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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25775/2026

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ello di Palermo;parti civili (non ricorrenti):[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni dei difensori delle parti civili costituite, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Signorello per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo Salvo per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di rigettare il ricorso,con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali (comeda note depositate);lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 25/11/2025 la Corte di appello di Palermo, decidendosull'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sentenza del 16/01/2023con la quale il Tribunale di Marsala, unificati i reati dal vincolo dellacontinuazione, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per ireati di cui all'art. 629 cod. pen. commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovannaDarbisi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RosalbaGuccione, condannandolo altresì al risarcimento del danno e al pagamento dellespese di lite in favore delle persone offese, costituitesi parti civili, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo le conformi sentenze di merito, lo Zhu, figlio e collaboratore deltitolare dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nonché gestore difatto della stessa, tra il marzo del 2014 e l'aprile del 2016, sotto minaccia dilicenziamento, avrebbe reiteratamente indotto i suoi dipendenti ad accettarecondizioni lavorative difformi e deteriori rispetto a quelle del contratto di lavorosottoscritto e a rinunciare a rivendicare le loro spettanze retributive.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA].

Secondo ladifesa tale testimone ha dichiarato che l'imputato si limitava a tradurre in italianole direttive impartite dal padre (che era titolare della ditta) e che anche il poteredisciplinare lo esercitava su mandato del genitore. [OSCURATO:PERSONA] ha altresìdichiarato che in occasione della verifica effettuata dalla Guardia di Finanzapresso la ditta l'odierno ricorrente non ha minacciato nessuno.

La Corte diappello, invece, ha erroneamente ritenuto che il suddetto testimone abbiaconfermato le dichiarazioni degli altri lavoratori, i quali avevano invece indicatonello Zhou colui che impartiva loro direttive ed esercitava il potere di gestione difatto dell'azienda.

Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non sono state dunque benvalutate e ciò, a detta del difensore, incide sulla coerenza e logicità dellamotivazione della sentenza impugnata.2.2.

Con il secondo e il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione inordine alla valutazione di attendibilità delle persone offese.

La difesa lamenta ilfatto che i Giudici di merito hanno ritenuto credibili le persone offese nonostantesi trattasse di soggetti portatori di interessi specifici, i quali, peraltro, avevanoammesso di aver mentito alla Guardia di finanza nel corso della verifica fiscale.Non si è poi tenuto conto del fatto che la credibilità dei lavoratori era inficiata dalfatto che avevano sporto denuncia solo un anno dopo i fatti e proprio inconcomitanza con la proposizione della causa di lavoro (ciò a riprova edimostrazione che si erano messi d'accordo).2.3.

Con il quarto e il quinto motivo si deduce vizio di motivazione in ordineall'elemento materiale dell'estorsione.

Secondo la difesa le sentenze di meritosono contraddittorie in quanto, mentre il Tribunale parla di minacce esplicitedello Zhou nei confronti dei lavoratori, la Corte di appello fonda l'affermazione diresponsabilità per l'estorsione su minacce larvate o implicite.

La difesa evidenziainoltre che prima della verifica della Guardia di Finanza, è pacifico che l'imputatosi era limitato a dire ai dipendenti “sapete quello che dovete dire”.

I Giudici dimerito, di fronte ad una frase nella quale non è dato riscontrare alcun contenutointimidatorio, hanno invece illogicamente attribuito alla stessa il significato di unaminaccia larvata o implicita, valorizzando unicamente quella che era stata laerrata percezione delle vittime e il valore che le stesse le avevano attribuito.

Iltutto, peraltro, senza esaminare il contesto nel quale la frase era statapronunciata e senza tenere conto delle incongruenze tra le deposizioni deidipendenti in ordine al momento e al modo in cui le erano state profferite.2.4.

Con il sesto motivo si denuncia illogicità della motivazione in ordine alruolo di gestore di fatto dell’attività attribuito all’imputato.

La difesa evidenziache dalle deposizioni testimoniali è emerso che l'odierno ricorrente si limitava afungere da traduttore/interprete tra il padre (che era il titolare dell'impresa enon parlava italiano) e i dipendenti.

La conclusione cui erano giunti i Giudici dimerito nell'attribuire allo Zhou il ruolo di gestore/datore di lavoro di fatto era deltutto illogica.

La difesa evidenzia inoltre che dall'istruttoria non era emersonessuno degli indici che secondo la giurisprudenza di legittimità (richiamata nelricorso) devono sussistere per poter ritenere un soggetto amministratore di fattodi una società.2.5.

Il settimo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione inrelazione al diniego delle attenuanti generiche.2.6.

L'ottavo motivo deduce violazione legge e vizio di motivazione in ordinealla quantificazione della pena.

Secondo il ricorrente la pena per il reatocontinuato è stata determinata in maniera non conforme al dettato normativo, inquanto non vi è motivazione in ordine all'individuazione del reato più grave,mentre gli aumenti per i reati satellite sono eccessivi e non motivati.3.

Il 20/05/2026 e il 22/05/2026 i difensori delle parti civili [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigettodel ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori speseprocessuali.4.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel complesso inammissibile per le seguenti ragioni.1.

Il primo motivo di ricorso denuncia, in sostanza, il travisamento delledichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che, a detta della difesa, non sarebbero statevalutate o sarebbero state erroneamente valutate dai Giudici di merito.

Ciòdetto, occorre rilevare che questa Corte ha più volte ribadito che il ricorso percassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento dellaprova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, a dedurre l'esistenza di attiprocessuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione delprovvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamenteinterpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cuifa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da talesentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del datoprobatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cuitale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, inmodo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impiantoargomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021,ammissibilità sopra indicati.

In primo luogo, va evidenziato che non è statoneppure ben indicato l'elemento fattuale che sarebbe stato erroneamentepercepito dai Giudici di merito, in quanto non consta che la Corte territoriale halo stesso avrebbe reso.

In secondo luogo, la difesa non ha in alcun modo indicatole ragioni per le quali il travisamento denunciato avrebbe carattere di decisività esarebbe dunque idoneo a scardinare la tenuta logica della motivazione; ciòtenuto anche conto del fatto che i Giudici di merito hanno ritenuto che l'odiernoricorrente fosse il gestore di fatto dell'impresa, non solo sulla base delleconcordanti deposizioni dei lavoratori escussi, ma anche sulle risultanze delverbale di verifica effettuato dalla Guardia di Finanza nel quale gli operanti dannoreferente durante l'accesso in azienda.2.

Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente inquanto sono connessi e censurano, sotto diversi profili, la valutazione diI motivi esulano da quelli consentiti ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. inquanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto e privi della necessariaspecificità.

Questa Corte, infatti, ha costantemente ribadito che in tema divalutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reatoè questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che lamotivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, oabbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "idquod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad unapretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 5, n.1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333 – 01).

Ciò detto, ladifesa del ricorrente, a ben vedere, non ha prospettato nessuno specifico profilodi contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione in punto diescussi fossero portatori di interessi civilistici nell'ambito della vicendaprocessuale o che abbiano potuto (quali ex dipendenti dello stesso datore dilavoro) confrontarsi e coordinare le loro iniziative per ottenere il soddisfacimentodelle loro pretese, a differenza di quanto sembra ritenere il ricorrente, noncostituisce elemento di per sé sufficiente a far ritenere illogica la motivazione einattendibili le persone offese.

Questa Corte ha infatti più volte ribadito che ilfatto che la persona escussa come testimone di accusa sia anche portatrice dipretese risarcitorie, di per sé, non vale ad escludere la sua attendibilità néimpone la necessaria acquisizione di riscontri estrinseci affinché le suedichiarazioni costituiscano prova del fatto, ma impone unicamente da parte delgiudice un vaglio della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilitàintrinseca del suo racconto più penetrante e rigoroso rispetto a quello di unqualsiasi testimone indifferente ai fatti (cfr Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012,Bell'Arte, Rv. 253214 – 01).

La difesa, inoltre, non si confronta minimamente: a)col dato di fatto che le dichiarazioni di tutti i dipendenti escussi sonosostanzialmente conformi e si riscontrano reciprocamente; b) con la circostanzache solo alcuni dei dipendenti sentiti si sono costituiti parte civile in questoprocesso; c) che quanto riferito dai dipendenti in ordine alle condizioni di lavorotrova parziali riscontri anche negli accertamenti effettuati dalla Guardia di3.

Il quarto e il quinto motivo denunciano la contraddittorietà e l'illogicitàdella motivazione nella parte in cui i Giudici di merito hanno ritenuto provatol'elemento costitutivo della minaccia.Anche in questo caso, le censure della difesa – più che criticare la coerenzae la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare unalettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamentoda parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556 – 01).

Non è infatti deducibile nel giudizio di legittimità iltravisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217 – 01).Peraltro, la difesa, nel denunciare la contraddittorietà delle sentenze,confonde due aspetti diversi che sono invece tenuti ben distinti soprattutto nellapronuncia di primo grado.

Il Tribunale ha infatti chiarito che, da un lato, vi era lacostante, reiterata ed esplicita prospettazione di licenziarli che l'imputato, incostanza di rapporto di lavoro, rivolgeva ai suoi dipendenti ogniqualvolta questiultimi provavano a rivendicare i loro diritti e le loro spettanze – prospettazioneche ben può integrare una minaccia penalmente rilevante anche ai fini del reatodi estorsione (ex plurimis Sez. 2, n. 10796 del 28/01/2026, Guadagno, Rv.289679 - 01) –, dall'altro, c'è l'episodio specifico della verifica della Guardia disostanziale intimidazione che lo Zhou aveva creato sul luogo di lavorominacciando ripetutamente il licenziamento a chiunque si fosse opposto, laconclusione cui sono giunti i Giudici di merito – laddove hanno ravvisato nellafrase “sapete quello che dovete dire”, una minaccia implicita rivolta ai lavoratori– è tutt'altro che illogica ed è anzi coerente con le risultanze probatorie acquisite.Tale conclusione, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non si fondaesclusivamente sulle percezioni o impressioni soggettive dei destinatari dellafrase, ma anche sul suddetto contesto generale (non limitato al giornodell'ispezione); contesto che, peraltro, è stato ben ricostruito e sul quale nonincidono le marginali e secondarie incongruenze tra le deposizioni testimonialiindicate dalla difesa.4.

Il sesto motivo, avente ad oggetto il ruolo di gestore di fatto attribuitoall'imputato, è interamente versato in fatto.

Ed invero, il difensore, purdenunciando apparentemente vizi di motivazione e violazioni di legge, in realtà silimita ad articolare censure volte a prefigurare una rivalutazione e/o unaalternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità,nonché prive di pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenzeprocessuali valorizzate dai giudici di merito e aventi carattere di decisività.

Edinfatti, la Corte di appello (pag. 3) ha adeguatamente motivato in ordine al ruoloapicale che l'odierno ricorrente ricopriva nella ditta paterna, valorizzando nonsolo le dichiarazioni (sostanzialmente) concordanti rese sul punto dai dipendenti,ma anche le risultanze degli accertamenti effettuati dai militari della Guardia diin azienda, hanno interloquito unicamente con l'odierno imputato, che era lui illoro unico referente e che non hanno mai avuto occasione di incontrare il titolareformale (vale a dire il padre dell'imputato).

Elementi ulteriori, con i quali ilricorso non si confronta – risultando per tale profilo il motivo anche aspecifico –e che contraddicono la versione difensiva secondo la quale lo Zhou era un meronuncius del padre del tutto privo di poteri decisionali.5.

Il settimo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione dellereiterativo del motivo di gravame sul quale i giudici di appello hanno fornitomotivazione adeguata e congrua, con la quale il difensore non si confronta.

Alriguardo occorre ribadire che, non essendo le attenuanti generiche un dirittodell'imputato (neppure quando incensurato), il loro mancato riconoscimento puòessere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi ocircostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01).

Si è altresì precisato che al fine di ritenere o escludere lecircostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da talevalutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

La sentenzaimpugnata, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, si è attenuta ai principidi diritto sopra esposti, avendo i Giudici evidenziato, da un lato, che mancavanoelementi positivi che giustificassero la concessione delle attenuanti, e, dall'altro,che doveva essere valorizzata (come ulteriore elemento ostativo) la gravità deifatti e la durata della condotta estorsiva.

Il difensore non si confronta con i sopraesposti argomenti, e, a ben vedere, non ha neppure indicato quali erano glispecifici elementi positivi in forza dei quali l'imputato era meritevole del beneficiodi legge invocato, essendosi limitato a dedurre elementi che non hanno riscontronegli atti (ruolo marginale, contegno collaborativo), non sono rilevanti (consensoall'acquisizione di atti di indagine), non risultano decisivi (incensuratezza) o sonodel tutto vaghi e generici (personalità e condizioni economiche).6.

Anche l'ottavo motivo è generico e comunque manifestamente infondato.Va in primo luogo evidenziato che l'imputato era chiamato a rispondere diplurime estorsioni in danno di ciascuno dei lavoratori indicati nell'imputazione(10 dipendenti); si tratta dunque di reati che presentano la stessa gravità inastratto e puniti con la stessa pena edittale, sicché non è dato comprenderequale sia l'interesse della difesa a contestare l'individuazione della violazione piùgrave effettuata dai Giudici di merito.

Inoltre, la pena irrogata per la violazionepiù grave è pari al minimo edittale del delitto di estorsione.Quanto invece alla pena per il reato continuato occorre considerare che ildifetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena per i c.d. reatisatellite non ha rilievo in sé ma in quanto sia strumentale alla contestazionedell'assenza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazioneposta a sostegno del giudizio di congruità della pena nel suo complesso, edunque non in quello in cui difetti tale contestazione e l'appellante muovadoglianze esclusivamente in ordine alla mancata indicazione dei singoli aumentidi pena (Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, Rv. 288742 - 01).

E’ poipacifico che il grado di impegno motivazionale richiesto al giudice in ordine aisingoli aumenti di pena è comunque sempre correlato all'entità degli stessi e sipuò dire assolto se il provvedimento consente di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr Sez.

U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01).

Nel caso in esame, perciascuno degli altri reati satellite (vale a dire le ulteriori estorsioni in danno deglialtri 9 dipendenti) è stato inflitto per ogni delitto un aumento di un mese e diecigiorni, a fronte di estorsioni perpetrate dal 2014 al 2016.

Si tratta dunque diaumenti estremamente contenuti, per i quali non era dunque necessaria unaspecifica motivazione.7.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.In ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alla rifusione delle speseprocessuali avanzata dalle parti civili, si deve rilevare quanto segue.

QuestaCorte (ex plurimis, Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 01)ha chiarito che nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito cameralenon partecipato – come appunto quello in esame –, la parte civile, pur in difettodi richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle speseprocessuali, nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte,un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi dinatura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, la cui valutazioneè pur sempre rimessa al giudice procedente (Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025,Rv. 288298 - 01).

Nel caso in esame, le difese delle parti civili si sono limitate afar pervenire le sole conclusioni scritte, contenute in una pagina, senza dunqueapportare alcun fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio.

Si ritienepertanto che le richieste di liquidazione formulate non possano trovareaccoglimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Rigetta le richieste di liquidazione delle spese avanzate dalle particivili.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Palermo;parti civili (non ricorrenti):[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni dei difensori delle parti civili costituite, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Signorello per [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] eVincenzo Salvo per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto di rigettare il ricorso,con condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali (comeda note depositate);lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25/11/2025 la Corte di appello di Palermo, decidendosull'appello proposto dall'imputato, ha confermato la sentenza del 16/01/2023con la quale il Tribunale di Marsala, unificati i reati dal vincolo dellacontinuazione, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per ireati di cui all'art. 629 cod. pen. commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovannaDarbisi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RosalbaGuccione, condannandolo altresì al risarcimento del danno e al pagamento dellespese di lite in favore delle persone offese, costituitesi parti civili, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo le conformi sentenze di merito, lo Zhu, figlio e collaboratore deltitolare dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nonché gestore difatto della stessa, tra il marzo del 2014 e l'aprile del 2016, sotto minaccia dilicenziamento, avrebbe reiteratamente indotto i suoi dipendenti ad accettarecondizioni lavorative difformi e deteriori rispetto a quelle del contratto di lavorosottoscritto e a rinunciare a rivendicare le loro spettanze retributive.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA]. Secondo ladifesa tale testimone ha dichiarato che l'imputato si limitava a tradurre in italianole direttive impartite dal padre (che era titolare della ditta) e che anche il poteredisciplinare lo esercitava su mandato del genitore. [OSCURATO:PERSONA] ha altresìdichiarato che in occasione della verifica effettuata dalla Guardia di Finanzapresso la ditta l'odierno ricorrente non ha minacciato nessuno. La Corte diappello, invece, ha erroneamente ritenuto che il suddetto testimone abbiaconfermato le dichiarazioni degli altri lavoratori, i quali avevano invece indicatonello Zhou colui che impartiva loro direttive ed esercitava il potere di gestione difatto dell'azienda. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non sono state dunque benvalutate e ciò, a detta del difensore, incide sulla coerenza e logicità dellamotivazione della sentenza impugnata.2.2. Con il secondo e il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione inordine alla valutazione di attendibilità delle persone offese. La difesa lamenta ilfatto che i Giudici di merito hanno ritenuto credibili le persone offese nonostantesi trattasse di soggetti portatori di interessi specifici, i quali, peraltro, avevanoammesso di aver mentito alla Guardia di finanza nel corso della verifica fiscale.Non si è poi tenuto conto del fatto che la credibilità dei lavoratori era inficiata dalfatto che avevano sporto denuncia solo un anno dopo i fatti e proprio inconcomitanza con la proposizione della causa di lavoro (ciò a riprova edimostrazione che si erano messi d'accordo).2.3. Con il quarto e il quinto motivo si deduce vizio di motivazione in ordineall'elemento materiale dell'estorsione. Secondo la difesa le sentenze di meritosono contraddittorie in quanto, mentre il Tribunale parla di minacce esplicitedello Zhou nei confronti dei lavoratori, la Corte di appello fonda l'affermazione diresponsabilità per l'estorsione su minacce larvate o implicite. La difesa evidenziainoltre che prima della verifica della Guardia di Finanza, è pacifico che l'imputatosi era limitato a dire ai dipendenti “sapete quello che dovete dire”. I Giudici dimerito, di fronte ad una frase nella quale non è dato riscontrare alcun contenutointimidatorio, hanno invece illogicamente attribuito alla stessa il significato di unaminaccia larvata o implicita, valorizzando unicamente quella che era stata laerrata percezione delle vittime e il valore che le stesse le avevano attribuito. Iltutto, peraltro, senza esaminare il contesto nel quale la frase era statapronunciata e senza tenere conto delle incongruenze tra le deposizioni deidipendenti in ordine al momento e al modo in cui le erano state profferite.2.4. Con il sesto motivo si denuncia illogicità della motivazione in ordine alruolo di gestore di fatto dell’attività attribuito all’imputato. La difesa evidenziache dalle deposizioni testimoniali è emerso che l'odierno ricorrente si limitava afungere da traduttore/interprete tra il padre (che era il titolare dell'impresa enon parlava italiano) e i dipendenti. La conclusione cui erano giunti i Giudici dimerito nell'attribuire allo Zhou il ruolo di gestore/datore di lavoro di fatto era deltutto illogica. La difesa evidenzia inoltre che dall'istruttoria non era emersonessuno degli indici che secondo la giurisprudenza di legittimità (richiamata nelricorso) devono sussistere per poter ritenere un soggetto amministratore di fattodi una società.2.5. Il settimo motivo denuncia manifesta illogicità della motivazione inrelazione al diniego delle attenuanti generiche.2.6. L'ottavo motivo deduce violazione legge e vizio di motivazione in ordinealla quantificazione della pena. Secondo il ricorrente la pena per il reatocontinuato è stata determinata in maniera non conforme al dettato normativo, inquanto non vi è motivazione in ordine all'individuazione del reato più grave,mentre gli aumenti per i reati satellite sono eccessivi e non motivati.3. Il 20/05/2026 e il 22/05/2026 i difensori delle parti civili [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigettodel ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori speseprocessuali.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è nel complesso inammissibile per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo di ricorso denuncia, in sostanza, il travisamento delledichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che, a detta della difesa, non sarebbero statevalutate o sarebbero state erroneamente valutate dai Giudici di merito. Ciòdetto, occorre rilevare che questa Corte ha più volte ribadito che il ricorso percassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento dellaprova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, a dedurre l'esistenza di attiprocessuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione delprovvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamenteinterpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cuifa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da talesentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del datoprobatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cuitale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, inmodo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione,introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impiantoargomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021,ammissibilità sopra indicati. In primo luogo, va evidenziato che non è statoneppure ben indicato l'elemento fattuale che sarebbe stato erroneamentepercepito dai Giudici di merito, in quanto non consta che la Corte territoriale halo stesso avrebbe reso. In secondo luogo, la difesa non ha in alcun modo indicatole ragioni per le quali il travisamento denunciato avrebbe carattere di decisività esarebbe dunque idoneo a scardinare la tenuta logica della motivazione; ciòtenuto anche conto del fatto che i Giudici di merito hanno ritenuto che l'odiernoricorrente fosse il gestore di fatto dell'impresa, non solo sulla base delleconcordanti deposizioni dei lavoratori escussi, ma anche sulle risultanze delverbale di verifica effettuato dalla Guardia di Finanza nel quale gli operanti dannoreferente durante l'accesso in azienda.2. Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente inquanto sono connessi e censurano, sotto diversi profili, la valutazione diI motivi esulano da quelli consentiti ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. inquanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto e privi della necessariaspecificità. Questa Corte, infatti, ha costantemente ribadito che in tema divalutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reatoè questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che lamotivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, oabbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "idquod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad unapretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 5, n.1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333 – 01). Ciò detto, ladifesa del ricorrente, a ben vedere, non ha prospettato nessuno specifico profilodi contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione in punto diescussi fossero portatori di interessi civilistici nell'ambito della vicendaprocessuale o che abbiano potuto (quali ex dipendenti dello stesso datore dilavoro) confrontarsi e coordinare le loro iniziative per ottenere il soddisfacimentodelle loro pretese, a differenza di quanto sembra ritenere il ricorrente, noncostituisce elemento di per sé sufficiente a far ritenere illogica la motivazione einattendibili le persone offese. Questa Corte ha infatti più volte ribadito che ilfatto che la persona escussa come testimone di accusa sia anche portatrice dipretese risarcitorie, di per sé, non vale ad escludere la sua attendibilità néimpone la necessaria acquisizione di riscontri estrinseci affinché le suedichiarazioni costituiscano prova del fatto, ma impone unicamente da parte delgiudice un vaglio della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilitàintrinseca del suo racconto più penetrante e rigoroso rispetto a quello di unqualsiasi testimone indifferente ai fatti (cfr Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012,Bell'Arte, Rv. 253214 – 01). La difesa, inoltre, non si confronta minimamente: a)col dato di fatto che le dichiarazioni di tutti i dipendenti escussi sonosostanzialmente conformi e si riscontrano reciprocamente; b) con la circostanzache solo alcuni dei dipendenti sentiti si sono costituiti parte civile in questoprocesso; c) che quanto riferito dai dipendenti in ordine alle condizioni di lavorotrova parziali riscontri anche negli accertamenti effettuati dalla Guardia di3. Il quarto e il quinto motivo denunciano la contraddittorietà e l'illogicitàdella motivazione nella parte in cui i Giudici di merito hanno ritenuto provatol'elemento costitutivo della minaccia.Anche in questo caso, le censure della difesa – più che criticare la coerenzae la tenuta logica del provvedimento impugnato –, si limitano a prospettare unalettura alternativa delle prove assunte e a sollecitarne un diverso apprezzamentoda parte di questa Corte, ponendosi così il motivo dedotto al di fuori di quelliconsentiti dall'art. 606 cod. proc. pen. (cfr Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023,Chen, Rv. 284556 – 01). Non è infatti deducibile nel giudizio di legittimità iltravisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione disovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiutanei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.273217 – 01).Peraltro, la difesa, nel denunciare la contraddittorietà delle sentenze,confonde due aspetti diversi che sono invece tenuti ben distinti soprattutto nellapronuncia di primo grado. Il Tribunale ha infatti chiarito che, da un lato, vi era lacostante, reiterata ed esplicita prospettazione di licenziarli che l'imputato, incostanza di rapporto di lavoro, rivolgeva ai suoi dipendenti ogniqualvolta questiultimi provavano a rivendicare i loro diritti e le loro spettanze – prospettazioneche ben può integrare una minaccia penalmente rilevante anche ai fini del reatodi estorsione (ex plurimis Sez. 2, n. 10796 del 28/01/2026, Guadagno, Rv.289679 - 01) –, dall'altro, c'è l'episodio specifico della verifica della Guardia disostanziale intimidazione che lo Zhou aveva creato sul luogo di lavorominacciando ripetutamente il licenziamento a chiunque si fosse opposto, laconclusione cui sono giunti i Giudici di merito – laddove hanno ravvisato nellafrase “sapete quello che dovete dire”, una minaccia implicita rivolta ai lavoratori– è tutt'altro che illogica ed è anzi coerente con le risultanze probatorie acquisite.Tale conclusione, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non si fondaesclusivamente sulle percezioni o impressioni soggettive dei destinatari dellafrase, ma anche sul suddetto contesto generale (non limitato al giornodell'ispezione); contesto che, peraltro, è stato ben ricostruito e sul quale nonincidono le marginali e secondarie incongruenze tra le deposizioni testimonialiindicate dalla difesa.4. Il sesto motivo, avente ad oggetto il ruolo di gestore di fatto attribuitoall'imputato, è interamente versato in fatto. Ed invero, il difensore, purdenunciando apparentemente vizi di motivazione e violazioni di legge, in realtà silimita ad articolare censure volte a prefigurare una rivalutazione e/o unaalternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità,nonché prive di pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenzeprocessuali valorizzate dai giudici di merito e aventi carattere di decisività. Edinfatti, la Corte di appello (pag. 3) ha adeguatamente motivato in ordine al ruoloapicale che l'odierno ricorrente ricopriva nella ditta paterna, valorizzando nonsolo le dichiarazioni (sostanzialmente) concordanti rese sul punto dai dipendenti,ma anche le risultanze degli accertamenti effettuati dai militari della Guardia diin azienda, hanno interloquito unicamente con l'odierno imputato, che era lui illoro unico referente e che non hanno mai avuto occasione di incontrare il titolareformale (vale a dire il padre dell'imputato). Elementi ulteriori, con i quali ilricorso non si confronta – risultando per tale profilo il motivo anche aspecifico –e che contraddicono la versione difensiva secondo la quale lo Zhou era un meronuncius del padre del tutto privo di poteri decisionali.5. Il settimo motivo, con cui si lamenta la mancata concessione dellereiterativo del motivo di gravame sul quale i giudici di appello hanno fornitomotivazione adeguata e congrua, con la quale il difensore non si confronta. Alriguardo occorre ribadire che, non essendo le attenuanti generiche un dirittodell'imputato (neppure quando incensurato), il loro mancato riconoscimento puòessere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi ocircostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.283489 – 01). Si è altresì precisato che al fine di ritenere o escludere lecircostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti orilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da talevalutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). La sentenzaimpugnata, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, si è attenuta ai principidi diritto sopra esposti, avendo i Giudici evidenziato, da un lato, che mancavanoelementi positivi che giustificassero la concessione delle attenuanti, e, dall'altro,che doveva essere valorizzata (come ulteriore elemento ostativo) la gravità deifatti e la durata della condotta estorsiva. Il difensore non si confronta con i sopraesposti argomenti, e, a ben vedere, non ha neppure indicato quali erano glispecifici elementi positivi in forza dei quali l'imputato era meritevole del beneficiodi legge invocato, essendosi limitato a dedurre elementi che non hanno riscontronegli atti (ruolo marginale, contegno collaborativo), non sono rilevanti (consensoall'acquisizione di atti di indagine), non risultano decisivi (incensuratezza) o sonodel tutto vaghi e generici (personalità e condizioni economiche).6. Anche l'ottavo motivo è generico e comunque manifestamente infondato.Va in primo luogo evidenziato che l'imputato era chiamato a rispondere diplurime estorsioni in danno di ciascuno dei lavoratori indicati nell'imputazione(10 dipendenti); si tratta dunque di reati che presentano la stessa gravità inastratto e puniti con la stessa pena edittale, sicché non è dato comprenderequale sia l'interesse della difesa a contestare l'individuazione della violazione piùgrave effettuata dai Giudici di merito. Inoltre, la pena irrogata per la violazionepiù grave è pari al minimo edittale del delitto di estorsione.Quanto invece alla pena per il reato continuato occorre considerare che ildifetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena per i c.d. reatisatellite non ha rilievo in sé ma in quanto sia strumentale alla contestazionedell'assenza, della contraddittorietà o della manifesta illogicità della motivazioneposta a sostegno del giudizio di congruità della pena nel suo complesso, edunque non in quello in cui difetti tale contestazione e l'appellante muovadoglianze esclusivamente in ordine alla mancata indicazione dei singoli aumentidi pena (Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, Rv. 288742 - 01). E’ poipacifico che il grado di impegno motivazionale richiesto al giudice in ordine aisingoli aumenti di pena è comunque sempre correlato all'entità degli stessi e sipuò dire assolto se il provvedimento consente di verificare che sia statorispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altriilleciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e chenon si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr Sez. U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01). Nel caso in esame, perciascuno degli altri reati satellite (vale a dire le ulteriori estorsioni in danno deglialtri 9 dipendenti) è stato inflitto per ogni delitto un aumento di un mese e diecigiorni, a fronte di estorsioni perpetrate dal 2014 al 2016. Si tratta dunque diaumenti estremamente contenuti, per i quali non era dunque necessaria unaspecifica motivazione.7. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.In ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alla rifusione delle speseprocessuali avanzata dalle parti civili, si deve rilevare quanto segue. QuestaCorte (ex plurimis, Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 01)ha chiarito che nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito cameralenon partecipato – come appunto quello in esame –, la parte civile, pur in difettodi richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle speseprocessuali, nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte,un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi dinatura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione, la cui valutazioneè pur sempre rimessa al giudice procedente (Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025,Rv. 288298 - 01). Nel caso in esame, le difese delle parti civili si sono limitate afar pervenire le sole conclusioni scritte, contenute in una pagina, senza dunqueapportare alcun fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio. Si ritienepertanto che le richieste di liquidazione formulate non possano trovareaccoglimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Rigetta le richieste di liquidazione delle spese avanzate dalle particivili.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 25775/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris