Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2026
ECLI:EU:T:2026:3
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0549_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 gennaio 2026 –
[OSCURATO:PERSONA]Alm/EUIPO – Jumpseat3D plus Germany (Rebell)
(causa T‑549/24)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo Rebell – Dichiarazione di decadenza parziale – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 – Interruzione del procedimento – Articolo 106, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 – Ripresa del procedimento – Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Domanda di decadenza – Articolo 63, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Notifica ai rappresentanti – Articolo 60, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625»
1.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza
(Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 6)
(v. punto 20)
2.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 72 e 95, § 2)
(v. punto 34)
3.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso diretto contro la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che dichiara la decadenza parziale di un marchio dell’Unione europea – Motivo vertente su una violazione relativa alle notifiche effettuate dall’EUIPO all’altra parte del procedimento – Impossibilità per la parte ricorrente di avvalersi del diritto asseritamente violato – Necessità di essere titolare del diritto invocato
(Art. 263 TFUE; regolamento della Commissione 2018/625, art. 60, § 1)
(v. punti 45, 46)
4.
Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso diretto contro la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che statuisce su un procedimento di decadenza – Irregolarità di procedura – Possibilità di ottenere l’annullamento della decisione impugnata dimostrando la probabilità di una decisione diversa in assenza di tale irregolarità
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 48)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.