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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:T:2006:150
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61997TJ0613(01)_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T-613/97, Union française de l’express (UFEX), con sede in Roissy-en-[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), DHL International SA, con sede in Roissy-en-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] express international ([OSCURATO:PERSONA]) SNC , con sede in Gennevilliers ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], con sede in Asnières ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentate dagli avv.ti É. Morgan de Rivery e J. Derenne, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg.

G. Rozet e D. Triantafyllou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, sostenuta da Repubblica francese, rappresentata dai sigg.

G. de Bergues, R. Abraham e F. Million, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, da [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Issy-les-Moulineaux ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti

V. [OSCURATO:PERSONA] e D. Berlin, e da [OSCURATO:PERSONA], con sede in Parigi ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall’avv.

H. Lehman, con domicilio eletto in Lussemburgo, intervenienti, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1° ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della [OSCURATO:PERSONA] a favore della società SFMI-[OSCURATO:PERSONA] (GU 1998, L 164, pag. 37), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione ampliata), composto dal sig.

M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra

V. Tiili, dal sig.

J. Azizi, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig.

O. Czúcz, giudici, cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore vista la sentenza della Corte di giustizia 3 luglio 2003, vista la fase scritta del giudizio di rinvio e in seguito alla trattazione orale del 15 giugno 2005, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza

1. La presente sentenza è pronunciata in seguito al rinvio della causa effettuato con sentenza della Corte 3 luglio 2003, cause riunite C‑83/01 P, C‑93/01 P e C‑94/01 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./UFEX e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6993; in prosieguo: la «sentenza della Corte»), la quale ha annullato la sentenza del Tribunale 14 dicembre 2000, causa T‑613/97, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑4055; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale»).

Fatti all’origine della controversia

2. La posta francese (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), che opera in regime di monopolio legale nel settore della posta ordinaria, era parte integrante della pubblica amministrazione francese sino alla fine del 1990.

A partire dal 1° gennaio 1991, essa è stata trasformata in persona giuridica di diritto pubblico, ai sensi delle disposizioni della legge 2 luglio 1990, 90‑568, relativa all’organizzazione del servizio pubblico della posta e delle telecomunicazioni (JORF 8 luglio 1990, pag. 8069; in prosieguo: la «legge 90‑568»).

Tale legge la autorizza a svolgere talune attività aperte alla concorrenza, in particolare quella di corriere espresso.

3. [OSCURATO:PERSONA] française de messagerie internationale (in prosieguo: la «SFMI») è una società di diritto privato a cui è stata affidata la gestione del servizio di corriere espresso di [OSCURATO:PERSONA] dalla fine del 1985.

Tale impresa è stata costituita con un capitale sociale di 10 milioni di franchi francesi (FRF) (circa EUR 1 524 490), ripartito tra la [OSCURATO:PERSONA] (66%), società finanziaria controllata al 100% da [OSCURATO:PERSONA], e la TAT [OSCURATO:PERSONA] (34%), una controllata della compagnia aerea Transport aérien transrégional (in prosieguo: la «TAT»).

4. Le modalità di esercizio e di commercializzazione del servizio di corriere espresso effettuato dalla SFMI sotto la denominazione di EMS/[OSCURATO:PERSONA] sono state definite in una circolare del Ministero francese delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 19 agosto 1986.

In base a tale circolare, [OSCURATO:PERSONA] doveva fornire alla SFMI assistenza logistica e commerciale.

I rapporti contrattuali tra [OSCURATO:PERSONA] e la SFMI erano disciplinati da convenzioni, la prima delle quali risale al 1986.

5. Nel 1992, l’organizzazione dell’attività di corriere espresso svolta dalla SFMI è stata modificata. [OSCURATO:PERSONA] e la TAT hanno creato una nuova società, la [OSCURATO:PERSONA] SA, di cui esse continuavano a detenere rispettivamente il 66% e il 34% delle azioni.

La società [OSCURATO:PERSONA], che disponeva di un accesso esclusivo alla rete di [OSCURATO:PERSONA] fino al 1° gennaio 1995, si è concentrata sul servizio di corriere espresso nazionale.

La SFMI è stata acquistata dalla GD [OSCURATO:PERSONA], controllata di una joint venture internazionale raggruppante la società australiana TNT e le poste di cinque paesi, concentrazione autorizzata con decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 dicembre 1991 (Caso IV/M.102 – TNT/[OSCURATO:PERSONA], DBP Postdienst, [OSCURATO:PERSONA], PTT [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) (GU C 322, pag. 19).

La SFMI ha conservato l’attività di corriere espresso internazionale, utilizzando la [OSCURATO:PERSONA] come agente e prestatore di servizi per la gestione in [OSCURATO:PERSONA] delle proprie spedizioni internazionali (in prosieguo: la «SFMI-[OSCURATO:PERSONA]»).

6. [OSCURATO:PERSONA] français de l’express international (in prosieguo: lo «SFEI»), cui è subentrata la Union française de l’express (in prosieguo: la «UFEX»), di cui sono membri gli altri tre ricorrenti, è un’organizzazione di categoria professionale di diritto francese, che raggruppa la quasi totalità delle società che offrono servizi di corriere espresso in concorrenza con la SFMI-[OSCURATO:PERSONA].

7. In data 21 dicembre 1990 lo SFEI ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia, sostenendo in particolare che l’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI configurava un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE). [OSCURATO:PERSONA] denuncia era in particolare lamentato il fatto che il compenso versato dalla SFMI per l’assistenza fornita da [OSCURATO:PERSONA] non corrispondeva alle condizioni normali di mercato.

La differenza tra il prezzo di mercato per l’acquisto di tali servizi e quello effettivamente pagato dalla SFMI costituirebbe un aiuto di Stato.

Uno studio economico realizzato per conto dello SFEI dalla società di consulenza Braxton associés è stato allegato alla denuncia, in modo da poter valutare l’importo dell’aiuto per il periodo 1986-1989.

8. Con lettera del 10 marzo 1992, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato allo SFEI l’archiviazione della sua denuncia.

Il 16 maggio 1992, lo SFEI e altre imprese hanno presentato dinanzi alla Corte un ricorso di annullamento contro tale decisione.

La Corte ha pronunciato un non luogo a statuire (ordinanza della Corte 18 novembre 1992, causa C‑222/92, SFEI e a./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta) in seguito alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 luglio 1992, con cui è stata revocata la decisione 10 marzo 1992.

9. Su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica francese le ha trasmesso talune informazioni con lettera del 21 gennaio, con telefax del 3 maggio e con lettera del 18 giugno 1993.

10. Il 16 giugno 1993, lo SFEI e altre imprese hanno presentato dinanzi al Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi) un ricorso contro la SFMI, la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri.

A tale ricorso era allegato un secondo studio della società Braxton associés, che aggiornava i dati del primo studio ed estendeva il periodo di stima dell’aiuto fino a tutto il 1991.

Con sentenza 5 gennaio 1994, il Tribunal de commerce de Paris ha sottoposto alla Corte numerose questioni pregiudiziali sull’interpretazione degli artt. 92 e 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE), una delle quali verteva sul concetto di aiuto di Stato nelle circostanze della causa in esame.

Il governo francese ha presentato dinanzi alla Corte, in allegato alle sue osservazioni 10 maggio 1994, uno studio economico realizzato dalla società Ernst & Young.

Con sentenza 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3547; in prosieguo: la «sentenza SFEI»), la Corte ha giudicato che «la fornitura di assistenza logistica e commerciale da parte di un’impresa pubblica alle sue controllate di diritto privato attive in un settore aperto alla libera concorrenza può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92 del Trattato quando la remunerazione ricevuta come contropartita è inferiore a quella che sarebbe stata richiesta in condizioni normali di mercato» (punto 62).

11. Nel frattempo, con lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 20 marzo 1996, la Repubblica francese è stata informata dell’apertura del procedimento previsto dall’art. 93, n. 2, del Trattato.

Il 30 maggio 1996 essa ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie osservazioni al riguardo.

12. Il 17 luglio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee una comunicazione relativa all’apertura del procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato, in merito agli aiuti asseritamente accordati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla società SFMI-[OSCURATO:PERSONA] (GU C 206, pag. 3).

13. Il 17 agosto 1996, lo SFEI ha sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie osservazioni in risposta a tale comunicazione.

Esso ha allegato alle proprie osservazioni un nuovo studio economico, realizzato dallo studio Bain & Co.

Lo SFEI ha inoltre ampliato l’ambito della sua denuncia 21 dicembre 1990 a taluni nuovi elementi, segnatamente all’impiego del marchio di [OSCURATO:PERSONA], all’accesso privilegiato alle frequenze di [OSCURATO:PERSONA], ad alcuni privilegi doganali e fiscali e ad investimenti di [OSCURATO:PERSONA] nelle piattaforme di messaggeria.

14. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla Repubblica francese le osservazioni dello SFEI nel settembre 1996.

In risposta, la Repubblica francese ha inviato una lettera alla [OSCURATO:PERSONA], allegando uno studio economico realizzato dalla società di consulenza [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]»).

15. Con lettera del 7 novembre 1996, lo SFEI ha insistito presso la [OSCURATO:PERSONA] per essere sentito su tutti gli aspetti della vicenda.

Esso ha in tal sede richiesto la trasmissione delle risposte già inviate dal governo francese alla [OSCURATO:PERSONA], risposte non ancora in suo possesso (in altre parole, delle lettere del 21 gennaio e del 18 giugno 1993) nonché, mano a mano che pervenivano, degli elementi complementari forniti dal governo francese alla [OSCURATO:PERSONA].

16. Con lettera del 13 novembre 1996, la [OSCURATO:PERSONA] ha negato allo SFEI la consultazione dei citati elementi della pratica.

17. Il 21 aprile 1997, lo SFEI ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una nuova lettera, richiedendo di essere informato dell’esatto stato di avanzamento dell’istruttoria e, in particolare, di essere edotto, da un lato, circa le risposte del governo francese relative alla lettera di apertura del procedimento ed alle sue osservazioni 17 agosto 1996 nonché, dall’altro, circa le reazioni e gli intendimenti della [OSCURATO:PERSONA].

Il 30 aprile 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di comunicare i documenti in proprio possesso, richiamandone il carattere strettamente riservato.

18. Il 1° ottobre 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della [OSCURATO:PERSONA] a favore della società SFMI-[OSCURATO:PERSONA] (GU 1998, L 164, pag. 37; in prosieguo: la «decisione impugnata»), comunicata allo SFEI con lettera recante la data del 22 ottobre 1997.

19. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che occorreva distinguere due tipi di misure.

Il primo tipo consiste nella fornitura, da parte di [OSCURATO:PERSONA], da un lato, dell’assistenza logistica, costituita dal fatto di mettere a disposizione della SFMI-[OSCURATO:PERSONA] le infrastrutture postali per la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione delle sue spedizioni e, dall’altro, dell’assistenza commerciale, vale a dire l’accesso della SFMI-[OSCURATO:PERSONA] alla clientela di [OSCURATO:PERSONA] e il conferimento, da parte di quest’ultima, del proprio avviamento a favore della SFMI-[OSCURATO:PERSONA].

Il secondo tipo consiste in misure particolari, come l’accesso privilegiato a [OSCURATO:PERSONA] e i privilegi fiscali e doganali.

20. [OSCURATO:PERSONA] considerava che il problema rilevante fosse quello di accertare «se le condizioni delle operazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] [fossero] paragonabili a quelle di operazioni equivalenti fra una società madre privata, anche se in situazione di monopolio (ad esempio perché detiene diritti esclusivi), e la sua filiale».

Secondo la [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe avuto alcun vantaggio finanziario qualora i prezzi interni per i prodotti e i servizi scambiati tra le società appartenenti allo stesso gruppo fossero stati «calcolati in base ai costi integrali (ossia i costi totali più la remunerazione dei capitali propri)».

21. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] faceva rilevare che i pagamenti effettuati dalla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non coprivano i costi totali durante i primi due anni di esercizio, ma coprivano tutti i costi salvo quelli della sede e delle direzioni regionali.

Essa, in primo luogo, non considerava anomalo il fatto che, durante il periodo di avviamento, i pagamenti effettuati da una nuova impresa, cioè la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], coprissero soltanto i costi variabili.

In secondo luogo, sempre secondo la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica francese ha potuto dimostrare che, a partire dal 1988, la remunerazione pagata dalla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] copriva tutti i costi sopportati da [OSCURATO:PERSONA], nonché la remunerazione dei capitali propri investiti da quest’ultima.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato che il tasso di rendimento interno (in prosieguo: il «TRI») dell’investimento di [OSCURATO:PERSONA] in veste di azionista superava ampiamente il costo del capitale della società nel 1986, ossia il tasso di rendimento normale che un investitore privato esigerebbe in circostanze analoghe.

Di conseguenza, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito un’assistenza logistica e commerciale alla sua controllata a condizioni normali di mercato e tale assistenza non rappresenterebbe, quindi, un aiuto di Stato.

22. Quanto al secondo tipo, vale a dire le diverse misure specifiche, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non godesse di alcun vantaggio con riferimento alla procedura di sdoganamento, al diritto di bollo, all’imposta sulle retribuzioni o ai termini di pagamento.

L’utilizzo degli autoveicoli di [OSCURATO:PERSONA] come supporto pubblicitario doveva essere considerato, secondo la [OSCURATO:PERSONA], come una normale assistenza commerciale tra una società controllante e la sua controllata; inoltre, la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe beneficiato di alcun trattamento preferenziale per la pubblicità su [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto altresì accertare che gli impegni presi da [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’autorizzazione della joint venture con la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 dicembre 1991 non rappresentavano aiuti di Stato.

23. All’art. 1 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] constata quanto segue: «L’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla sua filiale SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], le altre transazioni finanziarie fra le due società, la relazione fra SFMI-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il regime doganale applicabile a [OSCURATO:PERSONA] e a SFMI-[OSCURATO:PERSONA], il sistema di imposta sui salari e di diritto di bollo applicabili a [OSCURATO:PERSONA] e il suo investimento di (...) nelle piattaforme di messaggeria non costituiscono aiuti di Stato a favore di SFMI-[OSCURATO:PERSONA]».

24. Il 2 dicembre 1997, lo SFEI ha intimato alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicargli, prima del 17 dicembre 1997, il telefax del 3 maggio 1993, la nota 30 maggio 1996 e la relazione [OSCURATO:PERSONA], tutti menzionati nella decisione impugnata.

Il giorno stesso, i ricorrenti hanno altresì richiesto al Ministero francese dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria di trasmettere la relazione [OSCURATO:PERSONA].

Essi hanno proposto la medesima domanda alla commissione per la consultazione dei documenti amministrativi in data 9 dicembre 1997.

25. Con lettera del 15 dicembre 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda dello SFEI, richiamando il Codice di condotta relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU 1993, L 340, pag. 41).

Essa ha sostenuto che, quando la domanda riguarda un documento in possesso di un’istituzione ma del quale l’autore è un’altra persona fisica o giuridica ovvero uno Stato membro, la detta domanda deve essere trasmessa direttamente all’autore del documento.

Inoltre, essa ha sollevato le eccezioni attinenti alla tutela del segreto in materia commerciale e industriale e alla tutela della riservatezza.

26. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 1997, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

27. Il 12 marzo 1998, le ricorrenti hanno presentato una domanda incidentale di produzione di documenti, diretta ad ottenere che la [OSCURATO:PERSONA] fornisse i documenti menzionati nella decisione ai quali esse non avevano avuto accesso prima dell’adozione di quest’ultima, vale a dire il telefax del 3 marzo 1993, la nota 30 maggio 1996, la nota in risposta alle osservazioni dello SFEI del mese di agosto 1996 e la relazione [OSCURATO:PERSONA], documenti trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] dal governo francese.

Con nota 7 maggio 1998, il Tribunale ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a produrre i due ultimi documenti richiesti.

Tali documenti sono stati trasmessi il 26 maggio 1998.

28. Con atto depositato in cancelleria il 2 giugno 1998, la Repubblica francese ha chiesto di intervenire a sostegno della convenuta. Con atti depositati in cancelleria il 5 giugno 1998, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato la stessa domanda.

29. Con ordinanze del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale 7 luglio 1998, sono stati autorizzati gli interventi della Repubblica francese, della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della convenuta.

30. Il 23 luglio 1998, le ricorrenti hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale una seconda domanda incidentale di produzione di documenti.

Con lettera del 10 novembre 1998, il Tribunale ha comunicato alle ricorrenti la sua decisione di non accogliere, in tale fase, la detta domanda.

31. [OSCURATO:PERSONA] loro replica, le ricorrenti hanno chiesto che venisse accordato un trattamento riservato a tutti i documenti citati nell’allegato 10 alla stessa, e che solo il Tribunale potesse avere accesso a tali documenti.

Con lettere del 5 gennaio e del 10 febbraio 1999, le ricorrenti hanno precisato che tale domanda riguardava solo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale 5 marzo 1999, è stata accolta la domanda di trattamento riservato di taluni dati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].

32. Le ricorrenti deducevano quattro motivi di annullamento a sostegno del loro ricorso, il primo fondato su «una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di consultazione del fascicolo», il secondo attinente ad «un’insufficienza di motivazione», il terzo riguardante «errori di fatto ed errori manifesti di valutazione» e il quarto attinente ad una «violazione della nozione di aiuto di Stato».

Il quarto motivo si suddivideva in due parti, secondo le quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il concetto di aiuto di Stato, da un lato, non tenendo conto delle condizioni normali di mercato nell’analisi della remunerazione dell’assistenza fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, escludendo da tale concetto diverse misure di cui la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] avrebbe beneficiato.

33. Il Tribunale ha parzialmente annullato l’art. 1 della decisione impugnata, accogliendo la prima parte del quarto motivo.

Quanto agli altri motivi ed argomenti delle ricorrenti, il Tribunale ha esaminato solo il primo motivo, relativo alla presunta violazione dei diritti della difesa, e gli argomenti svolti nell’ambito del terzo motivo, relativo ad errori di fatto e ad errori manifesti di valutazione, che non si confondevano con quelli già esaminati nell’ambito del quarto motivo.

In ambedue i casi le censure mosse dalle ricorrenti sono state respinte.

34. Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria della Corte, rispettivamente, il 19 e il 23 febbraio 2001, la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica francese hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, contro tale sentenza.

35. A sostegno della propria impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica francese sollevavano diversi motivi, il primo dei quali, basato su una presunta violazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato, lamentava l’errata interpretazione del concetto di «condizioni normali di mercato».

36. Con sentenza 3 luglio 2003, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale, accogliendo il primo motivo, ha rinviato la questione al Tribunale e riservato la decisione sulle spese. Giudizio di rinvio

37. La causa è stata assegnata alla Quarta Sezione ampliata del Tribunale.

In seguito alla modifica della composizione delle sezioni, avvenuta con decisione del Tribunale 13 settembre 2004 (GU C 251, pag. 12), il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione ampliata, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa.

38. Ai sensi dell’art. 119, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, le ricorrenti e la convenuta hanno depositato una memoria contenente osservazioni scritte.

Ai sensi dell’art. 119, n. 3, del regolamento di procedura, le ricorrenti e la convenuta sono state autorizzate a depositare una memoria integrativa contenente osservazioni scritte.

Le memorie contenenti le osservazioni scritte delle intervenienti sono state depositate, ai sensi dell’art. 119, n. 1, del regolamento di procedura, dopo il deposito delle memorie integrative delle parti principali.

39. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a depositare taluni documenti ed a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti.

Le parti hanno risposto a tali questioni entro il termine impartito.

40. Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto alle domande loro poste dal Tribunale all’udienza del 15 giugno 2005.

Al termine di tale udienza, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state invitate a depositare taluni documenti.

È stato inoltre concesso alle altre parti un termine per presentare le loro osservazioni relativamente a tali documenti.

Le ricorrenti hanno depositato le proprie osservazioni nel termine prestabilito.

41. La fase orale del procedimento si è chiusa il 23 agosto 2005.

42. Con lettere depositate il 30 settembre e il 4 ottobre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di essere autorizzate a depositare una risposta alle osservazioni delle ricorrenti relative ai documenti prodotti in seguito alla richiesta del Tribunale formulata in udienza.

43. Con ordinanza 27 ottobre 2005, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di riaprire la fase orale, conformemente all’art. 62 del regolamento di procedura.

44. Il Tribunale ha altresì adottato, ai sensi dell’art. 64 del regolamento di procedura, una misura di organizzazione del procedimento consistente nel versare agli atti le osservazioni depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, il 30 settembre e il 4 ottobre 2005.

Anche le osservazioni delle altre parti sono state versate agli atti.

45. La fase orale è stata poi nuovamente chiusa il 19 dicembre 2005. Conclusioni delle parti nel giudizio di rinvio

46. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare la convenuta alle spese nella causa T‑613/97; – condannare in solido la Repubblica francese, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle spese nelle cause C‑83/01 P, C‑93/01 P e C‑94/01 P e T‑613/97 per la parte successiva al rinvio.

47. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese e da [OSCURATO:PERSONA], chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare le ricorrenti alle spese delle due cause.

48. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare in via principale il ricorso irricevibile; in subordine, respingerlo; – condannare le ricorrenti alle spese delle due cause. In diritto

1. Osservazioni preliminari

49. In seguito alla sentenza della Corte ed al rinvio della presente causa al Tribunale, le ricorrenti ribadiscono in sostanza il secondo, il terzo e il quarto motivo sollevati nel corso della causa che ha condotto alla sentenza del Tribunale, vale a dire il motivo che lamenta la violazione dell’obbligo di motivazione, quello che lamenta inesattezze materiali e manifesti errori di valutazione nell’esame della remunerazione dell’assistenza fornita da [OSCURATO:PERSONA] e quello che lamenta l’errata applicazione del concetto di aiuto di Stato.

Tale ultimo motivo è articolato in due parti, che censurano, l’una, la violazione del concetto di condizioni normali di mercato come sviluppato nella sentenza della Corte e, l’altra, la mancata considerazione di taluni elementi del concetto di aiuto di Stato.

50. In via preliminare, va ricordato che la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale per errore di diritto nell’applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato.

Secondo la Corte, tale errore risiede nelle affermazioni del Tribunale secondo le quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare, nell’ambito del proprio esame circa la natura o meno di aiuto di Stato dell’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA], se i costi integrali sostenuti da [OSCURATO:PERSONA] per fornire tale assistenza logistica corrispondessero ai fattori che un’impresa operante in condizioni normali di mercato avrebbe dovuto prendere in considerazione al momento di fissare la remunerazione per i servizi forniti.

Il Tribunale ne aveva tratto la conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto verificare almeno che il compenso ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] fosse paragonabile a quello richiesto da una società finanziaria privata o da un gruppo privato di imprese non operante in un settore riservato, che persegue una politica strutturale, globale o settoriale guidata da prospettive di lungo termine.

La Corte ha rilevato che questa valutazione, viziata da un errore di diritto, non teneva conto del fatto che un’impresa come [OSCURATO:PERSONA] si trova in una situazione molto diversa da quella di un’impresa privata operante in condizioni normali di mercato, ed ha precisato in proposito quanto segue (punti 34‑40 della sentenza della Corte): «34 Infatti, [OSCURATO:PERSONA] è incaricata di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’art. 90, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 2, CE) (v. sentenza 19 maggio 1993, causa C‑320/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑2533, punto 15).

Un siffatto servizio consiste, in sostanza, nell’obbligo di effettuare la raccolta, il trasporto e la distribuzione della corrispondenza, a favore di tutti gli utenti, su tutto il territorio dello Stato membro interessato, a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili. 35 A tal fine, [OSCURATO:PERSONA] si è dovuta dotare, o è stata dotata, di importanti infrastrutture e mezzi (la “rete postale”) che le consentissero di fornire il servizio postale di base a tutti gli utenti, anche nelle zone poco popolate, nelle quali le tariffe non coprivano i costi sopportati per la fornitura del servizio. 36 A causa delle caratteristiche del servizio che la rete di [OSCURATO:PERSONA] deve assicurare, la costituzione e il mantenimento di tale rete non rispondono a una logica puramente commerciale.

Come è stato ricordato al punto 22 della presente sentenza, la UFEX e a. hanno peraltro ammesso che una rete come quella di cui ha potuto beneficiare la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non è chiaramente una rete di mercato.

Pertanto, tale rete non sarebbe mai stata costituita da un’impresa privata. 37 D’altronde, la fornitura dell’assistenza logistica e commerciale è inscindibilmente connessa alla rete di [OSCURATO:PERSONA], giacché essa consiste per l’appunto nella messa a disposizione di tale rete, senza equivalenti sul mercato. 38 Di conseguenza, in mancanza di qualsiasi possibilità di paragonare la situazione di [OSCURATO:PERSONA] con quella di un gruppo privato di imprese che non opera in un settore riservato, le “condizioni normali di mercato”, che sono necessariamente ipotetiche, devono valutarsi con riferimento agli elementi obiettivi e verificabili che sono disponibili. 39 Nel caso di specie, i costi sopportati da [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura alla propria controllata di un’assistenza logistica e commerciale possono costituire siffatti elementi obiettivi e verificabili. 40 Su questa base, si può escludere l’esistenza di un aiuto di Stato a favore della SFMI-[OSCURATO:PERSONA] qualora, da un lato, venga accertato che la contropartita richiesta copra debitamente tutti i costi aggiuntivi variabili sopportati per la fornitura dell’assistenza logistica e commerciale, un contributo adeguato ai costi fissi conseguenti all’utilizzazione della rete postale nonché una remunerazione adeguata dei capitali propri nella parte in cui essi sono destinati all’attività concorrenziale della SFMI-[OSCURATO:PERSONA], e qualora, dall’altro, nessun indizio faccia ritenere che tali elementi siano stati sottovalutati o stabiliti in modo arbitrario».

51. Con riferimento a tali valutazioni della Corte, il Tribunale ritiene che sia necessario innanzitutto esaminare il motivo in cui si lamenta una violazione dell’obbligo di motivazione.

I motivi centrati su inesattezze materiali e su manifesti errori di valutazione, nonché sull’errata applicazione del concetto di aiuto di Stato, che si sovrappongono, saranno esaminati insieme successivamente.

2. Sul motivo in cui si lamenta una violazione dell’obbligo di motivazione Argomenti delle parti

52. Le ricorrenti censurano il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato un semplice rinvio, nella decisione impugnata, ai rapporti economici sulla base dei quali la stessa è stata redatta, senza indicare gli aspetti di tali rapporti che le hanno consentito di concludere nel senso dell’inesistenza di aiuti a favore della SFMI-[OSCURATO:PERSONA] controllabili dal giudice comunitario.

53. Le ricorrenti sostengono in primo luogo che non può essere negato che la decisione impugnata sia fondata principalmente sulle conclusioni della relazione [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di trasmettere loro e che sola poteva giustificare il contenuto della decisione impugnata.

La relazione [OSCURATO:PERSONA], che è un elemento essenziale della motivazione della decisione impugnata, doveva essere comunicata alle ricorrenti al più tardi insieme alla decisione lesiva, in modo da consentire loro di far valere i propri diritti.

54. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la motivazione relativa all’assistenza logistica è insufficiente. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe indicato in alcun punto, nella decisione impugnata, in che modo sono distribuiti i «costi integrali» che essa considera per l’insieme delle prestazioni che caratterizzano l’attività di corriere espresso.

La motivazione della [OSCURATO:PERSONA] su tale punto sarebbe manifestamente insufficiente per poter essere compresa dalle ricorrenti e controllata dal Tribunale, poiché essa non indica gli elementi di fatto che hanno condotto la [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che «la remunerazione totale versata da SFMI-[OSCURATO:PERSONA] per il sostegno logistico fornito da “[OSCURATO:PERSONA]” era più elevata dell’importo complessivo dei costi operativi nel corso del periodo 1986-1995», e non consentiva quindi di affermare l’esistenza di aiuti.

55. In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la motivazione relativa all’assistenza commerciale sia insufficiente. [OSCURATO:PERSONA] non indicherebbe in alcun modo quale sia la parte dei «costi integrali» corrispondente alle spese per l’assistenza commerciale che essa considera, né ciò che tale parte remunera come prestazione specifica a titolo di assistenza commerciale.

Peraltro, una tale verifica sarebbe difficile, in mancanza di una definizione del termine «spese di marketing».

Inoltre, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia risposto solo con vaghe critiche alle valutazioni molto circostanziate fornite dalle stesse ricorrenti relativamente ai costi della promozione dei prodotti della SFMI e al valore dell’utilizzo del marchio di [OSCURATO:PERSONA].

56. Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto inserire nella decisione impugnata le tabelle ricevute dal governo francese che indicano i costi dettagliati, e non poteva giustificare l’assenza di motivazione con la preoccupazione di non appesantire la decisione o richiamando il segreto commerciale.

Esse rilevano che il periodo di riferimento della denuncia iniziale (1986-1990) era già «commercialmente superato».

Di conseguenza, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe astratta e la motivazione insufficiente.

57. In quarto luogo, le ricorrenti rilevano l’esistenza di una contraddizione nella motivazione della decisione impugnata, equivalente ad un’assenza di motivazione, circa l’uso del metodo c.d. della «estrapolazione a ritroso». [OSCURATO:PERSONA] infatti affermerebbe innanzitutto che il prezzo dell’assistenza logistica è calcolato moltiplicando il numero degli oggetti gestiti o il loro peso per il prezzo unitario delle varie operazioni, rilevando poi che, fino al 1992, [OSCURATO:PERSONA] non aveva una contabilità analitica.

58. Le ricorrenti affermano anche che la motivazione della decisione impugnata deve essere valutata in base alle circostanze del caso che, nella presente causa, giustificano una motivazione particolarmente approfondita.

Tali circostanze sarebbero l’assenza di notificazione, la durata eccessivamente lunga del procedimento amministrativo (la decisione è intervenuta 81 mesi dopo il deposito della denuncia iniziale), le notevoli difficoltà riconosciute dalla [OSCURATO:PERSONA] in particolare circa la possibilità di qualificare come aiuti di Stato i provvedimenti denunciati, il carattere verosimile dell’esistenza di un aiuto riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la revoca di una precedente decisione di rigetto dopo l’impugnazione di questa con un ricorso di annullamento, la totale assenza di diligenza della [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di tre anni (tra la data della revoca della sua decisione, il 9 luglio 1992, e la data dell’udienza pubblica dinanzi alla Corte nella causa che ha condotto alla sentenza SFEI, vale a dire il 24 ottobre 1995), l’esistenza della sentenza SFEI, che fornisce alcuni orientamenti, il rifiuto di concedere la consultazione del fascicolo, anche privato dei suoi eventuali contenuti riservati e l’iscrizione dei provvedimenti contestati nel registro degli aiuti non notificati.

Le ricorrenti aggiungono infine di avere inviato alla [OSCURATO:PERSONA] studi economici via via più precisi.

59. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di avere indicato nella decisione impugnata (al punto D.1) il modo in cui sono stati distribuiti i «costi integrali», contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti.

Essa fa osservare che il metodo utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], ed accettato dalla [OSCURATO:PERSONA], è ivi descritto nelle sue varie fasi, così come il suo risultato, vale a dire la percentuale di copertura dei «costi integrali» sostenuti da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei vari anni.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], al fine di determinare l’esistenza di un aiuto è sufficiente richiamare il metodo utilizzato e i risultati ottenuti, senza riprendere le relative tabelle, che appesantirebbero eccessivamente il testo della decisione della [OSCURATO:PERSONA].

Essa aggiunge che la giurisprudenza non richiede che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in particolare quando sono in gioco scelte tecniche.

60. [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che la ripartizione dei costi integrali è stata messa a sua disposizione dalle autorità francesi il 30 maggio 1996.

Tale ripartizione essenzialmente distinguerebbe, con lievi variazioni secondo gli anni, la varie operazioni degli uffici postali, dei centri di smistamento e dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA].

Dette tabelle farebbero sempre riferimento ai costi integrali e confronterebbero tali costi con i prezzi unitari di subfornitura per ciascun a prestazione, in modo da fissare una percentuale di copertura annuale.

Tali dati numerici avrebbero natura di segreto commerciale, rivelando essi la struttura dei costi e dei flussi finanziari tra una società controllante e la sua controllata.

61. [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’obbligo di motivazione della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un denunciante si sostanzia nell’esposizione delle ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia non sono stati sufficienti per dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato.

Tuttavia, una motivazione specifica non sarebbe necessaria né per le singole scelte tecniche compiute né per gli elementi che sono manifestamente irrilevanti, privi di senso o chiaramente secondari.

62. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazione della decisione impugnata sia sufficiente.

Essa sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad includere nella decisione impugnata tutti i calcoli contabili analitici. [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che il preteso difetto di motivazione della decisione impugnata non è stato rilevato né dal Tribunale né dalla Corte, pur essendo quella del difetto di motivazione una questione di ordine pubblico che, in quanto tale, può essere sollevata d’ufficio.

Contrariamente alla conclusione che le ricorrenti ricavano dalla giurisprudenza, sarebbe sufficiente, da parte della [OSCURATO:PERSONA], l’indicazione dei calcoli di cui essa si è avvalsa.

Giudizio del Tribunale Richiamo della giurisprudenza in materia di motivazione

63. Occorre ricordare che la motivazione prescritta dall’art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) deve essere adeguata alla natura dell’atto in esame e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo.

La necessità della motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la verifica che la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 190 del Trattato va effettuata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1719, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

64. Per quanto riguarda, in particolare, una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiari insussistente un presunto aiuto di Stato segnalato da un denunciante, la [OSCURATO:PERSONA] è comunque tenuta ad esporre adeguatamente al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia non sono stati sufficienti per dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a prendere posizione su elementi che sono manifestamente irrilevanti, privi di senso o chiaramente secondari (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 64).

65. Va inoltre sottolineato che, nei casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale per poter svolgere le sue funzioni, il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi ha un’importanza ancor più fondamentale.

Tra queste garanzie figura, in particolare, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e di motivare sufficientemente le proprie decisioni (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5469, punto 14).

66. Inoltre, anche se nella motivazione delle decisioni che adotta per provvedere all’applicazione delle norme sulla concorrenza la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a discutere tutti i punti di fatto e di diritto e le considerazioni che l’hanno indotta ad adottare la decisione, essa è tuttavia tenuta, ai sensi dell’art. 190 del Trattato, a menzionare quantomeno i fatti e le considerazioni che rivestono un’importanza essenziale nel contesto della sua decisione, consentendo così al giudice comunitario ed agli interessati di conoscere le condizioni nelle quali essa ha applicato il Trattato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3141, punto 95, e giurisprudenza ivi citata).

67. Emerge altresì dalla giurisprudenza che, salvo circostanze eccezionali, una decisione deve essere corredata di una motivazione inclusa nel testo e che non può essere espressa per la prima volta, ex post, dinanzi al giudice (v. sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑295/94, Buchmann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑813, punto 171, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 95, e giurisprudenza ivi citata).

Va infatti ricordato che la motivazione, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio.

La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi ai giudici comunitari (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5425, punto 463).

Pertanto, se una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che applica l’art. 92 del Trattato è viziata da omissioni rilevanti, la [OSCURATO:PERSONA] non può ovviarvi invocando per la prima volta dinanzi al Tribunale dati ed altri elementi di analisi che consentano di assodare che la sua applicazione dell’art. 92 del Trattato è stata corretta, a meno che non si tratti di elementi di analisi non contestati da alcuna delle parti durante il precedente procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 96).

68. Ne consegue che l’argomentazione presentata dagli agenti della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale non può rimediare all’insufficienza della motivazione della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale 18 gennaio 2005, causa T‑93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑143, punto 126, e giurisprudenza ivi citata).

69. Infatti, il dispositivo e la motivazione di una decisione, che dev’essere obbligatoriamente motivata ai sensi dell’art. 190 del Trattato, costituiscono un tutto inscindibile, così che spetta soltanto al collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA], in forza del principio di collegialità, adottare al tempo stesso l’uno e l’altra, spettando esclusivamente al collegio qualsiasi modifica della motivazione che non costituisca una correzione meramente ortografica o grammaticale (sentenza Confédération nationale du Crédit mutuel/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 124, che fa riferimento alla sentenza della Corte 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑2555, punti 66‑68).

70. Va ricordato, a tale proposito, che il giudice comunitario è tenuto, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’art. 173 del Trattato CE (divenuto art. 230 CE), a limitarsi ad un controllo di legittimità dell’atto impugnato.

Di conseguenza, non è compito del Tribunale porre rimedio all’eventuale assenza di motivazione, o integrare detta motivazione della [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo o sostituendo elementi che non derivano dalla stessa decisione impugnata.

71. È dunque necessario verificare se la decisione impugnata, che si fonda su valutazioni economiche complesse, sia stata assunta nel rispetto dei principi che si sono appena indicati.

In particolare, ai sensi della giurisprudenza prima citata, ai punti 66‑70, il rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo di motivare va verificato soltanto considerando la motivazione contenuta nel testo della decisione impugnata medesima.

Sulla portata del controllo del rispetto dell’obbligo di motivazione nel caso in esame

72. Va ricordato che il Tribunale deve verificare il rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 190 del Trattato relativamente alla sua conclusione circa l’assenza di un aiuto di Stato a favore della SFMI-[OSCURATO:PERSONA].

Alla luce dei principi espressi dalla Corte nella sua sentenza, richiamati nel precedente punto 50, ciò comporta in particolare l’esame della sufficienza della motivazione della decisione impugnata relativamente, da un lato, al problema di chiarire se il compenso richiesto dalla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] fornisca, in primo luogo, la copertura di tutti i costi variabili aggiuntivi sostenuti per la fornitura dell’assistenza logistica e commerciale, in secondo luogo, un contributo adeguato ai costi fissi conseguenti all’uso della rete postale e, in terzo luogo, una remunerazione adeguata dei capitali propri nella parte in cui essi sono destinati all’attività concorrenziale della SFMI-[OSCURATO:PERSONA], dall’altro, relativamente all’esistenza di indizi circa il fatto che tali elementi siano stati sottovalutati o stabiliti in modo arbitrario.

73. A tale proposito il Tribunale ritiene che, anche se le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato il metodo di calcolo dei costi proposto dalle ricorrenti risultano chiaramente dalle motivazioni indicate ai punti 49‑56 della decisione impugnata, tale motivazione deve altresì comprendere una spiegazione sufficiente relativamente al modo in cui la [OSCURATO:PERSONA], utilizzando il metodo c.d. dei «costi integrali», ha calcolato e valutato i costi di [OSCURATO:PERSONA] – compresi i costi ritenuti a tale riguardo rilevanti dalla Corte nella sua sentenza in sede di impugnazione – nonché relativamente al compenso preteso in proposito dalla SFMI-[OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire al Tribunale di controllare la legittimità della valutazione della [OSCURATO:PERSONA] circa l’esistenza di un aiuto di Stato.

In tale contesto, va respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la decisione impugnata sarebbe sufficientemente motivata in quanto né il Tribunale né la Corte hanno rilevato il difetto di motivazione, che rappresenta un vizio di ordine pubblico.

Infatti, né il Tribunale né la Corte erano obbligati a rilevare a tale titolo il difetto di motivazione, visto che, in primo grado, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata unicamente per errore di diritto nell’applicazione dell’art. 92 del Trattato (punti 64‑79 della sentenza del Tribunale), e che il controllo della Corte era limitato alla verifica della legittimità della valutazione compiuta dal Tribunale a sostegno di tale conclusione (punti 31‑42 della sentenza della Corte).

74. Il Tribunale ritiene pertanto necessario verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia motivato in modo sufficiente la propria valutazione, in primo luogo, relativamente alla copertura dei costi variabili supplementari generati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale, in secondo luogo, relativamente all’adeguata partecipazione ai costi fissi conseguenti all’uso della rete postale e, in terzo luogo, relativamente all’adeguata remunerazione dei capitali propri.

Sulla motivazione della decisione impugnata relativamente ai costi variabili supplementari causati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale

75. Per quanto riguarda i costi variabili supplementari occasionati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA], al punto 33 della decisione impugnata si afferma quanto segue: «Per calcolare l’ammontare totale dell’assistenza fornita a SFMI-[OSCURATO:PERSONA], “[OSCURATO:PERSONA]” calcola anzitutto i suoi costi operativi diretti, escluse le spese della sede e delle direzioni regionali, in funzione della gamma di produzione corrispondente alla prestazione (catena di operazioni elementari) e dei volumi reali di traffico.

Le spese della sede e delle direzioni regionali sono quindi ripartite in proporzione ai costi di ciascuna prestazione.

Per quanto riguarda la gamma di produzione, “[OSCURATO:PERSONA]” non aveva un sistema di contabilità analitica che le permettesse di calcolare i costi effettivi connessi con la fornitura dell’assistenza logistica a SFMI-[OSCURATO:PERSONA].

Fino al 1992 questi costi erano calcolati sulla base di stime.

Le prestazioni fornite a SFMI-[OSCURATO:PERSONA] erano scomposte in una sequenza di operazioni elementari che prima del 1992 non erano cronometrate.

Per stabilire questi costi “[OSCURATO:PERSONA]” assimilava tali prestazioni a servizi postali esistenti di natura analoga le cui varie operazioni erano già state cronometrate e stimate (ad esempio deposito di una lettera raccomandata).

Nel 1992 la durata e il costo delle operazioni in questione sono stati calcolati tenendo conto dei volumi reali di traffico del corriere espresso.

Questi calcoli hanno permesso a “[OSCURATO:PERSONA]” di stimare il costo reale della sua assistenza logistica».

76. In proposito la [OSCURATO:PERSONA], al punto 57 della decisione impugnata, ha concluso quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] ritiene che i prezzi interni applicati ai prodotti e ai servizi scambiati fra società dello stesso gruppo non comportano alcun vantaggio finanziario se si tratta di prezzi calcolati in base ai costi integrali (ossia i costi totali più la remunerazione dei capitali propri). [OSCURATO:PERSONA] fattispecie i pagamenti effettuati da SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non coprivano i costi totali durante i primi anni di esercizio, ma coprivano tutti i costi salvo quelli della sede e delle direzioni regionali. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questa situazione non sia anomala, dato che il reddito proveniente dall’attività di una nuova impresa appartenente ad un gruppo di società può, durante il periodo di avviamento, coprire soltanto i costi variabili.

Una volta che l’impresa ha consolidato la propria posizione sul mercato, il reddito da essa prodotto deve essere superiore ai costi variabili, in modo da contribuire alla copertura delle spese fisse del gruppo.

Nel corso dei primi due esercizi (1986 e 1987) i pagamenti effettuati da SFMI-[OSCURATO:PERSONA] coprivano non soltanto le spese variabili, ma anche taluni costi fissi (ad esempio immobili e veicoli). [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che a partire dal 1988 la remunerazione pagata da SFMI-[OSCURATO:PERSONA] per l’assistenza che le è stata fornita copre tutti i costi sostenuti da “[OSCURATO:PERSONA]”, oltre ad un contributo alla remunerazione dei capitali propri.

Di conseguenza l’assistenza logistica e commerciale fornita da “[OSCURATO:PERSONA]” alla sua filiale è stata remunerata alle condizioni normali del mercato e non costituisce un aiuto di Stato».

77. Tale motivazione non indica in modo sufficiente l’esatta portata che la [OSCURATO:PERSONA] intende dare ai concetti economici e contabili utilizzati in tale sede, né la precisa natura dei costi da essa esaminati per sostenere l’assenza di aiuti di Stato, così da consentire al Tribunale di effettuare il proprio controllo per verificare se tali costi corrispondano effettivamente ai costi variabili supplementari generati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale ai sensi della sentenza della Corte.

78. Infatti, per quanto riguarda il concetto di costi operativi diretti, richiamato al punto 33 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha soltanto indicato, nella propria lettera del 27 maggio 2005, redatta in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, che si trattava dei costi attribuibili. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto in tale lettera che, nell’ambito di [OSCURATO:PERSONA], detti costi attribuibili comprendevano altresì una parte dei costi fissi, al netto delle spese per la sede e le direzioni regionali.

79. Per quanto riguarda la sola decisione impugnata, non è possibile sapere quali siano stati i costi operativi diretti, né quali siano i costi che, nella contabilità di [OSCURATO:PERSONA], sono direttamente attribuibili alle varie attività.

Infatti, i costi attribuibili variano nelle diverse imprese in base al sistema di contabilità utilizzato.

80. In via ultronea, il Tribunale ritiene che la questione non sia stata chiarita neppure rispetto ai documenti della [OSCURATO:PERSONA] prodotti dopo l’inizio della causa, di cui il Tribunale non potrebbe in ogni caso tenere conto nell’ambito dell’esame della motivazione della decisione impugnata in quanto tale (v. i precedenti punti 66‑70).

Nei propri documenti la [OSCURATO:PERSONA] spiega che, sulla base della contabilità analitica, che prevede un’adeguata separazione delle diverse poste di bilancio, il procedimento seguito nella decisione impugnata aveva lo scopo di raggruppare i vari costi (acquisti esterni di beni e servizi, personale, ammortamenti e manutenzione delle immobilizzazioni) in base alla loro natura operativa (attività d’ufficio, di trasporto, di distribuzione, di smistamento, finanziarie) – rispetto ai costi diretti (variabili, cioè riferibili agli oggetti trattati, e fissi) – o strutturale (strutture amministrative regionali o nazionali per l’attività postale o i servizi finanziari, strutture comuni) – rispetto ai costi indiretti (interamente fissi).

Quindi, i costi indiretti (fissi) delle strutture (sia i costi comuni che quelli specifici dell’attività postale o dei servizi finanziari) sono stati imputati alle attività «postali» in proporzione ai costi operativi (diretti) causati da ciascuna attività.

Così, per le quattro attività «postali» (raccolta, distribuzione, smistamento e trasporto) i costi indiretti (costi delle strutture non operative, incluse le spese pubblicitarie e commerciali centrali e di dipartimento) sono stati imputati in proporzione ai costi direttamente legati a ciascuna di dette attività.

Il costo delle varie unità di lavoro (minuti di lavoro o tonnellata trasportata) deriverebbe dalla divisione dei costi reali integrali relativi a ciascuna attività per il numero esatto dei minuti di lavoro cronometrati (o di tonnellate trasportate).

È moltiplicando tale costo unitario per il tempo dedicato alle prestazioni rese alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] (o al peso trasportato) che si perverrebbe a determinare il costo complessivo delle prestazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] alla sua controllata.

81. Il Tribunale ritiene che tali spiegazioni finiscano per rafforzare la conclusione secondo la quale la motivazione della decisione impugnata in quanto tale è di gran lunga troppo generica per consentire al Tribunale di verificare la legittimità della valutazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla copertura o meno di tutti i costi generati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA].

L’insufficienza della motivazione è altresì accentuata dal fatto che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] utilizza diversi concetti economici e contabili in modo impreciso.

Infatti, la lettura del punto 57 della decisione impugnata, secondo il quale «nel corso dei primi due esercizi (1986 e 1987) i pagamenti effettuati da SFMI-[OSCURATO:PERSONA] coprivano non soltanto le spese variabili, ma anche taluni costi fissi (ad esempio immobili e veicoli)», non consente di determinare con precisione quali siano stati questi «taluni costi fissi» che la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] avrebbe coperto.

82. Inoltre, la decisione impugnata non contiene una spiegazione del modo in cui le prestazioni fornite alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] siano state scomposte in una serie di operazioni elementari, o di quello in cui [OSCURATO:PERSONA] abbia assimilato tali prestazioni a servizi postali esistenti di tipo simile.

Poiché le prestazioni fornite alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] non erano state cronometrate prima del 1992, e fino al 1992 i costi reali legati alla fornitura di assistenza logistica e commerciale alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] erano calcolati sulla base di stime, sarebbe stato necessario spiegare, nella decisione impugnata, il modo in cui tale assimilazione era stata effettuata, in modo da consentire al destinatario della decisione impugnata e agli altri interessati, oltre che al Tribunale, di verificare la presenza o l’assenza di eventuali errori di fatto o di valutazione in tale passaggio.

83. Talune spiegazioni precise sarebbero state particolarmente necessarie per poter verificare il modo in cui l’assistenza commerciale fornita alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] sia stata considerata nei costi integrali.

Così come le prestazioni fornite alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA], legate ad un determinato prodotto, sono state secondo la [OSCURATO:PERSONA] isolate dalle altre attività di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato necessario motivare la presenza e il rilievo dei costi legati all’assistenza commerciale.

Ma dalle indicazioni contenute nella decisione impugnata non risulta in alcun modo come tale assistenza sia stata considerata nel calcolo dei costi integrali.

84. Di conseguenza, sarebbe stato necessario inserire nella decisione impugnata una motivazione adeguata a tale proposito, e per lo meno un sommario generale dei calcoli contabili analitici relativi alle prestazioni fornite alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA], eventualmente omettendo i dati riservati.

85. Da quanto precede risulta dunque che la decisione impugnata non motiva in modo sufficiente la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] circa i costi variabili supplementari determinati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale.

Sulla motivazione relativa al contributo adeguato ai costi fissi conseguenti all’uso della rete postale

86. Per quanto riguarda il contributo ai costi fissi conseguenti all’uso della rete postale, risulta dal punto 33 della decisione impugnata che «le spese della sede e delle direzioni regionali sono (…) ripartite in proporzione ai costi di ciascuna prestazione».

87. Va osservato che, in base alla sola decisione impugnata, non è possibile determinare quali tipi di costi siano compresi in tali spese della sede e delle direzioni regionali.

In particolare, il Tribunale non può verificare se, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA], talune spese della sede e delle direzioni regionali siano qualificabili come costi fissi conseguenti all’uso della rete postale i quali, perciò, dovevano essere tenuti in considerazione per il calcolo del pagamento richiesto alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA].

Tale qualificazione è particolarmente importante in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì constatato, nella decisione impugnata, che le spese della sede e delle direzioni regionali di [OSCURATO:PERSONA] non sono state coperte al 100% dai pagamenti effettuati dalla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] nel corso degli anni 1986 e 1987.

Al contrario, risulta dal punto 33 della decisione impugnata che la percentuale di copertura dei costi integrali era solo del 70,3% per il 1986 e dell’84,3% per il 1987.

88. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non ha individuato in modo preciso quali fossero, a suo giudizio, i costi fissi conseguenti all’uso della rete di [OSCURATO:PERSONA] da parte della SFMI-[OSCURATO:PERSONA].

In particolare, la decisione impugnata non indica se esistano costi fissi ulteriori rispetto alle spese della sede e delle direzioni regionali i quali avrebbero dovuto considerarsi costi fissi conseguenti all’uso della rete postale e che, per definizione, non rientravano nella categoria dei costi variabili supplementari conseguenti alla fornitura di assistenza logistica e commerciale alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, il Tribunale non è in grado di verificare se tale partecipazione ai costi fissi sia stata effettuata correttamente rispetto ai requisiti indicati dalla Corte nella sua sentenza.

89. Di conseguenza, alla luce di quanto esposto, la decisione impugnata non è sufficientemente motivata, in quanto non consente al Tribunale di verificare, da un lato, se i costi della sede e delle direzioni regionali comprendano costi fissi conseguenti all’uso della rete postale e, dall’altro, se esistessero altri costi fissi di [OSCURATO:PERSONA] associati all’uso della rete postale che il compenso richiesto alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto coprire, sulla base delle condizioni fissate dalla Corte nella sua sentenza sul ricorso di impugnazione.

Sulla motivazione relativa all’adeguata remunerazione dei capitali propri

90. Quanto alla remunerazione dei capitali propri, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, al punto 57 della decisione impugnata, che «la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che a partire dal 1988 la remunerazione pagata da SFMI-[OSCURATO:PERSONA] per l’assistenza che le è stata fornita copre tutti i costi sostenuti da “[OSCURATO:PERSONA]”, oltre ad un contributo alla remunerazione dei capitali propri».

Tuttavia, la decisione impugnata non indica quale sia stato il contributo che la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] ha apportato per remunerare i capitali propri di [OSCURATO:PERSONA].

91. È vero che risulta dalla decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato il TRI.

Tuttavia, la decisione impugnata non precisa se tale calcolo del TRI sia stato effettuato per dimostrare che il criterio dell’investitore privato era soddisfatto e/o per calcolare la remunerazione dei capitali propri.

A tale proposito, è soltanto indicato, al punto 58 della decisione impugnata, che «la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre esaminato la questione se il comportamento [di] “[OSCURATO:PERSONA]” in quanto azionista di SFMI-[OSCURATO:PERSONA] si giustifica commercialmente in base al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato (…)», e che «per accertare se “[OSCURATO:PERSONA]” ha agito come un investitore operante in un’economia di mercato, la [OSCURATO:PERSONA] deve esaminare il rendimento per la società madre in termini di dividendi e di plusvalore in capitale».

92. Inoltre, anche supponendo che il calcolo del TRI, come riprodotto nella decisione impugnata, sia servito a verificare la remunerazione dei capitali propri destinati all’attività concorrenziale della SFMI-[OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata non indica l’identità dei capitali che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene siano effettivamente destinati a tale attività per dedurre l’assenza di aiuti di Stato.

A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare, al punto 59 della decisione impugnata, che «per calcolare il TRI la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione, da un lato, l’apporto di capitale effettuato da “[OSCURATO:PERSONA]” nel 1986 e, dall’altro, i dividendi versati da SFMI-[OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo 1986-1991 e il valore di questa società nel 1991». [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, al punto 62 della decisione impugnata, di avere «calcolato il TRI e [di averlo] confrontato con il costo dei fondi propri di SFMI-[OSCURATO:PERSONA] nel 1986 (13,65%), anno in cui la società è stata costituita ed ha iniziato l’attività, il che le ha consentito di verificare se la redditività dell’investimento nel suo insieme è stata sufficiente», per concludere che «il TRI calcolato dalla [OSCURATO:PERSONA] supera ampiamente il costo del capitale nel 1986» e che «le operazioni finanziarie che hanno avuto luogo tra “[OSCURATO:PERSONA]” e la sua filiale nel corso del periodo 1986-1991 non comportavano di conseguenza alcun elemento di aiuto».

Così, la decisione impugnata indica soltanto che, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto in considerazione il conferimento di capitale effettuato da [OSCURATO:PERSONA] nel 1986 e, dall’altro, talune operazioni finanziarie che hanno avuto luogo tra [OSCURATO:PERSONA] e la sua controllata nel periodo 1986-1991, senza che la [OSCURATO:PERSONA] indichi con sufficiente precisione di quali operazioni finanziarie si tratti.

93. D’altra parte, anche supponendo che il TRI rifletta con sufficiente precisione la remunerazione dei capitali propri destinati all’attività concorrenziale della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non è in ogni caso in grado di verificare se tale eventuale remunerazione dei capitali propri sia stata adeguata ai sensi del punto 40 della sentenza della Corte, considerato che il calcolo numerico del TRI non risulta dalla decisione impugnata.

Sul motivo relativo alla copertura dei costi in generale

94. Per quanto riguarda le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], riprese al punto 57 della decisione impugnata, secondo le quali «nel corso dei primi due esercizi (1986 e 1987) i pagamenti effettuati da SFMI-[OSCURATO:PERSONA] coprivano non soltanto le spese variabili, ma anche taluni costi fissi (ad esempio immobili e veicoli)», e «la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che a partire dal 1988 la remunerazione pagata da SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] per l’assistenza che le è stata fornita copre tutti i costi sostenuti da “[OSCURATO:PERSONA]”, oltre ad un contributo alla remunerazione dei capitali propri», va osservato che si tratta di affermazioni assolutamente non dimostrate.

Infatti, la decisione impugnata non contiene né un esame dettagliato delle distinte fasi del calcolo della remunerazione dell’assistenza in parola o dei costi delle infrastrutture collegabili a tale assistenza, né indicazioni numeriche circa l’analisi dei costi relativi.

In proposito la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare che i costi integrali di [OSCURATO:PERSONA] erano coperti dalla remunerazione della SFMI-[OSCURATO:PERSONA], senza peraltro precisare le cifre e i calcoli sui quali essa basa la propria analisi e le proprie conclusioni.

95. Alla luce di quanto esposto, per il Tribunale è impossibile verificare se il metodo utilizzato e le diverse fasi dell’esame poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] siano privi di errori e compatibili con i principi indicati nella sentenza della Corte per determinare l’esistenza o meno di un aiuto di Stato.

Sulla necessità di una motivazione dettagliata

96. Va inoltre ricordato che la portata dell’obbligo di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso che, eventualmente, possono giustificare una motivazione più dettagliata.

97. Nel presente caso, le circostanze che giustificano una motivazione più dettagliata stanno nel fatto che, in primo luogo, si trattava di una delle prime decisioni relative alla complessa questione, nell’ambito dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, del calcolo dei costi di una società controllante che opera in un mercato riservato e che fornisce assistenza logistica e commerciale alla propria controllata che non opera in un mercato riservato.

In secondo luogo, la revoca della prima decisione di rigetto della [OSCURATO:PERSONA] 10 marzo 1992, in seguito alla proposizione di un ricorso di annullamento, e la sentenza SFEI della Corte avrebbero dovuto spingere la [OSCURATO:PERSONA] a motivare la propria posizione con maggiore diligenza e precisione rispetto ai punti contestati.

Infine, il fatto che le ricorrenti abbiano presentato vari studi economici durante il procedimento amministrativo avrebbe altresì dovuto condurre la [OSCURATO:PERSONA] a predisporre una motivazione accurata, anche in risposta alle argomentazioni essenziali delle ricorrenti fondate su tali studi economici.

98. In tali circostanze, il Tribunale giudica che la motivazione della decisione impugnata, la quale si limita ad una spiegazione molto generale del metodo di valutazione dei costi utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e del risultato finale ottenuto, senza imputare con la necessaria precisione i vari costi di [OSCURATO:PERSONA] generati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA], né i costi fissi conseguenti all’uso della rete postale, e senza indicare la remunerazione dei capitali propri, non risponda agli obblighi imposti dall’art. 190 del Trattato.

99. Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale i dati numerici relativi a tali calcoli avrebbero natura di segreto commerciale, basta rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto spiegare maggiormente i metodi utilizzati e i calcoli effettuati senza rivelare eventuali segreti commerciali.

Tale possibilità è del resto confermata dalle spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del presente procedimento, in particolare nei suoi documenti e nelle sue risposte ai quesiti orali e scritti posti dal Tribunale.

In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto fornire dati depurati e versioni non riservate di tali analisi.

100. Di conseguenza, si deve rilevare che la decisione impugnata non consente al Tribunale di verificare l’esistenza e l’importanza dei vari costi che ricadono nel concetto di costi integrali, come definiti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata.

Pertanto, la motivazione della decisione impugnata non consente al Tribunale di verificare la legittimità della valutazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] in proposito, così come la sua compatibilità con i criteri fissati dalla Corte nella sua sentenza sul ricorso di impugnazione per affermare l’inesistenza di un aiuto di Stato.

101. Ne consegue che la decisione impugnata deve essere annullata per difetto di motivazione nella parte in cui essa conclude che l’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non costituisce un aiuto di Stato.

3. Sul motivo in cui si lamenta la violazione del concetto di aiuto di Stato Considerazioni preliminari

102. Alla luce di quanto esposto, non è possibile esaminare gli argomenti, sostenuti dalle ricorrenti nella prima parte del quarto motivo, basati sulla presunta mancata copertura dei costi della SFMI-[OSCURATO:PERSONA], della sottovalutazione e del carattere arbitrario di taluni elementi utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], di errori nelle rettifiche contabili compiute nell’allegato 4 alla relazione [OSCURATO:PERSONA], del livello anormalmente elevato del TRI o delle fonti di profitto della SFMI-[OSCURATO:PERSONA].

103. Per quanto riguarda gli altri argomenti che le ricorrenti hanno sollevato nella prima parte del quarto motivo, vale a dire i presunti errori manifesti legati al metodo c.d. di «estrapolazione a ritroso» lineare e all’assenza di una contabilità analitica di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo rilevante, essi saranno discussi qui di seguito.

Sulla violazione del concetto di condizioni normali di mercato Sul ricorso al metodo di estrapolazione a ritroso – Argomenti delle parti

104. Le ricorrenti ritengono che, considerata l’assenza di contabilità analitica all’interno di [OSCURATO:PERSONA] nel 1992, il metodo di estrapolazione a ritroso dei calcoli per gli anni 1986-1992 non fosse giustificato.

Le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] sapeva dell’assenza di una contabilità analitica prima dell’adozione della decisione impugnata.

A tale proposito, le ricorrenti ricordano che, nel 1996, il Conseil de la concurrence (Consiglio francese della concorrenza) aveva già rilevato che la contabilità di [OSCURATO:PERSONA] non consentiva un’imputazione ripartita delle spese di gestione della rete.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA], a giudizio delle ricorrenti, avrebbe dovuto rifiutare di accettare un metodo di valutazione dei costi di [OSCURATO:PERSONA] basato su tale tipo di contabilità.

105. Le ricorrenti ne deducono che la [OSCURATO:PERSONA] era nell’impossibilità di imputare i costi operativi di subfornitura di [OSCURATO:PERSONA].

106. Le ricorrenti rilevano tre errori.

In primo luogo, il costo unitario totale di produzione delle attività di corriere espresso non sarebbe fisso, ma decrescerebbe notevolmente con l’aumento del volume di produzione.

Tuttavia, il metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] non terrebbe conto dei crescenti rendimenti di scala.

Di conseguenza, tale metodo porterebbe a sottovalutare i costi delle prestazioni destinate alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] nel periodo iniziale, e ciò tanto più trattandosi di un tipo di prestazione in cui, fin dall’inizio dell’attività, era necessario sostenere costi fissi rilevanti.

Le ricorrenti stimano, in proposito, che la scelta del metodo di estrapolazione a ritroso lineare abbia condotto a ridurre i costi in una proporzione di 3 a 1.

107. In secondo luogo, il «deflatore» scelto, vale a dire il tasso di crescita della massa salariale, non sarebbe adatto da un punto di vista economico.

Le ricorrenti sostengono che l’evoluzione della massa salariale non può servire da «deflatore» dei costi di [OSCURATO:PERSONA], poiché il costo di trattamento di una spedizione della SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non dipende in alcun modo dall’evoluzione del numero di dipendenti di [OSCURATO:PERSONA].

Assunzioni rilevanti avrebbero potuto essere effettuate per ragioni congiunturali o per altre attività prive di ogni legame con le attività della SFMI-[OSCURATO:PERSONA].

Per ricavare i costi di una sola attività (la subfornitura per la SFMI-[OSCURATO:PERSONA]) dovrebbe essere utilizzato il tasso di crescita del costo di un minuto di lavoro negli uffici postali e nei centri di smistamento.

Secondo le ricorrenti, dunque, l’utilizzo del «punto 539», vale a dire il tasso di crescita del costo di un minuto di lavoro, sarebbe stato più opportuno.

108. In terzo luogo, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto utilizzare, in luogo del metodo dell’estrapolazione a ritroso, le fatture basate su tariffari dei prezzi di cessione.

Le ricorrenti precisano che il ricorso al metodo dell’estrapolazione a ritroso non è giustificato in quanto, dal 1986, [OSCURATO:PERSONA] e la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] avevano stipulato taluni contratti che definivano in modo preciso un metodo per determinare i costi integrali di subfornitura, e tali costi integrali sono stati effettivamente attuati.

109. Alla luce di quanto sopra, le ricorrenti sostengono di aver fornito la prova dell’esistenza di un metodo alternativo e più preciso di quello dell’estrapolazione a ritroso.

110. Per quanto riguarda l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale l’argomento relativo al metodo dell’estrapolazione a ritroso lineare sarebbe una censura nuova, le ricorrenti sostengono che il contenuto del concetto di «condizioni normali di mercato» è stato modificato dall’interpretazione contenuta nella sentenza della Corte, e non dal motivo delle ricorrenti.

Esse sostengono che il loro motivo ha sempre riguardato anche la necessità di accertare se i costi di [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura di assistenza logistica fossero stati coperti.

Una riformulazione di uno dei loro argomenti successivamente al ricorso sarebbe ammissibile.

Le ricorrenti avrebbero soltanto modificato la presentazione dei motivi per tenere conto della sentenza della Corte.

111. Le ricorrenti affermano anche di non aver potuto conoscere i dettagli del metodo di estrapolazione a ritroso sulla base della decisione impugnata, avendo potuto consultare la relazione [OSCURATO:PERSONA] solo dopo i provvedimenti di organizzazione del procedimento assunti dal Tribunale ed avendo quindi potuto precisare i propri argomenti relativi al metodo di estrapolazione a ritroso solo in sede di replica.

112. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in via principale, che la critica relativa al carattere lineare del metodo dell’estrapolazione a ritroso che, a giudizio delle ricorrenti, doveva tener conto delle economie di scala, costituisca un motivo nuovo il quale, pertanto, deve essere dichiarato irricevibile.

113. In via subordinata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ragionamento relativo alle economie di scala avrebbe senso solo se l’impresa avesse iniziato a creare la propria rete ex novo.

Invece, la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] sarebbe soltanto il prodotto della diversificazione di [OSCURATO:PERSONA], la quale realizzerebbe così, grazie alla propria rete, efficaci economie di diversificazione, svolgendo un’attività assai simile alla propria attività principale.

Essa ricorda che il volume delle operazioni della [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle di [OSCURATO:PERSONA] era nell’ordine di 1/3000 nel 1992.

114. [OSCURATO:PERSONA] riconosce che è solo a partire dal 1992 che l’insieme delle operazioni postali è stato oggetto di cronometraggi precisi ed omogenei e che si è iniziata ad applicare all’interno di [OSCURATO:PERSONA] una contabilità analitica affidabile, con il perfezionamento del calcolo dei costi delle «unità di lavoro» al momento stesso dell’assunzione degli impegni.

Essa afferma che è questa la ragione per cui ha dovuto accettare, per il passato, il metodo dell’estrapolazione a ritroso, proposto da alcuni esperti.

Essa osserva che tale metodo si basava su dati affidabili per il 1992, ed è stato applicato alle operazioni passate della SFMI-[OSCURATO:PERSONA], riprese ogni anno nella contabilità dal 1986 e verificate dai revisori dei conti.

115. Essa sostiene che il ricorso, da parte della [OSCURATO:PERSONA], a un simile tipo di metodologia «globalizzante» sarebbe stato in principio avallato dal Tribunale nella sua sentenza 27 febbraio 1997, causa T‑106/95, FFSA e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], pag.

II‑229, punti 103 e segg.), insieme ai dati contabili sulla base dei quali la stessa è stata applicata.

116. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese, afferma che le ricorrenti non hanno dimostrato né, da un lato, l’esistenza di un metodo alternativo più preciso né, dall’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia fondato la propria decisione su fatti materialmente inesatti o abbia oltrepassato il suo potere discrezionale in materia.

117. Per quanto riguarda i dati forniti per il 1992, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le autorità francesi hanno comunicato il 24 maggio 1996 la rettifica per il 1992, nonché i calcoli per gli anni 1986-1991, che erano basati, a partire da allora, sulle tariffe reali e i costi unitari del 1992 estrapolati a ritroso, oltre ai calcoli relativi agli anni 1993-1995, basati sui dati della contabilità analitica dell’anno considerato.

118. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la Corte ha evidenziato nella sua sentenza che le «condizioni normali di mercato» devono valutarsi con riferimento agli elementi oggettivi e verificabili a disposizione. [OSCURATO:PERSONA] ne deduce che, essendo la contabilità esistente nel 1992 la sola disponibile, essa non aveva alcuna ragione di rimettere in discussione tali dati, in mancanza di altri dati più precisi.

119. Per quanto riguarda il «deflatore» utilizzato per l’estrapolazione a ritroso, che era quello dell’evoluzione della massa salariale, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che esso è stato usato come indice dell’evoluzione dei costi perché ritenuto il più rappresentativo dei costi totali di [OSCURATO:PERSONA] per consentire l’attualizzazione dei costi dopo il 1992, dato che la massa salariale cost ituiva circa il 75% dei costi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le ricorrenti non abbiano saputo proporre un indice più adatto per il periodo considerato.

Il punto 539 sarebbe stato un indice troppo parziale, poiché esisterebbero due punti 539, uno per gli uffici e uno per lo smistamento, ai quali si aggiungono la «statistica 742» per la distribuzione e il costo del carico trasportato. [OSCURATO:PERSONA] afferma che il fatto di avere scelto un deflatore più complessivo non può rappresentare un manifesto errore di valutazione.

Essa fa altresì osservare che le ricorrenti non hanno neppure tentato di dimostrare i costi maggiorati secondo il metodo alternativo per il periodo 1986-1992.

120. [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che le convenzioni tariffarie concluse tra [OSCURATO:PERSONA] e la SFMI sono del tutto inadeguate per determinare i costi integrali, poiché il loro scopo era quello di definire la remunerazione relativa alle prestazioni di esercizio nonché la remunerazione commerciale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude che i costi integrali realmente affrontati dovevano essere calcolati diversamente per essere quindi confrontati con la remunerazione pagata, in modo da concludere circa l’esistenza o meno di aiuti.

121. La Repubblica francese precisa che [OSCURATO:PERSONA] è stata tenuta a produrre una contabilità del tipo di quella delle imprese commerciali solo dal 1991, nell’ambito della riforma generale posta in essere dalla legge 90‑568.

Essa aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] ha elaborato taluni metodi di calcolo dei costi sufficientemente precisi ed omogenei che, dal 1992, le hanno consentito di perfezionare la valutazione dei costi reali affrontati per le attività della sua controllata.

Essa ritiene quindi che il metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata si sia basato sugli elementi di analisi dei costi più affidabili, tenendo nel contempo nel dovuto conto la specificità della situazione di un’impresa come [OSCURATO:PERSONA]. – Giudizio del Tribunale

122. Va innanzitutto esaminata l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la censura delle ricorrenti relativa al metodo dell’estrapolazione a ritroso è nuova e quindi irricevibile.

123. Ai sensi dell’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

124. Nel presente caso, è sufficiente osservare che le ricorrenti hanno già censurato, ai punti 212‑220 del ricorso introduttivo, il metodo di estrapolazione a ritroso che ha portato alla stima dei costi per il periodo 1986‑1991 sulla base dei costi per il 1992.

In particolare, le ricorrenti hanno sostenuto che «l’estrapolazione a ritroso (…) presuppone[va] che i costi e i prezzi di subfornitura [evolvessero] in modo costante e parallelo».

Così, chiarendo la loro argomentazione sul carattere lineare dell’estrapolazione a ritroso, le ricorrenti non hanno sollevato un motivo nuovo o diverso, ma hanno sviluppato il proprio ragionamento sul punto, già contenuto nel ricorso.

125. Va anche ricordato che le ricorrenti hanno dovuto proporre il proprio ricorso senza aver potuto consultare né la relazione [OSCURATO:PERSONA] né le risposte del governo francese.

Infatti, tali documenti sono stati trasmessi alle ricorrenti solo dopo le misure di organizzazione del procedimento assunte nel maggio 1998.

126. A tale proposito, va osservato che il metodo di estrapolazione a ritroso è stato esposto nella decisione impugnata in modo sintetico, poiché esso è spiegato soltanto ai punti 33 e 43 della decisione stessa.

Ebbene, da tali punti non risulta in modo inequivocabile che l’estrapolazione a ritroso fosse lineare.

127. Alla luce di quanto esposto, non si può rimproverare alle ricorrenti di non avere censurato in modo dettagliato, nel loro ricorso, la linearità del metodo dell’estrapolazione a ritroso.

Ne consegue che l’argomento relativo alla linearità del metodo di estrapolazione a ritroso è ricevibile.

128. Nel merito, occorre ricordare che la valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del modo in cui i costi di [OSCURATO:PERSONA] causati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale alla propria controllata sono calcolati in assenza di una contabilità analitica implica una valutazione economica complessa.

Ora, la [OSCURATO:PERSONA], quando adotta un atto che implica una valutazione economica complessa, gode di un ampio potere discrezionale ed il sindacato giurisdizionale di tale atto, pur essendo in linea di principio «completo» sul fatto che un provvedimento rientri o meno nel campo di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato, si limita a verificare il rispetto delle regole riguardanti la procedura e la motivazione, l’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione per compiere la scelta contestata, l’assenza di errori manifesti nella valutazione di tali fatti o l’assenza di sviamento di potere.

In particolare, non spetta al Tribunale sostituire la sua valutazione economica a quella dell’autore della decisione (sentenze del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T‑126/96 e T-127/96, BFM e EFIM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3437, punto 81; 12 dicembre 2000, causa T‑296/97, Alitalia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3871, punto 105, e 6 marzo 2003, cause riunite T‑228/99 e T‑233/99, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Westfalen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑435, punto 282).

129. Va innanzitutto ricordato che il metodo dell’estrapolazione a ritroso consisteva, in questo caso, nell’applicare un deflatore al costo di ciascun prodotto utilizzando come riferimento il costo nel 1992 e, come deflatore, il tasso di crescita della massa salariale, moltiplicando quindi il costo depurato dall’inflazione così ottenuto per il volume di attività relativa al prodotto dato per l’anno che interessa.

130. Le ricorrenti contestano il carattere lineare dell’estrapolazione a ritroso, in sostanza, in quanto tale metodo non tiene conto dei rendimenti di scala crescenti.

Secondo le ricorrenti il costo unitario totale di produzione delle attività di corriere espresso dovrebbe diminuire con l’aumento del volume di produzione.

131. Tale ragionamento si riferisce al caso di un’impresa privata che inizia a svolgere la propria attività e, in particolare, all’eventualità che essa crei ex novo la propria rete di distribuzione.

Esso non si applica alla creazione di una nuova attività che rappresenta soltanto una piccola parte di un’attività già esistente, per la quale sono già stati affrontati la maggior parte dei costi fissi.

Infatti, in un settore come quello considerato qui, in cui i costi fissi sono molto importanti, ma derivano direttamente dall’esistenza stessa della rete di [OSCURATO:PERSONA] e non hanno legami con l’attività della società controllata, la tesi delle ricorrenti non può essere accolta.

132. Inoltre, i chiarimenti della [OSCURATO:PERSONA] – stando ai quali, in particolare, poiché la quota delle operazioni per la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasta marginale rispetto all’attività complessiva di [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato possibile realizzare vere economie di scala – non sono contraddetti dalle ricorrenti.

133. Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di un manifesto errore di valutazione nella scelta del metodo dell’estrapolazione a ritroso lineare.

134. Per quanto riguarda la critica delle ricorrenti circa la scelta dell’anno a partire dal quale è stata effettuata l’estrapolazione a ritroso, va ricordato che, fino al 1991, [OSCURATO:PERSONA] faceva parte della pubblica amministrazione francese e non aveva l’obbligo di tenere una contabilità analitica.

Infatti, è solo con l’entrata in vigore della legge 90‑568 che gli obblighi contabili di [OSCURATO:PERSONA] sono stati allineati a quelli delle imprese private.

135. Per quanto riguarda inoltre la scelta del 1992 come punto di partenza per l’estrapolazione a ritroso dei costi, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che è solo a partire dal 1992 che i cronometraggi precisi e la contabilità analitica hanno consentito un calcolo esatto dei costi delle prestazioni a favore della SFMI-[OSCURATO:PERSONA].

136. [OSCURATO:PERSONA] doveva infatti ovviare all’assenza di contabilità analitica all’interno di [OSCURATO:PERSONA] prima del 1992.

Poiché la contabilità del 1992 è stata la prima ad essere effettuata con il sistema della contabilità analitica, la [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto di fare ad essa riferimento.

Ciò tanto più che, come la Corte ha osservato nella propria sentenza, le condizioni normali di mercato dovevano essere valutate con riferimento agli elementi obiettivi e verificabili a disposizione.

D’altra parte, le ricorrenti non hanno saputo dimostrare che esistessero altri dati più precisi.

137. Inoltre, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ovviato all’assenza di contabilità analitica all’interno di [OSCURATO:PERSONA] prima del 1992 facendo ricorso al metodo dell’estrapolazione a ritroso rientra nell’ampio potere discrezionale di cui essa dispone in tale ambito.

138. Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che le ricorrenti non abbiano dimostrato l’esistenza di un manifesto errore di valutazione nella scelta dell’anno sulla base del quale l’estrapolazione a ritroso è stata effettuata.

139. Per quanto riguarda gli argomenti che le ricorrenti fondano sulla relazione della Cour des comptes (Corte dei conti francese), va ricordato che le ricorrenti non hanno dimostrato quali elementi oggettivi la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto utilizzare in luogo della contabilità di [OSCURATO:PERSONA] del 1992.

Così, anche ammettendo che la contabilità di [OSCURATO:PERSONA] del 1992 non fosse analitica, non si potrebbe rilevare alcun errore manifesto della [OSCURATO:PERSONA], posto che essa ha legittimamente potuto utilizzare la contabilità di [OSCURATO:PERSONA], che era l’unica in grado di consentire una valutazione della sovvenzione in esame rispetto ai costi reali ai sensi della sentenza della Corte.

140. Per quanto riguarda il deflatore scelto, vale a dire il tasso di crescita della massa salariale, che corrisponde all’insieme delle retribuzioni e dei contributi a carico del datore di lavoro, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che si è trattato di una scelta logica, poiché le retribuzioni rappresentavano il 75% dei costi della rete operativa di [OSCURATO:PERSONA].

141. È senza dubbio vero che il tasso di crescita della massa salariale è legato all’evoluzione globale del numero dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] e che l’uso del costo unitario del lavoro avrebbe permesso di ricavare in modo più accurato il costo di una singola attività.

Come risulta dalla relazione [OSCURATO:PERSONA] del 1996, se un costo è determinato pari a 100 nel 1992 e la massa salariale è cresciuta del 5% tra il 1991 e il 1992, il costo estrapolato a ritroso per il 1991 è stimato a 95,2.

142. Le ricorrenti non hanno però dimostrato che sia errata l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale le retribuzioni costituiscono il principale componente dei costi di [OSCURATO:PERSONA], e che dunque la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un manifesto errore di valutazione scegliendo la massa salariale come deflatore.

Né le ricorrenti hanno dimostrato che l’utilizzo di un altro deflatore avrebbe condotto ad un aumento dei costi di [OSCURATO:PERSONA] risultanti dall’estrapolazione a ritroso.

143. Inoltre, in risposta alle affermazioni effettuate dalle ricorrenti nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato due relazioni supplementari provenienti dallo studio [OSCURATO:PERSONA], vale a dire una relazione del 1999 e una del 2004, nelle quali è stato effettuato il calcolo dell’estrapolazione a ritroso utilizzando il punto 539 (uffici) e il costo medio di un dipendente.

I risultati di tali calcoli, esposti nell’allegato 4 alla relazione del 1999 e a pag. 17 della relazione del 2004, mostrano che l’utilizzo di tali due coefficienti condurrebbe a ridurre leggermente i costi integrali di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 1986‑1992 rispetto all’utilizzo come deflatore della massa salariale.

Tali calcoli dimostrano in tal modo che il deflatore proposto dalle ricorrenti non porterebbe a ritenere più elevati i costi completi di [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura di assistenza logistica e commerciale alla propria controllata.

144. Di conseguenza, si deve concludere che le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare che l’estrapolazione a ritroso avrebbe condotto a risultati differenti – e meno che mai a risultati indicanti costi più elevati per [OSCURATO:PERSONA] – qualora la [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato un altro deflatore.

Si deve quindi dichiarare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un manifesto errore di valutazione nella propria scelta del deflatore.

145. Per quanto riguarda gli argomenti delle ricorrenti secondo i quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto utilizzare le convenzioni esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] anziché il metodo dell’estrapolazione a ritroso, è sufficiente osservare, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA], che le convenzioni tra [OSCURATO:PERSONA] e la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] sono inadatte per definire i costi integrali, avendo esse lo scopo di definire la remunerazione per le prestazioni di esercizio e la remunerazione commerciale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] giustamente rileva, infatti, che una convenzione tariffaria non equivale ad una contabilità analitica ed è quindi irrilevante per il calcolo dei costi.

146. Di conseguenza, le ricorrenti non hanno spiegato in che modo l’utilizzo di tali convenzioni avrebbe potuto condurre ad una valutazione più precisa dei costi generati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] rispetto all’utilizzo del metodo dell’estrapolazione a ritroso.

147. Alla luce di quanto esposto, la prima parte del quarto motivo va respinta nella parte in cui fa riferimento al metodo dell’estrapolazione a ritroso.

Sulla mancata considerazione di taluni elementi del concetto di aiuto di Stato Sul trasferimento della Postadex – Argomenti delle parti

148. Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore di diritto ritenendo che il trasferimento gratuito della Postadex si inquadrasse nelle relazioni tra le società di un medesimo gruppo.

In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel ritenere che il trasferimento gratuito di un bene immateriale, come l’avviamento, fosse una vicenda normale tipica del rapporto tra una società controllante e la sua controllata.

Secondo le ricorrenti, in generale il trasferimento di un bene da una società controllante alla sua controllata comporta una remunerazione, o configura un conferimento di capitale o è oggetto di un credito a favore della società controllante.

Sarebbe raramente nell’interesse di una società controllante trasferire un bene a titolo gratuito.

149. Esse ritengono che, se un esperto indipendente avesse stimato il valore della Postadex, lo stesso sarebbe stato valutato oltre 38 milioni di franchi francesi (FRF) (circa EUR 5 793 062).

Infatti, l’ultimo fatturato annuale della Postadex, al momento del trasferimento, sarebbe indicativo di tale valore.

150. Le ricorrenti sostengono che, se la [OSCURATO:PERSONA] considera il valore stimato della Postadex (FRF 38 milioni) come un conferimento di capitale di [OSCURATO:PERSONA] nella SFMI, la TAT, con una sottoscrizione di FRF 3,4 milioni (EUR 518 326,66) su un capitale totale di FRF 10 milioni (EUR 1 524 490,17), disporrebbe non del 34%, ma solo del 7% del capitale della SFMI.

151. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del fatto che, contrariamente a quanto accade in un gruppo privato, è grazie alle risorse del monopolio legale che [OSCURATO:PERSONA] ha potuto creare, finanziare e sviluppare il servizio Postadex, che non fa parte del settore riservato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato qui la sua prassi decisionale nel settore delle telecomunicazioni.

In proposito, le ricorrenti fanno riferimento alle linee direttrici sull’applicazione delle regole di concorrenza della CEE nel settore delle telecomunicazioni (GU 1991, C 233, pag. 2).

Secondo tali orientamenti, «il fatto di sovvenzionare le attività aperte alla concorrenza e concernenti servizi o prodotti, attribuendone i costi alle attività svolte in regime di monopolio, può provocare distorsioni della concorrenza in violazione dell’articolo 86».

152. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che il trasferimento della Postadex, non comportando un vantaggio in denaro per la SFMI-[OSCURATO:PERSONA], non costituisse un aiuto di Stato a favore di quest’ultima.

A tale proposito, le ricorrenti ricordano che il concetto di aiuto di Stato si definisce in funzione degli effetti del provvedimento contestato e non della natura del vantaggio concesso.

153. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il trasferimento della Postadex non ha comportato alcun costo per [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte ha fatto riferimento, nella propria sentenza, soltanto alla remunerazione destinata alla copertura dei costi.

154. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il trasferimento della Postadex alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] costituisca una conseguenza diretta dello spostamento sulle controllate del servizio di corriere espresso all’interno di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che la clientela della Postadex non aveva un valore contabilizzabile e che era impossibile misurare il beneficio economico costituito da tale elemento.

Per tali motivi la [OSCURATO:PERSONA] non ritiene che si trattasse di un aiuto di Stato.

155. In via subordinata, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda di avere accettato la stima fornita dalle denuncianti di un valore di FRF 38 milioni (circa EUR 5 793 062) per il conferimento della Postadex, al fine di dimostrare che il tasso di rendimento interno restava superiore al costo del capitale.

156. [OSCURATO:PERSONA] conclude che, poiché il conferimento della Postadex era conforme alla realtà del gruppo ed era per [OSCURATO:PERSONA], in quanto investitore, sufficientemente remunerativo, essa non ha ritenuto necessario addentrarsi in valutazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nella denuncia.

157. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la pretesa rivalutazione della quota della TAT nel capitale della SFMI è un motivo nuovo, che non deriva da fatti sopravvenuti nel corso del procedimento e che, pertanto, è manifestamente irricevibile.

Essa sostiene in via subordinata che, nella parte in cui la decisione impugnata riguarda l’esistenza o meno di aiuti di Stato a favore della SFMI-[OSCURATO:PERSONA] provenienti da [OSCURATO:PERSONA], un eventuale aiuto alla TAT dovrebbe, in linea di principio, essere oggetto di un’altra decisione, avente un oggetto diverso da quello della decision e impugnata. – Giudizio del Tribunale

158. Secondo una giurisprudenza costante, il concetto di aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 92 del Trattato, ha un ambito di applicazione assai ampio.

Tale disposizione ha infatti lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti (sentenze della Corte 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 709, punto 26, e 15 marzo 1994, causa C‑387/92, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑877, punto 12).

Il concetto di aiuto abbraccia dunque non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 13).

159. Va osservato che fra i vantaggi indiretti che producono gli stessi effetti delle sovvenzioni è compresa la fornitura di beni o servizi a condizioni di favore (v. sentenza della Corte 20 novembre 2003, causa C‑126/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑13769, punto 29, e giurisprudenza ivi citata).

160. Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, l’art. 92, n. 1, del Trattato non distingue gli interventi pubblici a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34, e giurisprudenza ivi citata).

161. Per quanto riguarda il trasferimento della Postadex, la [OSCURATO:PERSONA] afferma in sostanza che esso non ha creato alcun costo e che dunque non si tratterebbe di un aiuto di Stato, poiché nella propria sentenza la Corte avrebbe fatto riferimento soltanto alla remunerazione destinata alla copertura dei costi.

162. Ebbene, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale il trasferimento della clientela della Postadex sarebbe stato una logica conseguenza della creazione di una controllata, e pertanto non costituirebbe un aiuto di Stato, non può essere accolto.

163. Va rilevato, in primo luogo, che si tratta di un provvedimento separato dall’assistenza logistica e commerciale.

164. È infatti pacifico che [OSCURATO:PERSONA] ha trasferito alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] la clientela del proprio servizio Postadex senza alcuna contropartita.

Risulta dalle risposte della [OSCURATO:PERSONA] alle domande del Tribunale che la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo ripagato il trasferimento della clientela della Postadex.

165. La clientela della Postadex costituiva un bene immateriale provvisto di valore economico.

Va inoltre ricordato che è grazie alle risorse derivanti dal monopolio legale che [OSCURATO:PERSONA] ha potuto creare il servizio Postadex.

Il trasferimento di un tale bene immateriale costituisce un vantaggio per il beneficiario.

166. Inoltre, la decisione di trasferire la Postadex alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] può essere imputata allo Stato.

Infatti, le modalità di esercizio e commercializzazione del servizio di corriere espresso che la SFMI garantiva con la denominazione di EMS/[OSCURATO:PERSONA] sono state definite con una circolare del Ministero francese delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 19 agosto 1986.

167. Va dunque rilevato che il trasferimento della Postadex alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] costituisce un aiuto di Stato, poiché la SFMI-Chronpost non ha versato alcuna contropartita a [OSCURATO:PERSONA].

168. Tale constatazione non è inficiata dall’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la clientela della Postadex non aveva un controvalore contabile.

169. Infatti, la circostanza che si tratti di un elemento difficilmente valutabile non significa che esso sia privo di valore.

A tale proposito, va ricordato che la predisposizione e la commercializzazione di liste di indirizzi per talune attività costituiscono, in quanto tali, attività economiche.

170. Nel presente caso è pacifico, come risulta del resto dalla lettera del 21 gennaio 1993 delle autorità francesi, che i contratti della clientela del servizio Postadex sono stati trasferiti alla SFMI.

Inoltre, la relazione del consiglio di amministrazione della SFMI 12 maggio 1987 indica che «il trasferimento dell’attività della Postadex alla [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto in modo progressivo dal 1° gennaio al 30 giugno 1986» e che «si poteva ritenere che, a tale data, detto trasferimento si fosse svolto senza rilevante perdita di clienti».

171. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto ritenendo che il trasferimento della clientela Postadex non costituisse un aiuto di Stato in quanto non comportava alcun vantaggio in denaro.

Di conseguenza, la decisione impugnata va annullata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il trasferimento della Postadex da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non costituisse un aiuto di Stato.

Sul marchio di [OSCURATO:PERSONA] – Argomenti delle parti

172. Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l’immagine di marca di [OSCURATO:PERSONA] non costituisse un elemento distinto dal trasferimento del servizio Postadex o dall’accesso alla rete.

Le ricorrenti evidenziano che l’immagine di marca di [OSCURATO:PERSONA] rappresenta un bene immateriale, dotato in sé di valore economico, composto dall’insieme degli elementi rappresentativi di [OSCURATO:PERSONA] (colore giallo, logo e insegna).

A tale proposito, le ricorrenti affermano che il valore economico dell’immagine di [OSCURATO:PERSONA] rappresenta un rilevante vantaggio concorrenziale che può essere determinante per la conquista di un mercato.

D’altra parte, le ricorrenti ritengono che, una volta che l’impresa ha conquistato una rilevante quota di mercato grazie al vantaggio costituito dall’immagine di marca, tale vantaggio sia definitivo.

173. Il trasferimento gratuito alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] dell’immagine di marca di [OSCURATO:PERSONA], provvista di un valore economico rilevante e finanziata dai ricavi del monopolio, costituirebbe dunque un aiuto di Stato.

174. Le ricorrenti ritengono che, sebbene l’utilizzo dell’immagine di [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale non sia costato nulla a [OSCURATO:PERSONA], si dovrebbe almeno considerare un «costo di sostituzione».

Le ricorrenti sono dell’opinione che la sentenza della Corte si riferisca ai costi reali soltanto rispetto all’accesso alla rete, che non rientra in una logica puramente commerciale.

Invece in una situazione in cui [OSCURATO:PERSONA] consente ad una sua controllata di utilizzare, ad esempio, i suoi veicoli per fini pubblicitari, [OSCURATO:PERSONA] stessa dovrebbe chiedere per questo un compenso.

175. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’immagine di marca non comporti né un costo né un mancato guadagno, per [OSCURATO:PERSONA], che non siano già stati considerati con il sistema dei costi integrali.

Essa osserva che le ricorrenti continuano a ragionare non in termini di costi, ma di vantaggi «incrementali», tentando di determinare la «corretta» remunerazione dell’attività della SFMI-[OSCURATO:PERSONA].

Ma un simile approccio non sarebbe conforme a quello dei «costi integrali», che è un metodo globale che arriva a tenere conto degli ammortamenti e della conservazione dei locali della società controllante.

176. Essa aggiunge che non esiste né un mercato né un interesse per lo spazio di affissione e per l’immagine di [OSCURATO:PERSONA]. – Giudizio del Tribunale

177. Ritenere che l’immagine di marca di [OSCURATO:PERSONA] sia un bene immateriale non significa necessariamente che il suo utilizzo costituisca un elemento distinto dall’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA].

In mancanza di elementi che dimostrino che l’immagine di marca è stata oggetto di un tale trasferimento separato, si deve ritenere che l’utilizzo dell’immagine di marca di [OSCURATO:PERSONA] derivi piuttosto dalla prestazione, in quanto tale, di detta assistenza logistica e commerciale e ne costituisca un elemento accessorio.

Tale conclusione non è posta in dubbio dagli elementi forniti dalle ricorrenti nell’allegato 4 alle proprie osservazioni scritte.

Le ricorrenti si riferiscono unicamente alle pubblicità di [OSCURATO:PERSONA] che presentano [OSCURATO:PERSONA] come uno dei suoi servizi, oltre che alle dichiarazioni della SFMI-[OSCURATO:PERSONA] che indicano il suo desiderio di «utilizzare i contatti di [OSCURATO:PERSONA] con i grandi fornitori per avvicinare nel modo migliore taluni potenziali clienti».

Tali elementi confermano, al contrario, il carattere accessorio dell’uso dell’immagine di marca di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’assistenza logistica e commerciale che [OSCURATO:PERSONA] afferma di avere fornito in cambio di un compenso almeno equivalente ai suoi costi integrali.

178. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso errori nel ritenere che l’utilizzo dell’immagine di [OSCURATO:PERSONA] da parte della sua controllata non costituisse un aiuto di Stato separato dalla remunerazione dei costi integrali di [OSCURATO:PERSONA].

In proposito bisogna tuttavia anche ricordare, rispetto alle considerazioni svolte precedentemente ai punti 72‑85, nell’ambito della valutazione del motivo in cui si lamenta una violazione dell’obbligo di motivazione, che il Tribunale non può verificare se esistano i requisiti del concetto di aiuto di Stato nel caso della fornitura di assistenza logistica e commerciale alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA], ivi compreso l’utilizzo dell’immagine di marca di [OSCURATO:PERSONA].

179. Alla luce di quanto esposto, la seconda parte del quarto motivo va accolta per quanto riguarda il trasferimento del servizio Postadex e respinta per quanto riguarda l’utilizzo dell’immagine di marca di [OSCURATO:PERSONA].

4. Sul motivo con cui si lamentano manifesti errori di valutazione e inesattezze materiali Osservazioni generali

180. Per quanto riguarda il terzo motivo, relativo ad errori manifesti di valutazione e ad inesattezze materiali, una parte delle censure sollevate nell’ambito di tale motivo è già stata respinta nella sentenza del Tribunale e non è stata oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte.

Si tratta in particolare delle censure relative alla pubblicità su [OSCURATO:PERSONA], alla procedura di sdoganamento delle spedizioni della SFMI-[OSCURATO:PERSONA] e al diritto di bollo (sentenza del Tribunale, cit., punti 95‑124).

Per quanto riguarda gli argomenti restanti, risulta dai punti 92 e 93 della sentenza del Tribunale, nonché dalle memorie delle ricorrenti, che essi si sovrappongono ai motivi già esaminati nella presente sentenza.

Ciò risulta esplicitamente dalle osservazioni scritte delle ricorrenti (punto 84).

Infatti, la sola parte del presente motivo di annullamento che non è stata trattata è quella relativa al presunto vantaggio derivante alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] dall’esenzione di [OSCURATO:PERSONA] dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) e dal suo assoggettamento ad un’imposta ridotta sulle retribuzioni.

Argomenti delle parti

181. Il ragionamento delle ricorrenti mira, in sostanza, ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] era soggetta ad un’aliquota fiscale uniforme sulle retribuzioni del 4,25%, mentre le altre imprese versavano un’aliquota media del 9,15%.

Secondo le ricorrenti, tale vantaggio si è traslato sulla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] in quanto, anche se essa avesse pagato i costi integrali di [OSCURATO:PERSONA], tali costi sarebbero comunque stati inferiori a quelli che avrebbe dovuto affrontare un’impresa normale.

182. Le ricorrenti contestano la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale il vantaggio ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] grazie al suo assoggettamento ad un’aliquota fiscale ridotta sulle retribuzioni sarebbe più che compensato dallo svantaggio dell’IVA che essa versa sui propri acquisti. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe assoggettata ad ogni effetto all’imposta sulle retribuzioni allo stesso modo di tutte le altre imprese, che non sono state assoggettate all’IVA su almeno il 90% del loro fatturato.

Le ricorrenti affermano che l’aliquota normale dell’imposta sulle retribuzioni è del 4,25%, ma che tale aliquota è elevata all’8,50% per la parte di paga individuale annuale compresa tra FRF 40 780 (EUR 6 216,87) e FRF 81 490 (EUR 12 423,07) e al 13,60% per la parte della stessa eccedente FRF 81 490 (EUR 12 423,07).

Ebbene, fino al 1° settembre 1994 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe beneficiato dell’applicazione di un’aliquota ridotta uniforme del 4,25% per l’imposta sulle retribuzioni, calcolata sulla sola paga base (con esclusione di premi e vantaggi in natura).

Di conseguenza, il vantaggio di tale aliquota ridotta rispetto all’aliquota media ponderata del 9,15% (in funzione della struttura della massa salariale) sarebbe evidente.

Non si verificherebbe quindi la compensazione con il mancato assoggettamento ad IVA: al contrario, l’applicazione dell’aliquota ridotta si tradurrebbe in un mancato guadagno per lo Stato.

183. Le ricorrenti evidenziano anche l’incomparabilità e l’assenza di un comune denominatore nella situazione fiscale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’imposta sulle retribuzioni, da un lato, e all’IVA, dall’altro.

Infatti la base di calcolo dell’imposta sulle retribuzioni è costituita dalla massa salariale dell’impresa, mentre la base imponibile dell’IVA è costituita dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi.

L’aliquota IVA normale del 20,6% e le aliquote dell’imposta sulle retribuzioni del 4,25%, 8,50% e 13,60% non sono inoltre comparabili.

Pertanto le ricorrenti contestano le dimensioni del carico fiscale di [OSCURATO:PERSONA], a causa della sua esenzione dall’IVA.

184. Le ricorrenti sostengono inoltre che la compensazione di un vantaggio fiscale con gli oneri fiscali sostenuti in altra sede non modifica la natura di aiuto di Stato di tale vantaggio.

La richiesta della [OSCURATO:PERSONA] alle autorità francesi di eliminarlo dimostrerebbe che si tratta di un’agevolazione fiscale.

Le ricorrenti osservano anche che, nel caso in esame, il «costo supplementare» dell’esenzione dall’IVA di cui beneficia [OSCURATO:PERSONA] non è legato ad una funzione di servizio pubblico per quanto riguarda le attività della SFMI-[OSCURATO:PERSONA], che sono aperte alla concorrenza.

185. [OSCURATO:PERSONA] fa osservare, in primo luogo, che il regime fiscale di [OSCURATO:PERSONA] è più gravoso di quello dei suoi concorrenti.

Tale ragionamento sarebbe confermato dai dati comunicati dalle autorità francesi, che valutano l’IVA non recuperabile versata da [OSCURATO:PERSONA] pari a FRF 274 milioni (EUR 41 771 030,72) e l’imposta versata sulle retribuzioni pari a FRF 74 milioni (EUR 11 281 227,28) nel 1993, con il risultato di un carico fiscale complessivo, per la [OSCURATO:PERSONA], di FRF 352 milioni (EUR 53 662 054,07).

Tali oneri non avrebbero un equivalente per i suoi concorrenti che non sono soggetti all’imposta sulle retribuzioni e possono detrarre l’IVA che versano.

186. In secondo luogo, il presunto vantaggio commerciale derivante dal fatto che i clienti di [OSCURATO:PERSONA] non devono pagare l’IVA sulle prestazioni di quest’ultima non sarebbe reale. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’esenzione di [OSCURATO:PERSONA] dall’IVA compensa il vantaggio di cui essa beneficia quanto all’imposta sulle retribuzioni.

Infatti, in base alle informazioni trasmesse dalle autorità francesi, la maggior parte del fatturato di [OSCURATO:PERSONA] (83,4%) è realizzata con clienti assoggettati ad IVA, i quali potrebbero dunque detrarre l’IVA pagata ai concorrenti di [OSCURATO:PERSONA], ma non l’imposta sulle retribuzioni contenuta nei prezzi di [OSCURATO:PERSONA].

Tale elemento del costo finale sarebbe ben più gravoso dell’obbligo di anticipare una somma a titolo di IVA recuperabile, il che comporterebbe uno svantaggio commerciale per [OSCURATO:PERSONA].

187. La Repubblica francese afferma che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti affermando che «l’aliquota ordinaria dell’imposta sulle retribuzioni deriva da simulazioni numeriche precise del governo francese, le quali consentono di raggiungere l’equilibrio (…)», le aliquote dell’imposta sulle retribuzioni e le soglie di applicazione relative non sono state determinate con l’obiettivo di realizzare un equilibrio con le imprese soggette ad IVA.

Essa aggiunge che una simile soluzione sarebbe impossibile da realizzare in pratica, tenuto conto del funzionamento molto diverso di tali due tributi.

Inoltre, per mantenere l’equilibrio economico, ciascuna modifica dell’aliquota IVA comporterebbe una modifica corrispondente dell’aliquota dell’imposta sulle retribuzioni, il che non sarebbe realistico.

188. La Repubblica francese fa inoltre proprio l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] non gode di un vantaggio concorrenziale grazie all’esenzione dall’IVA.

Essa fa osservare che l’imposta sulle retribuzioni rappresenta un onere fiscale parzialmente definitivo (deducibile dalla base imponibile dell’imposta sulle società), mentre l’IVA è integralmente detraibile (imposta su imposta), ed eventualmente rimborsabile.

Essa conclude che gli oneri di [OSCURATO:PERSONA] sono dunque aggravati dal pagamento dell’imposta sulle retribuzioni e dall’assenza del diritto di detrarre l’IVA pagata sulle spese.

Giudizio del Tribunale

189. Le ricorrenti affermano in sostanza che, anche se bastasse considerare soltanto i costi integrali sostenuti da [OSCURATO:PERSONA] per fornire assistenza logistica e commerciale alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA], cosa che esse negano, tali costi sarebbero inferiori a quelli che avrebbe sopportato un’impresa privata, poiché [OSCURATO:PERSONA] può fornire i medesimi servizi ad un costo inferiore, essendo esentata dall’IVA e soggetta ad un’imposta sulle retribuzioni ridotta.

190. A tale proposito, basta osservare che la sentenza della Corte richiede soltanto che i costi dell’impresa pubblica siano rimborsati dalla sua controllata.

La Corte non distingue dunque a seconda del fatto che tali costi siano inferiori a quelli di una società operante nelle condizioni normali di mercato.

Di conseguenza, alla luce della sentenza della Corte, anche ammettendo che una parte dei costi di [OSCURATO:PERSONA] siano sovvenzionati dai provvedimenti fiscali denunciati dalle ricorrenti, la verifica dell’esistenza di un aiuto di Stato non sarebbe da ciò influenzata poiché, secondo la Corte, è sufficiente che i costi generati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale siano stati coperti.

191. Ne consegue che il terzo motivo va respinto nella parte in cui esso lamenta il vantaggio indiretto di cui la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] avrebbe goduto grazie ai presunti vantaggi fiscali di [OSCURATO:PERSONA]. Sulle spese

192. [OSCURATO:PERSONA] sentenza del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata a sopportare le proprie spese e il 90% delle spese delle ricorrenti. Le intervenienti sono state condannate a sopportare le proprie spese.

193. [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte, quest’ultima ha riservato la decisione sulle spese. Spetta quindi al Tribunale statuire, nella presente sentenza, sull’insieme delle spese relative ai vari gradi del giudizio, conformemente all’art. 121 del regolamento di procedura.

194. Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese ove le parti soccombano rispettivamente su uno o più capi. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie le conclusioni delle ricorrenti sono state per la maggior parte accolte nell’ambito del giudizio di rinvio.

195. Risulta quindi conforme a un equo apprezzamento delle circostanze disporre che la [OSCURATO:PERSONA] sopporti le proprie spese e il 75% delle spese delle ricorrenti, escluse quelle determinate dagli interventi, dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Le ricorrenti sopporteranno il resto delle proprie spese, dinanzi al Tribunale e alla Corte.

196. La Repubblica francese, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono intervenute nella controversia, sopporteranno le proprie spese, dinanzi al Tribunale e alla Corte, ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo e terzo comma, del regolamento di procedura. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1° ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della [OSCURATO:PERSONA] a favore della società SFMI-[OSCURATO:PERSONA], è annullata nella parte in cui essa dichiara che né l’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla sua controllata, la SFMI-[OSCURATO:PERSONA], né il trasferimento della Postadex costituiscono aiuti di Stato a favore della SFMI-[OSCURATO:PERSONA]. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e il 75% delle spese delle ricorrenti, escluse quelle determinate dagli interventi, dinanzi al Tribunale e alla Corte. 3) Le ricorrenti sopporteranno il resto delle proprie spese, dinanzi al Tribunale e alla Corte. 4) La Repubblica francese, la [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese, dinanzi al Tribunale e alla Corte.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61997TJ0613(01)_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa T-613/97, Union française de l’express (UFEX), con sede in Roissy-en-[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), DHL International SA, con sede in Roissy-en-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] express international ([OSCURATO:PERSONA]) SNC , con sede in Gennevilliers ([OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], con sede in Asnières ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentate dagli avv.ti É. Morgan de Rivery e J. Derenne, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai sigg. G. Rozet e D. Triantafyllou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, sostenuta da Repubblica francese, rappresentata dai sigg. G. de Bergues, R. Abraham e F. Million, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, da [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Issy-les-Moulineaux ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti V. [OSCURATO:PERSONA] e D. Berlin, e da [OSCURATO:PERSONA], con sede in Parigi ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall’avv. H. Lehman, con domicilio eletto in Lussemburgo, intervenienti, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1° ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della [OSCURATO:PERSONA] a favore della società SFMI-[OSCURATO:PERSONA] (GU 1998, L 164, pag. 37), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Terza Sezione ampliata), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dal sig. J. Azizi, dalla sig.ra E. Cremona e dal sig. O. Czúcz, giudici, cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore vista la sentenza della Corte di giustizia 3 luglio 2003, vista la fase scritta del giudizio di rinvio e in seguito alla trattazione orale del 15 giugno 2005, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1. La presente sentenza è pronunciata in seguito al rinvio della causa effettuato con sentenza della Corte 3 luglio 2003, cause riunite C‑83/01 P, C‑93/01 P e C‑94/01 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./UFEX e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6993; in prosieguo: la «sentenza della Corte»), la quale ha annullato la sentenza del Tribunale 14 dicembre 2000, causa T‑613/97, UFEX e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4055; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale»). Fatti all’origine della controversia 2. La posta francese (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), che opera in regime di monopolio legale nel settore della posta ordinaria, era parte integrante della pubblica amministrazione francese sino alla fine del 1990. A partire dal 1° gennaio 1991, essa è stata trasformata in persona giuridica di diritto pubblico, ai sensi delle disposizioni della legge 2 luglio 1990, 90‑568, relativa all’organizzazione del servizio pubblico della posta e delle telecomunicazioni (JORF 8 luglio 1990, pag. 8069; in prosieguo: la «legge 90‑568»). Tale legge la autorizza a svolgere talune attività aperte alla concorrenza, in particolare quella di corriere espresso. 3. [OSCURATO:PERSONA] française de messagerie internationale (in prosieguo: la «SFMI») è una società di diritto privato a cui è stata affidata la gestione del servizio di corriere espresso di [OSCURATO:PERSONA] dalla fine del 1985. Tale impresa è stata costituita con un capitale sociale di 10 milioni di franchi francesi (FRF) (circa EUR 1 524 490), ripartito tra la [OSCURATO:PERSONA] (66%), società finanziaria controllata al 100% da [OSCURATO:PERSONA], e la TAT [OSCURATO:PERSONA] (34%), una controllata della compagnia aerea Transport aérien transrégional (in prosieguo: la «TAT»). 4. Le modalità di esercizio e di commercializzazione del servizio di corriere espresso effettuato dalla SFMI sotto la denominazione di EMS/[OSCURATO:PERSONA] sono state definite in una circolare del Ministero francese delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 19 agosto 1986. In base a tale circolare, [OSCURATO:PERSONA] doveva fornire alla SFMI assistenza logistica e commerciale. I rapporti contrattuali tra [OSCURATO:PERSONA] e la SFMI erano disciplinati da convenzioni, la prima delle quali risale al 1986. 5. Nel 1992, l’organizzazione dell’attività di corriere espresso svolta dalla SFMI è stata modificata. [OSCURATO:PERSONA] e la TAT hanno creato una nuova società, la [OSCURATO:PERSONA] SA, di cui esse continuavano a detenere rispettivamente il 66% e il 34% delle azioni. La società [OSCURATO:PERSONA], che disponeva di un accesso esclusivo alla rete di [OSCURATO:PERSONA] fino al 1° gennaio 1995, si è concentrata sul servizio di corriere espresso nazionale. La SFMI è stata acquistata dalla GD [OSCURATO:PERSONA], controllata di una joint venture internazionale raggruppante la società australiana TNT e le poste di cinque paesi, concentrazione autorizzata con decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 dicembre 1991 (Caso IV/M.102 – TNT/[OSCURATO:PERSONA], DBP Postdienst, [OSCURATO:PERSONA], PTT [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) (GU C 322, pag. 19). La SFMI ha conservato l’attività di corriere espresso internazionale, utilizzando la [OSCURATO:PERSONA] come agente e prestatore di servizi per la gestione in [OSCURATO:PERSONA] delle proprie spedizioni internazionali (in prosieguo: la «SFMI-[OSCURATO:PERSONA]»). 6. [OSCURATO:PERSONA] français de l’express international (in prosieguo: lo «SFEI»), cui è subentrata la Union française de l’express (in prosieguo: la «UFEX»), di cui sono membri gli altri tre ricorrenti, è un’organizzazione di categoria professionale di diritto francese, che raggruppa la quasi totalità delle società che offrono servizi di corriere espresso in concorrenza con la SFMI-[OSCURATO:PERSONA]. 7. In data 21 dicembre 1990 lo SFEI ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] una denuncia, sostenendo in particolare che l’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI configurava un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE). [OSCURATO:PERSONA] denuncia era in particolare lamentato il fatto che il compenso versato dalla SFMI per l’assistenza fornita da [OSCURATO:PERSONA] non corrispondeva alle condizioni normali di mercato. La differenza tra il prezzo di mercato per l’acquisto di tali servizi e quello effettivamente pagato dalla SFMI costituirebbe un aiuto di Stato. Uno studio economico realizzato per conto dello SFEI dalla società di consulenza Braxton associés è stato allegato alla denuncia, in modo da poter valutare l’importo dell’aiuto per il periodo 1986-1989. 8. Con lettera del 10 marzo 1992, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato allo SFEI l’archiviazione della sua denuncia. Il 16 maggio 1992, lo SFEI e altre imprese hanno presentato dinanzi alla Corte un ricorso di annullamento contro tale decisione. La Corte ha pronunciato un non luogo a statuire (ordinanza della Corte 18 novembre 1992, causa C‑222/92, SFEI e a./[OSCURATO:PERSONA], non pubblicata nella Raccolta) in seguito alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 luglio 1992, con cui è stata revocata la decisione 10 marzo 1992. 9. Su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica francese le ha trasmesso talune informazioni con lettera del 21 gennaio, con telefax del 3 maggio e con lettera del 18 giugno 1993. 10. Il 16 giugno 1993, lo SFEI e altre imprese hanno presentato dinanzi al Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi) un ricorso contro la SFMI, la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri. A tale ricorso era allegato un secondo studio della società Braxton associés, che aggiornava i dati del primo studio ed estendeva il periodo di stima dell’aiuto fino a tutto il 1991. Con sentenza 5 gennaio 1994, il Tribunal de commerce de Paris ha sottoposto alla Corte numerose questioni pregiudiziali sull’interpretazione degli artt. 92 e 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE), una delle quali verteva sul concetto di aiuto di Stato nelle circostanze della causa in esame. Il governo francese ha presentato dinanzi alla Corte, in allegato alle sue osservazioni 10 maggio 1994, uno studio economico realizzato dalla società Ernst & Young. Con sentenza 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3547; in prosieguo: la «sentenza SFEI»), la Corte ha giudicato che «la fornitura di assistenza logistica e commerciale da parte di un’impresa pubblica alle sue controllate di diritto privato attive in un settore aperto alla libera concorrenza può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 92 del Trattato quando la remunerazione ricevuta come contropartita è inferiore a quella che sarebbe stata richiesta in condizioni normali di mercato» (punto 62). 11. Nel frattempo, con lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 20 marzo 1996, la Repubblica francese è stata informata dell’apertura del procedimento previsto dall’art. 93, n. 2, del Trattato. Il 30 maggio 1996 essa ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie osservazioni al riguardo. 12. Il 17 luglio 1996 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee una comunicazione relativa all’apertura del procedimento di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato, in merito agli aiuti asseritamente accordati dalla [OSCURATO:PERSONA] alla società SFMI-[OSCURATO:PERSONA] (GU C 206, pag. 3). 13. Il 17 agosto 1996, lo SFEI ha sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie osservazioni in risposta a tale comunicazione. Esso ha allegato alle proprie osservazioni un nuovo studio economico, realizzato dallo studio Bain & Co. Lo SFEI ha inoltre ampliato l’ambito della sua denuncia 21 dicembre 1990 a taluni nuovi elementi, segnatamente all’impiego del marchio di [OSCURATO:PERSONA], all’accesso privilegiato alle frequenze di [OSCURATO:PERSONA], ad alcuni privilegi doganali e fiscali e ad investimenti di [OSCURATO:PERSONA] nelle piattaforme di messaggeria. 14. [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso alla Repubblica francese le osservazioni dello SFEI nel settembre 1996. In risposta, la Repubblica francese ha inviato una lettera alla [OSCURATO:PERSONA], allegando uno studio economico realizzato dalla società di consulenza [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «relazione [OSCURATO:PERSONA]»). 15. Con lettera del 7 novembre 1996, lo SFEI ha insistito presso la [OSCURATO:PERSONA] per essere sentito su tutti gli aspetti della vicenda. Esso ha in tal sede richiesto la trasmissione delle risposte già inviate dal governo francese alla [OSCURATO:PERSONA], risposte non ancora in suo possesso (in altre parole, delle lettere del 21 gennaio e del 18 giugno 1993) nonché, mano a mano che pervenivano, degli elementi complementari forniti dal governo francese alla [OSCURATO:PERSONA]. 16. Con lettera del 13 novembre 1996, la [OSCURATO:PERSONA] ha negato allo SFEI la consultazione dei citati elementi della pratica. 17. Il 21 aprile 1997, lo SFEI ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una nuova lettera, richiedendo di essere informato dell’esatto stato di avanzamento dell’istruttoria e, in particolare, di essere edotto, da un lato, circa le risposte del governo francese relative alla lettera di apertura del procedimento ed alle sue osservazioni 17 agosto 1996 nonché, dall’altro, circa le reazioni e gli intendimenti della [OSCURATO:PERSONA]. Il 30 aprile 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di comunicare i documenti in proprio possesso, richiamandone il carattere strettamente riservato. 18. Il 1° ottobre 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della [OSCURATO:PERSONA] a favore della società SFMI-[OSCURATO:PERSONA] (GU 1998, L 164, pag. 37; in prosieguo: la «decisione impugnata»), comunicata allo SFEI con lettera recante la data del 22 ottobre 1997. 19. [OSCURATO:PERSONA] decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che occorreva distinguere due tipi di misure. Il primo tipo consiste nella fornitura, da parte di [OSCURATO:PERSONA], da un lato, dell’assistenza logistica, costituita dal fatto di mettere a disposizione della SFMI-[OSCURATO:PERSONA] le infrastrutture postali per la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione delle sue spedizioni e, dall’altro, dell’assistenza commerciale, vale a dire l’accesso della SFMI-[OSCURATO:PERSONA] alla clientela di [OSCURATO:PERSONA] e il conferimento, da parte di quest’ultima, del proprio avviamento a favore della SFMI-[OSCURATO:PERSONA]. Il secondo tipo consiste in misure particolari, come l’accesso privilegiato a [OSCURATO:PERSONA] e i privilegi fiscali e doganali. 20. [OSCURATO:PERSONA] considerava che il problema rilevante fosse quello di accertare «se le condizioni delle operazioni fra [OSCURATO:PERSONA] e la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] [fossero] paragonabili a quelle di operazioni equivalenti fra una società madre privata, anche se in situazione di monopolio (ad esempio perché detiene diritti esclusivi), e la sua filiale». Secondo la [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe avuto alcun vantaggio finanziario qualora i prezzi interni per i prodotti e i servizi scambiati tra le società appartenenti allo stesso gruppo fossero stati «calcolati in base ai costi integrali (ossia i costi totali più la remunerazione dei capitali propri)». 21. Al riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] faceva rilevare che i pagamenti effettuati dalla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non coprivano i costi totali durante i primi due anni di esercizio, ma coprivano tutti i costi salvo quelli della sede e delle direzioni regionali. Essa, in primo luogo, non considerava anomalo il fatto che, durante il periodo di avviamento, i pagamenti effettuati da una nuova impresa, cioè la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], coprissero soltanto i costi variabili. In secondo luogo, sempre secondo la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica francese ha potuto dimostrare che, a partire dal 1988, la remunerazione pagata dalla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] copriva tutti i costi sopportati da [OSCURATO:PERSONA], nonché la remunerazione dei capitali propri investiti da quest’ultima. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato che il tasso di rendimento interno (in prosieguo: il «TRI») dell’investimento di [OSCURATO:PERSONA] in veste di azionista superava ampiamente il costo del capitale della società nel 1986, ossia il tasso di rendimento normale che un investitore privato esigerebbe in circostanze analoghe. Di conseguenza, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito un’assistenza logistica e commerciale alla sua controllata a condizioni normali di mercato e tale assistenza non rappresenterebbe, quindi, un aiuto di Stato. 22. Quanto al secondo tipo, vale a dire le diverse misure specifiche, la [OSCURATO:PERSONA] riteneva che la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non godesse di alcun vantaggio con riferimento alla procedura di sdoganamento, al diritto di bollo, all’imposta sulle retribuzioni o ai termini di pagamento. L’utilizzo degli autoveicoli di [OSCURATO:PERSONA] come supporto pubblicitario doveva essere considerato, secondo la [OSCURATO:PERSONA], come una normale assistenza commerciale tra una società controllante e la sua controllata; inoltre, la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe beneficiato di alcun trattamento preferenziale per la pubblicità su [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto altresì accertare che gli impegni presi da [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’autorizzazione della joint venture con la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 2 dicembre 1991 non rappresentavano aiuti di Stato. 23. All’art. 1 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] constata quanto segue: «L’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla sua filiale SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], le altre transazioni finanziarie fra le due società, la relazione fra SFMI-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il regime doganale applicabile a [OSCURATO:PERSONA] e a SFMI-[OSCURATO:PERSONA], il sistema di imposta sui salari e di diritto di bollo applicabili a [OSCURATO:PERSONA] e il suo investimento di (...) nelle piattaforme di messaggeria non costituiscono aiuti di Stato a favore di SFMI-[OSCURATO:PERSONA]». 24. Il 2 dicembre 1997, lo SFEI ha intimato alla [OSCURATO:PERSONA] di comunicargli, prima del 17 dicembre 1997, il telefax del 3 maggio 1993, la nota 30 maggio 1996 e la relazione [OSCURATO:PERSONA], tutti menzionati nella decisione impugnata. Il giorno stesso, i ricorrenti hanno altresì richiesto al Ministero francese dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria di trasmettere la relazione [OSCURATO:PERSONA]. Essi hanno proposto la medesima domanda alla commissione per la consultazione dei documenti amministrativi in data 9 dicembre 1997. 25. Con lettera del 15 dicembre 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda dello SFEI, richiamando il Codice di condotta relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU 1993, L 340, pag. 41). Essa ha sostenuto che, quando la domanda riguarda un documento in possesso di un’istituzione ma del quale l’autore è un’altra persona fisica o giuridica ovvero uno Stato membro, la detta domanda deve essere trasmessa direttamente all’autore del documento. Inoltre, essa ha sollevato le eccezioni attinenti alla tutela del segreto in materia commerciale e industriale e alla tutela della riservatezza. 26. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 1997, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. 27. Il 12 marzo 1998, le ricorrenti hanno presentato una domanda incidentale di produzione di documenti, diretta ad ottenere che la [OSCURATO:PERSONA] fornisse i documenti menzionati nella decisione ai quali esse non avevano avuto accesso prima dell’adozione di quest’ultima, vale a dire il telefax del 3 marzo 1993, la nota 30 maggio 1996, la nota in risposta alle osservazioni dello SFEI del mese di agosto 1996 e la relazione [OSCURATO:PERSONA], documenti trasmessi alla [OSCURATO:PERSONA] dal governo francese. Con nota 7 maggio 1998, il Tribunale ha invitato la [OSCURATO:PERSONA] a produrre i due ultimi documenti richiesti. Tali documenti sono stati trasmessi il 26 maggio 1998. 28. Con atto depositato in cancelleria il 2 giugno 1998, la Repubblica francese ha chiesto di intervenire a sostegno della convenuta. Con atti depositati in cancelleria il 5 giugno 1998, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno formulato la stessa domanda. 29. Con ordinanze del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale 7 luglio 1998, sono stati autorizzati gli interventi della Repubblica francese, della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della convenuta. 30. Il 23 luglio 1998, le ricorrenti hanno depositato presso la cancelleria del Tribunale una seconda domanda incidentale di produzione di documenti. Con lettera del 10 novembre 1998, il Tribunale ha comunicato alle ricorrenti la sua decisione di non accogliere, in tale fase, la detta domanda. 31. [OSCURATO:PERSONA] loro replica, le ricorrenti hanno chiesto che venisse accordato un trattamento riservato a tutti i documenti citati nell’allegato 10 alla stessa, e che solo il Tribunale potesse avere accesso a tali documenti. Con lettere del 5 gennaio e del 10 febbraio 1999, le ricorrenti hanno precisato che tale domanda riguardava solo [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale 5 marzo 1999, è stata accolta la domanda di trattamento riservato di taluni dati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. 32. Le ricorrenti deducevano quattro motivi di annullamento a sostegno del loro ricorso, il primo fondato su «una violazione dei diritti della difesa, in particolare del diritto di consultazione del fascicolo», il secondo attinente ad «un’insufficienza di motivazione», il terzo riguardante «errori di fatto ed errori manifesti di valutazione» e il quarto attinente ad una «violazione della nozione di aiuto di Stato». Il quarto motivo si suddivideva in due parti, secondo le quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il concetto di aiuto di Stato, da un lato, non tenendo conto delle condizioni normali di mercato nell’analisi della remunerazione dell’assistenza fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, escludendo da tale concetto diverse misure di cui la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] avrebbe beneficiato. 33. Il Tribunale ha parzialmente annullato l’art. 1 della decisione impugnata, accogliendo la prima parte del quarto motivo. Quanto agli altri motivi ed argomenti delle ricorrenti, il Tribunale ha esaminato solo il primo motivo, relativo alla presunta violazione dei diritti della difesa, e gli argomenti svolti nell’ambito del terzo motivo, relativo ad errori di fatto e ad errori manifesti di valutazione, che non si confondevano con quelli già esaminati nell’ambito del quarto motivo. In ambedue i casi le censure mosse dalle ricorrenti sono state respinte. 34. Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria della Corte, rispettivamente, il 19 e il 23 febbraio 2001, la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica francese hanno proposto ricorso, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, contro tale sentenza. 35. A sostegno della propria impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica francese sollevavano diversi motivi, il primo dei quali, basato su una presunta violazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato, lamentava l’errata interpretazione del concetto di «condizioni normali di mercato». 36. Con sentenza 3 luglio 2003, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale, accogliendo il primo motivo, ha rinviato la questione al Tribunale e riservato la decisione sulle spese. Giudizio di rinvio 37. La causa è stata assegnata alla Quarta Sezione ampliata del Tribunale. In seguito alla modifica della composizione delle sezioni, avvenuta con decisione del Tribunale 13 settembre 2004 (GU C 251, pag. 12), il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione ampliata, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa. 38. Ai sensi dell’art. 119, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, le ricorrenti e la convenuta hanno depositato una memoria contenente osservazioni scritte. Ai sensi dell’art. 119, n. 3, del regolamento di procedura, le ricorrenti e la convenuta sono state autorizzate a depositare una memoria integrativa contenente osservazioni scritte. Le memorie contenenti le osservazioni scritte delle intervenienti sono state depositate, ai sensi dell’art. 119, n. 1, del regolamento di procedura, dopo il deposito delle memorie integrative delle parti principali. 39. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64 del regolamento di procedura, ha invitato le parti a depositare taluni documenti ed a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti. Le parti hanno risposto a tali questioni entro il termine impartito. 40. Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto alle domande loro poste dal Tribunale all’udienza del 15 giugno 2005. Al termine di tale udienza, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono state invitate a depositare taluni documenti. È stato inoltre concesso alle altre parti un termine per presentare le loro osservazioni relativamente a tali documenti. Le ricorrenti hanno depositato le proprie osservazioni nel termine prestabilito. 41. La fase orale del procedimento si è chiusa il 23 agosto 2005. 42. Con lettere depositate il 30 settembre e il 4 ottobre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di essere autorizzate a depositare una risposta alle osservazioni delle ricorrenti relative ai documenti prodotti in seguito alla richiesta del Tribunale formulata in udienza. 43. Con ordinanza 27 ottobre 2005, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di riaprire la fase orale, conformemente all’art. 62 del regolamento di procedura. 44. Il Tribunale ha altresì adottato, ai sensi dell’art. 64 del regolamento di procedura, una misura di organizzazione del procedimento consistente nel versare agli atti le osservazioni depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, il 30 settembre e il 4 ottobre 2005. Anche le osservazioni delle altre parti sono state versate agli atti. 45. La fase orale è stata poi nuovamente chiusa il 19 dicembre 2005. Conclusioni delle parti nel giudizio di rinvio 46. Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia: – annullare la decisione impugnata; – condannare la convenuta alle spese nella causa T‑613/97; – condannare in solido la Repubblica francese, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle spese nelle cause C‑83/01 P, C‑93/01 P e C‑94/01 P e T‑613/97 per la parte successiva al rinvio. 47. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese e da [OSCURATO:PERSONA], chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso; – condannare le ricorrenti alle spese delle due cause. 48. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia: – dichiarare in via principale il ricorso irricevibile; in subordine, respingerlo; – condannare le ricorrenti alle spese delle due cause. In diritto 1. Osservazioni preliminari 49. In seguito alla sentenza della Corte ed al rinvio della presente causa al Tribunale, le ricorrenti ribadiscono in sostanza il secondo, il terzo e il quarto motivo sollevati nel corso della causa che ha condotto alla sentenza del Tribunale, vale a dire il motivo che lamenta la violazione dell’obbligo di motivazione, quello che lamenta inesattezze materiali e manifesti errori di valutazione nell’esame della remunerazione dell’assistenza fornita da [OSCURATO:PERSONA] e quello che lamenta l’errata applicazione del concetto di aiuto di Stato. Tale ultimo motivo è articolato in due parti, che censurano, l’una, la violazione del concetto di condizioni normali di mercato come sviluppato nella sentenza della Corte e, l’altra, la mancata considerazione di taluni elementi del concetto di aiuto di Stato. 50. In via preliminare, va ricordato che la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale per errore di diritto nell’applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato. Secondo la Corte, tale errore risiede nelle affermazioni del Tribunale secondo le quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare, nell’ambito del proprio esame circa la natura o meno di aiuto di Stato dell’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA], se i costi integrali sostenuti da [OSCURATO:PERSONA] per fornire tale assistenza logistica corrispondessero ai fattori che un’impresa operante in condizioni normali di mercato avrebbe dovuto prendere in considerazione al momento di fissare la remunerazione per i servizi forniti. Il Tribunale ne aveva tratto la conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto verificare almeno che il compenso ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] fosse paragonabile a quello richiesto da una società finanziaria privata o da un gruppo privato di imprese non operante in un settore riservato, che persegue una politica strutturale, globale o settoriale guidata da prospettive di lungo termine. La Corte ha rilevato che questa valutazione, viziata da un errore di diritto, non teneva conto del fatto che un’impresa come [OSCURATO:PERSONA] si trova in una situazione molto diversa da quella di un’impresa privata operante in condizioni normali di mercato, ed ha precisato in proposito quanto segue (punti 34‑40 della sentenza della Corte): «34 Infatti, [OSCURATO:PERSONA] è incaricata di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’art. 90, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 86, n. 2, CE) (v. sentenza 19 maggio 1993, causa C‑320/91, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2533, punto 15). Un siffatto servizio consiste, in sostanza, nell’obbligo di effettuare la raccolta, il trasporto e la distribuzione della corrispondenza, a favore di tutti gli utenti, su tutto il territorio dello Stato membro interessato, a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili. 35 A tal fine, [OSCURATO:PERSONA] si è dovuta dotare, o è stata dotata, di importanti infrastrutture e mezzi (la “rete postale”) che le consentissero di fornire il servizio postale di base a tutti gli utenti, anche nelle zone poco popolate, nelle quali le tariffe non coprivano i costi sopportati per la fornitura del servizio. 36 A causa delle caratteristiche del servizio che la rete di [OSCURATO:PERSONA] deve assicurare, la costituzione e il mantenimento di tale rete non rispondono a una logica puramente commerciale. Come è stato ricordato al punto 22 della presente sentenza, la UFEX e a. hanno peraltro ammesso che una rete come quella di cui ha potuto beneficiare la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non è chiaramente una rete di mercato. Pertanto, tale rete non sarebbe mai stata costituita da un’impresa privata. 37 D’altronde, la fornitura dell’assistenza logistica e commerciale è inscindibilmente connessa alla rete di [OSCURATO:PERSONA], giacché essa consiste per l’appunto nella messa a disposizione di tale rete, senza equivalenti sul mercato. 38 Di conseguenza, in mancanza di qualsiasi possibilità di paragonare la situazione di [OSCURATO:PERSONA] con quella di un gruppo privato di imprese che non opera in un settore riservato, le “condizioni normali di mercato”, che sono necessariamente ipotetiche, devono valutarsi con riferimento agli elementi obiettivi e verificabili che sono disponibili. 39 Nel caso di specie, i costi sopportati da [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura alla propria controllata di un’assistenza logistica e commerciale possono costituire siffatti elementi obiettivi e verificabili. 40 Su questa base, si può escludere l’esistenza di un aiuto di Stato a favore della SFMI-[OSCURATO:PERSONA] qualora, da un lato, venga accertato che la contropartita richiesta copra debitamente tutti i costi aggiuntivi variabili sopportati per la fornitura dell’assistenza logistica e commerciale, un contributo adeguato ai costi fissi conseguenti all’utilizzazione della rete postale nonché una remunerazione adeguata dei capitali propri nella parte in cui essi sono destinati all’attività concorrenziale della SFMI-[OSCURATO:PERSONA], e qualora, dall’altro, nessun indizio faccia ritenere che tali elementi siano stati sottovalutati o stabiliti in modo arbitrario». 51. Con riferimento a tali valutazioni della Corte, il Tribunale ritiene che sia necessario innanzitutto esaminare il motivo in cui si lamenta una violazione dell’obbligo di motivazione. I motivi centrati su inesattezze materiali e su manifesti errori di valutazione, nonché sull’errata applicazione del concetto di aiuto di Stato, che si sovrappongono, saranno esaminati insieme successivamente. 2. Sul motivo in cui si lamenta una violazione dell’obbligo di motivazione Argomenti delle parti 52. Le ricorrenti censurano il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia effettuato un semplice rinvio, nella decisione impugnata, ai rapporti economici sulla base dei quali la stessa è stata redatta, senza indicare gli aspetti di tali rapporti che le hanno consentito di concludere nel senso dell’inesistenza di aiuti a favore della SFMI-[OSCURATO:PERSONA] controllabili dal giudice comunitario. 53. Le ricorrenti sostengono in primo luogo che non può essere negato che la decisione impugnata sia fondata principalmente sulle conclusioni della relazione [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di trasmettere loro e che sola poteva giustificare il contenuto della decisione impugnata. La relazione [OSCURATO:PERSONA], che è un elemento essenziale della motivazione della decisione impugnata, doveva essere comunicata alle ricorrenti al più tardi insieme alla decisione lesiva, in modo da consentire loro di far valere i propri diritti. 54. In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la motivazione relativa all’assistenza logistica è insufficiente. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe indicato in alcun punto, nella decisione impugnata, in che modo sono distribuiti i «costi integrali» che essa considera per l’insieme delle prestazioni che caratterizzano l’attività di corriere espresso. La motivazione della [OSCURATO:PERSONA] su tale punto sarebbe manifestamente insufficiente per poter essere compresa dalle ricorrenti e controllata dal Tribunale, poiché essa non indica gli elementi di fatto che hanno condotto la [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che «la remunerazione totale versata da SFMI-[OSCURATO:PERSONA] per il sostegno logistico fornito da “[OSCURATO:PERSONA]” era più elevata dell’importo complessivo dei costi operativi nel corso del periodo 1986-1995», e non consentiva quindi di affermare l’esistenza di aiuti. 55. In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che la motivazione relativa all’assistenza commerciale sia insufficiente. [OSCURATO:PERSONA] non indicherebbe in alcun modo quale sia la parte dei «costi integrali» corrispondente alle spese per l’assistenza commerciale che essa considera, né ciò che tale parte remunera come prestazione specifica a titolo di assistenza commerciale. Peraltro, una tale verifica sarebbe difficile, in mancanza di una definizione del termine «spese di marketing». Inoltre, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia risposto solo con vaghe critiche alle valutazioni molto circostanziate fornite dalle stesse ricorrenti relativamente ai costi della promozione dei prodotti della SFMI e al valore dell’utilizzo del marchio di [OSCURATO:PERSONA]. 56. Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto inserire nella decisione impugnata le tabelle ricevute dal governo francese che indicano i costi dettagliati, e non poteva giustificare l’assenza di motivazione con la preoccupazione di non appesantire la decisione o richiamando il segreto commerciale. Esse rilevano che il periodo di riferimento della denuncia iniziale (1986-1990) era già «commercialmente superato». Di conseguenza, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe astratta e la motivazione insufficiente. 57. In quarto luogo, le ricorrenti rilevano l’esistenza di una contraddizione nella motivazione della decisione impugnata, equivalente ad un’assenza di motivazione, circa l’uso del metodo c.d. della «estrapolazione a ritroso». [OSCURATO:PERSONA] infatti affermerebbe innanzitutto che il prezzo dell’assistenza logistica è calcolato moltiplicando il numero degli oggetti gestiti o il loro peso per il prezzo unitario delle varie operazioni, rilevando poi che, fino al 1992, [OSCURATO:PERSONA] non aveva una contabilità analitica. 58. Le ricorrenti affermano anche che la motivazione della decisione impugnata deve essere valutata in base alle circostanze del caso che, nella presente causa, giustificano una motivazione particolarmente approfondita. Tali circostanze sarebbero l’assenza di notificazione, la durata eccessivamente lunga del procedimento amministrativo (la decisione è intervenuta 81 mesi dopo il deposito della denuncia iniziale), le notevoli difficoltà riconosciute dalla [OSCURATO:PERSONA] in particolare circa la possibilità di qualificare come aiuti di Stato i provvedimenti denunciati, il carattere verosimile dell’esistenza di un aiuto riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la revoca di una precedente decisione di rigetto dopo l’impugnazione di questa con un ricorso di annullamento, la totale assenza di diligenza della [OSCURATO:PERSONA] per un periodo di tre anni (tra la data della revoca della sua decisione, il 9 luglio 1992, e la data dell’udienza pubblica dinanzi alla Corte nella causa che ha condotto alla sentenza SFEI, vale a dire il 24 ottobre 1995), l’esistenza della sentenza SFEI, che fornisce alcuni orientamenti, il rifiuto di concedere la consultazione del fascicolo, anche privato dei suoi eventuali contenuti riservati e l’iscrizione dei provvedimenti contestati nel registro degli aiuti non notificati. Le ricorrenti aggiungono infine di avere inviato alla [OSCURATO:PERSONA] studi economici via via più precisi. 59. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di avere indicato nella decisione impugnata (al punto D.1) il modo in cui sono stati distribuiti i «costi integrali», contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti. Essa fa osservare che il metodo utilizzato da [OSCURATO:PERSONA], ed accettato dalla [OSCURATO:PERSONA], è ivi descritto nelle sue varie fasi, così come il suo risultato, vale a dire la percentuale di copertura dei «costi integrali» sostenuti da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dei vari anni. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], al fine di determinare l’esistenza di un aiuto è sufficiente richiamare il metodo utilizzato e i risultati ottenuti, senza riprendere le relative tabelle, che appesantirebbero eccessivamente il testo della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. Essa aggiunge che la giurisprudenza non richiede che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in particolare quando sono in gioco scelte tecniche. 60. [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che la ripartizione dei costi integrali è stata messa a sua disposizione dalle autorità francesi il 30 maggio 1996. Tale ripartizione essenzialmente distinguerebbe, con lievi variazioni secondo gli anni, la varie operazioni degli uffici postali, dei centri di smistamento e dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA]. Dette tabelle farebbero sempre riferimento ai costi integrali e confronterebbero tali costi con i prezzi unitari di subfornitura per ciascun a prestazione, in modo da fissare una percentuale di copertura annuale. Tali dati numerici avrebbero natura di segreto commerciale, rivelando essi la struttura dei costi e dei flussi finanziari tra una società controllante e la sua controllata. 61. [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’obbligo di motivazione della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un denunciante si sostanzia nell’esposizione delle ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia non sono stati sufficienti per dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato. Tuttavia, una motivazione specifica non sarebbe necessaria né per le singole scelte tecniche compiute né per gli elementi che sono manifestamente irrilevanti, privi di senso o chiaramente secondari. 62. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la motivazione della decisione impugnata sia sufficiente. Essa sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad includere nella decisione impugnata tutti i calcoli contabili analitici. [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che il preteso difetto di motivazione della decisione impugnata non è stato rilevato né dal Tribunale né dalla Corte, pur essendo quella del difetto di motivazione una questione di ordine pubblico che, in quanto tale, può essere sollevata d’ufficio. Contrariamente alla conclusione che le ricorrenti ricavano dalla giurisprudenza, sarebbe sufficiente, da parte della [OSCURATO:PERSONA], l’indicazione dei calcoli di cui essa si è avvalsa. Giudizio del Tribunale Richiamo della giurisprudenza in materia di motivazione 63. Occorre ricordare che la motivazione prescritta dall’art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) deve essere adeguata alla natura dell’atto in esame e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo interessate direttamente e individualmente possono avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la verifica che la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 190 del Trattato va effettuata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia in esame (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). 64. Per quanto riguarda, in particolare, una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiari insussistente un presunto aiuto di Stato segnalato da un denunciante, la [OSCURATO:PERSONA] è comunque tenuta ad esporre adeguatamente al denunciante le ragioni per le quali gli elementi di fatto e di diritto esposti nella denuncia non sono stati sufficienti per dimostrare l’esistenza di un aiuto di Stato. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a prendere posizione su elementi che sono manifestamente irrilevanti, privi di senso o chiaramente secondari (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 64). 65. Va inoltre sottolineato che, nei casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale per poter svolgere le sue funzioni, il rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento giuridico comunitario nei procedimenti amministrativi ha un’importanza ancor più fondamentale. Tra queste garanzie figura, in particolare, l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare con cura ed imparzialità tutti gli elementi pertinenti della fattispecie e di motivare sufficientemente le proprie decisioni (sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C‑269/90, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5469, punto 14). 66. Inoltre, anche se nella motivazione delle decisioni che adotta per provvedere all’applicazione delle norme sulla concorrenza la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a discutere tutti i punti di fatto e di diritto e le considerazioni che l’hanno indotta ad adottare la decisione, essa è tuttavia tenuta, ai sensi dell’art. 190 del Trattato, a menzionare quantomeno i fatti e le considerazioni che rivestono un’importanza essenziale nel contesto della sua decisione, consentendo così al giudice comunitario ed agli interessati di conoscere le condizioni nelle quali essa ha applicato il Trattato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3141, punto 95, e giurisprudenza ivi citata). 67. Emerge altresì dalla giurisprudenza che, salvo circostanze eccezionali, una decisione deve essere corredata di una motivazione inclusa nel testo e che non può essere espressa per la prima volta, ex post, dinanzi al giudice (v. sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑295/94, Buchmann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑813, punto 171, e [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 95, e giurisprudenza ivi citata). Va infatti ricordato che la motivazione, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza dei motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi ai giudici comunitari (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 463). Pertanto, se una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che applica l’art. 92 del Trattato è viziata da omissioni rilevanti, la [OSCURATO:PERSONA] non può ovviarvi invocando per la prima volta dinanzi al Tribunale dati ed altri elementi di analisi che consentano di assodare che la sua applicazione dell’art. 92 del Trattato è stata corretta, a meno che non si tratti di elementi di analisi non contestati da alcuna delle parti durante il precedente procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 96). 68. Ne consegue che l’argomentazione presentata dagli agenti della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale non può rimediare all’insufficienza della motivazione della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale 18 gennaio 2005, causa T‑93/02, Confédération nationale du Crédit mutuel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑143, punto 126, e giurisprudenza ivi citata). 69. Infatti, il dispositivo e la motivazione di una decisione, che dev’essere obbligatoriamente motivata ai sensi dell’art. 190 del Trattato, costituiscono un tutto inscindibile, così che spetta soltanto al collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA], in forza del principio di collegialità, adottare al tempo stesso l’uno e l’altra, spettando esclusivamente al collegio qualsiasi modifica della motivazione che non costituisca una correzione meramente ortografica o grammaticale (sentenza Confédération nationale du Crédit mutuel/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 124, che fa riferimento alla sentenza della Corte 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/BASF e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2555, punti 66‑68). 70. Va ricordato, a tale proposito, che il giudice comunitario è tenuto, nell’ambito di un ricorso di annullamento proposto ai sensi dell’art. 173 del Trattato CE (divenuto art. 230 CE), a limitarsi ad un controllo di legittimità dell’atto impugnato. Di conseguenza, non è compito del Tribunale porre rimedio all’eventuale assenza di motivazione, o integrare detta motivazione della [OSCURATO:PERSONA] aggiungendo o sostituendo elementi che non derivano dalla stessa decisione impugnata. 71. È dunque necessario verificare se la decisione impugnata, che si fonda su valutazioni economiche complesse, sia stata assunta nel rispetto dei principi che si sono appena indicati. In particolare, ai sensi della giurisprudenza prima citata, ai punti 66‑70, il rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo di motivare va verificato soltanto considerando la motivazione contenuta nel testo della decisione impugnata medesima. Sulla portata del controllo del rispetto dell’obbligo di motivazione nel caso in esame 72. Va ricordato che il Tribunale deve verificare il rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del suo obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 190 del Trattato relativamente alla sua conclusione circa l’assenza di un aiuto di Stato a favore della SFMI-[OSCURATO:PERSONA]. Alla luce dei principi espressi dalla Corte nella sua sentenza, richiamati nel precedente punto 50, ciò comporta in particolare l’esame della sufficienza della motivazione della decisione impugnata relativamente, da un lato, al problema di chiarire se il compenso richiesto dalla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] fornisca, in primo luogo, la copertura di tutti i costi variabili aggiuntivi sostenuti per la fornitura dell’assistenza logistica e commerciale, in secondo luogo, un contributo adeguato ai costi fissi conseguenti all’uso della rete postale e, in terzo luogo, una remunerazione adeguata dei capitali propri nella parte in cui essi sono destinati all’attività concorrenziale della SFMI-[OSCURATO:PERSONA], dall’altro, relativamente all’esistenza di indizi circa il fatto che tali elementi siano stati sottovalutati o stabiliti in modo arbitrario. 73. A tale proposito il Tribunale ritiene che, anche se le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato il metodo di calcolo dei costi proposto dalle ricorrenti risultano chiaramente dalle motivazioni indicate ai punti 49‑56 della decisione impugnata, tale motivazione deve altresì comprendere una spiegazione sufficiente relativamente al modo in cui la [OSCURATO:PERSONA], utilizzando il metodo c.d. dei «costi integrali», ha calcolato e valutato i costi di [OSCURATO:PERSONA] – compresi i costi ritenuti a tale riguardo rilevanti dalla Corte nella sua sentenza in sede di impugnazione – nonché relativamente al compenso preteso in proposito dalla SFMI-[OSCURATO:PERSONA], al fine di consentire al Tribunale di controllare la legittimità della valutazione della [OSCURATO:PERSONA] circa l’esistenza di un aiuto di Stato. In tale contesto, va respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la decisione impugnata sarebbe sufficientemente motivata in quanto né il Tribunale né la Corte hanno rilevato il difetto di motivazione, che rappresenta un vizio di ordine pubblico. Infatti, né il Tribunale né la Corte erano obbligati a rilevare a tale titolo il difetto di motivazione, visto che, in primo grado, il Tribunale ha annullato la decisione impugnata unicamente per errore di diritto nell’applicazione dell’art. 92 del Trattato (punti 64‑79 della sentenza del Tribunale), e che il controllo della Corte era limitato alla verifica della legittimità della valutazione compiuta dal Tribunale a sostegno di tale conclusione (punti 31‑42 della sentenza della Corte). 74. Il Tribunale ritiene pertanto necessario verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia motivato in modo sufficiente la propria valutazione, in primo luogo, relativamente alla copertura dei costi variabili supplementari generati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale, in secondo luogo, relativamente all’adeguata partecipazione ai costi fissi conseguenti all’uso della rete postale e, in terzo luogo, relativamente all’adeguata remunerazione dei capitali propri. Sulla motivazione della decisione impugnata relativamente ai costi variabili supplementari causati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale 75. Per quanto riguarda i costi variabili supplementari occasionati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA], al punto 33 della decisione impugnata si afferma quanto segue: «Per calcolare l’ammontare totale dell’assistenza fornita a SFMI-[OSCURATO:PERSONA], “[OSCURATO:PERSONA]” calcola anzitutto i suoi costi operativi diretti, escluse le spese della sede e delle direzioni regionali, in funzione della gamma di produzione corrispondente alla prestazione (catena di operazioni elementari) e dei volumi reali di traffico. Le spese della sede e delle direzioni regionali sono quindi ripartite in proporzione ai costi di ciascuna prestazione. Per quanto riguarda la gamma di produzione, “[OSCURATO:PERSONA]” non aveva un sistema di contabilità analitica che le permettesse di calcolare i costi effettivi connessi con la fornitura dell’assistenza logistica a SFMI-[OSCURATO:PERSONA]. Fino al 1992 questi costi erano calcolati sulla base di stime. Le prestazioni fornite a SFMI-[OSCURATO:PERSONA] erano scomposte in una sequenza di operazioni elementari che prima del 1992 non erano cronometrate. Per stabilire questi costi “[OSCURATO:PERSONA]” assimilava tali prestazioni a servizi postali esistenti di natura analoga le cui varie operazioni erano già state cronometrate e stimate (ad esempio deposito di una lettera raccomandata). Nel 1992 la durata e il costo delle operazioni in questione sono stati calcolati tenendo conto dei volumi reali di traffico del corriere espresso. Questi calcoli hanno permesso a “[OSCURATO:PERSONA]” di stimare il costo reale della sua assistenza logistica». 76. In proposito la [OSCURATO:PERSONA], al punto 57 della decisione impugnata, ha concluso quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] ritiene che i prezzi interni applicati ai prodotti e ai servizi scambiati fra società dello stesso gruppo non comportano alcun vantaggio finanziario se si tratta di prezzi calcolati in base ai costi integrali (ossia i costi totali più la remunerazione dei capitali propri). [OSCURATO:PERSONA] fattispecie i pagamenti effettuati da SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non coprivano i costi totali durante i primi anni di esercizio, ma coprivano tutti i costi salvo quelli della sede e delle direzioni regionali. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questa situazione non sia anomala, dato che il reddito proveniente dall’attività di una nuova impresa appartenente ad un gruppo di società può, durante il periodo di avviamento, coprire soltanto i costi variabili. Una volta che l’impresa ha consolidato la propria posizione sul mercato, il reddito da essa prodotto deve essere superiore ai costi variabili, in modo da contribuire alla copertura delle spese fisse del gruppo. Nel corso dei primi due esercizi (1986 e 1987) i pagamenti effettuati da SFMI-[OSCURATO:PERSONA] coprivano non soltanto le spese variabili, ma anche taluni costi fissi (ad esempio immobili e veicoli). [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che a partire dal 1988 la remunerazione pagata da SFMI-[OSCURATO:PERSONA] per l’assistenza che le è stata fornita copre tutti i costi sostenuti da “[OSCURATO:PERSONA]”, oltre ad un contributo alla remunerazione dei capitali propri. Di conseguenza l’assistenza logistica e commerciale fornita da “[OSCURATO:PERSONA]” alla sua filiale è stata remunerata alle condizioni normali del mercato e non costituisce un aiuto di Stato». 77. Tale motivazione non indica in modo sufficiente l’esatta portata che la [OSCURATO:PERSONA] intende dare ai concetti economici e contabili utilizzati in tale sede, né la precisa natura dei costi da essa esaminati per sostenere l’assenza di aiuti di Stato, così da consentire al Tribunale di effettuare il proprio controllo per verificare se tali costi corrispondano effettivamente ai costi variabili supplementari generati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale ai sensi della sentenza della Corte. 78. Infatti, per quanto riguarda il concetto di costi operativi diretti, richiamato al punto 33 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha soltanto indicato, nella propria lettera del 27 maggio 2005, redatta in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, che si trattava dei costi attribuibili. [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto in tale lettera che, nell’ambito di [OSCURATO:PERSONA], detti costi attribuibili comprendevano altresì una parte dei costi fissi, al netto delle spese per la sede e le direzioni regionali. 79. Per quanto riguarda la sola decisione impugnata, non è possibile sapere quali siano stati i costi operativi diretti, né quali siano i costi che, nella contabilità di [OSCURATO:PERSONA], sono direttamente attribuibili alle varie attività. Infatti, i costi attribuibili variano nelle diverse imprese in base al sistema di contabilità utilizzato. 80. In via ultronea, il Tribunale ritiene che la questione non sia stata chiarita neppure rispetto ai documenti della [OSCURATO:PERSONA] prodotti dopo l’inizio della causa, di cui il Tribunale non potrebbe in ogni caso tenere conto nell’ambito dell’esame della motivazione della decisione impugnata in quanto tale (v. i precedenti punti 66‑70). Nei propri documenti la [OSCURATO:PERSONA] spiega che, sulla base della contabilità analitica, che prevede un’adeguata separazione delle diverse poste di bilancio, il procedimento seguito nella decisione impugnata aveva lo scopo di raggruppare i vari costi (acquisti esterni di beni e servizi, personale, ammortamenti e manutenzione delle immobilizzazioni) in base alla loro natura operativa (attività d’ufficio, di trasporto, di distribuzione, di smistamento, finanziarie) – rispetto ai costi diretti (variabili, cioè riferibili agli oggetti trattati, e fissi) – o strutturale (strutture amministrative regionali o nazionali per l’attività postale o i servizi finanziari, strutture comuni) – rispetto ai costi indiretti (interamente fissi). Quindi, i costi indiretti (fissi) delle strutture (sia i costi comuni che quelli specifici dell’attività postale o dei servizi finanziari) sono stati imputati alle attività «postali» in proporzione ai costi operativi (diretti) causati da ciascuna attività. Così, per le quattro attività «postali» (raccolta, distribuzione, smistamento e trasporto) i costi indiretti (costi delle strutture non operative, incluse le spese pubblicitarie e commerciali centrali e di dipartimento) sono stati imputati in proporzione ai costi direttamente legati a ciascuna di dette attività. Il costo delle varie unità di lavoro (minuti di lavoro o tonnellata trasportata) deriverebbe dalla divisione dei costi reali integrali relativi a ciascuna attività per il numero esatto dei minuti di lavoro cronometrati (o di tonnellate trasportate). È moltiplicando tale costo unitario per il tempo dedicato alle prestazioni rese alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] (o al peso trasportato) che si perverrebbe a determinare il costo complessivo delle prestazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] alla sua controllata. 81. Il Tribunale ritiene che tali spiegazioni finiscano per rafforzare la conclusione secondo la quale la motivazione della decisione impugnata in quanto tale è di gran lunga troppo generica per consentire al Tribunale di verificare la legittimità della valutazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla copertura o meno di tutti i costi generati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale da parte di [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA]. L’insufficienza della motivazione è altresì accentuata dal fatto che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] utilizza diversi concetti economici e contabili in modo impreciso. Infatti, la lettura del punto 57 della decisione impugnata, secondo il quale «nel corso dei primi due esercizi (1986 e 1987) i pagamenti effettuati da SFMI-[OSCURATO:PERSONA] coprivano non soltanto le spese variabili, ma anche taluni costi fissi (ad esempio immobili e veicoli)», non consente di determinare con precisione quali siano stati questi «taluni costi fissi» che la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] avrebbe coperto. 82. Inoltre, la decisione impugnata non contiene una spiegazione del modo in cui le prestazioni fornite alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] siano state scomposte in una serie di operazioni elementari, o di quello in cui [OSCURATO:PERSONA] abbia assimilato tali prestazioni a servizi postali esistenti di tipo simile. Poiché le prestazioni fornite alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] non erano state cronometrate prima del 1992, e fino al 1992 i costi reali legati alla fornitura di assistenza logistica e commerciale alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] erano calcolati sulla base di stime, sarebbe stato necessario spiegare, nella decisione impugnata, il modo in cui tale assimilazione era stata effettuata, in modo da consentire al destinatario della decisione impugnata e agli altri interessati, oltre che al Tribunale, di verificare la presenza o l’assenza di eventuali errori di fatto o di valutazione in tale passaggio. 83. Talune spiegazioni precise sarebbero state particolarmente necessarie per poter verificare il modo in cui l’assistenza commerciale fornita alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] sia stata considerata nei costi integrali. Così come le prestazioni fornite alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA], legate ad un determinato prodotto, sono state secondo la [OSCURATO:PERSONA] isolate dalle altre attività di [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato necessario motivare la presenza e il rilievo dei costi legati all’assistenza commerciale. Ma dalle indicazioni contenute nella decisione impugnata non risulta in alcun modo come tale assistenza sia stata considerata nel calcolo dei costi integrali. 84. Di conseguenza, sarebbe stato necessario inserire nella decisione impugnata una motivazione adeguata a tale proposito, e per lo meno un sommario generale dei calcoli contabili analitici relativi alle prestazioni fornite alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA], eventualmente omettendo i dati riservati. 85. Da quanto precede risulta dunque che la decisione impugnata non motiva in modo sufficiente la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] circa i costi variabili supplementari determinati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale. Sulla motivazione relativa al contributo adeguato ai costi fissi conseguenti all’uso della rete postale 86. Per quanto riguarda il contributo ai costi fissi conseguenti all’uso della rete postale, risulta dal punto 33 della decisione impugnata che «le spese della sede e delle direzioni regionali sono (…) ripartite in proporzione ai costi di ciascuna prestazione». 87. Va osservato che, in base alla sola decisione impugnata, non è possibile determinare quali tipi di costi siano compresi in tali spese della sede e delle direzioni regionali. In particolare, il Tribunale non può verificare se, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA], talune spese della sede e delle direzioni regionali siano qualificabili come costi fissi conseguenti all’uso della rete postale i quali, perciò, dovevano essere tenuti in considerazione per il calcolo del pagamento richiesto alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA]. Tale qualificazione è particolarmente importante in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì constatato, nella decisione impugnata, che le spese della sede e delle direzioni regionali di [OSCURATO:PERSONA] non sono state coperte al 100% dai pagamenti effettuati dalla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] nel corso degli anni 1986 e 1987. Al contrario, risulta dal punto 33 della decisione impugnata che la percentuale di copertura dei costi integrali era solo del 70,3% per il 1986 e dell’84,3% per il 1987. 88. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non ha individuato in modo preciso quali fossero, a suo giudizio, i costi fissi conseguenti all’uso della rete di [OSCURATO:PERSONA] da parte della SFMI-[OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la decisione impugnata non indica se esistano costi fissi ulteriori rispetto alle spese della sede e delle direzioni regionali i quali avrebbero dovuto considerarsi costi fissi conseguenti all’uso della rete postale e che, per definizione, non rientravano nella categoria dei costi variabili supplementari conseguenti alla fornitura di assistenza logistica e commerciale alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il Tribunale non è in grado di verificare se tale partecipazione ai costi fissi sia stata effettuata correttamente rispetto ai requisiti indicati dalla Corte nella sua sentenza. 89. Di conseguenza, alla luce di quanto esposto, la decisione impugnata non è sufficientemente motivata, in quanto non consente al Tribunale di verificare, da un lato, se i costi della sede e delle direzioni regionali comprendano costi fissi conseguenti all’uso della rete postale e, dall’altro, se esistessero altri costi fissi di [OSCURATO:PERSONA] associati all’uso della rete postale che il compenso richiesto alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto coprire, sulla base delle condizioni fissate dalla Corte nella sua sentenza sul ricorso di impugnazione. Sulla motivazione relativa all’adeguata remunerazione dei capitali propri 90. Quanto alla remunerazione dei capitali propri, la [OSCURATO:PERSONA] afferma, al punto 57 della decisione impugnata, che «la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che a partire dal 1988 la remunerazione pagata da SFMI-[OSCURATO:PERSONA] per l’assistenza che le è stata fornita copre tutti i costi sostenuti da “[OSCURATO:PERSONA]”, oltre ad un contributo alla remunerazione dei capitali propri». Tuttavia, la decisione impugnata non indica quale sia stato il contributo che la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] ha apportato per remunerare i capitali propri di [OSCURATO:PERSONA]. 91. È vero che risulta dalla decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato il TRI. Tuttavia, la decisione impugnata non precisa se tale calcolo del TRI sia stato effettuato per dimostrare che il criterio dell’investitore privato era soddisfatto e/o per calcolare la remunerazione dei capitali propri. A tale proposito, è soltanto indicato, al punto 58 della decisione impugnata, che «la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre esaminato la questione se il comportamento [di] “[OSCURATO:PERSONA]” in quanto azionista di SFMI-[OSCURATO:PERSONA] si giustifica commercialmente in base al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato (…)», e che «per accertare se “[OSCURATO:PERSONA]” ha agito come un investitore operante in un’economia di mercato, la [OSCURATO:PERSONA] deve esaminare il rendimento per la società madre in termini di dividendi e di plusvalore in capitale». 92. Inoltre, anche supponendo che il calcolo del TRI, come riprodotto nella decisione impugnata, sia servito a verificare la remunerazione dei capitali propri destinati all’attività concorrenziale della SFMI-[OSCURATO:PERSONA], la decisione impugnata non indica l’identità dei capitali che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene siano effettivamente destinati a tale attività per dedurre l’assenza di aiuti di Stato. A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare, al punto 59 della decisione impugnata, che «per calcolare il TRI la [OSCURATO:PERSONA] ha preso in considerazione, da un lato, l’apporto di capitale effettuato da “[OSCURATO:PERSONA]” nel 1986 e, dall’altro, i dividendi versati da SFMI-[OSCURATO:PERSONA] nel corso del periodo 1986-1991 e il valore di questa società nel 1991». [OSCURATO:PERSONA] aggiunge, al punto 62 della decisione impugnata, di avere «calcolato il TRI e [di averlo] confrontato con il costo dei fondi propri di SFMI-[OSCURATO:PERSONA] nel 1986 (13,65%), anno in cui la società è stata costituita ed ha iniziato l’attività, il che le ha consentito di verificare se la redditività dell’investimento nel suo insieme è stata sufficiente», per concludere che «il TRI calcolato dalla [OSCURATO:PERSONA] supera ampiamente il costo del capitale nel 1986» e che «le operazioni finanziarie che hanno avuto luogo tra “[OSCURATO:PERSONA]” e la sua filiale nel corso del periodo 1986-1991 non comportavano di conseguenza alcun elemento di aiuto». Così, la decisione impugnata indica soltanto che, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto in considerazione il conferimento di capitale effettuato da [OSCURATO:PERSONA] nel 1986 e, dall’altro, talune operazioni finanziarie che hanno avuto luogo tra [OSCURATO:PERSONA] e la sua controllata nel periodo 1986-1991, senza che la [OSCURATO:PERSONA] indichi con sufficiente precisione di quali operazioni finanziarie si tratti. 93. D’altra parte, anche supponendo che il TRI rifletta con sufficiente precisione la remunerazione dei capitali propri destinati all’attività concorrenziale della SFMI‑[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non è in ogni caso in grado di verificare se tale eventuale remunerazione dei capitali propri sia stata adeguata ai sensi del punto 40 della sentenza della Corte, considerato che il calcolo numerico del TRI non risulta dalla decisione impugnata. Sul motivo relativo alla copertura dei costi in generale 94. Per quanto riguarda le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], riprese al punto 57 della decisione impugnata, secondo le quali «nel corso dei primi due esercizi (1986 e 1987) i pagamenti effettuati da SFMI-[OSCURATO:PERSONA] coprivano non soltanto le spese variabili, ma anche taluni costi fissi (ad esempio immobili e veicoli)», e «la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato che a partire dal 1988 la remunerazione pagata da SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] per l’assistenza che le è stata fornita copre tutti i costi sostenuti da “[OSCURATO:PERSONA]”, oltre ad un contributo alla remunerazione dei capitali propri», va osservato che si tratta di affermazioni assolutamente non dimostrate. Infatti, la decisione impugnata non contiene né un esame dettagliato delle distinte fasi del calcolo della remunerazione dell’assistenza in parola o dei costi delle infrastrutture collegabili a tale assistenza, né indicazioni numeriche circa l’analisi dei costi relativi. In proposito la [OSCURATO:PERSONA] si limita ad affermare che i costi integrali di [OSCURATO:PERSONA] erano coperti dalla remunerazione della SFMI-[OSCURATO:PERSONA], senza peraltro precisare le cifre e i calcoli sui quali essa basa la propria analisi e le proprie conclusioni. 95. Alla luce di quanto esposto, per il Tribunale è impossibile verificare se il metodo utilizzato e le diverse fasi dell’esame poste in essere dalla [OSCURATO:PERSONA] siano privi di errori e compatibili con i principi indicati nella sentenza della Corte per determinare l’esistenza o meno di un aiuto di Stato. Sulla necessità di una motivazione dettagliata 96. Va inoltre ricordato che la portata dell’obbligo di motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso che, eventualmente, possono giustificare una motivazione più dettagliata. 97. Nel presente caso, le circostanze che giustificano una motivazione più dettagliata stanno nel fatto che, in primo luogo, si trattava di una delle prime decisioni relative alla complessa questione, nell’ambito dell’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, del calcolo dei costi di una società controllante che opera in un mercato riservato e che fornisce assistenza logistica e commerciale alla propria controllata che non opera in un mercato riservato. In secondo luogo, la revoca della prima decisione di rigetto della [OSCURATO:PERSONA] 10 marzo 1992, in seguito alla proposizione di un ricorso di annullamento, e la sentenza SFEI della Corte avrebbero dovuto spingere la [OSCURATO:PERSONA] a motivare la propria posizione con maggiore diligenza e precisione rispetto ai punti contestati. Infine, il fatto che le ricorrenti abbiano presentato vari studi economici durante il procedimento amministrativo avrebbe altresì dovuto condurre la [OSCURATO:PERSONA] a predisporre una motivazione accurata, anche in risposta alle argomentazioni essenziali delle ricorrenti fondate su tali studi economici. 98. In tali circostanze, il Tribunale giudica che la motivazione della decisione impugnata, la quale si limita ad una spiegazione molto generale del metodo di valutazione dei costi utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] e del risultato finale ottenuto, senza imputare con la necessaria precisione i vari costi di [OSCURATO:PERSONA] generati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA], né i costi fissi conseguenti all’uso della rete postale, e senza indicare la remunerazione dei capitali propri, non risponda agli obblighi imposti dall’art. 190 del Trattato. 99. Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale i dati numerici relativi a tali calcoli avrebbero natura di segreto commerciale, basta rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto spiegare maggiormente i metodi utilizzati e i calcoli effettuati senza rivelare eventuali segreti commerciali. Tale possibilità è del resto confermata dalle spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del presente procedimento, in particolare nei suoi documenti e nelle sue risposte ai quesiti orali e scritti posti dal Tribunale. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto fornire dati depurati e versioni non riservate di tali analisi. 100. Di conseguenza, si deve rilevare che la decisione impugnata non consente al Tribunale di verificare l’esistenza e l’importanza dei vari costi che ricadono nel concetto di costi integrali, come definiti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. Pertanto, la motivazione della decisione impugnata non consente al Tribunale di verificare la legittimità della valutazione compiuta dalla [OSCURATO:PERSONA] in proposito, così come la sua compatibilità con i criteri fissati dalla Corte nella sua sentenza sul ricorso di impugnazione per affermare l’inesistenza di un aiuto di Stato. 101. Ne consegue che la decisione impugnata deve essere annullata per difetto di motivazione nella parte in cui essa conclude che l’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non costituisce un aiuto di Stato. 3. Sul motivo in cui si lamenta la violazione del concetto di aiuto di Stato Considerazioni preliminari 102. Alla luce di quanto esposto, non è possibile esaminare gli argomenti, sostenuti dalle ricorrenti nella prima parte del quarto motivo, basati sulla presunta mancata copertura dei costi della SFMI-[OSCURATO:PERSONA], della sottovalutazione e del carattere arbitrario di taluni elementi utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], di errori nelle rettifiche contabili compiute nell’allegato 4 alla relazione [OSCURATO:PERSONA], del livello anormalmente elevato del TRI o delle fonti di profitto della SFMI-[OSCURATO:PERSONA]. 103. Per quanto riguarda gli altri argomenti che le ricorrenti hanno sollevato nella prima parte del quarto motivo, vale a dire i presunti errori manifesti legati al metodo c.d. di «estrapolazione a ritroso» lineare e all’assenza di una contabilità analitica di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo rilevante, essi saranno discussi qui di seguito. Sulla violazione del concetto di condizioni normali di mercato Sul ricorso al metodo di estrapolazione a ritroso – Argomenti delle parti 104. Le ricorrenti ritengono che, considerata l’assenza di contabilità analitica all’interno di [OSCURATO:PERSONA] nel 1992, il metodo di estrapolazione a ritroso dei calcoli per gli anni 1986-1992 non fosse giustificato. Le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] sapeva dell’assenza di una contabilità analitica prima dell’adozione della decisione impugnata. A tale proposito, le ricorrenti ricordano che, nel 1996, il Conseil de la concurrence (Consiglio francese della concorrenza) aveva già rilevato che la contabilità di [OSCURATO:PERSONA] non consentiva un’imputazione ripartita delle spese di gestione della rete. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA], a giudizio delle ricorrenti, avrebbe dovuto rifiutare di accettare un metodo di valutazione dei costi di [OSCURATO:PERSONA] basato su tale tipo di contabilità. 105. Le ricorrenti ne deducono che la [OSCURATO:PERSONA] era nell’impossibilità di imputare i costi operativi di subfornitura di [OSCURATO:PERSONA]. 106. Le ricorrenti rilevano tre errori. In primo luogo, il costo unitario totale di produzione delle attività di corriere espresso non sarebbe fisso, ma decrescerebbe notevolmente con l’aumento del volume di produzione. Tuttavia, il metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] non terrebbe conto dei crescenti rendimenti di scala. Di conseguenza, tale metodo porterebbe a sottovalutare i costi delle prestazioni destinate alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] nel periodo iniziale, e ciò tanto più trattandosi di un tipo di prestazione in cui, fin dall’inizio dell’attività, era necessario sostenere costi fissi rilevanti. Le ricorrenti stimano, in proposito, che la scelta del metodo di estrapolazione a ritroso lineare abbia condotto a ridurre i costi in una proporzione di 3 a 1. 107. In secondo luogo, il «deflatore» scelto, vale a dire il tasso di crescita della massa salariale, non sarebbe adatto da un punto di vista economico. Le ricorrenti sostengono che l’evoluzione della massa salariale non può servire da «deflatore» dei costi di [OSCURATO:PERSONA], poiché il costo di trattamento di una spedizione della SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non dipende in alcun modo dall’evoluzione del numero di dipendenti di [OSCURATO:PERSONA]. Assunzioni rilevanti avrebbero potuto essere effettuate per ragioni congiunturali o per altre attività prive di ogni legame con le attività della SFMI-[OSCURATO:PERSONA]. Per ricavare i costi di una sola attività (la subfornitura per la SFMI-[OSCURATO:PERSONA]) dovrebbe essere utilizzato il tasso di crescita del costo di un minuto di lavoro negli uffici postali e nei centri di smistamento. Secondo le ricorrenti, dunque, l’utilizzo del «punto 539», vale a dire il tasso di crescita del costo di un minuto di lavoro, sarebbe stato più opportuno. 108. In terzo luogo, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto utilizzare, in luogo del metodo dell’estrapolazione a ritroso, le fatture basate su tariffari dei prezzi di cessione. Le ricorrenti precisano che il ricorso al metodo dell’estrapolazione a ritroso non è giustificato in quanto, dal 1986, [OSCURATO:PERSONA] e la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] avevano stipulato taluni contratti che definivano in modo preciso un metodo per determinare i costi integrali di subfornitura, e tali costi integrali sono stati effettivamente attuati. 109. Alla luce di quanto sopra, le ricorrenti sostengono di aver fornito la prova dell’esistenza di un metodo alternativo e più preciso di quello dell’estrapolazione a ritroso. 110. Per quanto riguarda l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale l’argomento relativo al metodo dell’estrapolazione a ritroso lineare sarebbe una censura nuova, le ricorrenti sostengono che il contenuto del concetto di «condizioni normali di mercato» è stato modificato dall’interpretazione contenuta nella sentenza della Corte, e non dal motivo delle ricorrenti. Esse sostengono che il loro motivo ha sempre riguardato anche la necessità di accertare se i costi di [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura di assistenza logistica fossero stati coperti. Una riformulazione di uno dei loro argomenti successivamente al ricorso sarebbe ammissibile. Le ricorrenti avrebbero soltanto modificato la presentazione dei motivi per tenere conto della sentenza della Corte. 111. Le ricorrenti affermano anche di non aver potuto conoscere i dettagli del metodo di estrapolazione a ritroso sulla base della decisione impugnata, avendo potuto consultare la relazione [OSCURATO:PERSONA] solo dopo i provvedimenti di organizzazione del procedimento assunti dal Tribunale ed avendo quindi potuto precisare i propri argomenti relativi al metodo di estrapolazione a ritroso solo in sede di replica. 112. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in via principale, che la critica relativa al carattere lineare del metodo dell’estrapolazione a ritroso che, a giudizio delle ricorrenti, doveva tener conto delle economie di scala, costituisca un motivo nuovo il quale, pertanto, deve essere dichiarato irricevibile. 113. In via subordinata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ragionamento relativo alle economie di scala avrebbe senso solo se l’impresa avesse iniziato a creare la propria rete ex novo. Invece, la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] sarebbe soltanto il prodotto della diversificazione di [OSCURATO:PERSONA], la quale realizzerebbe così, grazie alla propria rete, efficaci economie di diversificazione, svolgendo un’attività assai simile alla propria attività principale. Essa ricorda che il volume delle operazioni della [OSCURATO:PERSONA] rispetto a quelle di [OSCURATO:PERSONA] era nell’ordine di 1/3000 nel 1992. 114. [OSCURATO:PERSONA] riconosce che è solo a partire dal 1992 che l’insieme delle operazioni postali è stato oggetto di cronometraggi precisi ed omogenei e che si è iniziata ad applicare all’interno di [OSCURATO:PERSONA] una contabilità analitica affidabile, con il perfezionamento del calcolo dei costi delle «unità di lavoro» al momento stesso dell’assunzione degli impegni. Essa afferma che è questa la ragione per cui ha dovuto accettare, per il passato, il metodo dell’estrapolazione a ritroso, proposto da alcuni esperti. Essa osserva che tale metodo si basava su dati affidabili per il 1992, ed è stato applicato alle operazioni passate della SFMI-[OSCURATO:PERSONA], riprese ogni anno nella contabilità dal 1986 e verificate dai revisori dei conti. 115. Essa sostiene che il ricorso, da parte della [OSCURATO:PERSONA], a un simile tipo di metodologia «globalizzante» sarebbe stato in principio avallato dal Tribunale nella sua sentenza 27 febbraio 1997, causa T‑106/95, FFSA e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA], pag. II‑229, punti 103 e segg.), insieme ai dati contabili sulla base dei quali la stessa è stata applicata. 116. [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica francese, afferma che le ricorrenti non hanno dimostrato né, da un lato, l’esistenza di un metodo alternativo più preciso né, dall’altro, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia fondato la propria decisione su fatti materialmente inesatti o abbia oltrepassato il suo potere discrezionale in materia. 117. Per quanto riguarda i dati forniti per il 1992, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che le autorità francesi hanno comunicato il 24 maggio 1996 la rettifica per il 1992, nonché i calcoli per gli anni 1986-1991, che erano basati, a partire da allora, sulle tariffe reali e i costi unitari del 1992 estrapolati a ritroso, oltre ai calcoli relativi agli anni 1993-1995, basati sui dati della contabilità analitica dell’anno considerato. 118. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la Corte ha evidenziato nella sua sentenza che le «condizioni normali di mercato» devono valutarsi con riferimento agli elementi oggettivi e verificabili a disposizione. [OSCURATO:PERSONA] ne deduce che, essendo la contabilità esistente nel 1992 la sola disponibile, essa non aveva alcuna ragione di rimettere in discussione tali dati, in mancanza di altri dati più precisi. 119. Per quanto riguarda il «deflatore» utilizzato per l’estrapolazione a ritroso, che era quello dell’evoluzione della massa salariale, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che esso è stato usato come indice dell’evoluzione dei costi perché ritenuto il più rappresentativo dei costi totali di [OSCURATO:PERSONA] per consentire l’attualizzazione dei costi dopo il 1992, dato che la massa salariale cost ituiva circa il 75% dei costi di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le ricorrenti non abbiano saputo proporre un indice più adatto per il periodo considerato. Il punto 539 sarebbe stato un indice troppo parziale, poiché esisterebbero due punti 539, uno per gli uffici e uno per lo smistamento, ai quali si aggiungono la «statistica 742» per la distribuzione e il costo del carico trasportato. [OSCURATO:PERSONA] afferma che il fatto di avere scelto un deflatore più complessivo non può rappresentare un manifesto errore di valutazione. Essa fa altresì osservare che le ricorrenti non hanno neppure tentato di dimostrare i costi maggiorati secondo il metodo alternativo per il periodo 1986-1992. 120. [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che le convenzioni tariffarie concluse tra [OSCURATO:PERSONA] e la SFMI sono del tutto inadeguate per determinare i costi integrali, poiché il loro scopo era quello di definire la remunerazione relativa alle prestazioni di esercizio nonché la remunerazione commerciale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude che i costi integrali realmente affrontati dovevano essere calcolati diversamente per essere quindi confrontati con la remunerazione pagata, in modo da concludere circa l’esistenza o meno di aiuti. 121. La Repubblica francese precisa che [OSCURATO:PERSONA] è stata tenuta a produrre una contabilità del tipo di quella delle imprese commerciali solo dal 1991, nell’ambito della riforma generale posta in essere dalla legge 90‑568. Essa aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] ha elaborato taluni metodi di calcolo dei costi sufficientemente precisi ed omogenei che, dal 1992, le hanno consentito di perfezionare la valutazione dei costi reali affrontati per le attività della sua controllata. Essa ritiene quindi che il metodo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata si sia basato sugli elementi di analisi dei costi più affidabili, tenendo nel contempo nel dovuto conto la specificità della situazione di un’impresa come [OSCURATO:PERSONA]. – Giudizio del Tribunale 122. Va innanzitutto esaminata l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la censura delle ricorrenti relativa al metodo dell’estrapolazione a ritroso è nuova e quindi irricevibile. 123. Ai sensi dell’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. 124. Nel presente caso, è sufficiente osservare che le ricorrenti hanno già censurato, ai punti 212‑220 del ricorso introduttivo, il metodo di estrapolazione a ritroso che ha portato alla stima dei costi per il periodo 1986‑1991 sulla base dei costi per il 1992. In particolare, le ricorrenti hanno sostenuto che «l’estrapolazione a ritroso (…) presuppone[va] che i costi e i prezzi di subfornitura [evolvessero] in modo costante e parallelo». Così, chiarendo la loro argomentazione sul carattere lineare dell’estrapolazione a ritroso, le ricorrenti non hanno sollevato un motivo nuovo o diverso, ma hanno sviluppato il proprio ragionamento sul punto, già contenuto nel ricorso. 125. Va anche ricordato che le ricorrenti hanno dovuto proporre il proprio ricorso senza aver potuto consultare né la relazione [OSCURATO:PERSONA] né le risposte del governo francese. Infatti, tali documenti sono stati trasmessi alle ricorrenti solo dopo le misure di organizzazione del procedimento assunte nel maggio 1998. 126. A tale proposito, va osservato che il metodo di estrapolazione a ritroso è stato esposto nella decisione impugnata in modo sintetico, poiché esso è spiegato soltanto ai punti 33 e 43 della decisione stessa. Ebbene, da tali punti non risulta in modo inequivocabile che l’estrapolazione a ritroso fosse lineare. 127. Alla luce di quanto esposto, non si può rimproverare alle ricorrenti di non avere censurato in modo dettagliato, nel loro ricorso, la linearità del metodo dell’estrapolazione a ritroso. Ne consegue che l’argomento relativo alla linearità del metodo di estrapolazione a ritroso è ricevibile. 128. Nel merito, occorre ricordare che la valutazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del modo in cui i costi di [OSCURATO:PERSONA] causati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale alla propria controllata sono calcolati in assenza di una contabilità analitica implica una valutazione economica complessa. Ora, la [OSCURATO:PERSONA], quando adotta un atto che implica una valutazione economica complessa, gode di un ampio potere discrezionale ed il sindacato giurisdizionale di tale atto, pur essendo in linea di principio «completo» sul fatto che un provvedimento rientri o meno nel campo di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato, si limita a verificare il rispetto delle regole riguardanti la procedura e la motivazione, l’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione per compiere la scelta contestata, l’assenza di errori manifesti nella valutazione di tali fatti o l’assenza di sviamento di potere. In particolare, non spetta al Tribunale sostituire la sua valutazione economica a quella dell’autore della decisione (sentenze del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T‑126/96 e T-127/96, BFM e EFIM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3437, punto 81; 12 dicembre 2000, causa T‑296/97, Alitalia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3871, punto 105, e 6 marzo 2003, cause riunite T‑228/99 e T‑233/99, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Westfalen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑435, punto 282). 129. Va innanzitutto ricordato che il metodo dell’estrapolazione a ritroso consisteva, in questo caso, nell’applicare un deflatore al costo di ciascun prodotto utilizzando come riferimento il costo nel 1992 e, come deflatore, il tasso di crescita della massa salariale, moltiplicando quindi il costo depurato dall’inflazione così ottenuto per il volume di attività relativa al prodotto dato per l’anno che interessa. 130. Le ricorrenti contestano il carattere lineare dell’estrapolazione a ritroso, in sostanza, in quanto tale metodo non tiene conto dei rendimenti di scala crescenti. Secondo le ricorrenti il costo unitario totale di produzione delle attività di corriere espresso dovrebbe diminuire con l’aumento del volume di produzione. 131. Tale ragionamento si riferisce al caso di un’impresa privata che inizia a svolgere la propria attività e, in particolare, all’eventualità che essa crei ex novo la propria rete di distribuzione. Esso non si applica alla creazione di una nuova attività che rappresenta soltanto una piccola parte di un’attività già esistente, per la quale sono già stati affrontati la maggior parte dei costi fissi. Infatti, in un settore come quello considerato qui, in cui i costi fissi sono molto importanti, ma derivano direttamente dall’esistenza stessa della rete di [OSCURATO:PERSONA] e non hanno legami con l’attività della società controllata, la tesi delle ricorrenti non può essere accolta. 132. Inoltre, i chiarimenti della [OSCURATO:PERSONA] – stando ai quali, in particolare, poiché la quota delle operazioni per la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasta marginale rispetto all’attività complessiva di [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe stato possibile realizzare vere economie di scala – non sono contraddetti dalle ricorrenti. 133. Alla luce di quanto esposto, si deve concludere che le ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di un manifesto errore di valutazione nella scelta del metodo dell’estrapolazione a ritroso lineare. 134. Per quanto riguarda la critica delle ricorrenti circa la scelta dell’anno a partire dal quale è stata effettuata l’estrapolazione a ritroso, va ricordato che, fino al 1991, [OSCURATO:PERSONA] faceva parte della pubblica amministrazione francese e non aveva l’obbligo di tenere una contabilità analitica. Infatti, è solo con l’entrata in vigore della legge 90‑568 che gli obblighi contabili di [OSCURATO:PERSONA] sono stati allineati a quelli delle imprese private. 135. Per quanto riguarda inoltre la scelta del 1992 come punto di partenza per l’estrapolazione a ritroso dei costi, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato, senza essere contraddetta dalle ricorrenti, che è solo a partire dal 1992 che i cronometraggi precisi e la contabilità analitica hanno consentito un calcolo esatto dei costi delle prestazioni a favore della SFMI-[OSCURATO:PERSONA]. 136. [OSCURATO:PERSONA] doveva infatti ovviare all’assenza di contabilità analitica all’interno di [OSCURATO:PERSONA] prima del 1992. Poiché la contabilità del 1992 è stata la prima ad essere effettuata con il sistema della contabilità analitica, la [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto di fare ad essa riferimento. Ciò tanto più che, come la Corte ha osservato nella propria sentenza, le condizioni normali di mercato dovevano essere valutate con riferimento agli elementi obiettivi e verificabili a disposizione. D’altra parte, le ricorrenti non hanno saputo dimostrare che esistessero altri dati più precisi. 137. Inoltre, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ovviato all’assenza di contabilità analitica all’interno di [OSCURATO:PERSONA] prima del 1992 facendo ricorso al metodo dell’estrapolazione a ritroso rientra nell’ampio potere discrezionale di cui essa dispone in tale ambito. 138. Alla luce di quanto precede, si deve ritenere che le ricorrenti non abbiano dimostrato l’esistenza di un manifesto errore di valutazione nella scelta dell’anno sulla base del quale l’estrapolazione a ritroso è stata effettuata. 139. Per quanto riguarda gli argomenti che le ricorrenti fondano sulla relazione della Cour des comptes (Corte dei conti francese), va ricordato che le ricorrenti non hanno dimostrato quali elementi oggettivi la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto utilizzare in luogo della contabilità di [OSCURATO:PERSONA] del 1992. Così, anche ammettendo che la contabilità di [OSCURATO:PERSONA] del 1992 non fosse analitica, non si potrebbe rilevare alcun errore manifesto della [OSCURATO:PERSONA], posto che essa ha legittimamente potuto utilizzare la contabilità di [OSCURATO:PERSONA], che era l’unica in grado di consentire una valutazione della sovvenzione in esame rispetto ai costi reali ai sensi della sentenza della Corte. 140. Per quanto riguarda il deflatore scelto, vale a dire il tasso di crescita della massa salariale, che corrisponde all’insieme delle retribuzioni e dei contributi a carico del datore di lavoro, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che si è trattato di una scelta logica, poiché le retribuzioni rappresentavano il 75% dei costi della rete operativa di [OSCURATO:PERSONA]. 141. È senza dubbio vero che il tasso di crescita della massa salariale è legato all’evoluzione globale del numero dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] e che l’uso del costo unitario del lavoro avrebbe permesso di ricavare in modo più accurato il costo di una singola attività. Come risulta dalla relazione [OSCURATO:PERSONA] del 1996, se un costo è determinato pari a 100 nel 1992 e la massa salariale è cresciuta del 5% tra il 1991 e il 1992, il costo estrapolato a ritroso per il 1991 è stimato a 95,2. 142. Le ricorrenti non hanno però dimostrato che sia errata l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale le retribuzioni costituiscono il principale componente dei costi di [OSCURATO:PERSONA], e che dunque la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un manifesto errore di valutazione scegliendo la massa salariale come deflatore. Né le ricorrenti hanno dimostrato che l’utilizzo di un altro deflatore avrebbe condotto ad un aumento dei costi di [OSCURATO:PERSONA] risultanti dall’estrapolazione a ritroso. 143. Inoltre, in risposta alle affermazioni effettuate dalle ricorrenti nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato due relazioni supplementari provenienti dallo studio [OSCURATO:PERSONA], vale a dire una relazione del 1999 e una del 2004, nelle quali è stato effettuato il calcolo dell’estrapolazione a ritroso utilizzando il punto 539 (uffici) e il costo medio di un dipendente. I risultati di tali calcoli, esposti nell’allegato 4 alla relazione del 1999 e a pag. 17 della relazione del 2004, mostrano che l’utilizzo di tali due coefficienti condurrebbe a ridurre leggermente i costi integrali di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo 1986‑1992 rispetto all’utilizzo come deflatore della massa salariale. Tali calcoli dimostrano in tal modo che il deflatore proposto dalle ricorrenti non porterebbe a ritenere più elevati i costi completi di [OSCURATO:PERSONA] per la fornitura di assistenza logistica e commerciale alla propria controllata. 144. Di conseguenza, si deve concludere che le ricorrenti non sono riuscite a dimostrare che l’estrapolazione a ritroso avrebbe condotto a risultati differenti – e meno che mai a risultati indicanti costi più elevati per [OSCURATO:PERSONA] – qualora la [OSCURATO:PERSONA] avesse utilizzato un altro deflatore. Si deve quindi dichiarare che le ricorrenti non hanno dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un manifesto errore di valutazione nella propria scelta del deflatore. 145. Per quanto riguarda gli argomenti delle ricorrenti secondo i quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto utilizzare le convenzioni esistenti tra [OSCURATO:PERSONA] e la SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] anziché il metodo dell’estrapolazione a ritroso, è sufficiente osservare, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA], che le convenzioni tra [OSCURATO:PERSONA] e la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] sono inadatte per definire i costi integrali, avendo esse lo scopo di definire la remunerazione per le prestazioni di esercizio e la remunerazione commerciale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] giustamente rileva, infatti, che una convenzione tariffaria non equivale ad una contabilità analitica ed è quindi irrilevante per il calcolo dei costi. 146. Di conseguenza, le ricorrenti non hanno spiegato in che modo l’utilizzo di tali convenzioni avrebbe potuto condurre ad una valutazione più precisa dei costi generati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale alla SFMI‑[OSCURATO:PERSONA] rispetto all’utilizzo del metodo dell’estrapolazione a ritroso. 147. Alla luce di quanto esposto, la prima parte del quarto motivo va respinta nella parte in cui fa riferimento al metodo dell’estrapolazione a ritroso. Sulla mancata considerazione di taluni elementi del concetto di aiuto di Stato Sul trasferimento della Postadex – Argomenti delle parti 148. Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore di diritto ritenendo che il trasferimento gratuito della Postadex si inquadrasse nelle relazioni tra le società di un medesimo gruppo. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel ritenere che il trasferimento gratuito di un bene immateriale, come l’avviamento, fosse una vicenda normale tipica del rapporto tra una società controllante e la sua controllata. Secondo le ricorrenti, in generale il trasferimento di un bene da una società controllante alla sua controllata comporta una remunerazione, o configura un conferimento di capitale o è oggetto di un credito a favore della società controllante. Sarebbe raramente nell’interesse di una società controllante trasferire un bene a titolo gratuito. 149. Esse ritengono che, se un esperto indipendente avesse stimato il valore della Postadex, lo stesso sarebbe stato valutato oltre 38 milioni di franchi francesi (FRF) (circa EUR 5 793 062). Infatti, l’ultimo fatturato annuale della Postadex, al momento del trasferimento, sarebbe indicativo di tale valore. 150. Le ricorrenti sostengono che, se la [OSCURATO:PERSONA] considera il valore stimato della Postadex (FRF 38 milioni) come un conferimento di capitale di [OSCURATO:PERSONA] nella SFMI, la TAT, con una sottoscrizione di FRF 3,4 milioni (EUR 518 326,66) su un capitale totale di FRF 10 milioni (EUR 1 524 490,17), disporrebbe non del 34%, ma solo del 7% del capitale della SFMI. 151. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto del fatto che, contrariamente a quanto accade in un gruppo privato, è grazie alle risorse del monopolio legale che [OSCURATO:PERSONA] ha potuto creare, finanziare e sviluppare il servizio Postadex, che non fa parte del settore riservato. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato qui la sua prassi decisionale nel settore delle telecomunicazioni. In proposito, le ricorrenti fanno riferimento alle linee direttrici sull’applicazione delle regole di concorrenza della CEE nel settore delle telecomunicazioni (GU 1991, C 233, pag. 2). Secondo tali orientamenti, «il fatto di sovvenzionare le attività aperte alla concorrenza e concernenti servizi o prodotti, attribuendone i costi alle attività svolte in regime di monopolio, può provocare distorsioni della concorrenza in violazione dell’articolo 86». 152. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore di diritto nel ritenere che il trasferimento della Postadex, non comportando un vantaggio in denaro per la SFMI-[OSCURATO:PERSONA], non costituisse un aiuto di Stato a favore di quest’ultima. A tale proposito, le ricorrenti ricordano che il concetto di aiuto di Stato si definisce in funzione degli effetti del provvedimento contestato e non della natura del vantaggio concesso. 153. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il trasferimento della Postadex non ha comportato alcun costo per [OSCURATO:PERSONA] e che la Corte ha fatto riferimento, nella propria sentenza, soltanto alla remunerazione destinata alla copertura dei costi. 154. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il trasferimento della Postadex alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] costituisca una conseguenza diretta dello spostamento sulle controllate del servizio di corriere espresso all’interno di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che la clientela della Postadex non aveva un valore contabilizzabile e che era impossibile misurare il beneficio economico costituito da tale elemento. Per tali motivi la [OSCURATO:PERSONA] non ritiene che si trattasse di un aiuto di Stato. 155. In via subordinata, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda di avere accettato la stima fornita dalle denuncianti di un valore di FRF 38 milioni (circa EUR 5 793 062) per il conferimento della Postadex, al fine di dimostrare che il tasso di rendimento interno restava superiore al costo del capitale. 156. [OSCURATO:PERSONA] conclude che, poiché il conferimento della Postadex era conforme alla realtà del gruppo ed era per [OSCURATO:PERSONA], in quanto investitore, sufficientemente remunerativo, essa non ha ritenuto necessario addentrarsi in valutazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nella denuncia. 157. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che la pretesa rivalutazione della quota della TAT nel capitale della SFMI è un motivo nuovo, che non deriva da fatti sopravvenuti nel corso del procedimento e che, pertanto, è manifestamente irricevibile. Essa sostiene in via subordinata che, nella parte in cui la decisione impugnata riguarda l’esistenza o meno di aiuti di Stato a favore della SFMI-[OSCURATO:PERSONA] provenienti da [OSCURATO:PERSONA], un eventuale aiuto alla TAT dovrebbe, in linea di principio, essere oggetto di un’altra decisione, avente un oggetto diverso da quello della decision e impugnata. – Giudizio del Tribunale 158. Secondo una giurisprudenza costante, il concetto di aiuto di Stato, ai sensi dell’art. 92 del Trattato, ha un ambito di applicazione assai ampio. Tale disposizione ha infatti lo scopo di evitare che sugli scambi fra Stati membri incidano eventuali vantaggi concessi dalle pubbliche autorità i quali, sotto varie forme, alterino o rischino di alterare la concorrenza, favorendo determinate imprese o determinati prodotti (sentenze della Corte 2 luglio 1974, causa 173/73, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 709, punto 26, e 15 marzo 1994, causa C‑387/92, [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑877, punto 12). Il concetto di aiuto abbraccia dunque non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono identici effetti (sentenza [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 13). 159. Va osservato che fra i vantaggi indiretti che producono gli stessi effetti delle sovvenzioni è compresa la fornitura di beni o servizi a condizioni di favore (v. sentenza della Corte 20 novembre 2003, causa C‑126/01, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑13769, punto 29, e giurisprudenza ivi citata). 160. Inoltre, secondo una costante giurisprudenza, l’art. 92, n. 1, del Trattato non distingue gli interventi pubblici a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34, e giurisprudenza ivi citata). 161. Per quanto riguarda il trasferimento della Postadex, la [OSCURATO:PERSONA] afferma in sostanza che esso non ha creato alcun costo e che dunque non si tratterebbe di un aiuto di Stato, poiché nella propria sentenza la Corte avrebbe fatto riferimento soltanto alla remunerazione destinata alla copertura dei costi. 162. Ebbene, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale il trasferimento della clientela della Postadex sarebbe stato una logica conseguenza della creazione di una controllata, e pertanto non costituirebbe un aiuto di Stato, non può essere accolto. 163. Va rilevato, in primo luogo, che si tratta di un provvedimento separato dall’assistenza logistica e commerciale. 164. È infatti pacifico che [OSCURATO:PERSONA] ha trasferito alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] la clientela del proprio servizio Postadex senza alcuna contropartita. Risulta dalle risposte della [OSCURATO:PERSONA] alle domande del Tribunale che la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non ha in alcun modo ripagato il trasferimento della clientela della Postadex. 165. La clientela della Postadex costituiva un bene immateriale provvisto di valore economico. Va inoltre ricordato che è grazie alle risorse derivanti dal monopolio legale che [OSCURATO:PERSONA] ha potuto creare il servizio Postadex. Il trasferimento di un tale bene immateriale costituisce un vantaggio per il beneficiario. 166. Inoltre, la decisione di trasferire la Postadex alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] può essere imputata allo Stato. Infatti, le modalità di esercizio e commercializzazione del servizio di corriere espresso che la SFMI garantiva con la denominazione di EMS/[OSCURATO:PERSONA] sono state definite con una circolare del Ministero francese delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 19 agosto 1986. 167. Va dunque rilevato che il trasferimento della Postadex alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] costituisce un aiuto di Stato, poiché la SFMI-Chronpost non ha versato alcuna contropartita a [OSCURATO:PERSONA]. 168. Tale constatazione non è inficiata dall’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la clientela della Postadex non aveva un controvalore contabile. 169. Infatti, la circostanza che si tratti di un elemento difficilmente valutabile non significa che esso sia privo di valore. A tale proposito, va ricordato che la predisposizione e la commercializzazione di liste di indirizzi per talune attività costituiscono, in quanto tali, attività economiche. 170. Nel presente caso è pacifico, come risulta del resto dalla lettera del 21 gennaio 1993 delle autorità francesi, che i contratti della clientela del servizio Postadex sono stati trasferiti alla SFMI. Inoltre, la relazione del consiglio di amministrazione della SFMI 12 maggio 1987 indica che «il trasferimento dell’attività della Postadex alla [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto in modo progressivo dal 1° gennaio al 30 giugno 1986» e che «si poteva ritenere che, a tale data, detto trasferimento si fosse svolto senza rilevante perdita di clienti». 171. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto ritenendo che il trasferimento della clientela Postadex non costituisse un aiuto di Stato in quanto non comportava alcun vantaggio in denaro. Di conseguenza, la decisione impugnata va annullata nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il trasferimento della Postadex da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] non costituisse un aiuto di Stato. Sul marchio di [OSCURATO:PERSONA] – Argomenti delle parti 172. Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore di diritto nel ritenere che l’immagine di marca di [OSCURATO:PERSONA] non costituisse un elemento distinto dal trasferimento del servizio Postadex o dall’accesso alla rete. Le ricorrenti evidenziano che l’immagine di marca di [OSCURATO:PERSONA] rappresenta un bene immateriale, dotato in sé di valore economico, composto dall’insieme degli elementi rappresentativi di [OSCURATO:PERSONA] (colore giallo, logo e insegna). A tale proposito, le ricorrenti affermano che il valore economico dell’immagine di [OSCURATO:PERSONA] rappresenta un rilevante vantaggio concorrenziale che può essere determinante per la conquista di un mercato. D’altra parte, le ricorrenti ritengono che, una volta che l’impresa ha conquistato una rilevante quota di mercato grazie al vantaggio costituito dall’immagine di marca, tale vantaggio sia definitivo. 173. Il trasferimento gratuito alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] dell’immagine di marca di [OSCURATO:PERSONA], provvista di un valore economico rilevante e finanziata dai ricavi del monopolio, costituirebbe dunque un aiuto di Stato. 174. Le ricorrenti ritengono che, sebbene l’utilizzo dell’immagine di [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale non sia costato nulla a [OSCURATO:PERSONA], si dovrebbe almeno considerare un «costo di sostituzione». Le ricorrenti sono dell’opinione che la sentenza della Corte si riferisca ai costi reali soltanto rispetto all’accesso alla rete, che non rientra in una logica puramente commerciale. Invece in una situazione in cui [OSCURATO:PERSONA] consente ad una sua controllata di utilizzare, ad esempio, i suoi veicoli per fini pubblicitari, [OSCURATO:PERSONA] stessa dovrebbe chiedere per questo un compenso. 175. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’immagine di marca non comporti né un costo né un mancato guadagno, per [OSCURATO:PERSONA], che non siano già stati considerati con il sistema dei costi integrali. Essa osserva che le ricorrenti continuano a ragionare non in termini di costi, ma di vantaggi «incrementali», tentando di determinare la «corretta» remunerazione dell’attività della SFMI-[OSCURATO:PERSONA]. Ma un simile approccio non sarebbe conforme a quello dei «costi integrali», che è un metodo globale che arriva a tenere conto degli ammortamenti e della conservazione dei locali della società controllante. 176. Essa aggiunge che non esiste né un mercato né un interesse per lo spazio di affissione e per l’immagine di [OSCURATO:PERSONA]. – Giudizio del Tribunale 177. Ritenere che l’immagine di marca di [OSCURATO:PERSONA] sia un bene immateriale non significa necessariamente che il suo utilizzo costituisca un elemento distinto dall’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA]. In mancanza di elementi che dimostrino che l’immagine di marca è stata oggetto di un tale trasferimento separato, si deve ritenere che l’utilizzo dell’immagine di marca di [OSCURATO:PERSONA] derivi piuttosto dalla prestazione, in quanto tale, di detta assistenza logistica e commerciale e ne costituisca un elemento accessorio. Tale conclusione non è posta in dubbio dagli elementi forniti dalle ricorrenti nell’allegato 4 alle proprie osservazioni scritte. Le ricorrenti si riferiscono unicamente alle pubblicità di [OSCURATO:PERSONA] che presentano [OSCURATO:PERSONA] come uno dei suoi servizi, oltre che alle dichiarazioni della SFMI-[OSCURATO:PERSONA] che indicano il suo desiderio di «utilizzare i contatti di [OSCURATO:PERSONA] con i grandi fornitori per avvicinare nel modo migliore taluni potenziali clienti». Tali elementi confermano, al contrario, il carattere accessorio dell’uso dell’immagine di marca di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’assistenza logistica e commerciale che [OSCURATO:PERSONA] afferma di avere fornito in cambio di un compenso almeno equivalente ai suoi costi integrali. 178. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso errori nel ritenere che l’utilizzo dell’immagine di [OSCURATO:PERSONA] da parte della sua controllata non costituisse un aiuto di Stato separato dalla remunerazione dei costi integrali di [OSCURATO:PERSONA]. In proposito bisogna tuttavia anche ricordare, rispetto alle considerazioni svolte precedentemente ai punti 72‑85, nell’ambito della valutazione del motivo in cui si lamenta una violazione dell’obbligo di motivazione, che il Tribunale non può verificare se esistano i requisiti del concetto di aiuto di Stato nel caso della fornitura di assistenza logistica e commerciale alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA], ivi compreso l’utilizzo dell’immagine di marca di [OSCURATO:PERSONA]. 179. Alla luce di quanto esposto, la seconda parte del quarto motivo va accolta per quanto riguarda il trasferimento del servizio Postadex e respinta per quanto riguarda l’utilizzo dell’immagine di marca di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Sul motivo con cui si lamentano manifesti errori di valutazione e inesattezze materiali Osservazioni generali 180. Per quanto riguarda il terzo motivo, relativo ad errori manifesti di valutazione e ad inesattezze materiali, una parte delle censure sollevate nell’ambito di tale motivo è già stata respinta nella sentenza del Tribunale e non è stata oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte. Si tratta in particolare delle censure relative alla pubblicità su [OSCURATO:PERSONA], alla procedura di sdoganamento delle spedizioni della SFMI-[OSCURATO:PERSONA] e al diritto di bollo (sentenza del Tribunale, cit., punti 95‑124). Per quanto riguarda gli argomenti restanti, risulta dai punti 92 e 93 della sentenza del Tribunale, nonché dalle memorie delle ricorrenti, che essi si sovrappongono ai motivi già esaminati nella presente sentenza. Ciò risulta esplicitamente dalle osservazioni scritte delle ricorrenti (punto 84). Infatti, la sola parte del presente motivo di annullamento che non è stata trattata è quella relativa al presunto vantaggio derivante alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] dall’esenzione di [OSCURATO:PERSONA] dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) e dal suo assoggettamento ad un’imposta ridotta sulle retribuzioni. Argomenti delle parti 181. Il ragionamento delle ricorrenti mira, in sostanza, ad affermare che [OSCURATO:PERSONA] era soggetta ad un’aliquota fiscale uniforme sulle retribuzioni del 4,25%, mentre le altre imprese versavano un’aliquota media del 9,15%. Secondo le ricorrenti, tale vantaggio si è traslato sulla SFMI-[OSCURATO:PERSONA] in quanto, anche se essa avesse pagato i costi integrali di [OSCURATO:PERSONA], tali costi sarebbero comunque stati inferiori a quelli che avrebbe dovuto affrontare un’impresa normale. 182. Le ricorrenti contestano la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale il vantaggio ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] grazie al suo assoggettamento ad un’aliquota fiscale ridotta sulle retribuzioni sarebbe più che compensato dallo svantaggio dell’IVA che essa versa sui propri acquisti. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe assoggettata ad ogni effetto all’imposta sulle retribuzioni allo stesso modo di tutte le altre imprese, che non sono state assoggettate all’IVA su almeno il 90% del loro fatturato. Le ricorrenti affermano che l’aliquota normale dell’imposta sulle retribuzioni è del 4,25%, ma che tale aliquota è elevata all’8,50% per la parte di paga individuale annuale compresa tra FRF 40 780 (EUR 6 216,87) e FRF 81 490 (EUR 12 423,07) e al 13,60% per la parte della stessa eccedente FRF 81 490 (EUR 12 423,07). Ebbene, fino al 1° settembre 1994 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe beneficiato dell’applicazione di un’aliquota ridotta uniforme del 4,25% per l’imposta sulle retribuzioni, calcolata sulla sola paga base (con esclusione di premi e vantaggi in natura). Di conseguenza, il vantaggio di tale aliquota ridotta rispetto all’aliquota media ponderata del 9,15% (in funzione della struttura della massa salariale) sarebbe evidente. Non si verificherebbe quindi la compensazione con il mancato assoggettamento ad IVA: al contrario, l’applicazione dell’aliquota ridotta si tradurrebbe in un mancato guadagno per lo Stato. 183. Le ricorrenti evidenziano anche l’incomparabilità e l’assenza di un comune denominatore nella situazione fiscale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’imposta sulle retribuzioni, da un lato, e all’IVA, dall’altro. Infatti la base di calcolo dell’imposta sulle retribuzioni è costituita dalla massa salariale dell’impresa, mentre la base imponibile dell’IVA è costituita dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi. L’aliquota IVA normale del 20,6% e le aliquote dell’imposta sulle retribuzioni del 4,25%, 8,50% e 13,60% non sono inoltre comparabili. Pertanto le ricorrenti contestano le dimensioni del carico fiscale di [OSCURATO:PERSONA], a causa della sua esenzione dall’IVA. 184. Le ricorrenti sostengono inoltre che la compensazione di un vantaggio fiscale con gli oneri fiscali sostenuti in altra sede non modifica la natura di aiuto di Stato di tale vantaggio. La richiesta della [OSCURATO:PERSONA] alle autorità francesi di eliminarlo dimostrerebbe che si tratta di un’agevolazione fiscale. Le ricorrenti osservano anche che, nel caso in esame, il «costo supplementare» dell’esenzione dall’IVA di cui beneficia [OSCURATO:PERSONA] non è legato ad una funzione di servizio pubblico per quanto riguarda le attività della SFMI-[OSCURATO:PERSONA], che sono aperte alla concorrenza. 185. [OSCURATO:PERSONA] fa osservare, in primo luogo, che il regime fiscale di [OSCURATO:PERSONA] è più gravoso di quello dei suoi concorrenti. Tale ragionamento sarebbe confermato dai dati comunicati dalle autorità francesi, che valutano l’IVA non recuperabile versata da [OSCURATO:PERSONA] pari a FRF 274 milioni (EUR 41 771 030,72) e l’imposta versata sulle retribuzioni pari a FRF 74 milioni (EUR 11 281 227,28) nel 1993, con il risultato di un carico fiscale complessivo, per la [OSCURATO:PERSONA], di FRF 352 milioni (EUR 53 662 054,07). Tali oneri non avrebbero un equivalente per i suoi concorrenti che non sono soggetti all’imposta sulle retribuzioni e possono detrarre l’IVA che versano. 186. In secondo luogo, il presunto vantaggio commerciale derivante dal fatto che i clienti di [OSCURATO:PERSONA] non devono pagare l’IVA sulle prestazioni di quest’ultima non sarebbe reale. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’esenzione di [OSCURATO:PERSONA] dall’IVA compensa il vantaggio di cui essa beneficia quanto all’imposta sulle retribuzioni. Infatti, in base alle informazioni trasmesse dalle autorità francesi, la maggior parte del fatturato di [OSCURATO:PERSONA] (83,4%) è realizzata con clienti assoggettati ad IVA, i quali potrebbero dunque detrarre l’IVA pagata ai concorrenti di [OSCURATO:PERSONA], ma non l’imposta sulle retribuzioni contenuta nei prezzi di [OSCURATO:PERSONA]. Tale elemento del costo finale sarebbe ben più gravoso dell’obbligo di anticipare una somma a titolo di IVA recuperabile, il che comporterebbe uno svantaggio commerciale per [OSCURATO:PERSONA]. 187. La Repubblica francese afferma che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti affermando che «l’aliquota ordinaria dell’imposta sulle retribuzioni deriva da simulazioni numeriche precise del governo francese, le quali consentono di raggiungere l’equilibrio (…)», le aliquote dell’imposta sulle retribuzioni e le soglie di applicazione relative non sono state determinate con l’obiettivo di realizzare un equilibrio con le imprese soggette ad IVA. Essa aggiunge che una simile soluzione sarebbe impossibile da realizzare in pratica, tenuto conto del funzionamento molto diverso di tali due tributi. Inoltre, per mantenere l’equilibrio economico, ciascuna modifica dell’aliquota IVA comporterebbe una modifica corrispondente dell’aliquota dell’imposta sulle retribuzioni, il che non sarebbe realistico. 188. La Repubblica francese fa inoltre proprio l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] non gode di un vantaggio concorrenziale grazie all’esenzione dall’IVA. Essa fa osservare che l’imposta sulle retribuzioni rappresenta un onere fiscale parzialmente definitivo (deducibile dalla base imponibile dell’imposta sulle società), mentre l’IVA è integralmente detraibile (imposta su imposta), ed eventualmente rimborsabile. Essa conclude che gli oneri di [OSCURATO:PERSONA] sono dunque aggravati dal pagamento dell’imposta sulle retribuzioni e dall’assenza del diritto di detrarre l’IVA pagata sulle spese. Giudizio del Tribunale 189. Le ricorrenti affermano in sostanza che, anche se bastasse considerare soltanto i costi integrali sostenuti da [OSCURATO:PERSONA] per fornire assistenza logistica e commerciale alla SFMI-[OSCURATO:PERSONA], cosa che esse negano, tali costi sarebbero inferiori a quelli che avrebbe sopportato un’impresa privata, poiché [OSCURATO:PERSONA] può fornire i medesimi servizi ad un costo inferiore, essendo esentata dall’IVA e soggetta ad un’imposta sulle retribuzioni ridotta. 190. A tale proposito, basta osservare che la sentenza della Corte richiede soltanto che i costi dell’impresa pubblica siano rimborsati dalla sua controllata. La Corte non distingue dunque a seconda del fatto che tali costi siano inferiori a quelli di una società operante nelle condizioni normali di mercato. Di conseguenza, alla luce della sentenza della Corte, anche ammettendo che una parte dei costi di [OSCURATO:PERSONA] siano sovvenzionati dai provvedimenti fiscali denunciati dalle ricorrenti, la verifica dell’esistenza di un aiuto di Stato non sarebbe da ciò influenzata poiché, secondo la Corte, è sufficiente che i costi generati dalla fornitura di assistenza logistica e commerciale siano stati coperti. 191. Ne consegue che il terzo motivo va respinto nella parte in cui esso lamenta il vantaggio indiretto di cui la SFMI-[OSCURATO:PERSONA] avrebbe goduto grazie ai presunti vantaggi fiscali di [OSCURATO:PERSONA]. Sulle spese 192. [OSCURATO:PERSONA] sentenza del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata a sopportare le proprie spese e il 90% delle spese delle ricorrenti. Le intervenienti sono state condannate a sopportare le proprie spese. 193. [OSCURATO:PERSONA] sentenza della Corte, quest’ultima ha riservato la decisione sulle spese. Spetta quindi al Tribunale statuire, nella presente sentenza, sull’insieme delle spese relative ai vari gradi del giudizio, conformemente all’art. 121 del regolamento di procedura. 194. Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese ove le parti soccombano rispettivamente su uno o più capi. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie le conclusioni delle ricorrenti sono state per la maggior parte accolte nell’ambito del giudizio di rinvio. 195. Risulta quindi conforme a un equo apprezzamento delle circostanze disporre che la [OSCURATO:PERSONA] sopporti le proprie spese e il 75% delle spese delle ricorrenti, escluse quelle determinate dagli interventi, dinanzi al Tribunale e alla Corte. Le ricorrenti sopporteranno il resto delle proprie spese, dinanzi al Tribunale e alla Corte. 196. La Repubblica francese, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che sono intervenute nella controversia, sopporteranno le proprie spese, dinanzi al Tribunale e alla Corte, ai sensi dell’art. 87, n. 4, primo e terzo comma, del regolamento di procedura. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1° ottobre 1997, 98/365/CE, in merito a presunti aiuti della [OSCURATO:PERSONA] a favore della società SFMI-[OSCURATO:PERSONA], è annullata nella parte in cui essa dichiara che né l’assistenza logistica e commerciale fornita da [OSCURATO:PERSONA] alla sua controllata, la SFMI-[OSCURATO:PERSONA], né il trasferimento della Postadex costituiscono aiuti di Stato a favore della SFMI-[OSCURATO:PERSONA]. 2) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e il 75% delle spese delle ricorrenti, escluse quelle determinate dagli interventi, dinanzi al Tribunale e alla Corte. 3) Le ricorrenti sopporteranno il resto delle proprie spese, dinanzi al Tribunale e alla Corte. 4) La Repubblica francese, la [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese, dinanzi al Tribunale e alla Corte.
Sentenza Corte di giustizia UE/2006 — Fons Iuris — Fons Iuris