CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 24172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26274/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , V. AREZZO N. 54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], N. 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rel. Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere R.G.N.26274/2019 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 2019n.26274sez. S2 - ud. 05/07/2022 -controricorrente - Avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DEL L'AQUILA n. 205/2019 depositata in data01/02/2019. Udita la relazione svolta nellapubblica udienza del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di tutti i motivi di ricorso; uditi gli avvocatiANDREA [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Chieti, accoglieva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso il decreto ingiuntivo con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] della complessiva somma di euro 739.535 quale maggiore somma pretesa per i lavori eseguiti in subappalto, in forza di un contratto regolarmente stipulato tra le parti, cui era stato applicato uno sconto del 25 % superiore a quello del 20 % effettivamente stabilito. 1.1 In particolare, richiamata preliminarmente la decisione assunta in corso di causa circa l’autorizzazione al rinnovo della notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo ritenuta affetta da nullità sanabile mediante rinnovazione e non dà inesistenza, il Tribunale rilevava che non era in contestazione il contratto di subappalto regolarmente stipulato tra le partie non era contestata la pattuizione secondo cui l’oppostaavrebbe dovuto applicare uno sconto del 20 %, e , che l’unico dato in contestazione era Ric. 2019n.26274sez. S2 - ud. 05/07/2022 rappresentato dalla diversa scontisticaarbitrariamente applicata al momento del pagamento delle fatture per leprestazion i svolt e . 1.2 Secondo il Tribunale l’opposizione era fondata in quanto, ai sensi dell’articolo 10 del contratto di subappalto, era previsto che, al termine di tutti i lavori relativamente ad ogni buono d’ordine, la concedente doveva procedere al collaudo delle opere eseguite ed alla compilazione della contabilità finale dei lavori entro 30 giorni rilasciando il relativo benestare alla fatturazione. Tutta la contabilità era stata redatta in contraddittorio tra le parti ed accettata dalla società opposta senza alcuna riserva. L’opposta, dunque,aveva accettato il pagamento delle somme riconosciutele dalla opponente il che consentiva di ritenere superata sia la questione della mancata sottoscrizione delle riserve siala questione relativa alla valenza della documentazione redatta dall’opponente. D’altra parte, non era verosimile come l’opposta potesse aver subito passivamente la prevaricazione della controparte senza mai promuovere azioni giudiziarie, tenuto conto anche dell’inizio del rapporto risalente a molti anni prima. Appariva rilevante,inoltre, la dichiarazione liberatoria con la quale l’opposta dichiarava di nulla pretendere almeno fino a tutto il 31 dicembre 2006. Valore dirimente acquistava la circostanza relativa all’accettazione da parte dell’opposta della contabilità volta per volta redatta in contraddittorio edaccettata con chiaro effetto liberatorio. Peraltro, non si poteva superare la prova documentale con la prova testimoniale e,dunque, le richieste istruttorie invocate dalla società opposta andavanorigettate. Ric. 2019n.26274sez. S2 - ud. 05/07/2022 2. La [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza e a seguito della dichiarazione di fallimento subentrava nel giudizio la curatela. 3. L’originaria opponente [OSCURATO:PERSONA] spa si costituiva in appello. 4. La Corte d'Appello, in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione proposta dalla CEIT Impianti e , per l’effetto , dichiarava l’esecutorietà del decreto ingiuntivo. In particolare, secondo la C orte d’ A ppello l a ricorrente in monitorio,poi appellante, aveva conferito mandato ai propri difensori eleggendo domicilio in Roma presso uno di essi. La notifica dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non era stata eseguita presso la cancelleria del Tribunale di Chieti (presso cui il domicilio doveva intendersi eletto ex lege stante la mancata elezione del domicilio in luogo ricompreso il luogo dove aveva sede l’autorità giudiziaria adita), ma era stata tentata presso il domicilio indicato in Roma, presso un o de i difensori della ricorrente in monitorio senza che tale notifica andasse a buon fine stante l’errore nell’indicazione del nome contenuto nella relata. 4.1 Secondo la C orte d’ A ppello era infondato l’assunto dell’appellante secondo cui l’opposizione a decreto ingiuntivo era inammissibile per non essere stata la relativa notifica eseguita,né tentata,presso il domicilio fissato ex lege; doveva , invece, ritenersi condivisibile la censura di erroneità dell’impugnata sentenza in punto di ritenuta ricorrenza di ipotesi di nullità della prima (tentata) notificazione e , quindi , di sa na bilità dell a stessa mediante rinnovazione. Ric. 2019n.26274sez. S2 - ud. 05/07/2022 Nella specie il procedimento not ifica torio non si era in alcun modo concluso, essendo pacifico che il plico non era stat o consegnato all’indirizzo per essere il destinatario risultato sconosciuto al tentativo di recapito, sicché era evidente che , vertendosi in ipotesi di notificazione solo tentata, non si poteva discutere di rinnovazione della notifica. La notifica, quale atto giuridicamente inesistente,non era suscettibile di rinnovazione ex articolo 291 c.p.c. né di sanatoria ex articolo 156 c.p.c. né poteva rilevare che la notifica fosse stata eseguita nel termine successivamente concesso dal giudice per il rinnovo, stante la nullità dell’ordinanza con la quale era stata il legittimamente concessa la rinnovazione. Pertanto, data l ’ inesis tenza della prim a notifica dell’opposizione a decreto ingiuntivo e l’illegittimità della rinnovazione disposta nel giudizio di primo grado , doveva dichiararsi l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo in quanto tardivamente proposta con l’atto di citazione rinotificato dopo il decorso del termine exarticolo 641 c.p.c. 4.3 Secondo la Corte d'Appello la soluzione non sarebbe cambiata anche volendo ritenere l’ordinanza del 27 febbraio 2013 quale provvedimento di remissione in termini dell’opponente per la proposizione dell’opposizione. In particolare, anche nell’ipotesi di non ascrivibilitàal richiedente la notifica dell’errore che non aveva consentito il perfezionamento della prima notifica dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dov eva comunque escludersi la legittimità della disposta rinnovazione. In tal caso , infatti, doveva trovare applicazione il principio reiteratamente affermato dalla C orte di C assazione secondo cui qualora la notificazione dell’atto da effettuarsi entro un termine perentorio Ric. 2019n.26274sez. S2 - ud. 05/07/2022 non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente questi ha l’onere di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine,la conseguente notificazione h a effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento sempre che il processo notificato sia stato ripreso con immediatezza senza superare il limite di tempo parialla metà dei termini indicati all’articolo 325 c.p.c.. Dunque, la ripresa del processo notificatorio era rimessa alla parte i stan t e , dovendosi escludere la necessità di una preventiva autorizzazione del giudice. 4.4 Nella speciela notifica dell’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo era stata richiesta il 10 ottobre 2010 a fronte di un termine che scadeva dopo qualche giorno.I plichi erano stati restituiti al mittente perché il destinatario era risultato sconosciuto al tentativo di recapito del 12 ottobre 2012 e il rinnovo della notifica era stato richiesto nel marzo del 20 13 con conseguente inammissibilità dell’opposizione. Non poteva avere efficacia sanante la costituzione operata dalla parte opposta non potendo produrre l’effetto di far retroagire al momento della richiesta della prima notifica gli effetti della secondain modo da impedire l’effetto preclusivo prodottosi per la scadenza del termine perentorio di 40 giorni previsto dall’art.641 c.p.c.. 5. Ceit I mpianti spa ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddettasentenza sulla scorta di tre motivi. 6. La curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. 7. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. Ric. 2019n.26274sez. S2 - ud. 05/07/2022 8. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con particolare riferimento al primo motivo di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione degli articoli 156, comma 3, 162 e 191 c.p.c. e articolo 111 Cost., articolo 6 CEDU . Nullità della sentenza per violazione dell’art.112 c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione. Il ricorrente aveva richiesto tempestiva notifica dell’atto di opposizione -nel rituale termin e di 40 giorni - mediante consegna agli ufficiali giudiziari in data 8ottobre 2012 e con spedizione della raccomandata il 10 ottobre 2012. Il 12 ottobre 2012 il tentativo di notifica era fallito perché il destinatario era sconosciuto e si era avviata la procedura di restituzione degli atti al mittente. Come emerge nella sentenza e nell’atto di citazione in opposizione era stata citata [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Sica, elettivamente domiciliatanello studio di quest’ultimo in Roma , via Arbia numero 15. Nelle relat e di notifica il nome dell’avv.to Sica era stato erroneamente trascritto in Spica. Questo errore materiale aveva comportato la restituzione del plico. Successivamente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] presentavaun’istanza con la quale dichiarava che la notifica non era avvenuta, istanza rigettata in data 26 ottobre 2012.Il giudice del monitorio, infatti, rilevata la pendenza dell’opposizione, aveva rimesso a quel giudizio la valutazione dell’insistenza o della nullità della notifica. Il giudizio di opposizione era stato iscritto a ruolo il 19 ottobre 2012 e il 25 Ric. 2019n.26274sez. S2 - ud. 05/07/2022 ottobre 2012 era stata fissata la prima udienza di comparizione per il 27 febbraio 2013, allorquando l’ordinanza del 26 ottobre 2012 era stata comunicata all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e alla ricorrente. All’udienza del 27 febbraio 2013 la ricorrenteaveva dedotto la sanatoria del vizio della nullità della notifica, essendoci stata l’istanza dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, nell’atto di opposizione redatto dalla ricorrente e consegnato all’ufficiale giudiziario, il nome dell’avvocato S ica era corretto mentre l’errore era dovuto all’ufficiale notificante che aveva indicato Spica. Si ricadeva, pertanto , nell’ipotesi della condizione incolpevole e della remissione in termini. Per questo motivo era stata disposta la rinnovazione della notifica. Il ricorrente, in ottemperanza all’ordinanza di rinnovazione della notifica, aveva provveduto ritualmen te e il giudizio era proseguito nel contraddittorio tra le parti e si era concluso con la sentenza di primo grado che aveva confermato la validità del procedimento notificato. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa C orte secondo la quale all’errore sulla generalità del destinatario ed alla conseguente nullità della citazione della notifica in caso di assoluta incertezza della persona fisica o giuridica cui la notificazione è diretta consegue la duplice possibilità della p rosecuzione del giudizio, quando gli atti siano ritenuti idone i al raggiungimento dello scopo alla luce del principiodi lealtà processuale, ovvero della rinnovazione della citazione della notificazione,se ritenuta null a per incertezza assoluta sulrelativo destinatario. Pertanto, il 26 febbraio 2012,applicando il principio di lealtà processuale, doveva ritenersi che l’atto avesse raggiunto lo scopoe che non occorresse neanche Ric. 2019n.26274sez. S2 - ud. 05/07/2022 la rinnovazione della notifica avendo l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dato conto di conoscere l’esistenza dell’atto di citazione in opposizione contenente la corretta vocatio in ius. In ogni caso, nella specie la notifica sarebbe nulla e non inesistente e,dunque, sanabi le per raggiungimento dello scopo o da rinnovare con ordine del giudice. Peraltro , la C orte d’ A ppello avrebbe del tutto omesso di prendere in considerazione l’istanza dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la quale egli dava atto della sua conoscenza della tentata notificadell’atto di citazione oltre che della pendenza del giudizio al fine di ritenere sanato il difetto di notifica per il raggiungimento dello scopo.In tal senso la ricorrente evidenzia che anche il giudice dell’opposizione, nell’ordinanza del 27 febbraio 2013, valorizzando tale dato di fatto, aveva stigmatizzato il fatto che l’opposto aveva scelto di non costituirsi e aveva comunque dispostola rinnovazione della notifica. 1.2 Ilprimo m otivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte secondo il quale: In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto da effettuarsi entro un termine perentorio non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione ha effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo Ric. 2019n.26274sez. S2 - ud. 05/07/2022 sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie ( ex plurimis Sez. U, Sent.n. 17352 del 2009, successive conformi Sez. L , Sent. n.20830 del 2013; Sez. 6 - 3 , Ord. n. 24660 del 2017 ; Sez.L, Sent . n. 16943 del 2018 ) . Come evidenziato dalla Corte d'Appello nel caso di specie, anche volendo ritenere incolpevole l’errore compiuto nella compilazione della relata, la ricorrente (opponente nel giudizio di merito), avrebbe dovuto comunque tempestivamente riprendere il procedimento notificatorio da quando, nell’ottobre del 2012,il plico da notificare era tornato indietro con la dicitura destinatario sconosciuto. Solo in tal modo,in virtù del noto principio di scissione degli effetti del procedimento notificatorio, la tempestiva spedizione del primo plicose pure non andata a buon fine avrebbe mantenuto effetto sanante. Al contrario,non può ritenersi giustificata l’inerzia della società ricorrente fondata su una supposta sanatoria dovuta alla formulazione di un’istanza che la controparte (destinataria della notifica) ha formulato al giudice del monitorio per la declaratoria di definitività del decreto ingiuntivo con contestuale eccezione di inesistenza o nullità della prima notifica.Come lo stesso ricorrente riporta nel ricorso, infatti, il giudice del monitorio, rilevata la pendenza dell’opposizione, ha rimesso al Giudice d ell’opposizione la valutazione dell’inesistenza o della nullità della notifica e quest’ultimo ha anche rigettato l’istanza di anticipazione Ric. 2019n.26274sez. S2 - ud. 05/07/2022 dell’udienza formulata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento dell’inesistenza della notifica e di tardività dell’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] , dunque, ha aspettato l’udienza del 27 febbraio 2013,ritenendo erroneamente che la prima notifica, non andata a buon fine,fosse sanata dalla condotta della controparte. In tale udienza il Giudice di primo grado ha disposto la rinnovazione della notifica con l’ordinanza ritenuta nulla dalla Corte d'Appello. La statuizione della Corte d'Appello merita conferma anche sotto questo profilo perché la rimessione in termini dell’opponente non era possibile avendo questi l'onere di riprendere, immediatamente e tempestivamente il procedimento notificatorio e, dunque , non pote ndosi più ritenersi dipendente da causa non imputabile la decadenza dall’opposizione che invece avrebbe potuto essere ovviata con il completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte stessa. In sostanza s arebbe stato sufficiente – oltre che necessario - dopo il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio per ragioni non imputabili alla CEIT che quest'ultima esercitasse la facoltà di chiederne la riattivazione in modo da giovarsi, della data della iniziale richiesta di notificazione, nel quadro della scissione dei momenti di realizzazione della notificazione per il notificante e il destinatario, ai fini del rispetto dei termini perentori. 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : nullità della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione,violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c.. La sentenza sarebbe viziata da ultra-petizione perché il fallimentodell’opposta non aveva richiesto la conferma del decreto Ric. 2019n.26274sez. S2 - ud. 05/07/2022 ingiuntivo già revocato dalla sentenza di primo grado mentre la Corte d’Appello né ha addirittura dichiarato l’esecutorietà. Inoltre , la Corte non si sarebbe pronunciata sulla eccezione di giudicato esterno rappresentato dalla sentenza resa dal Tribunale di Chieti tra le medesime parti e passata in giudicato. In detta sentenza si stabiliva che dovevano considerarsi provate , in quanto non contestate, le costruzioni fattuali e i documenti difensivi dell’opponente con i quali si era dimostrata la doglianza espressa sin dall’inizio sull’an e su l quantum delle pretese avanzate dalla società opposta. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte d'Appello ha ritenuto che la società appellante avesse effettivamente chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, d’altra parte , il motivo di appello volto a far dichiarare tardiva l’opposizione aveva proprio questa finalità, mentre l ’esame del giudicato esterno era precluso alla Corte d'Appello dalla questione pregiudiziale della tardività dell’opposizione. 3. Il ricorso è rigettato. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della Ric. 2019n.26274sez. S2 - ud. 05/07/2022 parte contro ricorrente che liquida in euro 6000 più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unif