CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 29847/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di Velletridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell’esecuzione,rigettava l’istanza proposta dall’odierno ricorrente, avente ad oggetto ilriconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattrosentenze emesse dal Tribunale di Roma e di Velletri;rilevato che la difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivicon i quali censura la decisione per avere omesso di riconoscere la continuazionetra almeno due dei reati in oggetto, relativi alla medesima fattispecie e commessiin epoca temporalmente contigua e per avere valutato la diversa indole dei reatitenendo conto anche delle fattispecie commesse in epoca successiva;considerato che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione deiprincipi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza dilegittimità, ha osservato che osta al riconoscimento della continuazione, conrilievo decisivo, l’assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sindalla consumazione del primo reato in materia di stupefacenti, avesseprogrammato, nonostante il periodo intermedio di circa nove mesi, sia purenelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anchequello successivo. In tale contesto, i reati commessi sembrano plausibilmentericonducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicacevolontà criminale non meritevole dell’applicazione di istituti di favore;rilevato altresì che l’ulteriore censura, invero confusa, non coglie nel segnoin quanto la differente indole dei reati è stata addotta per escludere lacontinuazione tra i due gruppi di reato in quanto, per quelli in materia distupefacente, la valutazione era stata già negativamente espressa in base aquanto prima riferito;ritenuto parimenti manifestamente infondata la questione relativa all’omessavalutazione del parere del Pubblico ministero che è stato riportato e al quale sisono opposti gli argomenti relativi alla mancata allegazione di specifici elementidai quali desumere una ideazione unitaria ed originaria dei reati in materia distupefacenti;ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso,con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]