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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 17970/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con distinti motivi di ricorso: vizio della motivazione sull'accertamento di responsabilità in riforma della decisione di primo grado; violazione di legge e vizio della motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti; vizio di motivazione sull'applicazione della recidiva.

2. Il ricorso risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici, in fatto e relativi al trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivato dal giudice di merito.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (peraltro anche rafforzata per la riforma della sentenza di assoluzione), ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità; la sentenza impugnata evidenzia che dalle intercettazioni (con linguaggio criptico, di cui non è stata nemmeno prospettato il travisamento) e dai movimenti della vettura dell'acquirente (monitorata con GPS e poi controllata, con il sequestro della droga, subito dopo l'incontro con il ricorrente) emerge con certezza la cessione della droga da parte del ricorrente.

La Corte di appello, inoltre, ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando per la recidiva che l'imputato ha commesso altri reati anche successivamente, nel 2006.

Per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, prevalenti, la Corte di appello rileva la gravità del reato e determina la pena in considerazione della personalità del ricorrente.

Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con distinti motivi di ricorso: vizio della motivazione sull'accertamento di responsabilità in riforma della decisione di primo grado; violazione di legge e vizio della motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti; vizio di motivazione sull'applicazione della recidiva. 2. Il ricorso risulta inammissibile, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici, in fatto e relativi al trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivato dal giudice di merito. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata (peraltro anche rafforzata per la riforma della sentenza di assoluzione), ma in via generica ed in fatto, ritiene una violazione di legge e un vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità; la sentenza impugnata evidenzia che dalle intercettazioni (con linguaggio criptico, di cui non è stata nemmeno prospettato il travisamento) e dai movimenti della vettura dell'acquirente (monitorata con GPS e poi controllata, con il sequestro della droga, subito dopo l'incontro con il ricorrente) emerge con certezza la cessione della droga da parte del ricorrente. La Corte di appello, inoltre, ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando per la recidiva che l'imputato ha commesso altri reati anche successivamente, nel 2006. Per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, prevalenti, la Corte di appello rileva la gravità del reato e determina la pena in considerazione della personalità del ricorrente. Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I
Sentenza Cassazione n. 17970/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris