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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2026

ECLI:EU:T:2026:3
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0549_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 gennaio 2026 – [OSCURATO:PERSONA]Alm/EUIPO – Jumpseat3D plus Germany (Rebell) (causa T‑549/24) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo Rebell – Dichiarazione di decadenza parziale – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 – Interruzione del procedimento – Articolo 106, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 – Ripresa del procedimento – Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Domanda di decadenza – Articolo 63, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Notifica ai rappresentanti – Articolo 60, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625»

1. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza (Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 6) (v. punto 20)

2. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 72 e 95, § 2) (v. punto 34)

3. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso diretto contro la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che dichiara la decadenza parziale di un marchio dell’Unione europea – Motivo vertente su una violazione relativa alle notifiche effettuate dall’EUIPO all’altra parte del procedimento – Impossibilità per la parte ricorrente di avvalersi del diritto asseritamente violato – Necessità di essere titolare del diritto invocato (Art. 263 TFUE; regolamento della Commissione 2018/625, art. 60, § 1) (v. punti 45, 46)

4. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso diretto contro la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che statuisce su un procedimento di decadenza – Irregolarità di procedura – Possibilità di ottenere l’annullamento della decisione impugnata dimostrando la probabilità di una decisione diversa in assenza di tale irregolarità (Art. 263 TFUE) (v. punto 48) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0549_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 gennaio 2026 – [OSCURATO:PERSONA]Alm/EUIPO – Jumpseat3D plus Germany (Rebell) (causa T‑549/24) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo Rebell – Dichiarazione di decadenza parziale – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore – Articolo 72, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001 – Interruzione del procedimento – Articolo 106, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001 – Ripresa del procedimento – Articolo 72, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Domanda di decadenza – Articolo 63, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 – Notifica ai rappresentanti – Articolo 60, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625» 1. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza (Art. 266 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 6) (v. punto 20) 2. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce di prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 72 e 95, § 2) (v. punto 34) 3. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso diretto contro la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che dichiara la decadenza parziale di un marchio dell’Unione europea – Motivo vertente su una violazione relativa alle notifiche effettuate dall’EUIPO all’altra parte del procedimento – Impossibilità per la parte ricorrente di avvalersi del diritto asseritamente violato – Necessità di essere titolare del diritto invocato (Art. 263 TFUE; regolamento della Commissione 2018/625, art. 60, § 1) (v. punti 45, 46) 4. Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Ricorso diretto contro la decisione di una commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) che statuisce su un procedimento di decadenza – Irregolarità di procedura – Possibilità di ottenere l’annullamento della decisione impugnata dimostrando la probabilità di una decisione diversa in assenza di tale irregolarità (Art. 263 TFUE) (v. punto 48) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.