Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 42951/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00T3WML) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 06/03/2020 con la quale la Corte di Appello di Brescia ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, riducendo le pene accessorie fallimentari.

Deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la condanna per le due autovetture in leasing sia erronea e che l'acquisto del pellet sottratto era stato fatto dall'imputato quando era ormai cessato l'incarico di amministratore, e non poteva essere ricondotto al patrimonio della fallita.

2. Il ricorso è inammissibile, perché propone motivi non consentiti.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante una lettura alternativa del compendio probatorio rispetto a quella formulata dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, chiarendo che la distrazione dei beni in leasing integra la bancarotta patrimoniale, in quanto la massa fallimentare è comunque gravata dell'ulteriore onere economico scaturente dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione (in tal senso, ex multis, Sez. 5, n. 15403 del 13/02/2020, Ceravolo, Rv. 279212: Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di "leasing", anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore dl bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare), e che l'acquisto del pellets è stato effettuato dall'imputato in qualità di amministratore di fatto della società.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00T3WML) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 06/03/2020 con la quale la Corte di Appello di Brescia ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, riducendo le pene accessorie fallimentari. Deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la condanna per le due autovetture in leasing sia erronea e che l'acquisto del pellet sottratto era stato fatto dall'imputato quando era ormai cessato l'incarico di amministratore, e non poteva essere ricondotto al patrimonio della fallita. 2. Il ricorso è inammissibile, perché propone motivi non consentiti. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante una lettura alternativa del compendio probatorio rispetto a quella formulata dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, chiarendo che la distrazione dei beni in leasing integra la bancarotta patrimoniale, in quanto la massa fallimentare è comunque gravata dell'ulteriore onere economico scaturente dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione (in tal senso, ex multis, Sez. 5, n. 15403 del 13/02/2020, Ceravolo, Rv. 279212: Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di "leasing", anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore dl bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare), e che l'acquisto del pellets è stato effettuato dall'imputato in qualità di amministratore di fatto della società. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estenso
Sentenza Cassazione n. 42951/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris