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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 1983

Cassazione n. 07979/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/09/1983 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAL-díto avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso - avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha rigettato, il 24 febbraio 2021, la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di misure alternative - è inammissibile perché proposto da difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], non ancora abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori alla data di presentazione del ricorso secondo quanto risulta dall'albo degli avvocati.

La sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/09/1983 avverso l'ordinanza del 24/02/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAL-díto avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Ancona ha rigettato, il 24 febbraio 2021, la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di misure alternative - è inammissibile perché proposto da difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], non ancora abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori alla data di presentazione del ricorso secondo quanto risulta dall'albo degli avvocati. La sottoscrizione dei motivi d'impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione, e ciò anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07979/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris