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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 19250/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità; udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 20/9/2021, ha rigettato il riesame e confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA], detto il "brodoso", già uomo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] alle dirette dipendenze del capo e con compiti esecutivi e operativi soprattutto nel settore estorsivo) è sottoposto a indagini in quanto, quale affiliato, avrebbe avuto la disponibilità di attingere dalla "cassa comune" gestita da [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato a disposizione per qualsiasi progetto criminale rientrante nel programma dell'associazione, in particolare sarebbe stato inviato a Vallecrosia in occasione dell'organizzazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe frequentato la masseria di [OSCURATO:PERSONA], che era una delle basi operative del gruppo di riferimento.

In relazione a tale reato in data 5 luglio 2021 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.

Provvedimento questo avverso il quale la difesa ha proposto riesame che il Tribunale Distrettuale, valorizzate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha respinto.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. 3.

In data 12 gennaio 2022 è pervenuta da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato.

1. In un unico articolato motivo la difesa rileva che il Tribunale non si sarebbe confrontato con gli argomenti indicati nella memoria depositata dalla difesa, nella quale le censure al provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari erano esposte in modo puntuale.

Ragione questa per la quale la motivazione dell'ordinanza ora impugnata, fondata su di una lettura sostanzialmente incompleta e comunque decontestualizzata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alcuni dei quali arrestati in tempi anteriori a quelli in contestazione, sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria.

Alcune delle dichiarazioni rese dai collaboratori, quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultano peraltro essere de relato, circostanza anche questa che il Tribunale non ha considerato e che sarebbe invece estremamente significativa in virtù della data in cui gli stessi, 2013, il primo, e 2015, il secondo, hanno rispettivamente avviato la collaborazione con la giustizia.

Russo, poi, fa riferimento a episodi molto risalenti nel tempo, quale quello relativo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe pure stato smentito dall'esito delle indagini effettuate dalla DDA di Genova come da provvedimento depositato dalla difesa.

Del tutto astratte, inoltre, sarebbero le dichiarazioni di Labate, che parla solo di una generica "messa" a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] e così anche i collaboratori più recenti, come Trunfio, che non hanno avuto contatti in carcere con [OSCURATO:PERSONA] e non hanno indicato episodi specifici a suo carico.

In assenza di una convergenza di dichiarazioni quanto a una effettiva e concreta partecipazione, in conclusione, il provvedimento impugnato, di fatto fondato sulla mera "messa a disposizione", sarebbe del tutto carente quanto alla motivazione circa il contributo che il ricorrente avrebbe fornito all'associazione e circa la sussistenza del dolo specifico di chi condivide il programma criminoso che caratterizza il sodalizio mafioso.

Le doglianze sono infondate.

1.1. La circostanza che il Tribunale non si sia confrontato in modo puntuale con le considerazioni e con gli argomenti specifici contenuti nella memoria non inficia la tenuta logica del provvedimento impugnato.

Se è vero che il giudice del controllo è tenuto a confrontarsi con le deduzioni difensive e a tenerne conto nella redazione della motivazione del provvedimento, così che l'omessa valutazione degli elementi indicati e degli argomenti contenuti nell'atto di impugnazione, ovvero in una memoria difensiva, determina un vizio di motivazione deducibile in cassazione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 con riferimento alla fase di merito), deve però ribadirsi che per la verifica dell'effettiva esistenza in concreto di tale vizio si deve fare riferimento al criterio decisorio tipico della fase e alla decisività del tema introdotto dalla difesa, che deve appunto essere tale da risultare idoneo a destrutturare la conclusione cui il giudice è pervenuto proprio sulla base dello standard probatorio applicato (cfr. Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220).

L'onere che il giudice ha di confrontarsi con gli argomenti della difesa, infatti, non può non risentire della specificità del criterio decisorio e degli standard probatori cui deve attenersi il giudice.

Ciò anche perché il giudice del controllo non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazione indichi le ragioni che sorreggono la conclusione cui è pervenuto, dimostrando di aver tenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170, con specifico riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630).

1.2. Nel caso di specie il Tribunale, se pure senza confrontarsi direttamente con ogni specifica e puntuale deduzione della difesa, facendo corretto riferimento allo standard probatorio tipico della fase cautelare, dando atto dell'avvenuto deposito della memoria e così considerando quanto in questa sostenuto, ha evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto che sussistessero i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato.

Sotto tale profilo la motivazione, la cui tenuta complessiva non risulta inficiata dagli argomenti e dalle considerazioni pure in questa sede evidenziate dalla difesa, risulta nel complesso adeguata.

1.2.1. La conclusione del Tribunale in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso è coerente agli elementi emersi.

Al di là delle pur articolate censure della difesa, infatti, i riferimenti alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e al significativo riscontro costituito dai fatti oggetto del procedimento .[OSCURATO:PERSONA] e da quanto riferito in quel procedimento da una delle persone offese, risultano allo stato idonei ai fini del giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza richiesto per la fase cautelare.

I quattro collaboratori di giustizia hanno tutti reso dichiarazioni che, seppure di diverso tenore, sono sostanzialmente convergenti quanto alla partecipazione del ricorrente all'associazione.

La circostanza che quelle rese da Russo e Labate siano risalenti nel tempo non vale da solo a escluderne la rilevanza quanto alla partecipazione, evidentemente da epoca precedente, del ricorrente all'associazione.

Quelle rese da Trunfio e Zappia rendono conto dell'esistenza di elementi significativi quanto alla partecipazione e alla continuità della stessa: Trunfio riferisce espressamente di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] che lui e il fratello Domenico facevano parte del gruppo di cui era capo [OSCURATO:PERSONA]; Zappia racconta uno specifico episodio nel quale si ricostruisce in termini specifici e dettagliati l'attività che i due fratelli [OSCURATO:PERSONA] hanno posto in essere nell'interesse del clan e del fine perseguito, anche con modalità tipicamente mafiose (cfr. pag. 16 dell'ordinanza impugnata).

Tali dichiarazioni, poi, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, hanno trovato decisivo riscontro nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], che, vittima del sequestro di persona commesso, ha riferito che il ricorrente e il fratello gli avevano espressamente detto di fare "parte di una famiglia di [OSCURATO:PERSONA]".

Affermazione quest'ultima che, per la provenienza dall'indagato e per il contenuto, ha di per sé una significativa consistenza dimostrativa quanto all'appartenenza del ricorrente al clan e dell'attività dallo stesso posta in essere a vantaggio del sodalizio.

1.2.2. A fronte degli elementi valorizzati dal Tribunale e della corretta valutazione degli stessi, le critiche articolate dalla difesa in ordine all'assenza di contestazione di delitti fine dell'associazione non risultano decisive.Con il riferimento alle dichiarazioni di Zappia quanto alla necessità di mantenere il controllo della zona mafiosa di competenza e alle modalità esecutive dell'episodio oggetto del processo [OSCURATO:PERSONA], infatti, il Tribunale, così conformandosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889; Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671), ha dato conto dell'esistenza allo stato di elementi sintomatici dell'inserimento del ricorrente nel sodalizio e della sua disponibilità a svolgere un ruolo dinamico e funzionale al perseguimento dei fini dell'associazione.

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità; udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata il 20/9/2021, ha rigettato il riesame e confermato l'ordinanza con la quale il GIUDICE delle [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA] (figlio di [OSCURATO:PERSONA], detto il "brodoso", già uomo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] alle dirette dipendenze del capo e con compiti esecutivi e operativi soprattutto nel settore estorsivo) è sottoposto a indagini in quanto, quale affiliato, avrebbe avuto la disponibilità di attingere dalla "cassa comune" gestita da [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato a disposizione per qualsiasi progetto criminale rientrante nel programma dell'associazione, in particolare sarebbe stato inviato a Vallecrosia in occasione dell'organizzazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe frequentato la masseria di [OSCURATO:PERSONA], che era una delle basi operative del gruppo di riferimento. In relazione a tale reato in data 5 luglio 2021 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Provvedimento questo avverso il quale la difesa ha proposto riesame che il Tribunale Distrettuale, valorizzate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha respinto. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale dei Riesame ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria quanto al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. 3. In data 12 gennaio 2022 è pervenuta da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1. In un unico articolato motivo la difesa rileva che il Tribunale non si sarebbe confrontato con gli argomenti indicati nella memoria depositata dalla difesa, nella quale le censure al provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari erano esposte in modo puntuale. Ragione questa per la quale la motivazione dell'ordinanza ora impugnata, fondata su di una lettura sostanzialmente incompleta e comunque decontestualizzata delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alcuni dei quali arrestati in tempi anteriori a quelli in contestazione, sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria. Alcune delle dichiarazioni rese dai collaboratori, quelle di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risultano peraltro essere de relato, circostanza anche questa che il Tribunale non ha considerato e che sarebbe invece estremamente significativa in virtù della data in cui gli stessi, 2013, il primo, e 2015, il secondo, hanno rispettivamente avviato la collaborazione con la giustizia. Russo, poi, fa riferimento a episodi molto risalenti nel tempo, quale quello relativo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] che sarebbe pure stato smentito dall'esito delle indagini effettuate dalla DDA di Genova come da provvedimento depositato dalla difesa. Del tutto astratte, inoltre, sarebbero le dichiarazioni di Labate, che parla solo di una generica "messa" a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] e così anche i collaboratori più recenti, come Trunfio, che non hanno avuto contatti in carcere con [OSCURATO:PERSONA] e non hanno indicato episodi specifici a suo carico. In assenza di una convergenza di dichiarazioni quanto a una effettiva e concreta partecipazione, in conclusione, il provvedimento impugnato, di fatto fondato sulla mera "messa a disposizione", sarebbe del tutto carente quanto alla motivazione circa il contributo che il ricorrente avrebbe fornito all'associazione e circa la sussistenza del dolo specifico di chi condivide il programma criminoso che caratterizza il sodalizio mafioso. Le doglianze sono infondate. 1.1. La circostanza che il Tribunale non si sia confrontato in modo puntuale con le considerazioni e con gli argomenti specifici contenuti nella memoria non inficia la tenuta logica del provvedimento impugnato. Se è vero che il giudice del controllo è tenuto a confrontarsi con le deduzioni difensive e a tenerne conto nella redazione della motivazione del provvedimento, così che l'omessa valutazione degli elementi indicati e degli argomenti contenuti nell'atto di impugnazione, ovvero in una memoria difensiva, determina un vizio di motivazione deducibile in cassazione (cfr. da ultimo Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rinaldi, Rv. 277667 con riferimento alla fase di merito), deve però ribadirsi che per la verifica dell'effettiva esistenza in concreto di tale vizio si deve fare riferimento al criterio decisorio tipico della fase e alla decisività del tema introdotto dalla difesa, che deve appunto essere tale da risultare idoneo a destrutturare la conclusione cui il giudice è pervenuto proprio sulla base dello standard probatorio applicato (cfr. Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220). L'onere che il giudice ha di confrontarsi con gli argomenti della difesa, infatti, non può non risentire della specificità del criterio decisorio e degli standard probatori cui deve attenersi il giudice. Ciò anche perché il giudice del controllo non è comunque tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che nella motivazione indichi le ragioni che sorreggono la conclusione cui è pervenuto, dimostrando di aver tenuto così presente ogni fatto decisivo, tanto che l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali non costituisce vizio di motivazione valutabile in sede di legittimità (così Sez. 1, n. 6128 del 07/11/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 259170, con specifico riferimento al riesame e Sez. 5, n. 7588 del 06/05/1999, Rv 213630). 1.2. Nel caso di specie il Tribunale, se pure senza confrontarsi direttamente con ogni specifica e puntuale deduzione della difesa, facendo corretto riferimento allo standard probatorio tipico della fase cautelare, dando atto dell'avvenuto deposito della memoria e così considerando quanto in questa sostenuto, ha evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto che sussistessero i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato. Sotto tale profilo la motivazione, la cui tenuta complessiva non risulta inficiata dagli argomenti e dalle considerazioni pure in questa sede evidenziate dalla difesa, risulta nel complesso adeguata. 1.2.1. La conclusione del Tribunale in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio mafioso è coerente agli elementi emersi. Al di là delle pur articolate censure della difesa, infatti, i riferimenti alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e al significativo riscontro costituito dai fatti oggetto del procedimento .[OSCURATO:PERSONA] e da quanto riferito in quel procedimento da una delle persone offese, risultano allo stato idonei ai fini del giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza richiesto per la fase cautelare. I quattro collaboratori di giustizia hanno tutti reso dichiarazioni che, seppure di diverso tenore, sono sostanzialmente convergenti quanto alla partecipazione del ricorrente all'associazione. La circostanza che quelle rese da Russo e Labate siano risalenti nel tempo non vale da solo a escluderne la rilevanza quanto alla partecipazione, evidentemente da epoca precedente, del ricorrente all'associazione. Quelle rese da Trunfio e Zappia rendono conto dell'esistenza di elementi significativi quanto alla partecipazione e alla continuità della stessa: Trunfio riferisce espressamente di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] che lui e il fratello Domenico facevano parte del gruppo di cui era capo [OSCURATO:PERSONA]; Zappia racconta uno specifico episodio nel quale si ricostruisce in termini specifici e dettagliati l'attività che i due fratelli [OSCURATO:PERSONA] hanno posto in essere nell'interesse del clan e del fine perseguito, anche con modalità tipicamente mafiose (cfr. pag. 16 dell'ordinanza impugnata). Tali dichiarazioni, poi, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato, hanno trovato decisivo riscontro nelle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento [OSCURATO:PERSONA], che, vittima del sequestro di persona commesso, ha riferito che il ricorrente e il fratello gli avevano espressamente detto di fare "parte di una famiglia di [OSCURATO:PERSONA]". Affermazione quest'ultima che, per la provenienza dall'indagato e per il contenuto, ha di per sé una significativa consistenza dimostrativa quanto all'appartenenza del ricorrente al clan e dell'attività dallo stesso posta in essere a vantaggio del sodalizio. 1.2.2. A fronte degli elementi valorizzati dal Tribunale e della corretta valutazione degli stessi, le critiche articolate dalla difesa in ordine all'assenza di contestazione di delitti fine dell'associazione non risultano decisive.Con il riferimento alle dichiarazioni di Zappia quanto alla necessità di mantenere il controllo della zona mafiosa di competenza e alle modalità esecutive dell'episodio oggetto del processo [OSCURATO:PERSONA], infatti, il Tribunale, così conformandosi alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671), ha dato conto dell'esistenza allo stato di elementi sintomatici dell'inserimento del ricorrente nel sodalizio e della sua disponibilità a svolgere un ruolo dinamico e funzionale al perseguimento dei fini dell'associazione. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Sentenza Cassazione n. 19250/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris