CassazionedecretoSezione 4Decisione del 13 maggio 2025
Cassazione n. 40203/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del PG. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 maggio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 461, comma 4, cod. proc. pen., l'opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in quanto proposta da difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) non legittimato, per avere l'imputata nominato un differente difensore di fiducia (avv. [OSCURATO:PERSONA]), con revoca del precedente, in data 14 marzo 2024. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 461, comma 6, cod. proc. pen., lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 461, commi 1 e 4, cod. proc. pen., oltre a inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Evidenzia, in particolare, la ricorrente come l'opposizione a decreto penale di condanna fosse stata proposta da soggetto legittimato, per essere stato nominato l'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale suo difensore di fiducia e procuratore speciale il 14 febbraio 2025, con revoca dei difensori precedentemente nominati. Tale atto di nomina, poi, era stato regolarmente depositato, in pari data, nel portale deposito atti penali, subito prima del deposito dell'atto oppositivo al decreto penale di condanna. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per l'effetto dovendo essere disposto l'annullamento del provvedimento impugnato. 2. E', infatti, meritevole di accoglimento la doglianza eccepita da parte della ricorrente, atteso che, effettivamente, l'opposizione a decreto penale di condanna era stata presentata con deposito telematico il 14 febbraio 2025 alle ore 10.36 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e cioè dal legale che, subito prima (ore 10.31), era stato nominato dall'imputata quale suo difensore di fiducia e procuratore speciale, con revoca dei difensori precedentemente nominati. Tale atto di nomina, quindi, era stato correttamente trasmesso nel portale deposito atti penali, con successivo deposito anche dell'atto di opposizione al decreto penale di condanna. Contrariamente a quanto ritenuto dal G.I.P., pertanto, l'opposizione era stata presentata da persona pienamente legittimata, così non ricorrendo, nel caso di specie, un'ipotesi di inammissibilità di rilievo ai sensi dell'art. 461, comma 4, cod. proc. pen. 3. Ne deriva l'accoglimento del ricorso, con conseguente pronuncia di annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso. P. Q. M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Perugia - Ufficio GIP, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 23 ott