, nel termine individuato dall'art. 85 nel testo attualmente vigente, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con I. 30 dicembre 2022, n. 199, disposizione transitoria con la quale si è contemperato l'interesse punitivo della parte con le istanze di certezza processuale e di garanzia della posizione di imputati ancora sottoposti a processo e nelle condizioni per poter usufruire della disciplina normativa più favorevole, secondo le linee di indirizzo penale previste dall'art. 2, comma quarto, cod. pen. Poiché, come si è già osservato, neppure la denuncia proposta all'epoca dei fatti e presente nel fascicolo del procedimento può essere considerata atto avente contenuto di querela, deve darsi atto che, per il fatto di cui al capo A, procedibile a querela della persona offesa, manca la condizione di procedibilità. 2.5. E' opportuno precisare che, con l'atto di impugnazione - successivo alla entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia - che ha dato vita al processo in sede di legittimità, il tema della improcedibilità dei reati è stato posto, sotto lo specifico profilo della sopravvenuta improcedibilità conseguente alla vigenza della novella incidente proprio sulle condizioni di promovibilità dell'azione penale, prima del 30 dicembre 2022, declinata in termini officiosi. Ed è a tale tema che la difesa della ricorrente si è collegata anche nelle conclusioni scritte inviate a mezzo PEC in vista dell'udienza, invocando la improcedibilità. 2.6. In tale situazione processuale, il principio che viene in rilievo è quello secondo cui, in caso di ricorso per cassazione proposto al fine di dedurre il difetto della condizione di procedibilità, in relazione a reato divenuto procedibile a querela in seguito all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, qualora il giudice di legittimità non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata (Sez. 5, n. 22658 del 10/5/2023, Giurca, Rv. 284698). 2.7. La considerazione di fondo è quella che, ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale, che solo consente la declaratoria di cui all'art. 129 cod. proc. pen., nel caso di specie, il ricorso, successivo all'entrata in vigore del mutato regime di procedibilità, con il quale si è invocata la declaratoria di cui all'art. 129 cod. proc. pen. per difetto di querela, non può considerarsi inammissibile, poiché, come è stato già rilevato condivisibilmente, diversamente, ne conseguirebbe che le questioni di improcedibilità sopravvenuta resterebbero impermeabili alla novella normativa (cfr., Sez. 5 n. 43628 del 21/09/2023, Lauro, n.m. nonché, tra le altre, Sez. 4, n. 2658 del 11/1/2023, Saitta, Rv. 284155; Sez. 5, n. 5223 del 17/1/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284176; Sez. 5, n. 11229 del 10/1/2023, Popa, Rv. 284542; nonché, primariamente, Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). 2.8. Invece, laddove il ricorso non possa considerarsi inammissibile, vale il criterio ermeneutico secondo cui, in tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela, nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente all'intervenuta modifica (Sez. 5, n. 22641 del 21/4/2023, P., Rv. 284749, in una fattispecie in tema di furto aggravato dal mezzo fraudolento e dal nesso teleologico in cui la Corte ha riconosciuto la sussistenza della causa di improcedibilità non vertendosi in un'ipotesi di ricorso inammissibile; conf. sez. 5 n. 43628/2023 n. m.) 3. Non ignora il collegio il diverso approdo a cui sono giunte alcune sentenze della IV sezione di questa Corte, i cui argomenti vale la pena, per chiarezza dell'esposizione, di seguito, sinteticamente, richiamare. 3.1. In particolare, le coeve sentenze n. 49499 /2023, Platon, (Rv. 285467) e n. 49513/2023, Pagano, ( Rv. 285468 ) hanno affrontato, con argomenti sovrapponibili, il tema della ammissibilità o meno di un ricorso al giudice di legittimità imperniato sul mutamento del regime di procedibilità del reato in contestazione (nel caso della seconda decisione, si trattava di motivo unico), in relazione al quale si invocava la declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, la cui necessità è sopravvenuta alla pronuncia della sentenza impugnata, dando al quesito risposta negativa, "ostandovi il dettato delle S.U. Salatino", giacchè esse, riconducono "anche l'ipotesi di sopravvenuta procedibilità a querela. ..a/ novero dei casi nei quali l'inammissibilità del ricorso non è travolta dalla regola dell'applicazione della disposizione più favorevole ( essendo pacifico che il mutato regime di procedibilità con effetti favorevoli al reo si deve applicare anche a reati commessi prima della novazione normativa, quindi già procedibili di ufficio)", richiamando il punto della sentenza Salatino nella quale si afferma che non ci sono "argomenti per sostenere che le innovazioni che introducono la procedibilità a querela, nel rapporto con il ricorso inammissibile, non sarebbero da uniformare al trattamento riservato.. .ai mutamenti favorevoli in tema, in generale, di cause di non punibilità ed, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale: retroattività, col limite della presentazione del ricorso inammissibile". Prosegue la sentenza 'Pagano' osservando che una lettura coordinata delle sezioni Unite `Chiasserini' e 'Ricci' consente di affermare che "un ricorso che rechi quale unico motivo l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in rapporto all'art. 2 co. 4 cod. pen., non contenendo una censura alla sentenza impugnata, va interpretato come una mera sollecitazione di un potere officioso che il giudice di legittimità ha a disposizione, ma che, per poter essere esercitato, presuppone la corretta instaurazione del rapporto processuale.", e che, per Sezioni Unite 'Chiasserini', è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile, possa affermarsi che il procedimento sia "pendente", altresì richiamando il punto in cui le Sezioni Unite 'Salatino' ricordano la tradizione assolutamente coerente e lineare della giurisprudenza delle Sezioni Unite che "si è mossa nel solco di una ricostruzione della categoria della inammissibilità del ricorso....svincolata dallo scema delineato dall'art. 648 cod. proc. pen.", e riassumibile nel rilievo che " «...la proposizione di un atto di impugnazione non consentito dà luogo alla formazione di un giudicato che attende di essere formalizzato con le modalità previste dall'articolo 648 cod. proc. pen. e, per distinguersi da questo, viene definito "sostanziale" ma che, ciò nondimeno, produce l'effetto di rendere giuridicamente indifferenti fatti processuali come l'integrazione di cause di non punibilità precedentemente non rilevate perché non dedotte oppure integrate successivamente al giudicato stesso» (S.U. Salatino, pag. 14), con alcune eccezioni alla regola del formarsi di quest'ultimo, (abolitio criminis, declaratoria di illegittimità costituzionale, remissione di querela, causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., pena illegale), che producono effetto ex tunc, travolgendo anche il giudicato formale. 3.2. Altrimenti detto - conclude la sentenza Pagano, richiamando un passaggio della sentenza Salatino, - "il disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. che, nel rendere doveroso per il giudice rilevare in ogni stato e grado del processo una eventuale causa di non punibilità, pure coordinato con l'art. 609, co. 2, cod. proc. pen. sui poteri di ufficio della Corte di cassazione, non pone una regola in contrasto con quanto qui affermato bensì un precetto che in tanto si rende operativo, in quanto abbia avuto esito positivo il previo scrutinio sulla ammissibilità dell'impugnazione: uno scrutinio che deve coniugarsi col principio dispositivo delle impugnazioni." 3.3. Il principio di diritto affermato è dunque che «E' inammissibile il ricorso che abbia, quale unico motivo o quale motivo che si accompagni ad altri inammissibili, quello che solleciti la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more del ricorso stesso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150». ( cfr. Sentenza 'Pagano' cit. ) 4. Di seguito le osservazioni del Collegio rispetto a tale approdo ermeneutico, dal quale si dissente. 4.1. Le Sezioni Unite 'Salatino' debbono essere esaminate sgombrando il campo da quello che sembra essere l'equivoco di fondo dal quale muovono le sentenze poc'anzi richiamate, ovvero bisogna orientarsi considerando che, in quella decisione ( e lo stesso vale per quelle evocate criticamente dalla sentenza 'Pagano' a pg. 8 e 9), il tema del rapporto tra inammissibilità e "giudicato sostanziale" è stato affrontato sul presupposto di un ricorso per cassazione proposto, prima dell'entrata in vigore della legge modificativa del regime di procedibilità, che, all'esito della preliminare verifica di ammissibilità, era stato ritenuto fondato su motivi non consentiti. In quel caso, cioè, si era certo al cospetto di un giudicato sostanziale già maturato, in ragione, appunto, di un ricorso non idoneo a determinare la pendenza del procedimento in sede di legittimità: par. 3 pg. 9 della sentenza 'Salatino': "La rilevata inammissibilità del ricorso rende rilevante la prima questione sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite", ovvero "Se, in presenza di un ricorso inammissibile, debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36 per l'eventuale esercizio del diritto di querela". Solo dopo tale preliminare verifica ci si è posti, in quella sede, nell'ottica dell'art. 129 cod. proc. pen., la questione della prevalenza o meno della causa di improcedibilità sopravvenuta rispetto alla originaria inammissibilità del ricorso. Possibilità che si è esclusa, proprio sul rilievo dell'intervenuto giudicato sostanziale, che in tanto si è formato in quanto il ricorso, precedente all'entrata in vigore della legge modificativa del regime di procedibilità del reato sub judice, non poteva prospettare una violazione di legge non ancora in vigor, e, ove l'avesse prospettata, il motivo non poteva che risultare manifestamente infondato. Il ricorso si presentava, senza meno, inammissibile. 4.2. Altra è però la questione della ammissibilità o meno di un ricorso (anche se incentrato su unico motivo) che, presentato successivamente all'entrata in vigore della legge di modifica in senso favorevole del regime di procedibilità del reato, eccepisca la 'violazione di legge sopravvenuta' avente riguardo al mutato regime di promovibilità dell'azione penale. Nel rispondere negativamente a tale quesito, come si è visto, la Quarta Sezione ha osservato che, alla luce degli approdi giurisprudenziali già richiamati, l'esercizio del potere officioso di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - che rende doveroso per il giudice rilevare in ogni stato e grado del processo una eventuale causa di non punibilità - è condizionato dalla ammissibilità del ricorso stesso, e ha ricordato la necessità che detto scrutinio di ammissibilità si coniughi con il principio dispositivo delle impugnazioni, che consente l'introduzione del relativo giudizio solo nei limiti individuati dalle parti e nel necessario rispetto delle regole poste dal codice, nel senso che un ricorso che non contenga censure avverso la decisione, ma che reclami soltanto l'applicazione della causa estintiva sopravvenuta alla decisione, si atteggia, rispetto al ricorso per Cassazione, coerentemente al regime della tassatività dei "casi" di ricorso, quale motivo non consentito ( così Sez. Un. Chiasserini„ con riguardo al ricorso con il quale venga fatta valere esclusivamente la prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza; principio riscontrabile anche nella sentenza sez. Un. Tuzzolino, pronunciatasi sulla possibilità di rilevare la prescrizione nel caso di ricorso avente a oggetto solo la pena, posto che, peraltro, certamente la inammissibilità dovuta a tardività del ricorso per la sua intempestiva presentazione costituisce una ipotesi di indiscussa ostatività alla rilevazione di cause di non punibilità o improcedibilità ( cfr. Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, Butera, Rv. 265106-8 e Sez. U, n. 33040 del 2015, Jazouli, che parlano di "simulacro di gravame"). Dunque, secondo tale orientamento, il motivo di ricorso che deduca la improcedibilità del reato, sopravvenuta alla sentenza impugnata, in quanto non contestativo di alcuna violazione di legge, non sarebbe consentito perché privo di censure alla decisione, soltanto reclamando l'applicazione della causa estintiva sopravvenuta alla decisione, alla quale, però, nulla può essere rimproverato in tal senso, per avere operato il Giudice a quo nel regime di procedibilità non ancora mutato. 4.3. Ora, è vero che il ricorso inammissibile non genera una utile fase processuale ai fini del perfezionarsi della causa estintiva, come affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), nondimeno, nell'ottica dell'art. 2 cod. pen., l'applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo opera non soltanto al fine di individuare la norma di diritto sostanziale applicabile al caso concreto, ma anche in ordine al regime della procedibilità "che è inscindibilmente legata al fatto come qualificato dal diritto". Facendo applicazione del principio di diritto per cui la previsione della procedibilità a querela comporta che, stante la natura mista, sostanziale e processuale, della querela - differente dalle altre cause di estinzione in ragione della sua caratteristica capacità, non soltanto di estinguere il diritto punitivo dello Stato, ma di paralizzare la perseguibilità stessa del reato, ( sulla querela quale istituto di "natura mista, sostanziale e processuale... che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità", v., da ultimo, Sez. 2, n. 14987 del 9/1/2020, Rv. 279197)- nonché la sua concreta incidenza sulla punibilità dell'autore del fatto, il giudice, in forza dell'art. 2 comma quarto cod. pen., deve accertare l'esistenza della stessa anche per i reati commessi anteriormente alla modifica intervenuta, consegue che il ricorso - successivo all'entrata in vigore del mutato regime di procedibilità - con il quale si faccia valere l'applicazione della intervenuta disciplina più favorevole in punto di procedibilità prevista dalla c.d. "riforma Cartabia" non può considerarsi inammissibile. Diversamente, come è stato già osservato, si determinerebbe la impermeabilità delle questioni di improcedibilità sopravvenuta alla novella normativa. Invero, tale ultima osservazione, lungi dall'omettere il confronto con il dictum delle Sezioni Unite Salatino', che richiamano sez. Un. ‘Chiasserini' ( così sent. n. 49513/2023 cit. pg . 7), coglie, piuttosto, lo spirito di quell'approdo, che, sotto il profilo in questione, ha inteso marcare la differenza tra la improcedibilità dovuta alla remissione di querela ( che prevale sul ricorso inammissibile travalicando il giudicato formale, in ragione della valorizzazione del dato cronologico posta dal legislatore) e la improcedibilità per mancanza di querela ( problematica "davvero non coincidente"), affermando il principio che il ricorso inammissibile è ostativo alla deduzione di questioni di improcedibilità sopravvenuta, per essersi prodotto il giudicato sostanziale, nella specifica situazione con la quale le Sezioni Unite Salatino si sono confrontate, ovvero, occorre ribadirlo, con un ricorso presentato prima della entrata in vigore della legge di modifica del regime di procedibilità, in cui quella questione non poteva avere giuridica dignità. 4.4. In sintesi, pur nell'attuale, parziale, diversità normativa tra la novella del 2018 e quella del 2022, derivata dall'eliminazione (fatta salva l'eccezione già richiamata) della necessità di dare avviso, da parte dell'autorità giudiziaria, alla persona offesa, circa il mutato regime di procedibilità, con conseguente previsione di un onere, gravante su quest'ultima, di manifestare, eventualmente, la propria volontà di proporre querela, non vi è dubbio che il nucleo centrale delle affermazioni delle Sezioni Unite Salatino rimanga valido: a) sia quanto all'affermazione secondo cui la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c. d. "giudicato sostanziale"; b) sia quanto alla distinzione tra l'ipotesi di "mancanza" della condizione di procedibilità (quale quella che consegue al mancato esercizio del diritto di parte successivo al mutato regime di procedibilità per l'intervento innovativo de/legislatore) e quella di "remissione" della querela proposta sin dall'inizio relativamente a reati soggetti a tale regime di procedibilità non officiosa. Solo in tale ultimo caso, infatti, è possibile riscontrare l'espressa manifestazione di volontà, da parte della vittima del reato o del soggetto legittimato a proporre querela, di recedere da quella "intenzione punitiva" che aveva in precedenza avanzato. 4.5. Nondimeno, la situazione processuale qui in esame è diversa, vertendosi nel caso di ricorso successivo alla entrata in vigore della riforma 'Cartabia', che deduce la violazione di legge sopravvenuta, violazione che non avrebbe potuto essere validamente prospettata prima della vigenza della disciplina più favorevole, trattandosi, in quel caso, di motivo manifestamente infondato. Come ritenuto da questa Corte in numerose occasioni, "se non è stato possibile proporlo in grado di appello, il tema afferente all'applicazione del nuovo istituto può essere dedotto davanti alla Corte di cassazione e può essere altresì rilevato d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (da ultimo Sez. 3, n. 24358 del 14/05/2015, Ferretti, Rv. 264109; Sez. 4, n. 22381 del 17/04/2015, Mauri, Rv. 263496; Sez. 3, n. 15449 del 08/04/2015, Mazzarotto, Rv. 263308), con il limite del giudicato. Detto giudicato non può dirsi formato nel caso di specie, di un ricorso presentato dopo l'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, che deduce la violazione di legge sopravvenuta, poiché "Si è, infatti, in presenza (...) di innovazione di diritto penale sostanziale (...) che reca senza dubbio una disciplina più favorevole. Il novum trova quindi applicazione retroattiva ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen." (In tal senso, le sezioni unite Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 Ud. (dep. 06/04/2016 ), Tushaj - In motivazione la Corte ha specificato che, quando, invece, non si discute dell'applicazione della sopravvenuta legge più favorevole, la inammissibilità del ricorso preclude la deducibilità e la rilevabilità d'ufficio della questione). 4.6. Concludendo, occorre distinguere, ai fini del positivo giudizio di ammissibilità del ricorso prodotto in relazione a una normativa che innovi favorevolmente, facendo riferimento al momento in cui il ricorso viene proposto: -se prima dell'entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, ove esso propugni motivi inammissibili ( tale essendo anche quello che invocasse la applicazione di una legge più favorevole ancora non vigente), si dà luogo alla formazione del giudicato sostanziale, non superabile da eventuale memoria successiva all'entrata in vigore della legge, in base al principio per cui l'inammissibilità dei motivi principali di impugnazione si estende ai motivi nuovi, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen.( cfr. Sez. Un. Ricci cit.); - se, in presenza di sentenza pronunciata anteriormente al 30/12/2022, il ricorso successivo alla entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia deduca la violazione di legge sopravvenuta, deve ammettersi la possibilità dell'imputato di fare valere, con specifico motivo di ricorso, la causa estintiva, che è l'effetto dello jus superveniens, e non avrebbe potuto essere dedotta o rilevata nel giudizio di merito, giacchè la sopravvenienza della legge più favorevole incardina "il diritto dell'imputato, ad essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo ( Sez. Un. Della Fazia, in motivazione, pag. 4 , par. 1 del considerato in diritto). L'ammissibilità del ricorso impedisce, così, la formazione del giudicato sostanziale, e consente la declaratoria di improcedibilità sopravvenuta. 4.7. L'epilogo che si impone è l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela, limitatamente al reato di cui al capo A), restando assorbito, rispetto a esso, il secondo motivo. 5. Con riguardo ai residui fatti, il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile, perché reiterativo di doglianze già formulate con l'atto di appello e rivalutativo della prova, invece, adeguatamente scrutinata nella sentenza impugnata con riguardo alle residue fattispecie contestate sub B) e C), giacchè la Corte di appello ha dato conto delle fonti di prova sussistenti a carico dell'[OSCURATO:PERSONA], costituite dai filmati delle videocamere di sorveglianza che riscontrano i precedenti sopralluoghi, dal riconoscimento fotografico effettuato dalla polizia giudiziaria, dai dati provenienti dalle celle telefoniche e dai rilevatori autostradali e GPS ( pg. 9- 10 della sentenza impugnata), mentre il ricorso si riduce a una contestazione dei criteri di valutazione utilizzati dai Giudici di merito che, invece, hanno razionalmente ricostruito i fatti coerentemente con le fonti di prove logicamente valutate. 5.1. Invero, deve essere ricordato che, nella specie, ricorre l'ipotesi di una "doppia conforme" pronuncia di responsabilità, in cui le motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado si saldano per formare un unico apparato logico-argomentativo a cui il Giudice di legittimità deve riferirsi per valutare la congruità e la completezza della motivazione che sorregge la decisione assunta; il travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606,comnna primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti - con specifica deduzione - che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (così ex multis Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 20/02/2017, Rv. 269217), ipotesi che non ricorre nella specie. La tesi difensiva, volta a rappresentare una diversa ricostruzione dei fatti, è stata puntualmente esaminata e confutata dalla Corte territoriale, alla luce del materiale probatorio acquisito, di inequivoca interpretazione. 5.2. La partecipazione del ricorrente agli episodi sub B) e C), è adeguatamente motivata, e le reiterate censure, che, nella sostanza, invocano un diverso e più benevolo apprezzamento degli elementi probatori, non minano la tenuta della sentenza. 5.3. Va, infine, aggiunto, che, mentre con riguardo al fatto compendiato nel capo B), è presente nell'incarto processuale la querela, presentata dal I.r. della società presso i cui locali era stato tentato il furto, in tal senso deponendo sia la formale intestazione del verbale di p.g. quale denuncia -querela, sia l'espressa richiesta di punizione in essa contenuta, con riguardo al fatto sub C), non è stata rinvenuta neppure la denuncia. 6. In conclusione, a seguito dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, relativamente al capo A), si impone l'annullamento della medesima sentenza ai con riguardo al trattamento sanzionatorio inflitto per i residui fatti, che deve essere rideterminato, previa verifica, da parte del giudice di merito, della condizione di procedibilità per il reato sub C), non rinvenuta in atti, a seguito della quale deve procedersi alla rideternninazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo a) perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Annulla, altresì, la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina
Sentenza Cassazione n. 27467/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris