CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5115/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Comune di Angri, Soget S.p.a.; - intimati - avverso la sentenza n. 7195/15, depositata il 17 luglio 2015, della Commissione tributaria regionale della Campania; Udita la relazione svolta, nella pubblica udienza del 27 aprile 2022, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con sentenza n. 7195/15, depositata il 17 luglio 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., così integralmente confermando la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l'impugnazione di un avviso di pagamento emesso in relazione alla TARSU dovuta dalla contribuente per le annualità dal 2007 al 2012. 1.1 - A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - «la notifica dell'avviso di accertamento in questione non può considerarsi inesistente, bensì, secondo la stessa prospettazione della s.r.l. Rotopiù correttamente qualificata in diritto, nulla per asserito difetto dei presupposti di legittimazione dell'agente notificatore, per cui, anche a voler condividere le censure dell'appellante, essa nullità dovrebbe ritenersi in ogni caso sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 co. 3 c.p.c., avendo potuto essa Rotopiù difendersi compiutamente in giudizio nella piena realizzazione del contraddittorio.»; - andava, del pari, disattesa l'eccezione di nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione in quanto l'atto esponeva «elementi bastevoli ai fini della comprensione della pretesa tributaria azionata, del resto ampiamente confutata dalla Rotopiù sia in primo grado che in sede di appello» né «occorreva che venissero allegati gli atti richiamati per relationem in esso avviso, trattandosi di atti già noti al contribuente»;- ai fini della rituale sottoscrizione dell'atto impugnato rimaneva, poi, dirimente che, per espressa disposizione normativa, la firma autografa poteva essere sostituita «dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto»; - da ultimo, andava condiviso l'accertamento in fatto svolto dal giudice di prime cure, posto che «l'immobile in oggetto, mai dichiarato ai fini del pagamento della TARSU, contiene locali - come uffici, mensa, direzione ed altro - idonei alla produzione di rifiuti ordinari e che già vennero escluse nell'atto impositivo in discorso le superfici sulle quali non vengono prodotti tali rifiuti ordinari.». 2. - Rotopiù S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sette motivi. Il Comune di Angri e la Soget S.p.a. non hanno svolto attività difensiva. Fissato all'udienza pubblica del 27 aprile 2022, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in I. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 228 del 2021, art. :16, c. 1, conv. in I. n. 15 del 2022, senza l'intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori di parte ricorrente, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Col primo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 132 cod. proc. civ., all'art. 118 d.a. cod. proc. civ., al d.p.r. n. 602 del 1973, art. 26, ed alla I. n. 890 del 1982, art. 14, deducendo, in sintesi, che il giudice del gravame erroneamente aveva ritenuto nulla, piuttosto che inesistente, la notifica dell'avviso di accertamento eseguita da soggetto non abilitato e, per di più, dietro impiego del servizio postale gestito da società privata.Col secondo motivo, ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 132 cod. proc. civ., all'art. 118 d.a. cod. proc. civ., ed alla I. n. 296 del 2007 (recte 2006), art. 162 (recte art. 1, c. 162), assumendo che, - diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame, - l'eccezione di nullità, per difetto di sottoscrizione dell'atto, era stata svolta sul rilievo che l'atto era stato sottoscritto, - piuttosto che «dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo» («nella persona della Dott.ssa D'[OSCURATO:PERSONA]», giusta delibera di [OSCURATO:PERSONA] n. 143/2002), - «dal legale rappresentante della società concessionaria», per di più senza previa indicazione, in apposito atto, del relativo nominativo e della fonte dei dati. Il terzo motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 132 cod. proc. civ., all'art. 118 d.a. cod. proc. civ., alla I. n. 212 del 2000, art. 7, ed al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 71, c. 2 bis, assumendo la ricorrente che la nullità dell'avviso di accertamento impugnato conseguiva dall'omessa indicazione del responsabile del procedimento, dei dati catastali e di calcolo delle stesse superfici tassate, dei criteri di computo degli interessi e di irrogazione delle sanzioni. Il quarto motivo, anch'esso formulato ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 132 cod. proc. civ., all'art. 118 d.a. cod. proc. civ., ed al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, sull'assunto che, nella fattispecie, diversamente da quanto rilevato dal giudice del gravame, andava esclusa dalla tassazione (art. 62, c. 3, cit.) un'area (di mq. 731), «denominata "non domestica industrie — rifiuti speciali"», siccome superficie di produzione di rifiuti speciali, tossici e nocivi («quali carta inchiostrata») al cui autonomo smaltimento provvedeva essa esponente. Il quinto motivo, sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., dell'art. 118 d.a. cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, c. 3, nonché di omesso esame di un fatto decisivo ai fini della controversia, sull'assunto che, ai fini dell'applicazione della TARSU, avrebbe dovuto tenersi conto (solo) della superficie (di mq. 30,43) destinata ad uffici e servizi, con conseguente esclusione: a) — dell'area (di mq. 168,08), destinata ad uffici ma non utilizzata, insuscettibile di tassazione per «mancanza o mera occasionalità della presenza umana»; b) - dell'area scoperta (di mq. 275,60), destinata a carico e scarico (alla «movimentazione e ... sosta degli automezzi di terzi»), che costituiva superficie pertinenziale ed accessoria ad altri locali tassabili; né, si assume, l'omessa dichiarazione delle aree, a fini «Tarsu, avrebbe potuto ritenersi preclusiva della detassazione in quanto le relative circostanze oggetto di diretto accertamento (e di rilevazione) da parte del concessionario. Soggiunge la ricorrente che, venuta meno l'assimilazione (disposta ope legis) dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (con l'abrogazione della I. n. 146 del 1994, art. 39), il Comune di Angri (solo) con delibera n. 60 del 2007 (pubblicata in data 11 gennaio 2008), aveva ripristinato detta assimilazione, così che la stessa non avrebbe potuto trovare applicazione con riferimento alle annualità d'imposta 2006 e 2007. Col sesto motivo, e sempre ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., dell'art. 118 d.a. cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, nonché omesso esame di un fatto decisivo ai fini della controversia, deducendo che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sulla dedotta irregolarità del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, - e, dunque, sul diritto di essa esponente al computo della tassa in misura non superiore al 40 per cento della tariffa (art. 59, c. 2, cit.), - posto che l'Ente locale non si era «occupato in maniera continuativa del ritiro dei rifiuti né della sistemazione di cassonetti per il deposito dei rifiuti». Il settimo motivo, anch'esso ai sensi dell'art. 360, c. 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., dell'art. 118 d.a. cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 203 del 1998, art. 2, c. 4, lett. e), nonché di omesso esame di un fatto decisivo ai fini della controversia, sull'assunto che il giudice del gravame aveva omesso di pronunciare sulla contestata legittimità delle sanzioni applicate (nel massimo), per omessa denuncia, in relazione a ciascuna annualità e senza alcun cumulo giuridico (ai sensi del d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12). 2. - In via pregiudiziale va rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso; rinuncia, questa, che non andava notificata alle controparti che, come anticipato, sono rimaste intimate. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, - nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, - ed ha carattere ricettizio in quanto ne è prescritta la notificazione (solo) alle parti costituite, ovvero la comunicazione ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art.391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857). 3. - Alla rinuncia consegue, quindi, la pronuncia di estinzione del giudizio e, in difetto di costituzione delle controparti processuali, non va assunta alcuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Non ricorrono, altresì, i presupposti processuali dell'ulteriore versamento del contributo unificato (ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dal 'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071). P.Q.M. La C