CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 23052/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23937-2016 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. NPPFNC64E03ED871), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), tutti rappresentatie difesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’AvvocatoLuigi Tuorto, con cui elettivamente domicilia in Roma, Piazza del Caravaggio n. 6 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] . - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(cod. fisc. 060 32370634 ), in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] de Geronimo. - i ntimato - avverso le sentenze della Corte di appello di Napoli, depositate rispettivamente in data 24.6.2013 (sentenza non definitiva) e in data 15.9.2015 (sentenza definitiva); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato nel mese di settembre del 2004 il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne in giudizio gli amministratori ed i sindaci della società fallita, accusandoli di aver compiuto una serie di atti gravemente pregiudizievoli per la società ed i creditori sociali, consistenti più in particolare: i) nell’aver depositato in Tribunale una mera situazione patrimoniale al 30.9.1999, invece del bilancio fallimentare aggiornato alla data della sentenza; ii) nell’aver provveduto al deposito di contabilità solo parziale e del tutto inattendibile; iii) nell’aver provocato una imponente debitoria sia nei confronti dei lavoratori subordinati, che gli amministratori non avevano retribuito, sia verso gli enti di previdenza cui non erano stati versati i contributi dovuti; iv) nell’aver distratto l’intero patrimonio sociale della Edilmaster, cedendo con scrittura privata autenticata dal [OSCURATO:PERSONA] di Poggiomartino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il ramo di azienda, inerente i lavori pubblici alla [OSCURATO:SOCIETA]., società costituita con atto del medesimo notaio appena un mese prima, la cui compagine sociale era composta da parenti degli amministratori e soci Caccavale; v) nell’aver il Collegio sindacale omesso il necessario controllo della regolarità della contabilità sociale, nel non aver rilevato l’integrale perdita del capitale sociale, risalente già all’anno 1996, e nell’aver mancato di porre in essere alcuna delle dovute iniziative per ridurre i danni causati alla società; convenne, più in particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (entrambi amministratori alla data del fallimento, nominati il primo nel marzo del 1991 ed il secondo nel febbraio del 1990), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (componenti del collegio sindacale per periodi in parte non coincidenti) affinchè fossero dichiarati responsabili, in via contrattuale ed extracontrattuale, nei confronti della fallita e dei creditori sociali e per essi nei confronti del fallimento per i danni cagionati, con condanna al pagamento della somma di euro 836.253,11 ovvero nella diversa somma ritenuta più equa. 2. Nella resistenza dei sopra ricordati convenuti, il Tribunale di Nola, con la sentenza pubblicata in data 25.3.2000, resa all’esito dell’istruttoria nel corso della quale era stata disposta ed espletata anche C.t.u., condannò tutti i convenuti al pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 626.690, oltre rivalutazione dalla data del fallimento ed interessi sulla somma annualmente rivalutata. 3. Avverso la predetta sentenza di primo grado, proponevano dunque appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], rimanendo invece contumaci gli Eredi di [OSCURATO:PERSONA],e la Corte di appello di Napoli, con sentenza non definitiva di cui al n. 2616/2013, pubblicata in data 24.6.2013, decidevavarie questioni pregiudiziali in rito (competenza ex art. 24 l. fall.; integrità contraddittorio,C.t.u.) e preliminari (legittimazione azione ex art.146 l. fall.), nonché questioni di merito in ordine agli appelli proposti dalle parti e disponeva, con s eparata ordinanza , l’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio. 4. La Corte di appello con la predetta sentenza non definit iva – per quanto qui ancora di interesse – ha rilevato che: a) quanto alla questione della prescrizione, per gli amministratori operava la causa di sospensione di cui all’art. 2941 n. 7 cod. civ., con la conseguenza che per essi il corso della prescrizione non risultava iniziato per legge prima della dichiarazione di fallimento; che, per i sindaci - in applicazione del dettato normativo che individua il dies a quonel giorno in cui si verifica l’insufficienza patrimoniale (art. 2394 cod. civ.) ed in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui costituisce onere del convenuto dimostrare che i terzi avessero avuto notizia in data antecedente dell’incapacità del patrimonio dell’impresa a soddisfare i suoi debiti, in mancanza della quale il predetto diesdeve tendenzialmente identificarsi nella data del fallimento - il bilancio al 31.12.1998, da essi indicato come documento conoscibile dai terzi, che dimostrava eloquentemente l’insufficienza patrimoniale, evidenziava una situazione di sostanziale equilibrio patrimoniale, nelle quali in altri termini le poste attive e quelle passive dello stato patrimoniale erano pressoché in pareggio; che, con particolare riferimento alla posizione del sindaco Nappi, non aveva alcun rilievo la cessazione della carica di sindaco in data antecedente rispetto alla sentenza di fallimento, posto che il dies a quo è quello in cui si verifica la insufficienza patrimoniale, dies che troverebbe applicazione anche ne i confronti del sindaco ovvero dell’amministratore cessato dalla carica in precedenza laddove la predetta insufficienza patrimoniale trovi causa nella condotta di quel sindaco ovvero di quell’amministratore, stante le comprensibili esigenze di tutela dei terzi che impongono di escludere che possa bastare a far decorrere il termine prescrizionale la cessazione del rapporto allorchè non siano ancora manifesti gli effetti dannosi delle condotte contra legemdegli organi sociali; b) quanto alla questione della perdita del capitale sociale, l’affermazione contenuta nella sentenza di prime cure – secondo cui le perdite di esercizio erano state finanziate con l’imputazione a copertura dei finanziamenti dei soci in conto capitale –non era condivisibile, in quantoritenere che, tra le numerose poste e voci iscritte nei bilanci della società, solamente quelle relative ai debiti della società verso i soci per finanziamenti in conto capitale fossero non solo false ma addirittura insussistenti costituiva una conclusione errata sotto il profilo non solo logico, ma soprattutto giuridico, considerato che rappresenta va una violazione dell’art. 2709 cod. civ., norma la quale - dopo aver sancito che “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l’imprenditore” -aggiunge che “tuttavia, chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto”; che, al di là dei vizi formali delle deliberazioni assembleari riscontrati dal C.t.u. (comunque non impugnate giudizialmente), sotto il profilo contabile, le operazioni effettuateavevano determinato il fatto che il debito della società per i versamenti in conto capitale dei soci fosse stato comunque eliminato o ridotto, con conseguente effettiva ricapitalizzazione della società per effetto della definitiva formazione del vincolo di destinazione di quelle somme al capitale sociale; che l’azzeramento del capitale sociale,a causa delle perdite rilevanti ex art. 2447 cod. civ., si era pertanto verificato solo per effetto delle rilevazioni contabili effettuate in sede di redazione del bilancio al 31.12.1998, con la conseguenza che gli amministratori (e di riflesso i sindaci) non potevano essere ritenuti responsabili per la violazionedel divieto di nuove operazioni ex art. 2449 cod. civ., sul presupposto dell’avvenuto scioglimento della società già a partire dal 31.12.1996; che l’unico dato che poteva sovvertire quelle conclusioni era rappresentato dai debiti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti delle sue società consortili partecipate dalla fallita che, qualora effettivamente esistenti ed insorti in epoca antecedente al 31.12.1996, avrebbero potuto modificare sensibilmente i dati di bilancio e degli esercizi in esame; che, comunque, sulla base della documentazione versata in atti, non era possibile esprimere un giudizio certo sul se e quando si fosse verificata l’integrale perdita di capitale; c) pertanto si rendeva necessaria un’integrazione della consulenza tecnica d’ufficio,anche al fine di stabilire gli esatti limiti delle violazioni commesse dagli appellanti e le effettive conseguenze dannose da esse derivanti. 5. Proseguita la causa innanzi alla Corte di appello di Napoli, durante la ulteriore trattazione del giudizio si sono costituiti gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ed il Fallimento, quest’ultimi e [OSCURATO:PERSONA] hanno transatto la lite e concluso per l’estinzione del giudizio nei loro confronti. 6. Con la sentenza definitiva n. 3607/2015, pubblicata in data 15.9.2015, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato l’estinzione del giudizio nei rapporti tra il fallimento, [OSCURATO:PERSONA] (1963), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (1971) e [OSCURATO:PERSONA], ed in parziale accoglimento degli appelli principale e incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, al pagamento in favore del fallimento della somma pari ad euro 196.808,65, oltre interessi e rivalutazione. La corte del merito ha ritenuto che, in ordine alla perdita del capitale sociale, era stato evidenziato dal C.t.u., nel corso del giudizio di primo grado, che, ad ulteriore conferma della globale inattendibilità dei bilanci della società fallita, in essi era stata altresì taciuta l’ingente partita debitoria nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] scrl; ha tuttavia evidenziato che gli esiti degli ulteriori accertamenti peritali svolti, dopo la rimessione della causa in istruttoria in sede di deliberazione della sentenza di secondo grado, era favorevole agli appellanti (agli amministratori e, di conseguenza, anche ai sindaci), essendo emerso che il Tribunale di Nola, con la sentenza del 9.1.2007 passata in giudicato, aveva respinto la domanda di ammissione al passivo formulata dal fallimento [OSCURATO:PERSONA] scrl; ha evidenziato che, anche in relazione agli ulteriori approfondimenti peritali riguardanti le conseguenze dannose discendenti dalla mancata custodia delle scritture contabili, di cui si erano resi responsabili gli amministratori, i relativi accertamenti non erano favorevoli al Fallimento, posto che, in ordine alle conseguenze pregiudizievoli riconducibili all’omesso versamento delle imposte e contributi previdenziali, il consulente tecnico, sulla base della documentazione allegata dalla curatela fallimentare, aveva computato il passivo ammesso, ma non era stato in grado di datarne esattamente l’epoca di maturazione; ha ulteriormente osservato che le conseguenze della mancanza delle scritture contabili, di cui fu denunciato il furto nel corso del 1998, non erano addebitabili ai sindaci, con la conseguenza che era onere del Fallimento dimostrare, producendo le domande di ammissione al passivo e la relativa documentazione giustificativa, che la formazione della debitoria aveva seguito un andamento rivelatore dell’omissione del dovuto controllo da parte dei sindaci sul corretto adempimento da parte dell’organo amministrativo dei doveri relativi al tempestivo versamento dei contributi previdenziali; ha infatti precisato chela curatela fallimentare avrebbe dovuto evidenziare che dalla documentazione comunque acquisita nel corso dell’adunanza dei creditori e dell’esame delle domande tardive emergeva non solo l’omesso versamento dei contributi previdenziali, ma anche che quest o, in relazione all’epoca delle omissioni, aveva inciso sui risultati della gestione, così come ricostruiti ex post, rivelandone la non autenticità nonché l’atteggiamento eventualmente lassista tenuto dai sindaci, laddove costoro, pur potendo percepire siale omissioni che le conseguenze negative per la società in termini di sanzioni, avevano integralmente omesso ogni controllo, con la conseguenza che, in mancanza di tale prova, non era possibile pervenire ad alcuna conseguenza sfavorevole per i sindaci; hadi nuovo evidenziato che, permanendo incertezza sull’esatta collocazione temporale delle violazioni commesse dagli amministratori e mancando precisi riferimenti cronologici sul momento a partire dal quale i contributi previdenziali non erano stati versati, risultava precluso l’accertamento dell’effettiva violazione del dovere di controllo da parte dei sindaci; ha evidenziato ancora che l’accertamento della responsabilità dei sindaci per l’occultamento di parte dell’attivo – responsabilità sicuramente imputabile agli amministratori – era anch’essa di difficile imputabilità ai sindaci, in quanto, riguardando attività che presupponeva una diretta disponibilità materiale dei beni sottratti, esulava dall’ambito di controllo contabile e documentale rimesso all’organo di vigilanza; in relazione invece al diverso profilo della cessione del ramo di azienda a prezzo vile, ha osservato che il C.t.u. aveva evidenziato che il prezzo di cessione pattuito era effettivamente irrisorio; ha dunque evidenziato che il collegio sindacale avrebbe dovuto dunque non solo vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, ma anche controllare l’effettivo rispetto dei principi di corretta amministrazione della società; in relazione all’accertamento del nesso di causalità, ha osservato che, una volta verificatala commissione di specifiche condotte illecite da parte dell’amministratore, dei danni direttamente derivanti da queste rispondono, in maniera analoga e simmetrica, anche i sindaci che, contravvenendo ai doveri su di essi gravanti, non le avevano impedite ovvero non si erano attivati per rimuoverne gli effetti lesivi; ha infatti osservato che non aveva alcun rilievo dirimente la circostanza che l’atto illecito fosse stato integratodall’alienazione da parte dell’amministratore di un asset a prezzovile, e in quanto tale dunque i sindaci non avrebbero potuto comunque impedirlo, posto che il compito del collegio sindacale, pur esplicandosi normalmente in un controllo postumo di quanto già compiuto dall’organo amministrativo, deve comunque mirare ad evidenziare le modalità ed i risultati della gestione, anche allo scopo di sollecitare l’eliminazione od attenuazione degli effetti degli atti illeciti pregressi; ha osservato che, anche nel caso in esame, ai sindaci sarebbe stato possibile attivarsi per impedire che il progetto di sottrazione dell’attivo fosse portato a compimento, in quanto anche la tempestiva denuncia al Pm avrebbe consentito di sottrarre l’amministrazione ai Caccavale e di esperire le iniziative giudiziarie dirette, anche in ragione del pagamento solo rateale del prezzo, a porre nel nulla l’illecito atto dismissivo; ha dunque concluso nel senso che i sindaci dovevano rispondere delle conseguenze pregiudizievoli di questo specifico e ben individuato atto depauperativo del patrimonio sociale, conseguenze da quantificarsi nel valore di euro 295.213,15; ha evidenziato che anche il Caliendo, divenuto sindaco effettivo in data 26.11.1998, e dunque sette mesi dopo l’illecito, doveva essere considerato responsabile del danno per la condotta omissiva tenuta unitamente agli altri componenti del collegio sindacale, dovendosi tuttavia evidenziare che il Caliendo aveva dichiarato di voler profittare delle transazioni intervenute tra il Fallimento ed i Caccavale; ha evidenziato che le parti avevano precisato che la transazione non aveva ad oggetto l’intero debito ma le sole quote interne di responsabilità dei transigenti, sicchè, facendo applicazione dei principi ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., doveva ritenersi esclusa l’accoglibilità della richiesta di voler profittare delle transazioni manifestata dal Caliendo, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 1304, 1 comma, cod. civ.; ha da ultimo osservato che, avendo le transazioni consentito al fallimento di incassare somme inferiori alle quote ideali di debito dei transigenti, esse avevano l’effetto di ridurre il residuo debito delle relative due quote, con la conseguenza che la condanna doveva essere ridotta ad euro 196.808,65. 2. Le sentenze, pubblicate rispettivamente in data 24.6.2013 (sentenza non definitiva) e in data 15.9.2015 (sentenza definitiva), sono stateimpugnate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a dodici motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., intimato, non ha svolto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 2393 e 2394 cod. civ., sul rilievo dell’erronea decisione della Corte di appello, in ordine all’eccepita prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci. Si evidenzia da parte dei ricorrenti che i giudici di secondo grado avevano sostenuto che il dies a quo, dal quale, cioè, computare il termine di prescrizione quinquennale, coincide con il momento nel quale si manifesta l’insufficienza patrimoniale e che tale dies a quo, in mancanza di prova da parte del convenuto che i terzi avessero avuto notizia dell’incapacità del patrimonio dell’impresa a soddisfare i suoi debiti, coincide con la data di fallimento. I giudici di secondo grado avevano altresì evidenziato che, nel caso di specie, il bilancio non poteva fornire la prova della conoscenza dell’insufficienza patrimoniale, stante un sostanziale equilibrio patrimoniale delle poste passive con quelle attive, con la conseguenza che sarebbe stata corretta la decisione del Tribunale di collocazione della data con l’approvazione dello stato passivo.Osservano tuttavia i ricorrenti che quanto dedotto dai giudici di secondo grado sarebbe in palese contrasto con i dati fattuali dedotti in giudizio e con quanto asserito dagli stessi nella medesima decisione impugnata laddove, sia nella sentenza non definitiva (pag. 15), che in quella definitiva (pag. 5), avevano affermato che “l’azzeramento del capitale sociale a causa delle perdite rilevanti ex art. 2447 c.c. si verificò pertanto solo per effetto delle rilevazioni contabili effettuate in sede di redazione del bilancio al 31.12.1998”. Tale ultima affermazione –aggiungono i ricorrenti –avrebbe evidenziato la fondatezza della loro obiezione, secondo la quale, cioè, all’atto della proposizione dell’azione (avvenuto con atto di citazione del 28.9.2004), il termine quinquennale di prescrizione era già spirato, posto che l’azione di responsabilità avrebbe potuto essere proposta già dal 30.9.1999, allorquando, cioè, era stato approvato dall’assemblea dei soci il bilancio chiuso al 31.12.1998, con una perdita di lire 216.865.438 e con la perdita integrale del capitale sociale e un dissesto di lire 174.129.531. Tale atto – si preci sa sempre da parte dei ricorrenti – era stato depositato presso la Camera di commercio di Avellino il 30.7.1999, ciò consentendo agli aventi diritto di avere piena cognizione del dissesto societario e di esercitare sin da quella data l’eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e contro i componenti del collegio sindacale. 1.1 Il motivo è fondato, con le precisazioni qui di seguito riportate. 1.2 Va premesso che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società di capitali, l'art. 2941 n. 7 cod. civ., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finchè gli amministratori sono in carica, nonsi applica ai sindaci e ai direttori generali, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo (Sez. 1, Sentenzan. 13765 del 12/06/2007). 1.3 In realtà è stato affermato sempre da questa Corte di legittimità (v.Cass. Sez. 1, Sentenzan. 25178 del 14/12/2015), che l 'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c., ai creditori sociali, ed altresì esercitabile dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall., è soggetta a prescrizione quinquennale decorrente dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti risulti da qualsiasi fatto che possa essere conosciuto, non richiedendosi, a tal fine, che essa emerga da un bilancio approvatodall'assemblea (cfr. anche Cass. n. 20637/2004; Cass.941/2005; Cass. n. 8426/2013). Si è tuttavia ulteriormente precisato, sempre nella giurisprudenza di questa Corte, che, nell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una società di capitali, spettante, ai sensi degli artt. 2394 e 2407 c.c., ai creditori sociali, l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti, rilevante ai fini del decorso della prescrizione quinquennale, può risultare anche dal bilancio sociale che costituisce, per la sua specifica funzione, il documento informativo principale sulla situazione della società non solo nei riguardi dei soci, ma anche dei creditori e dei terzi in genere (Sez. 1- , Sentenza n. 21662 del05/09/2018). 1.4 Ciò posto, rileva il Collegio come i ricorrenti, ancorchéabbiano rubricato il vizio oggetto di denuncia sotto l’egida applicativa dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., hanno, in realtà voluto proporre a questa Corte un vizio di motivazione apparente ovvero intrinsecamente ed insanabilmente contraddittoria, come tale declinabile secondo il paradigma applicativo dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e cioè come vizio implicante la nullità del provvedimento impugnato per il mancato raggiungimento del “minimo costituzionale” richiesto per i provvedimenti giurisdizionali. 1.5 Come sopra evidenziato in premessa, i ricorrenti hanno infatti evidenziato che nella stessa sentenza impugnata, da un lato, si faceva riferimento come dies a quo per la decorrenza della prescrizione al momento della dichiarazione di fallimento, per la mancata dimostrazione da parte dei convenuti con l’azione di responsabilità (i sindaci) della conoscibilità da parte dei terzi (creditori sociali), inun momento antecedente a quella data, dell'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti e si evidenziava, anzi , che nel bilancio chiuso al 31.12.1998 si era consolidata una situazione di sostanziale equilibrio patrimoniale (pag. 13, sentenza non definitiva); e dall’altro, nello stesso contesto decisorio la Corte territoriale evidenziava (cfr. pag. 15, sentenza non definitiva e pag. 5 sentenza definitiva) “l’azzeramento del capitale sociale a causa delle perdite rilevanti ex art. 2447 c.c.”, verificatosi per effetto delle rilevazioni contabili effettuate in sede di redazione del bilancio al 31.12.1998. Benché, di per sé, la perdita integrale del capitale sociale non implichi la conseguenziale perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale (Cass. n. 941/05; n. 28613/19, punto 1.7), manca ogni spiegazione di come l’azzeramento del capitale non abbia prodotto effetti sull’equilibrio patrimoniale. 1.5 Ebbene, le obiezioni colgono nel segno, e ciò nel senso sopra chiarito della sussistenza del vizio motivazionale nei termini radicali, sopra illustrati, comportanti la nullità del provvedimento impugnato, posto che non è dato comprendere le ragioni per le quali, nel medesimo contesto decisorio, per un verso, non si ritiene di far decorrere la prescrizione dell’azione di responsabilità dei sindaci dalla conoscenza del bilancio chiuso al 31.12.1998, per l’affermata esistenza di un sostanziale equilibrio di bilancio, e dall’altro, si afferma che il predetto bilancio si era chiuso con un sostanziale azzeramento del capitale sociale. Si tratta di una motivazione oggettivamente non comprensibile che richiede dunque una nuova lettura da parte della Corte di appello. L’accoglimento del primo motivo, in punto di accertamento dell’intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità, determina l’assorbimento delle restanti doglianze. 2. Con il secondo mezzo si deduce, infatti,violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 2484, 2403, 2407 e 2697 cod. civ. e 115 c.p.c. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione degli artt. 112, con nullità della sentenza impugnata per error in procedendo per omessa pronuncia su un motivo di appello relativo al valore della cessione del ramo di azienda accertato dal giudice tributario. 4. Il quarto mezzo denuncia vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art.360, co. 1 c.p.c. n. 5”. 5. Il quinto mezzo propone “eccezione di giudicato ex art. 2909 c.c. in relazione al valore della cessione del ramo di azienda –avvenuta con scrittura privata autenticata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] –accertato con sentenza n. 526/14/03 della Commissione Tributaria provinciale di Napoli, violazione e falsa applicazione degli artt. 2403, 2407 e 2697 c.c. in relazione al dedotto giudicato ai sensi dell’art. 360 co. 1 m. 3 c.p.c.”. 6. Si propone inoltreun sesto motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2403, 2404, 2405, 2406 e 2407 c.c., nonché degli artt. 2409 c.c. e 2697 c.c., in relazione alla violazione degli oneri probatori. 7. Il settimo motivo denuncia sempre violazione degli artt. 2403, 2404 e 2409, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. e vizio di omesso esame di fatto decisivo. 8. L’ottavo motivo è rubricato: “Violazione e falsa applicazione artt. 2407, 1223, 1227 cod. civ. ai fini della determinazione dell’entità del risarcimento del danno in relazione all’art. 360 c.p.c. co. 1 n. 3”. 9. I ricorrenti propongono inoltre un nono motivo con il quale deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1304, 2407 cod. civ. 10. Il decimo motivo declina vizio di violazione e falsa applicazione degli artt.1304 e 1292 cod. civ., in relazione agli artt. 1304 e 1292 cod. civ. 11. L’undicesimo motivo deduce vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2377, 2407, 2409, 2729. 12. L’ultimo motivo declina vizio processuale per omessa pronuncia sulla domanda di regresso nei confronti degli amministratori avanzata in prime cure.Come è dato riscontrare dalla lettura delle rubriche dei motivi sopra elencati, l’accoglimento del primo motivo in tema di prescrizione determina l’assorbimento dei