CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 12007/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della libertà di Napoli; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione dell'ordinanza indicata in epigrafe con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli in data 7 maggio 2021 in relazione all'ipotesi di reato di cui al capo Q) della rubrica ex articolo 2 decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 2. I ricorsi, separatamente presentati dal medesimo difensore di fiducia, sono affidati entrambi ad un unico, complesso, motivo. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen), sul rilievo che era stata eccepita l'illegittimità dell'apprensione del profitto del reato a carico dell'indagato in via diretta ed in modo concorrente rispetto ai beni riferibili alla società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., effettiva beneficiaria del profitto dell'ipotizzato reato. Sostiene il ricorrente che il Gip aveva disposto in via principale il sequestro in forma diretta del profitto del reato, ponendolo in maniera erronea anche a carico degli indagati, rendendoli destinatari del provvedimento ablativo, sia in via principale che in via subordinata e quindi di fatto alterando lo schema operativo da adottarsi in tali casi. Di fatto si era realizzata, ad avviso del ricorrente, una apprensione incondizionata e temporalmente sovrapponibile dei beni dell'indagato rispetto a quelli della persona giuridica, come sarebbe desumibile dalla medesima data di esecuzione del sequestro, avente ad oggetto il denaro rinvenuto presso la sede della [OSCURATO:SOCIETA], ed i beni immobili e mobili registrati di proprietà del Ciccarelli. Nonostante ciò, il Tribunale si sarebbe limitato a considerare infondata l'eccezione sulla base di astratte affermazioni ed incorrendo pertanto nei vizi di violazione di legge e di motivazione denunciati. 2.2. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen), sul rilievo che, nel caso di specie, quanto alle somme in contanti sottoposte a sequestro presso la sede della società, si trattava di somme rinvenute in data di gran lunga successiva a quella relativa alla consumazione dei reati in contestazione e, pertanto, non poteva ritenersi provato, rispetto alle stesse, il nesso di derivazione causale indispensabile per farne oggetto di confisca diretta. L'errore nel quale sarebbe incorso il tribunale della libertà consiste nell'aver ritenuto provata la derivazione causale del denaro dal delitto contestato, sulla base di una presunta e generica provenienza non lecita dello stesso. Tuttavia, tale conclusione non sarebbe legata, ad avviso del ricorrente, ad elementi concreti ma sarebbe fondata su considerazioni di carattere astratto, tant'è che proprio il dato temporale della notevolissima distanza dai fatti, illogicamente ritenuto non rilevante ai fini che qui interessano, avrebbe dovuto essere preso in considerazione come elemento fortemente indicativo della mancanza di derivazione causale del denaro dal delitto in contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati e generici, in quanto i motivi non sono correlati alla motivazione del provvedimento impugnato. 2. Partendo dall'esame del ricorso Ciccarelli, dal testo dell'ordinanza impugnata emerge che il giudice per le indagini preliminari ha specificato che il patrimonio dell'indagato poteva essere colpito solo in caso di incapienza di quello della società ("dispone in relazione al capo Q) il sequestro preventivo ai fini della confisca fino a concorrenza delle imposte evase di denaro contante e somme presenti sui rapporti bancari intestati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. , nonché, in caso di incapienza, di denaro contante, somme presenti sui rapporti bancari, titoli, quote di fondi comuni, strumenti finanziari intestati agli indagati, nonché in caso di incapienza, di gioielli, beni immobili e mobili registrati di valore intestai agli indagati"). Inoltre, anche in sede di esecuzione - conformemente a quando disposto dal Gip - il sequestro diretto e per equivalente è stato effettuato nei confronti degli indagati solo dopo aver effettuato una perquisizione presso la sede operativa (e realmente esistente) della società ed aver aggredito il denaro liquido ivi rinvenuto ed aver constatato la mancanza di ulteriori beni da apprendere fino a concorrenza della entità del profitto. Nell'adottare e nel confermare il decreto di sequestro, i giudici cautelari si sono attenuti al principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di reati tributari, è legittimo il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca che presenti una struttura "mista", prevedendo, in via principale, la sottoposizione a vincolo, a titolo di sequestro diretto, del profitto dei reati conseguito dalla persona giuridica e, subordinatamente all'accertata impossibilità di esecuzione di questo, il sequestro di un valore equivalente nella disponibilità del legale rappresentante dell'ente (Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, B., Rv. 274074 - 01).Ciò posto, il ricorrente, oltre ad aver confezionato un motivo manifestamente infondato, non ha neppure preso specifica posizione sulla ratio decidendo P, dell'ordinanza impugnata. 3. Passando all'esame del ricorso Cantelmo, la doglianza è inammissibile perché solo apparentemente denunzia la violazione di legge ma nella sostanza attacca la motivazione dell'ordinanza sulla base, peraltro, dell'assunto del tutto assertivo secondo il quale il denaro non sarebbe profitto del reato. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha, infatti, affermato che non solo il denaro è stato rinvenuto proprio nella sede della società (all'interno di un mobile su cui era poggiata una stampante), ma era anche custodito con modalità che denunciano inequivocabilmente la provenienza delittuosa, trattandosi dì una somma di denaro complessivamente di circa 10.000 euro suddivisa in tre mazzette composte da vari tagli, di 5, 10, 20 e 50 euro. Sulla base di ciò, con motivazione non manifestamente illogica, il Tribunale del riesame ha ritenuto come fosse scarsamente plausibile la provenienza da titolo lecito, che peraltro non era stato nemmeno specificato dalla difesa. Né è manifestamente illogica la motivazione resa dal Collegio cautelare quando ha escluso che il tempo di circa un anno trascorso dall'accertamento del reato fosse idoneo a provare la provenienza lecita del denaro, giaccé il dato temporale non costituisce un elemento sintomatico e dimostrativo della liceità del denaro, quando non è nemmeno provato il titolo lecito in base al quale sarebbe entrato nella disponibilità della società. Va allora ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). Il motivo di ricorso, attaccando la motivazione del provvedimento impugnato, non è pertanto consentito. In ogni caso, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01), con la specificazione che si ha accrescimento patrimoniale anche in presenza di un risparmio di spesa e, a maggior ragione, quando tale risparmio si consegue attraverso un ricavo effettivamente e materialmente conseguito da cui però, in virtù della condotta illecita, non sono stati decurtati i costi che si sarebbero dovuti sostenere (cd. risparmio di spesa "relativo"), situazione sussistente nel caso, come nella specie, di omesso versamento di tributi. Ne consegue, anche per tale via, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascun