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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 40348/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con altra sentenza di condanna per violazione della misura della sorveglianza speciale e alla violazione del divieto di reformatio in peius.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata che, con lineare e logica motivazione, ha escluso l'identità di nesso ideativo e volitivo tra le condotte contestate nelle due sentenze. 5.Non è ravvisabile alcuna violazione del principio del divieto di reformatio in peius, essendo il Collegio, nel rideterminare la pena per il solo reato di evasione, partito dalla pena base pari al minimo edittale ed avendo operato la riduzione massima per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 luglio 2021 .... [OSCURATO:PERSONA],ktre qtensore ---- e t • - ,.., ,,, ___/'i.. p, ;5" P•'---- [OSCURATO:PERSONA] ciente Maria S bi ign I O y k_, '_. 7 --- \

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che confermava la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con altra sentenza di condanna per violazione della misura della sorveglianza speciale e alla violazione del divieto di reformatio in peius. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è, all'evidenza, privo di specificità, riproducendo acriticamente profili di censura idoneamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata che, con lineare e logica motivazione, ha escluso l'identità di nesso ideativo e volitivo tra le condotte contestate nelle due sentenze. 5.Non è ravvisabile alcuna violazione del principio del divieto di reformatio in peius, essendo il Collegio, nel rideterminare la pena per il solo reato di evasione, partito dalla pena base pari al minimo edittale ed avendo operato la riduzione massima per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 luglio 2021 .... [OSCURATO:PERSONA],ktre qtensore ---- e t • - ,.., ,,, ___/'i.. p, ;5" P•'---- [OSCURATO:PERSONA] ciente Maria S bi ign I O y k_, '_. 7 --- \
Sentenza Cassazione n. 40348/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris