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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05610/2022

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE FIRENZEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente per questo procedimento viene sostituito il Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] con il Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA].

Il P.G. conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Gip del Tribunale di FIRENZE. udito il difensore 1) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di BOLOGNA e depositando all'odierna udienza note d'udienza. 2) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di BOLOGNA3) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], nomina dichiarata oralmente in udienza conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di FIRENZE. 4) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto come da conclusioni scritte che deposta all'odierna udienza. 5)L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ASTI nomina depositata all'odierna udienza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto come da conclusioni scritte e memoria depositate all'odierna udienza. 6)L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di PISA. 7) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al tribunale di BOLOGNA come da note d'udienza che deposita all'odierna udienza. 8) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA nomina depositata all'odierna udienza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di BOLOGNA. 9) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] nomine depositate all'odierna udienza e anche dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro d ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], nomina dichiarata oralmente all'odierna udienza conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di BOLOGNA. 10) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di BOLOGNA. 11) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di BOLOGNA. 12) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA nomina depositata all'odierna udienza in difesa di [OSCURATO:PERSONA], conclude riportandosi alle memorie già depositate. 13) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza del conflitto al Tribunale di BOLOGNA in subordine a quello di VENEZIA depositando contestualmente note d'udienza. 14) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VENEZIA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VENEZIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] nomina depositata atrodierna udienza e anche oralmente dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LUCCA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LIVORNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al tribunale di BOLOGNA o PISA. 15)L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al tribunale di BOLOGNA.16) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al tribunale di BOLOGNA in subordine PISA. 17) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] nomine depositate all'odierna udienza, conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al tribunale di BOLOGNA.[OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito delle decisioni emesse dal GUP del Tribunale di Firenze in data 20 gennaio 2020 e dal GUP del Tribunale di Pisa in data 19 aprile 2021 è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento in origine iscritto al numero 2155/2014 RGNR della Procura della Repubblica di Firenze.

Si tratta di un procedimento nel cui ambito risulta esercitata l'azione penale nei confronti di quarantacinque imputati, per le ipotesi di reato che vengono di seguito richiamate in sintesi : CAPO A - contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA]. 56, 110, 319 quater cod pen. per e Fransoni fatto avvenuto in Firenze il 21 marzo del CAPO B - contestato a tutti gli imputati [OSCURATO:PERSONA]. 110, 319, 321 cod.pen. per fatti tutti tranne [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dorigo, accaduti in Venezia, Bologna e [OSCURATO:PERSONA] e Zanotti fino al 23 giugno 2016 CAPO C - contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA]. 110, 353 bis cod.pen. per fatto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e accaduto in Firenze da maggio a Mastellone settembre 2014 CAPO D - contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA]. 110, 81 e 323 cod.pen. per fatto [OSCURATO:PERSONA] e Mastellone avvenuto i Firenze sino al 16 ottobre CAPO E - contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 110, 319, 321 cod.pen. per fatti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Franzoni, Padovani, avvenuti in Firenze, Roma e Pisa tra Zanotti, [OSCURATO:PERSONA], Giovannini, ottobre e dicembre 2016 Russo e Fantozzi CAPO F - contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA]. 110, 353 bis cod.pen. per fatto e Zanotti avvenuto in Firenze dal febbraio 2017 ad aprile 2018.CAPO G - contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA]. 110, 356 cod.pen. per fatti Padovani e Fransoni avvenuti in Firenze dal febbraio 2017 ad aprile 2018 CAPO H - contestato all'imputato Art. 640 cod.pen. per fatto avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] e Pisa da febbraio 2017 ad aprile CAPO I - contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA]. 110, 356 cod.pen. per fatto e [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in Firenze dal dicembre 2016 CAPO L - contestato all'imputato Art. 640 cod.pen. per fatto avvenuto in imputato [OSCURATO:PERSONA] dal dicembre 2016

2. In premessa va rilevato che la descrizione delle condotte, con particolare riferimento ai capi B ed E (corruzioni per atti contrari ai doveri di ufficio) viene realizzata tramite la indicazione di plurimi accordi corruttivi - correlati tra loro - finalizzati alla attribuzione di abilitazioni all'insegnamento universitario o di incarichi di ricercatore universitario.

In particolare, la costruzione espressiva del capo B realizza una ipotesi di concorso di persone in una complessa fattispecie di corruzione, tesa al compimento - progressivo - di più atti contrari ai doveri di ufficio.

Rinviando al testo del suddetto capo B, noto alle parti, occorre tuttavia porre in evidenza, in premessa, che la vicenda corruttiva (cui si compie ulteriore riferimento nel capo E) si realizza attraverso più segmenti fattuali che riguardano tre distinte procedure concorsuali, rispettivamente tenutesi in Venezia, Bologna e Firenze.

Secondo l'accusa l'incidenza degli accordi corruttivi ha determinato l'attribuzione di utilità (derivanti dagli accordi presi nel corso del tempo) almeno nelle tre vicende che seguono: a) l'abilitazione di taluni candidati, a scapito di altri, nella procedura tesa alla abilitazione scientifica nazionale all'insegnamento del diritto tributario, bandita nel 2012, con evento di vantaggio verificatosi, secondo l'accusa, in Venezia il 16 dicembre del 2013; b) l'abilitazione di taluni candidati, a scapito di altri, nella procedura tesa alla abilitazione scientifica nazionale all'insegnamento del diritto tributario, bandita nel 2013, con evento verificatosi secondo l'accusa in Bologna il 26 maggio del 2015 ;c) la mancata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla procedura di selezione tesa alla attribuzione del posto di ricercatore a tempo determinato presso l'Università di Firenze (con scadenza della domanda al 23 giugno del 2016) con conseguente attrbuzione del posto di ricercatore a [OSCURATO:PERSONA] .

Quanto all'altro capo di corruzione, il capo E, si tratta di vicenda contestata, almeno in parte, anche a soggetti diversi rispetto a quelli coinvolti nella rete di accordi di cui al capo B. La vicenda corruttiva ha ad oggetto l'attribuzione del posto di ricercatore, sempre nella medesima disciplina di insegnamento, presso l'Università di Pisa.

Secondo l'accusa, a seguito di accordo intervenuto tra i soggetti indicati quali imputati, veniva nominato (nel dicembre del 2016) [OSCURATO:PERSONA]. 3 .

La decisione emessa dal GUP del Tribunale di Firenze, originario destinatario dell'azione penale. 3.1 Secondo il GUP del Tribunale di Firenze la contestazione riguarda reati tra loro connessi, con maggiore gravità delle ipotesi corruttive di cui ai capi B ed E .

Data la regola di attribuzione della competenza per territorio di cui all'articolo 16 cod.proc.pen. occorre individuare, tra i reati di pari gravità, il primo ad essere consumato.

Ciò posto, si compie riferimento alla corrente lettura nomofilattica della fattispecie di corruzione ed al principio di diritto per cui in caso di attuazione dell'accordo corruttivo la consumazione del reato si realizza non già con il 'mero accordo' ma con la ricezione della utilità, posto che in tale momento «si approfondisce l'offesa tipica».

Proiettando il principio di diritto nella vicenda in esame, si evidenzia che lo stesso fatto descritto al capo E non avrebbe ragione di 'distinguersi' da quelli presi in considerazione al capo B, trattandosi di una attuazione - ulteriore - di accordi corruttivi già presi in considerazione e descritti nel corpo del capo B. Pur in presenza di una parziale diversità soggettiva, la condizione del Padovani era stata già considerata ed apprezzata negli accordi descritti al capo B, essendosi verificata la mancata partecipazione di costui al concorso per ricercatore in Firenze proprio 'in vista' della - posteriore - assegnazione del posto di ricercatore in quel di Pisa.

Da qui la considerazione per cui l'unitario reato di corruzione (per come descritto ai capi B ed E) si sarebbe, alfine, consumato in Pisa, con attribuzione della utilità rappresentata proprio dal posto di ricercatore assegnato al Padovani.4.

La diversa opzione seguita dal GUP del Tribunale di Pisa, nella decisione che ha sollevato il conflitto. 4.1 A fronte di tali considerazioni, il GUP del Tribunale di Pisa, pur condividendo la considerazione iniziale della esistenza di ragioni di connessione tra tutti i capi di imputazione contestati (così come la modalità di individuazione del momento consumativo del delitto di corruzione), oppone essenzialmente la necessità di rispettare - in sede di verifica della competenza del giudice - la prospettazione coltivata dall'organo dell'accusa nel momento dell' esercizio dell'azione penale.

Si citano arresti nonnofilattici in proposito e si osserva essenzialmente che la opzione seguita dal GUP di Firenze tende a realizzare una - non consentita - modifica della contestazione.

Ciò perché in sede di costruzione prospettica, il PM ha formulato la contestazione di cui al capo B come accordo corruttivo 'complessivo' concretizzatosi in più momenti di selezione che hanno determinato, al di là della alterazione delle abilitazioni, l'assegnazione del posto di ricercatore in Firenze al Dorigo.

La posteriore assegnazione del posto di ricercatore in Pisa al Padovani, per come descritta nella imputazione, è frutto di un nuovo accordo, pur intervenuto tra alcuni dei soggetti già coinvolti nelle precedenti alterazioni concorsuali, ed è contenuta in un capo di imputazione autonomo.

Da ciò la considerazione per cui il GUP di Firenze avrebbe dato luogo ad una «rielaborazione sostanziale» non consentita in sede di verifica della competenza, andando a fondere tra loro due capi di imputazione formulati in modo autonomo, senza considerare il riferimento fattuale alla 'novità' della pattuizione.

Si ritiene, in tal senso, violato il principio di diritto - espresso in più decisioni di legittimità - per cui nel momento della verifica di competenza è necessario ancorarsi alla prospettazione, senza improprie anticipazioni del giudizio di merito.

Nel caso in esame, pure in presenza di un capo - il capo B - che contiene diversi segmenti fattuali in cui si evoca il conseguimento di utilità, è necessario rispettare la prospettazione coltivata dall'organo dell'accusa, che conclude la serie causale del primo reato di corruzione con la condotta tenuta dal Padovani - la mancata partecipazione alla selezione - in Firenze.

Dunque il primo, tra i reati più gravi (il capo B), seppure avvinti da connessione teleologica, risulta contestato come commesso in Firenze, luogo che si ritiene rappresentare la naturale sede del - cumulativo - processo di merito.5.

Le conclusioni del Procuratore Generale, rese in contraddittorio, hanno portato sostegno alla tesi espressa nella decisione del GUP del Tribunale di Pisa, con attribuzione della competenza al Tribunale di Firenze.

6. Con memorie scritte ed interventi orali resi in udienza le parti private hanno rappresentato, in sintesi, o la inesistenza di ragioni di connessione 'interna' ai singoli segmenti fattuali in cui si snoda la contestazione (con attribuzione della competenza per territorio all'autorità giudiziaria individuata sulla base dei singoli, ipotizzati, contributi punibili) o la necessaria attribuzione della cognizione processuale ad un unico giudice individuato sulla base delle previsioni di legge di cui all'art.16 cod.proc.pen. (individuato alternativamente nel Tribunale di Venezia, nel Tribunale di Bologna o nel Tribunale di Pisa). [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che la competenza per territorio - in riferimento all'intero procedimento - vada attribuita al GUP del Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art.16, comma 1, cod.proc.pen., per le ragioni che seguono.

2. L'analisi delle ragioni esposte nelle due decisioni da cui è derivato il conflitto negativo porta in primis a ritenere centrale - al fine di decidere - il rapporto esistente tra i diversi fatti oggetto di contestazione ai capi B ed E della rubrica.

Ciò perché le contestazioni definibili come 'minori' (capi A-C-D-F-G-H-I- L ) non solo riguardano condotte di minore impatto sanzionatorio ma risultano strettamente correlate ai fatti principali per nesso finalistico quantomeno di tipo soggettivo (art. 12 comma 1 lett. b cod.proc.pen.), aspetto pacifico nelle due decisioni di merito da cui è sorto il contrasto. 2.1 Da ciò la necessità, ad avviso del Collegio - ferma restando la valenza dell'indiscusso principio regolatore per cui a fini di individuazione della competenza occorre essenzialmente fare riferimento alla prospettazione dei fatti espressa dall'organo dell'accusa nella imputazione (v.

Sez.

I n. 49627 del 17.11.2009; Sez.

I n. 11047 del 24.2.2010) - di individuare, in detti capi B ed E, l'esistenza giuridica di un unico fatto di reato di corruzione (che si sarebbe consumato unicamente nel momento di attribuzione della utilità finale, ossia in Pisa) ovvero l'esistenza di più fatti di reato, funzionalmente correlati tra loro (con consumazione da individuarsi nei singoli momenti di attribuzione di utilità, sia pure visti come momenti iniziali o intermedi di una sequenza) .

L'analisi, pertanto, deve necessariamente essere svolta non in riferimento ai 'capi' visti come «blocchi fattuali» resi inscindibili da un atto meramente potestativo dell'organo dell'accusa, ma con riferimento ai contenuti fattuali 'interni' ai singoli capi di imputazione oggetto di esame.

3. In linea generale, va anche premesso che dagli insegnamenti espressi - nel corso del tempo - da questa Corte di legittimità sui temi qui in rilevo, derivano alcuni punti fermi che è bene ribadire: a) in sede di decisione sul conflitto la Corte di Cassazione non è vincolata alle indicazioni espresse, in punto di soluzione del caso, dai giudici in conflitto e può individuare - sulla base degli atti e dei principi di diritto ritenuti applicabili - un terzo giudice cui attribuire la competenza (principio espresso, tra le altre, da Sez.

I n. 33379 del 23.6.2015, rv. 264619, nel cui ambito si è affermato: la conclusione è suffragata dalla considerazione che la attribuzione ordinamentale della potestà regolatrice della competenza ai sensi dell'articolo 65, primo comma, R.D. n.12 del 1941, per la peculiare funzione istituzionale che le è propria, connotata sul piano processuale da incisivi poteri di accertamento ufficioso, affranca questa Corte, tosto che sia investita dal giudice territoriale, dalla osservanza dei limiti connaturati al « principio della domanda) ; b) in sede di decisione sul conflitto (sia di competenza che di giurisdizione), fermo restando l'ancoraggio alla prospettazione fattuale introdotta dall'organo dell'accusa, è principio pacifico quello per cui la Corte regolatrice esecrita appieno la funzione giurisdizionale, intesa come verifica della corrispondenza tra fatto (descritto nella contestazione) e fattispecie astratta (norma incriminatrice di riferimento).

Sul tema, le stesse Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 18621 del 23.6.2016, dep.2017, Zimarmani, rv 269585) hanno affermato che in sede di risoluzione del conflitto la Corte di cassazione, (anche al fine di apprezzare una eventuale duplicazione delle contestazioni), è chiamata a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso; c) ed ancora, è opportuno ribadire che nell'apprezzamento del «nesso tra reati» di cui all'art.12 comma 1 lett. c cod.proc.pen. si è, alfine, affermata la visione «oggettivistica», espressa con chiarezza dalle Sezioni Unite nel noto arresto n.53390 del 26.10.2017, rv 271223, secondo cui ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato.

4. I principi sinora ricordati portano, nel caso in esame, ad affermare la (unitaria) competenza territoriale del GUP del Tribunale di Venezia. 4.1 Come si è anticipato nella parte narrativa è lo stesso organo dell'accusa ad aver «raggruppato» nel capo B della imputazione una ampia congerie di fatti, tra loro - in ipotesi - funzionalmente collegati.

Il richiamo contenuto nella rubrica alla clausola estensiva della punibilità di cui all'articolo 110 del codice penale porta a ritenere che - secondo l'accusa - si tratterebbe di una unica - amplissima - fattispecie concorsuale di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio.

Se così fosse l'evento consumativo del reato di cui al capo B - cui ancorare la determinazione della competenza del giudice ai sensi dell'art.8 comma 1 cod.proc.pen. - sarebbe (se si dovesse realizzare una formale adesione alla prospettazione in diritto), per tutti i concorrenti quello verificatosi in Firenze il 23 giugno del 2016 .

Il radicamento della competenza in Firenze, dunque, deriva - in tesi di accusa - dalla natura concorsuale delle condotte corruttive di cui al capo B, che sarebbero «tutte» orientate alla specifica utilità rappresentata dalla assegnazione del posto di ricercatore in Firenze.

In simile ottica la scissione del concorso pisano (capo E) deriverebbe da una parziale diversità soggettiva tra gli attori concorsuali del capo B e quelli del capo E, pur essendovi un visibile collegamento funzionale tra i fatti descritti nelle imputazioni. 4.2 Si tratta di una prospettazione non condivisibile in diritto.

Ciò che non risulta corretto - aspetto su cui questa Corte è pienamente titolata ad intervenire in sede di risoluzione del conflitto - è proprio la indicazione di una unica condotta concorsuale nell'ambito dei «plurimi fatti» descritti nel corpo del capo B. Lì dove la descrizione del fatto (compito dell'accusa) porti alla individuazione degli elementi strutturali di una fattispecie tipica di reato (condotta, evento, nesso causale), quel fatto di reato è da ritenersi già consumato, anche ai fini di cui all'articolo 8 comma 1 del codice di rito.E la lettura degli snodi fattuali interni al capo B - senza necessità di ulteriori verifiche o di accesso agli atti - porta a ritenere, in particolare, che le condotte corruttive oggetto di descrizione hanno portato ad un primo «evento consumativo» del delitto di corruzione (secondo i principi affermati da Sez.

U n. 15208 del 25.2.2010, rv 246583), rappresentato e descritto dalla pubblica accusa in termini di «ricezione di utilità» rappresentata dalla avvenuta abilitazione di taluni candidati in danno di altri.

Lo scambio corruttivo sarebbe «avvenuto a Venezia il 16 dicembre del 2013 » come si legge a pagina 7 della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Firenze. 4.3 Si tratta, in diritto, di un reato già «perfetto», al di là degli ovvi problemi ricostruttivi, e si tratta del primo reato di una posteriore serie (evento di utilità conseguito in Bologna ed evento di utilità conseguito in Firenze, per restare nel capo B) che va ritenuta - sul piano processuale - avvinta da un nesso di strumentalità (reati commessi 'per eseguirne' altri) rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.

In altre parole, ad avviso del Collegio, la costruzione del capo B di imputazione in termini genericamente «concorsuali» se da un lato è tesa ad evidenziare un nesso di strumentalità tra i vari accordi (e le varie utilità) succedutesi nel corso del tempo, dall'altro non può comportare l'alterazione - in diritto - dello schema legale (oltre che logico) del delitto di corruzione, che si consuma, lì dove l'accordo abbia comportato ricezione di utilità, con la manifestazione della utilità medesima.

Analogamente, la correlazione di tipo funzionale tra i diversi accordi finisce per includere anche quello «autonomamente considerato» di cui al capo E, ma ciò non altera la regola giuridica di attribuzione della competenza (art. 16 comma 1 cod.proc.pen.), trattandosi di ulteriore fatto connesso ai sensi dell'art.12, commal, lett. c) cod.proc.pen. .

5. Le considerazioni in diritto sin qui esposte portano, pertanto, ad individuare come «primo reato più grave» tra quelli di pari gravità, tra loro connessi (ai sensi dell'art.16, comma 1, cod.proc.pen.) lo scambio corruttivo avvenuto, secondo l'accusa, in Venezia, per come descritto nel corpo del capo B. Tale è l'autorità giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE FIRENZEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente per questo procedimento viene sostituito il Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] con il Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. Il P.G. conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Gip del Tribunale di FIRENZE. udito il difensore 1) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di BOLOGNA e depositando all'odierna udienza note d'udienza. 2) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di BOLOGNA3) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], nomina dichiarata oralmente in udienza conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di FIRENZE. 4) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto come da conclusioni scritte che deposta all'odierna udienza. 5)L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ASTI nomina depositata all'odierna udienza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto come da conclusioni scritte e memoria depositate all'odierna udienza. 6)L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di PISA. 7) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al tribunale di BOLOGNA come da note d'udienza che deposita all'odierna udienza. 8) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA nomina depositata all'odierna udienza in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di BOLOGNA. 9) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] anche dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] nomine depositate all'odierna udienza e anche dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro d ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], nomina dichiarata oralmente all'odierna udienza conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di BOLOGNA. 10) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di BOLOGNA. 11) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MILANO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di BOLOGNA. 12) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di BOLOGNA nomina depositata all'odierna udienza in difesa di [OSCURATO:PERSONA], conclude riportandosi alle memorie già depositate. 13) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo che la Corte dichiari la competenza del conflitto al Tribunale di BOLOGNA in subordine a quello di VENEZIA depositando contestualmente note d'udienza. 14) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VENEZIA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di VENEZIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] nomina depositata atrodierna udienza e anche oralmente dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LUCCA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LIVORNO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al tribunale di BOLOGNA o PISA. 15)L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al tribunale di BOLOGNA.16) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al tribunale di BOLOGNA in subordine PISA. 17) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALERMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] nomine depositate all'odierna udienza, conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al tribunale di BOLOGNA.[OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito delle decisioni emesse dal GUP del Tribunale di Firenze in data 20 gennaio 2020 e dal GUP del Tribunale di Pisa in data 19 aprile 2021 è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento in origine iscritto al numero 2155/2014 RGNR della Procura della Repubblica di Firenze. Si tratta di un procedimento nel cui ambito risulta esercitata l'azione penale nei confronti di quarantacinque imputati, per le ipotesi di reato che vengono di seguito richiamate in sintesi : CAPO A - contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA]. 56, 110, 319 quater cod pen. per e Fransoni fatto avvenuto in Firenze il 21 marzo del CAPO B - contestato a tutti gli imputati [OSCURATO:PERSONA]. 110, 319, 321 cod.pen. per fatti tutti tranne [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dorigo, accaduti in Venezia, Bologna e [OSCURATO:PERSONA] e Zanotti fino al 23 giugno 2016 CAPO C - contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA]. 110, 353 bis cod.pen. per fatto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e accaduto in Firenze da maggio a Mastellone settembre 2014 CAPO D - contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA]. 110, 81 e 323 cod.pen. per fatto [OSCURATO:PERSONA] e Mastellone avvenuto i Firenze sino al 16 ottobre CAPO E - contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 110, 319, 321 cod.pen. per fatti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Franzoni, Padovani, avvenuti in Firenze, Roma e Pisa tra Zanotti, [OSCURATO:PERSONA], Giovannini, ottobre e dicembre 2016 Russo e Fantozzi CAPO F - contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA]. 110, 353 bis cod.pen. per fatto e Zanotti avvenuto in Firenze dal febbraio 2017 ad aprile 2018.CAPO G - contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA]. 110, 356 cod.pen. per fatti Padovani e Fransoni avvenuti in Firenze dal febbraio 2017 ad aprile 2018 CAPO H - contestato all'imputato Art. 640 cod.pen. per fatto avvenuto in [OSCURATO:PERSONA] e Pisa da febbraio 2017 ad aprile CAPO I - contestato agli imputati [OSCURATO:PERSONA]. 110, 356 cod.pen. per fatto e [OSCURATO:PERSONA] avvenuto in Firenze dal dicembre 2016 CAPO L - contestato all'imputato Art. 640 cod.pen. per fatto avvenuto in imputato [OSCURATO:PERSONA] dal dicembre 2016 2. In premessa va rilevato che la descrizione delle condotte, con particolare riferimento ai capi B ed E (corruzioni per atti contrari ai doveri di ufficio) viene realizzata tramite la indicazione di plurimi accordi corruttivi - correlati tra loro - finalizzati alla attribuzione di abilitazioni all'insegnamento universitario o di incarichi di ricercatore universitario. In particolare, la costruzione espressiva del capo B realizza una ipotesi di concorso di persone in una complessa fattispecie di corruzione, tesa al compimento - progressivo - di più atti contrari ai doveri di ufficio. Rinviando al testo del suddetto capo B, noto alle parti, occorre tuttavia porre in evidenza, in premessa, che la vicenda corruttiva (cui si compie ulteriore riferimento nel capo E) si realizza attraverso più segmenti fattuali che riguardano tre distinte procedure concorsuali, rispettivamente tenutesi in Venezia, Bologna e Firenze. Secondo l'accusa l'incidenza degli accordi corruttivi ha determinato l'attribuzione di utilità (derivanti dagli accordi presi nel corso del tempo) almeno nelle tre vicende che seguono: a) l'abilitazione di taluni candidati, a scapito di altri, nella procedura tesa alla abilitazione scientifica nazionale all'insegnamento del diritto tributario, bandita nel 2012, con evento di vantaggio verificatosi, secondo l'accusa, in Venezia il 16 dicembre del 2013; b) l'abilitazione di taluni candidati, a scapito di altri, nella procedura tesa alla abilitazione scientifica nazionale all'insegnamento del diritto tributario, bandita nel 2013, con evento verificatosi secondo l'accusa in Bologna il 26 maggio del 2015 ;c) la mancata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla procedura di selezione tesa alla attribuzione del posto di ricercatore a tempo determinato presso l'Università di Firenze (con scadenza della domanda al 23 giugno del 2016) con conseguente attrbuzione del posto di ricercatore a [OSCURATO:PERSONA] . Quanto all'altro capo di corruzione, il capo E, si tratta di vicenda contestata, almeno in parte, anche a soggetti diversi rispetto a quelli coinvolti nella rete di accordi di cui al capo B. La vicenda corruttiva ha ad oggetto l'attribuzione del posto di ricercatore, sempre nella medesima disciplina di insegnamento, presso l'Università di Pisa. Secondo l'accusa, a seguito di accordo intervenuto tra i soggetti indicati quali imputati, veniva nominato (nel dicembre del 2016) [OSCURATO:PERSONA]. 3 . La decisione emessa dal GUP del Tribunale di Firenze, originario destinatario dell'azione penale. 3.1 Secondo il GUP del Tribunale di Firenze la contestazione riguarda reati tra loro connessi, con maggiore gravità delle ipotesi corruttive di cui ai capi B ed E . Data la regola di attribuzione della competenza per territorio di cui all'articolo 16 cod.proc.pen. occorre individuare, tra i reati di pari gravità, il primo ad essere consumato. Ciò posto, si compie riferimento alla corrente lettura nomofilattica della fattispecie di corruzione ed al principio di diritto per cui in caso di attuazione dell'accordo corruttivo la consumazione del reato si realizza non già con il 'mero accordo' ma con la ricezione della utilità, posto che in tale momento «si approfondisce l'offesa tipica». Proiettando il principio di diritto nella vicenda in esame, si evidenzia che lo stesso fatto descritto al capo E non avrebbe ragione di 'distinguersi' da quelli presi in considerazione al capo B, trattandosi di una attuazione - ulteriore - di accordi corruttivi già presi in considerazione e descritti nel corpo del capo B. Pur in presenza di una parziale diversità soggettiva, la condizione del Padovani era stata già considerata ed apprezzata negli accordi descritti al capo B, essendosi verificata la mancata partecipazione di costui al concorso per ricercatore in Firenze proprio 'in vista' della - posteriore - assegnazione del posto di ricercatore in quel di Pisa. Da qui la considerazione per cui l'unitario reato di corruzione (per come descritto ai capi B ed E) si sarebbe, alfine, consumato in Pisa, con attribuzione della utilità rappresentata proprio dal posto di ricercatore assegnato al Padovani.4. La diversa opzione seguita dal GUP del Tribunale di Pisa, nella decisione che ha sollevato il conflitto. 4.1 A fronte di tali considerazioni, il GUP del Tribunale di Pisa, pur condividendo la considerazione iniziale della esistenza di ragioni di connessione tra tutti i capi di imputazione contestati (così come la modalità di individuazione del momento consumativo del delitto di corruzione), oppone essenzialmente la necessità di rispettare - in sede di verifica della competenza del giudice - la prospettazione coltivata dall'organo dell'accusa nel momento dell' esercizio dell'azione penale. Si citano arresti nonnofilattici in proposito e si osserva essenzialmente che la opzione seguita dal GUP di Firenze tende a realizzare una - non consentita - modifica della contestazione. Ciò perché in sede di costruzione prospettica, il PM ha formulato la contestazione di cui al capo B come accordo corruttivo 'complessivo' concretizzatosi in più momenti di selezione che hanno determinato, al di là della alterazione delle abilitazioni, l'assegnazione del posto di ricercatore in Firenze al Dorigo. La posteriore assegnazione del posto di ricercatore in Pisa al Padovani, per come descritta nella imputazione, è frutto di un nuovo accordo, pur intervenuto tra alcuni dei soggetti già coinvolti nelle precedenti alterazioni concorsuali, ed è contenuta in un capo di imputazione autonomo. Da ciò la considerazione per cui il GUP di Firenze avrebbe dato luogo ad una «rielaborazione sostanziale» non consentita in sede di verifica della competenza, andando a fondere tra loro due capi di imputazione formulati in modo autonomo, senza considerare il riferimento fattuale alla 'novità' della pattuizione. Si ritiene, in tal senso, violato il principio di diritto - espresso in più decisioni di legittimità - per cui nel momento della verifica di competenza è necessario ancorarsi alla prospettazione, senza improprie anticipazioni del giudizio di merito. Nel caso in esame, pure in presenza di un capo - il capo B - che contiene diversi segmenti fattuali in cui si evoca il conseguimento di utilità, è necessario rispettare la prospettazione coltivata dall'organo dell'accusa, che conclude la serie causale del primo reato di corruzione con la condotta tenuta dal Padovani - la mancata partecipazione alla selezione - in Firenze. Dunque il primo, tra i reati più gravi (il capo B), seppure avvinti da connessione teleologica, risulta contestato come commesso in Firenze, luogo che si ritiene rappresentare la naturale sede del - cumulativo - processo di merito.5. Le conclusioni del Procuratore Generale, rese in contraddittorio, hanno portato sostegno alla tesi espressa nella decisione del GUP del Tribunale di Pisa, con attribuzione della competenza al Tribunale di Firenze. 6. Con memorie scritte ed interventi orali resi in udienza le parti private hanno rappresentato, in sintesi, o la inesistenza di ragioni di connessione 'interna' ai singoli segmenti fattuali in cui si snoda la contestazione (con attribuzione della competenza per territorio all'autorità giudiziaria individuata sulla base dei singoli, ipotizzati, contributi punibili) o la necessaria attribuzione della cognizione processuale ad un unico giudice individuato sulla base delle previsioni di legge di cui all'art.16 cod.proc.pen. (individuato alternativamente nel Tribunale di Venezia, nel Tribunale di Bologna o nel Tribunale di Pisa). [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che la competenza per territorio - in riferimento all'intero procedimento - vada attribuita al GUP del Tribunale di Venezia, ai sensi dell'art.16, comma 1, cod.proc.pen., per le ragioni che seguono. 2. L'analisi delle ragioni esposte nelle due decisioni da cui è derivato il conflitto negativo porta in primis a ritenere centrale - al fine di decidere - il rapporto esistente tra i diversi fatti oggetto di contestazione ai capi B ed E della rubrica. Ciò perché le contestazioni definibili come 'minori' (capi A-C-D-F-G-H-I- L ) non solo riguardano condotte di minore impatto sanzionatorio ma risultano strettamente correlate ai fatti principali per nesso finalistico quantomeno di tipo soggettivo (art. 12 comma 1 lett. b cod.proc.pen.), aspetto pacifico nelle due decisioni di merito da cui è sorto il contrasto. 2.1 Da ciò la necessità, ad avviso del Collegio - ferma restando la valenza dell'indiscusso principio regolatore per cui a fini di individuazione della competenza occorre essenzialmente fare riferimento alla prospettazione dei fatti espressa dall'organo dell'accusa nella imputazione (v. Sez. I n. 49627 del 17.11.2009; Sez. I n. 11047 del 24.2.2010) - di individuare, in detti capi B ed E, l'esistenza giuridica di un unico fatto di reato di corruzione (che si sarebbe consumato unicamente nel momento di attribuzione della utilità finale, ossia in Pisa) ovvero l'esistenza di più fatti di reato, funzionalmente correlati tra loro (con consumazione da individuarsi nei singoli momenti di attribuzione di utilità, sia pure visti come momenti iniziali o intermedi di una sequenza) . L'analisi, pertanto, deve necessariamente essere svolta non in riferimento ai 'capi' visti come «blocchi fattuali» resi inscindibili da un atto meramente potestativo dell'organo dell'accusa, ma con riferimento ai contenuti fattuali 'interni' ai singoli capi di imputazione oggetto di esame. 3. In linea generale, va anche premesso che dagli insegnamenti espressi - nel corso del tempo - da questa Corte di legittimità sui temi qui in rilevo, derivano alcuni punti fermi che è bene ribadire: a) in sede di decisione sul conflitto la Corte di Cassazione non è vincolata alle indicazioni espresse, in punto di soluzione del caso, dai giudici in conflitto e può individuare - sulla base degli atti e dei principi di diritto ritenuti applicabili - un terzo giudice cui attribuire la competenza (principio espresso, tra le altre, da Sez. I n. 33379 del 23.6.2015, rv. 264619, nel cui ambito si è affermato: la conclusione è suffragata dalla considerazione che la attribuzione ordinamentale della potestà regolatrice della competenza ai sensi dell'articolo 65, primo comma, R.D. n.12 del 1941, per la peculiare funzione istituzionale che le è propria, connotata sul piano processuale da incisivi poteri di accertamento ufficioso, affranca questa Corte, tosto che sia investita dal giudice territoriale, dalla osservanza dei limiti connaturati al « principio della domanda) ; b) in sede di decisione sul conflitto (sia di competenza che di giurisdizione), fermo restando l'ancoraggio alla prospettazione fattuale introdotta dall'organo dell'accusa, è principio pacifico quello per cui la Corte regolatrice esecrita appieno la funzione giurisdizionale, intesa come verifica della corrispondenza tra fatto (descritto nella contestazione) e fattispecie astratta (norma incriminatrice di riferimento). Sul tema, le stesse Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 18621 del 23.6.2016, dep.2017, Zimarmani, rv 269585) hanno affermato che in sede di risoluzione del conflitto la Corte di cassazione, (anche al fine di apprezzare una eventuale duplicazione delle contestazioni), è chiamata a valutare, discrezionalmente e in piena autonomia, se la qualificazione giuridica del fatto storico (nelle sue componenti di condotta, evento e nesso causale) attribuita dall'uno o dall'altro giudice sia corretta, procedendo - in caso contrario - a delineare essa stessa l'esatta definizione da attribuirgli, con la conseguente designazione dell'organo giudiziario chiamato a giudicare sullo stesso; c) ed ancora, è opportuno ribadire che nell'apprezzamento del «nesso tra reati» di cui all'art.12 comma 1 lett. c cod.proc.pen. si è, alfine, affermata la visione «oggettivistica», espressa con chiarezza dalle Sezioni Unite nel noto arresto n.53390 del 26.10.2017, rv 271223, secondo cui ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato. 4. I principi sinora ricordati portano, nel caso in esame, ad affermare la (unitaria) competenza territoriale del GUP del Tribunale di Venezia. 4.1 Come si è anticipato nella parte narrativa è lo stesso organo dell'accusa ad aver «raggruppato» nel capo B della imputazione una ampia congerie di fatti, tra loro - in ipotesi - funzionalmente collegati. Il richiamo contenuto nella rubrica alla clausola estensiva della punibilità di cui all'articolo 110 del codice penale porta a ritenere che - secondo l'accusa - si tratterebbe di una unica - amplissima - fattispecie concorsuale di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio. Se così fosse l'evento consumativo del reato di cui al capo B - cui ancorare la determinazione della competenza del giudice ai sensi dell'art.8 comma 1 cod.proc.pen. - sarebbe (se si dovesse realizzare una formale adesione alla prospettazione in diritto), per tutti i concorrenti quello verificatosi in Firenze il 23 giugno del 2016 . Il radicamento della competenza in Firenze, dunque, deriva - in tesi di accusa - dalla natura concorsuale delle condotte corruttive di cui al capo B, che sarebbero «tutte» orientate alla specifica utilità rappresentata dalla assegnazione del posto di ricercatore in Firenze. In simile ottica la scissione del concorso pisano (capo E) deriverebbe da una parziale diversità soggettiva tra gli attori concorsuali del capo B e quelli del capo E, pur essendovi un visibile collegamento funzionale tra i fatti descritti nelle imputazioni. 4.2 Si tratta di una prospettazione non condivisibile in diritto. Ciò che non risulta corretto - aspetto su cui questa Corte è pienamente titolata ad intervenire in sede di risoluzione del conflitto - è proprio la indicazione di una unica condotta concorsuale nell'ambito dei «plurimi fatti» descritti nel corpo del capo B. Lì dove la descrizione del fatto (compito dell'accusa) porti alla individuazione degli elementi strutturali di una fattispecie tipica di reato (condotta, evento, nesso causale), quel fatto di reato è da ritenersi già consumato, anche ai fini di cui all'articolo 8 comma 1 del codice di rito.E la lettura degli snodi fattuali interni al capo B - senza necessità di ulteriori verifiche o di accesso agli atti - porta a ritenere, in particolare, che le condotte corruttive oggetto di descrizione hanno portato ad un primo «evento consumativo» del delitto di corruzione (secondo i principi affermati da Sez. U n. 15208 del 25.2.2010, rv 246583), rappresentato e descritto dalla pubblica accusa in termini di «ricezione di utilità» rappresentata dalla avvenuta abilitazione di taluni candidati in danno di altri. Lo scambio corruttivo sarebbe «avvenuto a Venezia il 16 dicembre del 2013 » come si legge a pagina 7 della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Firenze. 4.3 Si tratta, in diritto, di un reato già «perfetto», al di là degli ovvi problemi ricostruttivi, e si tratta del primo reato di una posteriore serie (evento di utilità conseguito in Bologna ed evento di utilità conseguito in Firenze, per restare nel capo B) che va ritenuta - sul piano processuale - avvinta da un nesso di strumentalità (reati commessi 'per eseguirne' altri) rilevante ai sensi e per gli effetti di cui all'art.12, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. In altre parole, ad avviso del Collegio, la costruzione del capo B di imputazione in termini genericamente «concorsuali» se da un lato è tesa ad evidenziare un nesso di strumentalità tra i vari accordi (e le varie utilità) succedutesi nel corso del tempo, dall'altro non può comportare l'alterazione - in diritto - dello schema legale (oltre che logico) del delitto di corruzione, che si consuma, lì dove l'accordo abbia comportato ricezione di utilità, con la manifestazione della utilità medesima. Analogamente, la correlazione di tipo funzionale tra i diversi accordi finisce per includere anche quello «autonomamente considerato» di cui al capo E, ma ciò non altera la regola giuridica di attribuzione della competenza (art. 16 comma 1 cod.proc.pen.), trattandosi di ulteriore fatto connesso ai sensi dell'art.12, commal, lett. c) cod.proc.pen. . 5. Le considerazioni in diritto sin qui esposte portano, pertanto, ad individuare come «primo reato più grave» tra quelli di pari gravità, tra loro connessi (ai sensi dell'art.16, comma 1, cod.proc.pen.) lo scambio corruttivo avvenuto, secondo l'accusa, in Venezia, per come descritto nel corpo del capo B. Tale è l'autorità giudi
Sentenza Cassazione n. 05610/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris