CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 settembre 2026
Cassazione n. 25371/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, elettivamente domiciliata in Mes-sina, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 103, presso lo studio dell'avvocatoArturo Merlo, che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta edifende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroBLANDINO EVELINA – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (quale eredeNumero registro generale 9827/2025Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 25371/2026Data pubblicazione 15/09/2026di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (qualeerede di [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (quale erede di SalvatoreAquilino), [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (qualeerede di [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (quale erede di PaoloMisuraca),[OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - (quale erede di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] - c.f. MNN-SVT75C20D423T - (quale erede di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede di PaoloMisuraca), [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] -(quale erede di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede di [OSCURATO:PERSONA]),tutti rappresentati e difesi in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce alcontroricorso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo dip.e.c.; elettivamente domiciliati in Roma, alla via Crescenzio, n. 9, presso lostudio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].CONTRORICORRENTIavverso la sentenza n. 145/2025 della Corte d'appello di Messina.Udita la relazione nella camera di consiglio del 10 settembre 2026 del consi-gliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9827/2025Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 25371/2026Data pubblicazione 15/09/2026RILEVATO CHE1. Con ricorso ex art. 633 e ss. cod. proc. civ. l'ingegner [OSCURATO:PERSONA], ilgeometra [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi dell'ingegner [OSCURATO:PERSONA] adivano ilTribunale di Messina.Esponevano che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eranostati componenti della commissione di collaudo del [OSCURATO:PERSONA] di S. [OSCURATO:PERSONA] e che i compensi professionali dovuti erano rimasti insoluti.Chiedevano ingiungersene il pagamento all'A.U.S.L. n. 5 di Messina.2. Con decreto n. 1499/2009 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.3. Con atto in data 10.11.2009 l'A.U.S.L. n. 5 di Messina citava i ricorrenti acomparire dinanzi al Tribunale di Messina e così proponeva opposizione all'in-giunzione di pagamento.Premetteva che l'appalto non era stato portato a compimento e che i lavoriin coincidenza con l'undicesimo S.A.L. erano stati in via definitiva interrotti, sic-ché sino all'undicesimo S.A.L., cioè sino al 12.11.1990, allorché l'importo deilavori eseguiti era pari a lire 10.985.697.096, la commissione aveva espletato ilproprio mandato.Premetteva altresì che qualsivoglia pendenza con la ditta appaltatrice, pur inrelazione alle riserve, per un complessivo ammontare di lire 53.823.301.500,all'uopo iscritte, era stata definita in via transattiva con atto sottoscritto in data14.12.1998, atto con il quale l'appaltatrice a saldo di ogni pretesa aveva accet-tato l'importo di lire 6.800.000.000.Premetteva inoltre che i ricorrenti avevano assunto che l'Assessorato regio-nale della Sanità aveva sollecitato, con note del 2006, la ripresa dell'attività perNumero registro generale 9827/2025Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 25371/2026Data pubblicazione 15/09/2026la verifica della consistenza delle opere realizzate e della loro rispondenza aipagamenti effettuati dalla stazione appaltante (cfr. ricorso, pag. 5).Indi esponeva che, a distanza di circa dieci anni dalla stipula della transa-zione, sulla base, peraltro, di un atto meramente ricognitivo, qualificato “certi-ficato di fine rapporto”, redatto sulla scorta di una ricognizione parziale degli atticontabili, i ricorrenti pretendevano del tutto ingiustificatamente che i compensifossero commisurati al valore complessivo delle riserve e non già al valore delleriserve riconosciute in sede transattiva, viepiù che non esisteva copertura nelpiano di spesa progettuale, sicché le avverse pretese non potevano che esserecorrelate all'importo dei lavori eseguiti sino all'undicesimo S.A.L. (cfr. ricorso,pagg. 6 - 7).Chiedeva pertanto revocarsi l'opposta ingiunzione con il favore delle spese.4. Si costituivano gli iniziali ricorrenti.Instavano per il rigetto dell'opposizione.5. Con sentenza n. 2356/2011 il Tribunale rigettava l'opposizione.6. L'[OSCURATO:PERSONA] di Messina proponeva appello.Resistevano gli eredi dei professionisti incaricati del collaudo.7. Con sentenza n. 609/2018 la Corte di Messina rigettava il gravame.8. Con ordinanza n. 881 del 20.1.2021 questa Corte, in accoglimento di am-bedue i motivi di ricorsi esperiti dagli eredi dei professionisti – collaudatori, cas-sava la sentenza n. 609/2018 la Corte di Messina.Opinava questa Corte quanto segue.Ovvero che “la sentenza della Corte di appello di Messina [era] nulla per di-fetto assoluto di motivazione perché il meccanismo generico della relatio, ope-rato con richiamo alla sentenza di primo grado, non [dava] conto dell'iter logicoNumero registro generale 9827/2025Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 25371/2026Data pubblicazione 15/09/2026osservato da quest'ultima, non permettendo in tal modo, in sede di legittimità,di cogliere, i passaggi che sostengono la decisione impugnata”.Ovvero, segnatamente, che “la questione rimasta non scrutinata nelle moti-vazioni della Corte territoriale [era] quella della individuazione della fonte deicompensi rivendicati in monitorio dai collaudatori dell'opera pubblica e compu-tati sull'intero importo dello stato finale dei lavori nonostante la transazione in-tervenuta tra le parti e la rinuncia del 90% delle riserve iscritte da parte dell'ap-paltatrice”.Ovvero, segnatamente, che la Corte d'appello aveva “inoltre obliterato il cer-tificato di collaudo, pacificamente in atti non emesso, non essendo stata realiz-zata l'opera appaltata, con la cui accettazione (…) si perfeziona (…) anche lafattispecie generativa del diritto del collaudatore al compenso”.Ovvero, segnatamente, che la Corte di merito non aveva dato conto “del ri-lievo assolto nell'indicata fattispecie negoziale dalla nota n. 2521 prot. del 15dicembre 2006 dell'Assessorato alla Sanità (…) con cui si era richiesta alla Com-missione di collaudo la disamina di tutte le riserve iscritte in contabilità per l'e-missione di certificato di fine rapporto che, intesa solo come confermativadella complessità dell'attività dalla stessa Commissione svolta, non viene daigiudici di appello poi raccordata alla distinta vicenda dell'appalto e della suadefinizione amministrativa per transazione”.9. L'A.S.P. di Messina riassumeva il giudizio in sede di rinvio.Resistevano gli eredi tutti dei professionisti – collaudatori.10. Con sentenza n. 145/2025 la Corte d'appello di Messina, in parziale ac-coglimento del gravame, accoglieva in parte l'iniziale opposizione, revocava ildecreto opposto e condannava l'A.S.P. di Messina a pagare agli eredi di Salva-Numero registro generale 9827/2025Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 25371/2026Data pubblicazione 15/09/2026tore Abbate la somma di euro 67.734,60, oltre interessi legali dalla domanda alsoddisfo, agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 67.792,93, oltre in-teressi legali dalla domanda al soddisfo, agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] la sommadi euro 67.734,60, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; condannaval'A.S.P. a rimborsare alle controparti le spese del giudizio d'appello, del giudiziodi legittimità e del giudizio di rinvio.10.1. Premetteva la Corte di Messina che alla stregua delle ragioni che ave-vano indotto alla cassazione della precedente sentenza n. 609/2018 era senz'al-tro “investita del potere di valutare liberamente i fatti già accertati” (così sen-tenza impugnata, pag. 8).Indi reputava che era, sì, pacifico che in ragione della transazione siglata indata 14.12.1988 l'opera pubblica non fosse stata completata e che il certificatodi collaudo non fosse stato emesso e nondimeno – soggiungeva – l'attività postain essere dai professionisti/collaudatori non poteva né dirsi priva di utilitas néconsiderarsi ingiustificatamente espletata, siccome i medesimi professionistiavevano “rispettato quanto imposto dalla normativa di settore e dall'ammini-strazione finanziatrice” (così sentenza impugnata, pag. 12).Reputava segnatamente che con nota del 15.12.2006, prot. 2521, l'Assesso-rato regionale, “richiamate le precedenti note del 2005 e del 2006 relative all'e-spletamento dell'incarico di collaudo e rimaste senza esito, [aveva] segnalato l'indifferibile esigenza di procedere a tali operazioni (…); [aveva] precisatoche, attesa la mancata funzionalità delle opere, l'espletamento dell'incaricodarà luogo alla stesura di un verbale di consistenza al fine di verificare la corri-spondenza delle stesse alle somme erogate nonché la disamina delle riserveiscritte nel conto finale ; [ed aveva], infine, diffidato i collaudatori ad avviareNumero registro generale 9827/2025Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 25371/2026Data pubblicazione 15/09/2026le predette operazioni di collaudo entro il termine perentorio di 30 giorni dallaricezione del sollecito, pena la revoca dell'incarico con tutte le conseguenze col-legate” (così sentenza impugnata, pag. 13).Reputava dunque che alla stregua dei riferiti riscontri documentali “i collau-datori non potevano esimersi dall'espletare quell'ulteriore attività” e che “lamancata realizzazione dell'opera, se precludeva la redazione del certificato dicollaudo, non esimeva i professionisti sia dalla redazione di un verbale di consi-stenza di quanto realizzato onde verificarne la corrispondenza alle somme ero-gate, sia dall'esame delle riserve iscritte, ai fini delle eventuali modificazioni daintrodursi nel conto finale” (così sentenza impugnata, pag. 13).Reputava, del resto, che “la nota dell'[OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA] (…) [aveva] escluso (…) che l'operato dei professionisti dovesse rite-nersi concluso all'11° SAL, avendo detta attività avuto termine con l'emissionedel certificato di fine rapporto” (così sentenza impugnata, pag. 14).Reputava infine che “l'espletamento dell'ulteriore attività [non] era preclusadalla transazione del 1998” (cfr. sentenza impugnata, pagg. 14 - 15).Reputava invero che l'applicazione dell'art. 91 del r.d. n. 350 del 1895 “noncomportava che – come sostenuto dall'A.S.P. - la transazione intervenuta interpartes precludesse la disamina delle riserve”.Reputava segnatamente che l'atto transattivo, comunque postulante la ne-cessità di un controllo in ordine all'esercizio dei poteri discrezionali che alla re-lativa stipula erano sottesi, non poteva “equipararsi ad una risoluzione defini-tiva”, viepiù che, così come emergeva dagli atti, l'atto transattivo non era statostipulato in conformità ai dettami della normativa in materia ed “era stato im-Numero registro generale 9827/2025Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 25371/2026Data pubblicazione 15/09/2026pugnato dall'impresa appaltatrice, sicché il rapporto contrattuale non poteva ri-tenersi definitivamente concluso”.11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni con-seguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi diSalvatore Abbate), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Mannino (quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erededi [OSCURATO:PERSONA]) hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi ilricorso con il favore delle spese.12. I controricorrenti hanno depositato memoria.CONSIDERATO CHE13. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 384, 2° co., cod. proc. civ.Deduce che la Corte di rinvio non ha tenuto conto che questa Corte di legitti-mità, con l'ordinanza n. 881/2021, aveva cassato la sentenza n. 609/2018 dellaCorte di Messina, oltre che in accoglimento del primo motivo di ricorso, con ilquale era stata denunciata la nullità della sentenza n. 609/2018 per mancanzaed apparenza della motivazione, altresì in accoglimento del secondo motivo diricorso, con il quale erano stati denunciati errores in iudicando in relazione agliartt. 91, 100 e 117 del r.d. n. 350/1895 ed in relazione agli artt. 1965 e 1966cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 10 – 11).Numero registro generale 9827/2025Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 25371/2026Data pubblicazione 15/09/2026Deduce quindi che questa Corte di legittimità, mercé l'accoglimento pur delsecondo motivo del ricorso per cassazione in precedenza esperito, benché nonavesse inteso sintetizzare conclusivamente un principio di diritto, aveva tuttaviaenunciato una ben precisa regola interpretativa, alla quale la Corte di rinvio nonsi è affatto uniformata, ovvero che “senza il collaudo non è possibile conseguireil perfezionamento della fattispecie generativa del diritto dei collaudatori al com-penso”, sicché, divenuta irrealizzabile l'opera, il collaudo non può assolvere lafunzione sua propria (cfr. ricorso, pag. 13).14. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, siccome, al fondo, travisa –non si confronta con ‒ la reale, la sostanziale proiezione delle ragioni di cuiall'ordinanza rescindente, alla cui stregua questa Corte ebbe a cassare la sen-tenza n. 609/2018 della Corte siciliana.È vero, certo, che questa Corte - con l'ordinanza n. 881/2021 - ebbe ad ac-cogliere, all'esito della disamina congiunta, ambedue i motivi del pregresso ri-corso, il secondo dei quali ancorato alla prefigurazione del n. 3 del 1° co. dell'art.360 cod. proc. civ.E però i rilievi ulteriori – pur quello relativo all'accettazione del certificato dicollaudo, quale atto idoneo a perfezionare la fattispecie generativa del dirittodel collaudatore al compenso ‒ cui questa Corte ebbe a far luogo, dopo averdato ragione del difetto assoluto della motivazione in dipendenza della inidoneitànel caso concreto della relatio alle motivazioni del primo dictum, non concorronoad esprimere, neppure in via indiretta, un principio di diritto.Costituiscono piuttosto – così come emerge dall'illustrazione che in prece-denza se ne è operata – meri riscontri sintomatici dell'insanabile deficit motiva-zionale debitamente acclarato.Numero registro generale 9827/2025Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 25371/2026Data pubblicazione 15/09/2026Di tanto, in particolare, fornisce riflesso il rilievo per cui la Corte di merito –con la sentenza n. 609/2018 ‒ non aveva esplicitato la valenza assolta nellafattispecie dalla nota n. 2521 del 15 dicembre 2006 dell'Assessorato alla Sanità.15. In questi termini non può che postularsi quanto segue.Da un canto, è ineccepibile l'affermazione cui la Corte peloritana ha fattoluogo in premessa (ossia che era “investita del potere di valutare liberamente ifatti già accertati”: così sentenza impugnata, pag. 8).D'altro canto, non può che essere disatteso l'assunto circa la violazione di unaasserita regola interpretativa comunque affermata dall'ordinanza rescindente.Soccorre perciò l'elaborazione di questa Corte a tenor della quale, in caso dicassazione con rinvio per vizio di motivazione, il giudice del rinvio non solo puòvalutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, aifini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emetterein sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la deci-sione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici ed eli-minando, a seconda dei casi, le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscon-trati (Cass. sez. lav. 29.5.2014, n. 12102; Cass. sez. lav. 3.7.2009, n. 15692.Cfr. altresì Cass. sez. un. 3.9.2020, n. 18303 (Rv. 658632-02)).16. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia – subordinatamente al man-cato accoglimento del primo motivo - ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod.proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91, 92 (in connessionecon l'art. 65), 100, 106 e 117 r.d. n. 350/1895, in connessione con gli artt. 1965e 1966 cod. civ.; la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 3454 cod. proc.civ.Numero registro generale 9827/2025Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 25371/2026Data pubblicazione 15/09/2026Deduce che, contrariamente a quanto assunto dalla Corte di Messina, i col-laudatori “non avrebbero potuto correttamente riprendere e chiudere le opera-zioni di collaudo, tanto più esaminando le riserve dell'impresa, comunque datempo definite mediante una transazione tombale che aveva chiuso ogni que-stione relativamente ai rapporti tra amministrazione e appaltatore” (così ricorso,pag. 15).Deduce propriamente che dall'art. 91 del r.d. cit. si desume che al collaudo sifa luogo “dopo l'invio ai collaudatori della relazione sul conto finale trasmessadall'ingegnere capo, presupponente l'ultimazione delle opere” (così ricorso, pag.16), dunque che la Corte d'appello ha erroneamente inteso l'attività di collau-dazione (cfr. ricorso, pag. 17).Deduce altresì che la commissione di collaudo “non è organo terzo controlloredell'amministrazione appaltante” e che l'Assessorato regionale, ovvero il sog-getto finanziatore, era del tutto “estraneo al rapporto contrattuale corrente sol-tanto tra appaltante e appaltatore”, sicché non aveva alcun titolo per interferirenel rapporto d'appalto (cfr. ricorso, pag. 18).Deduce inoltre che giammai ha fatto luogo all'approvazione del cosiddetto“certificato di fine rapporto”, sicché doveva reputarsi insussistente qualsivogliapretesa creditoria con riferimento a prestazioni eccedenti l'undicesimo S.A.L.(cfr. ricorso, pag. 20).Deduce ancora che la transazione aveva fatto venir meno la funzione del col-laudo (cfr. ricorso, pag. 21).Deduce infine che la Corte distrettuale ha dato rilievo alla circostanza per cuila transazione era stata impugnata dall'appaltatore e tuttavia “tale circostanzaNumero registro generale 9827/2025Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 25371/2026Data pubblicazione 15/09/2026non aveva mai formato oggetto dei giudizi di merito e risulta opposta per laprima volta soltanto (…) negli scritti conclusionali degli eredi dei professionistinel giudizio di rinvio” (così ricorso, pag. 23).17. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.18. Il mezzo di impugnazione si risolve nella pedissequa riproposizione degliargomenti già addotti nei pregressi gradi dall'A.S.P. di Messina.Da un canto, ne fornisce riscontro la stessa ricorrente (“la tesi dell'Azienda,propugnata sin dal giudizio di prime cure, era stata quella secondo la quale idetti collaudatori (…) non avrebbero potuto correttamente riprendere e chiuderele operazioni di collaudo (…)”: così ricorso, pag. 15; “nell'opposizione dinanzi alTribunale e nell'appello, l'ASP aveva riconnesso assoluta centralità alla transa-zione del 14/12/1998 (…)”: così ricorso, pag. 16).D'altro canto, è sufficiente la disamina delle doglianze prospettate con il primomotivo d'appello, quali enunciate dalla Corte di Messina al paragrafo 3 dei “mo-tivi della decisione” del dictum impugnato in questa sede (cfr. pagg. 8 – 9).19. Evidentemente, in questi termini, soccorre l'elaborazione di questa Corte.Ossia l'insegnamento a tenor del quale il ricorso per cassazione non può averead oggetto i motivi proposti in primo grado ed in appello, in quanto il giudizioinnanzi a questa Corte non può che riguardare la sentenza di appello che dettimotivi ha o avrebbe dovuto esaminare e quindi le valutazioni operate in quellasede o le eventuali omissioni riscontrabili (cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1755; Cass.24.2.2006, n. 4250).Ossia l'insegnamento a tenor del quale con i motivi di ricorso per cassazionela parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di meritoNumero registro generale 9827/2025Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 25371/2026Data pubblicazione 15/09/2026e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioniofferte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposi-zione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnatache si risolve, in sostanza, nella proposizione di un “non motivo”, come taleinammissibile ex art. 366, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.)24.9.2018, n. 22478; Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098).20. In ordine alla censura da ultimo veicolata dal mezzo in esame (ossia inordine alla pretesa violazione dell'art. 345 cod. proc. civ.) è sufficiente eviden-ziare che la Corte territoriale ha dato atto dell'impugnazione della transazionenel quadro di una più ampia – si è detto ‒ valutazione.In tal guisa la censura finale non si correla in modo compiuto alla “ratio inparte qua decidendi”.21. Nonostante l'inammissibilità dei motivi di ricorso, si giustifica la compen-sazione integrale delle spese del presente giudizio di legittimità.Tanto, ben vero, in considerazione delle singolarità e peculiarità della com-plessiva vicenda controversa.22. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;Numero registro generale 9827/2025Numero sezionale 3235/2026Numero di raccolta generale 25371/2026Data pubblicazione 15/09/2026compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 10 settembre 2026.Il presidenteGuido Mercolino