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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2022

Cassazione n. 37171/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO,datiQ avviso alle - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 30/02/2022 (motivazione contestuale).

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile.

Il ricorso è inammissibile per l'assorbente motivo della tardiva proposizione.

Risulta dagli atti che il ricorso è stato depositato il 14/11/2022 e quindi successivamente ai 15 giorni previsti dall'art. 585 cod. proc. pen.

Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro

3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 3 aprile 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINO,datiQ avviso alle - udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso; L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 30/02/2022 (motivazione contestuale). Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente motivo della tardiva proposizione. Risulta dagli atti che il ricorso è stato depositato il 14/11/2022 e quindi successivamente ai 15 giorni previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 aprile 20
Sentenza Cassazione n. 37171/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris