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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 15455/2024

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la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 novembre 2001 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 maggio 1996 avverso il decreto reso dalla Corte di appello di L'Aquila il 28 novembre 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][NO; lette le conclusioni del Procuratore generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale.

Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso e allegato produzione documentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di L'Aquila ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto cpn cui il Tribunale di Pescara il 21 dicembre 2022 ha respinto l'istanza di revocazione della confisca già disposta dal medesimo tribunale il 12 maggio 2011 nei confronti dei nonni dei due ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto due immobili ubicati in Pescara e intestati ai predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con il provvedimento impugnato la Corte ha spiegato che la revocazione proposta era stata correttamente respinta dal Tribunale poiché il provvedimento di applicazione inquadrava i proposti, nonni degli odierni ricorrenti, anche nell'ambito dei soggetti dediti alla commissione di numerosi reati contro il patrimonio, i quali traevano sostentamento e pertanto in relazione a detta motivazione non poteva essere oggetto di revocazione essendo coperto da giudicato, mentre la sentenza della Corte costituzionale n.24 del 2019 assume rilevanza esclusivamente nei confronti dei soggetti inquadrati come pericolosi esclusivamente ai sensi dell'art. 1 lett.

A D.Igs 159/2011, in quanto dediti a traffici delittuosi. 2.Avverso detto decreto hanno proposto ricorso i due interessati, deducendo violazione di legge per la non applicazione della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale nel provvedimento impugnato. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato in quanto non munito di procura speciale, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sue conclusioni scritte.

Va osservato che la procura speciale allegata dal difensore di fiducia non è quella richiesta nel caso di specie, in quanto si riferisce all'incarico di accedere ai riti speciali ma non al mandato di proporre ricorso per Cassazione contro il decreto di rigetto della richiesta di revocazione della confisca incidente su interessi dei terzi.

È noto infatti che a norma dell'articolo 100 cod.proc.pen. la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle ragioni degli interessati in quella specifica procedura , mentre nel caso in esame la procura in atti non contiene alcun riferimento all'incarico conferito dai ricorrenti nella veste di terzi interessati.

2. Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D Borsellino (7ara Petru lis P'51.-P03.7Ai O [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 novembre 2001 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 maggio 1996 avverso il decreto reso dalla Corte di appello di L'Aquila il 28 novembre 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][NO; lette le conclusioni del Procuratore generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale. Lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso e allegato produzione documentale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di L'Aquila ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto cpn cui il Tribunale di Pescara il 21 dicembre 2022 ha respinto l'istanza di revocazione della confisca già disposta dal medesimo tribunale il 12 maggio 2011 nei confronti dei nonni dei due ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto due immobili ubicati in Pescara e intestati ai predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il provvedimento impugnato la Corte ha spiegato che la revocazione proposta era stata correttamente respinta dal Tribunale poiché il provvedimento di applicazione inquadrava i proposti, nonni degli odierni ricorrenti, anche nell'ambito dei soggetti dediti alla commissione di numerosi reati contro il patrimonio, i quali traevano sostentamento e pertanto in relazione a detta motivazione non poteva essere oggetto di revocazione essendo coperto da giudicato, mentre la sentenza della Corte costituzionale n.24 del 2019 assume rilevanza esclusivamente nei confronti dei soggetti inquadrati come pericolosi esclusivamente ai sensi dell'art. 1 lett. A D.Igs 159/2011, in quanto dediti a traffici delittuosi. 2.Avverso detto decreto hanno proposto ricorso i due interessati, deducendo violazione di legge per la non applicazione della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale nel provvedimento impugnato. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato in quanto non munito di procura speciale, come correttamente rilevato dal Procuratore generale nella sue conclusioni scritte. Va osservato che la procura speciale allegata dal difensore di fiducia non è quella richiesta nel caso di specie, in quanto si riferisce all'incarico di accedere ai riti speciali ma non al mandato di proporre ricorso per Cassazione contro il decreto di rigetto della richiesta di revocazione della confisca incidente su interessi dei terzi. È noto infatti che a norma dell'articolo 100 cod.proc.pen. la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle ragioni degli interessati in quella specifica procedura , mentre nel caso in esame la procura in atti non contiene alcun riferimento all'incarico conferito dai ricorrenti nella veste di terzi interessati. 2. Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Roma 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D Borsellino (7ara Petru lis P'51.-P03.7Ai O [OSCURATO:PERSONA]
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