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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 28801/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 17161 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –ART. 165 TUIR –ART. 38 D.P.R. N. 602/1973 r.g. n. 17161/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a , in virtù di procura specialea margine del controricorso, dagli Avv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 14; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – MILANO n. 1351/17 , depositat a in data 27/3/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 18 settembre 2024 ; Rilevato che: In data 30/10/2014 [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “la contribuente”) presentò una istanza di rimborso all’Agenzia delle Entratecon riferimento alle imposte pagate a titolo definitivo sui redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero(in Belgio) nell’anno d’imposta 2010.

Ella rappresentò di risiedere in Belgio dal 2010 e di avere stipulato in data 8/1/2010un contratto di lavoro con l’Agenzia Giornalistica Italiana (AGI) con sede in Roma, per la quale operava come corrispondente estero.

Rappresentòdi avere regolarmente pagato le imposte in Belgio, come da trattenute eseguite per un ammontare di euro 30.878,01, ma che aveva altresìsubito le trattenute sullo stipendio da parte dell’Agenzia nella qualità di sostituto d’imposta in Italia.

Su impugnazione del silenzio rifiuto nelle more maturato, la C.T.P. di Milano, nel contraddittorio con l’ufficio, accolse il ricorso della contribuente, dopo avere accertato che ella aveva lavorato all’estero r.g. n. 17161/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per più di centottanta giorni e che aveva versato allo Stato belga le tasse da esso richieste.

Su appello dell’Ufficio, nel contraddittorio con la contribuente, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la contribuente.

Considerato che: 1.Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 165 Tuir, comma 1 e 8, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate premette che la contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2011.

Dal combinato disposto dei commi 1 e 8 dell’art. 165 Tuir conseguirebbe che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o l’omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata determina la non spettanza della detrazione dell’imposta assolta all’estero.

1.1. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha recentemente inaugurato un orientamento nomofilattico in base al quale, in presenza di un obbligo internazionale incondizionato, assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato, di riconoscere ai contribuenti suoi residenti fiscali la detrazione per le imposte assolte all’estero, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditio l’omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditipresentata in Italia non opera come causa di decadenza dalla fruizione della detrazione d’imposta(cfr. ex coeteris Cass., sez. 5, n. 24205/2024). r.g. n. 17161/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entratecensura la sentenza d’appello per avere erroneamente interpretato l’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, stabilendo che il termine decadenziale di quarantotto mesi per ricorrere all’intendente di finanza decorrerebbe non dai singoli versamenti ma dal momento in cui la parte ha avuto contezza della doppia imposizione.

Nel caso di specie, sarebbe pacifico che nell’anno fiscale 2011 la contribuente avrebbe pagato ritualmente le imposte versando al Ministero delle Finanze belga un importo pari ad euro 30.878,01, e che ella avrebbe presentato richiesta di rimborsoin data 27 ottobre 2014.

Il dies a quo per la domanda amministrativa di rimborsoinizierebbe a decorrere dal tempo di effettuazione delle ritenute, non dalla ricezione del CUD, che ha una mera efficacia certificativa.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Lo stesso stralcio di sentenza trascritta nell’incipit del motivo di ricorso afferma che il pagamento che ha sostanziato la doppia imposizione, generando il diritto alla ripetizione dell’indebito, è stato quello effettuato al Ministero delle Finanze belga.

L’Agenzia ricorrente si limita a sostenere che sia pacifico in causa che il pagamento allo Stato belga sia avvenuto nel 2011, ma la deduzione non soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso, perché non sono nemmeno indicati gli atti processuali in base ai quali la data del pagamento delle tasse allo Stato belga sarebbe “pacifica”.

Anzi, dal controricorso della contribuente risulta che il versamento allo Stato belga sarebbe stato fatto il 9 maggio 2012.

L’Agenzia delle Entrate, dal canto suo, non ha individuato precisamente la data nella quale si sarebbe verificata la doppia imposizione , r.g. n. 17161/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impedendo così al Collegio di stabilire circa la fondatezza dell’eccezione di decadenzadisattesa in appello. 3.Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio, che si liquidano in euro quattromilatrecento per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento per spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 17161 / 20 1 7 R.G. propost o da : Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –ART. 165 TUIR –ART. 38 D.P.R. N. 602/1973 r.g. n. 17161/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a , in virtù di procura specialea margine del controricorso, dagli Avv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 14; –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA] – MILANO n. 1351/17 , depositat a in data 27/3/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 18 settembre 2024 ; Rilevato che: In data 30/10/2014 [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti, anche “la contribuente”) presentò una istanza di rimborso all’Agenzia delle Entratecon riferimento alle imposte pagate a titolo definitivo sui redditi da lavoro dipendente prodotti all’estero(in Belgio) nell’anno d’imposta 2010. Ella rappresentò di risiedere in Belgio dal 2010 e di avere stipulato in data 8/1/2010un contratto di lavoro con l’Agenzia Giornalistica Italiana (AGI) con sede in Roma, per la quale operava come corrispondente estero. Rappresentòdi avere regolarmente pagato le imposte in Belgio, come da trattenute eseguite per un ammontare di euro 30.878,01, ma che aveva altresìsubito le trattenute sullo stipendio da parte dell’Agenzia nella qualità di sostituto d’imposta in Italia. Su impugnazione del silenzio rifiuto nelle more maturato, la C.T.P. di Milano, nel contraddittorio con l’ufficio, accolse il ricorso della contribuente, dopo avere accertato che ella aveva lavorato all’estero r.g. n. 17161/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] per più di centottanta giorni e che aveva versato allo Stato belga le tasse da esso richieste. Su appello dell’Ufficio, nel contraddittorio con la contribuente, la C.T.R. confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la contribuente. Considerato che: 1.Con il primo motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 165 Tuir, comma 1 e 8, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entrate premette che la contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2011. Dal combinato disposto dei commi 1 e 8 dell’art. 165 Tuir conseguirebbe che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o l’omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata determina la non spettanza della detrazione dell’imposta assolta all’estero. 1.1. Il motivo è infondato. Questa Corte ha recentemente inaugurato un orientamento nomofilattico in base al quale, in presenza di un obbligo internazionale incondizionato, assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato, di riconoscere ai contribuenti suoi residenti fiscali la detrazione per le imposte assolte all’estero, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditio l’omessa indicazione del reddito estero nella dichiarazione dei redditipresentata in Italia non opera come causa di decadenza dalla fruizione della detrazione d’imposta(cfr. ex coeteris Cass., sez. 5, n. 24205/2024). r.g. n. 17161/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, l’Agenzia delle Entratecensura la sentenza d’appello per avere erroneamente interpretato l’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, stabilendo che il termine decadenziale di quarantotto mesi per ricorrere all’intendente di finanza decorrerebbe non dai singoli versamenti ma dal momento in cui la parte ha avuto contezza della doppia imposizione. Nel caso di specie, sarebbe pacifico che nell’anno fiscale 2011 la contribuente avrebbe pagato ritualmente le imposte versando al Ministero delle Finanze belga un importo pari ad euro 30.878,01, e che ella avrebbe presentato richiesta di rimborsoin data 27 ottobre 2014. Il dies a quo per la domanda amministrativa di rimborsoinizierebbe a decorrere dal tempo di effettuazione delle ritenute, non dalla ricezione del CUD, che ha una mera efficacia certificativa. 2.1. Il motivo è inammissibile. Lo stesso stralcio di sentenza trascritta nell’incipit del motivo di ricorso afferma che il pagamento che ha sostanziato la doppia imposizione, generando il diritto alla ripetizione dell’indebito, è stato quello effettuato al Ministero delle Finanze belga. L’Agenzia ricorrente si limita a sostenere che sia pacifico in causa che il pagamento allo Stato belga sia avvenuto nel 2011, ma la deduzione non soddisfa il requisito di autosufficienza del ricorso, perché non sono nemmeno indicati gli atti processuali in base ai quali la data del pagamento delle tasse allo Stato belga sarebbe “pacifica”. Anzi, dal controricorso della contribuente risulta che il versamento allo Stato belga sarebbe stato fatto il 9 maggio 2012. L’Agenzia delle Entrate, dal canto suo, non ha individuato precisamente la data nella quale si sarebbe verificata la doppia imposizione , r.g. n. 17161/2017a.c.18 / 9 /202 4 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] impedendo così al Collegio di stabilire circa la fondatezza dell’eccezione di decadenzadisattesa in appello. 3.Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio, che si liquidano in euro quattromilatrecento per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento per spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma