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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 maggio 2024

Cassazione n. 41806/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la ordinanza del 2/05/2024 del Tribunale del riesame di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania ha annullato, limitatamente al capo 1) di incolpazione, l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale locale in data 8 marzo 2024, che applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1), 74 d.P.R 8 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis

1. cod. pen. (capo 2) e 73 d.P.R. cit. (capo 3).

1.1. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha ritenuto l'insussistenza di un clan Arena, come gruppo mafioso autonomo, alleato e collegato alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], mentre ha riconosciuto l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico di cocaina, marijuana, skunk e hashish. il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che: -nell'ambito del quartiere catanese di Librino operava una stabile piazza di spaccio articolata attraverso pusher e vedette, con turni orari sia su strada che all'interno di talune abitazioni, capi piazza, stabili fornitori di stupefacenti, capi e promotori; - a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] era emerso che la famiglia Arena gestiva una delle piazze di spaccio più importanti e cioè quella sita in viale Moncada 13, operativa dalle 16.00 alle

01. 30 di notte; -le telecamere avevano un permesso di appurare che davanti allo stabile di viale Moncada e all'interno dello stesso si consumavano centinaia di cessioni di sostanze stupefacenti al giorno; vi era un preciso modus operandi che consisteva: 1) nella perlustrazione della zona circostante il palazzo al fine di evitare la presenza delle forze dell'ordine; 2) nella distribuzione di ricetrasmittenti ai soggetti adibiti ai compiti di vigilanza; 3) nell'impartire precipue istruzioni in ordine ai turni da osservare e alle posizioni da occupare nell'attività di vedetta; -i servizi di intercettazione telematica e ambientale nei luoghi di riunione e in quelli di vendita, eseguiti da dicembre 2021 a gennaio 2022, permettevano di appurare che [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto, disponeva di un apparecchio cellulare all'interno del carcere attraverso il quale impartiva i suoi ordini; -l'organizzazione criminale aveva al vertice [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Marco, entrambi i capi promotori, erano i responsabili diretti della piazza di spaccio; - le indagini portavano alla luce una seconda piazza di spaccio sita in viale Moncada 12 gestita dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], complementare e strettamente collegata a quella sopra descritta.

La piazza di spaccio operava di mattina dalle 06.00 alle 15.00, trattando marijuana, cocaina e crack; lo stupefacente era fornito dai [OSCURATO:PERSONA] e le modalità operative erano similari; -le intercettazioni rivelavano, quindi, una cointeressenza tra i [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA], tanto da delineare una sinergia operativa all'interno della medesima organizzazione; -le riprese videofilmate dal 16 novembre 2021 all'il luglio 2022, unitamente agli arresti in flagranza e ai correlati sequestri di droga, evidenziavano centinaia di cessioni giornaliere di stupefacenti da parte di pusher e vedette fisse che controllavano la zona muniti di ricetrasmittenti.

1.2. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ha sottolineato che dalle indagini emergeva che il predetto si occupava di diversificate mansioni, che spaziavano dal ruolo di pusher e di vedetta, ad attività di supervisione, distribuzione degli stupefacenti e coordinamento delle attività, spesso occupandosi anche di regolare il flusso di acquirenti, alla distribuzione delle ricetrasmittenti.

Con riferimento all'utilizzo del metodo mafioso, nella ordinanza impugnata si richiamano: 1) l'intercettazione del 18 febbraio 2022, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] passavano in rassegna le armi a disposizione del gruppo; 2) l'episodio verificatosi il 22 aprile 2022, allorché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pianificavano azioni di rappresaglia, finalizzate a mantenere e rafforzare il controllo sul territorio e a gestire conflitti interni, con modalità tipicamente mafiose; 3) l'intercettazione del 14 febbraio 2022, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] evidenziava a [OSCURATO:PERSONA] di essere pronto a utilizzare le armi per risolvere conflitti interni al gruppo.

1.3. In merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Collegio della cautela ha richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. ritenendo le allegazioni difensive, relative al trasferimento di [OSCURATO:PERSONA] a Messina e al suo contratto di lavoro, insufficienti a superarla.

La sede di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], infatti, era a Catania e, comunque il contratto di lavoro era scaduto alla data del 28 febbraio 2023.

Quanto all'elemento temporale, il Tribunale del riesame ha evidenziato che la natura dei fatti commessi dal ricorrente - realizzati con modalità seriali e sintomatiche di specifica professionalità - lasciava desumere il pericolo di reiterazione dei reati.

Unica misura idonea appariva, quindi, quella in atto.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen.Si evidenzia che una struttura associativa può integrare sia l'ipotesi di reato di cui all'art. 74 d.P.R. cit., sia quella di cui all'art. 416-bis cod. pen., allorchè la struttura si prefigga di assumere in un determinato contesto una posizione dominante e riconoscibile, propiziata dal metodo mafioso, in modo da potersi assicurare, tramite azioni illecite, vantaggi rientranti tra quelli inclusi nella fattispecie legale.

Si richiamano le intercettazioni, dalle quali emergerebbe l'assoluto controllo del territorio del quartiere di Librino, utilizzato come piazza di spaccio.

In particolare, ci si sofferma sulla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la fidanzata, nel corso della quale il primo raccontava di avere avuto una discussione con [OSCURATO:PERSONA] dovuta al fatto che il clan mafioso riconducibile a quest'ultimo ([OSCURATO:PERSONA]) aveva cercato di prendere il controllo del territorio controllato dal clan "Arena" e delle attività illecite ivi perpetrate.

Per dirimere la questione era stato organizzato un vero e proprio summit mafioso e [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di volere rimanere libero di decidere da chi acquistare la droga, oltre che dal Cappello. [OSCURATO:PERSONA] affermava, inoltre, di avere giurato fedeltà solamente a suo cognato, ovvero a [OSCURATO:PERSONA], il quale dal carcere - con messaggi sul cellulare - gli diceva quello che doveva fare.

Il Pubblico ministero riporta, poi, la conversazione con [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale quest'ultimo affermava «noi siamo Arena» e sosteneva che, quindi, potevano acquistare sostanza stupefacente dove meglio credevano.

Quanto all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del processo "Carthago" in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e alla sua appartenenza al gruppo dei "Nizza", nel proprio ricorso il Pubblico ministero sottolinea che i fatti sono riferiti ad epoca "fino al maggio 2015" e che la sentenza si è limitata a escludere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo mafioso dei Nizza, impregiudicata restando la diversa opzione della nascita di un autonomo sodalizio mafioso, alleato e collegato, comunque, alla famiglia Santapaola - Ercolano, ma distinto dal clan Nizza, in rapporto di coesistenza e/o contrapposizione con i clan mafiosi rivali, quali i "Cappello/Bonaccorsi" e i "[OSCURATO:PERSONA]".

Doveva, quindi, ritenersi che il clan "Arena" avesse assunto, negli anni 2021-2022, un proprio ruolo e una propria autonoma individualità nell'ambito dei gruppi mafiosi di Catania.

3. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso.L'ordinanza impugnata non fornisce alcuna indicazione su quali siano gli elementi che riscontrano tale modus operandi a carico di [OSCURATO:PERSONA], il quale era una semplice vedetta o al più un pusher.

Non è possibile ricavare indici rivelatori dell'aggravante in disamina dal non meglio specificato episodio del 22 febbraio 2022, essendo irrilevante la circostanza che, a seguito di un litigio all'interno di un pub, per motivi sconosciuti, i soggetti agenti avrebbero solo ipotizzato di danneggiare l'autovettura del loro aggressore.

3.2. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza, concretezza, attualità e adeguatezza della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA], seppur non indenne da condanne, non presenta un curriculum criminale di elevato spessore, ha ammesso le proprie responsabilità in ordine al reato di spaccio e ha una stabile occupazione lavorativa (come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa, il contratto scaduto il 28 febbraio 2023 si è trasformato in contratto a tempo indeterminato).

La distanza temporale dai fatti è dissonante con l'attualità delle esigenze cautelari.

Quanto all'adeguatezza della misura, il Tribunale ha fornito una motivazione apparente e non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il trasferimento della sede lavorativa nel comune di residenza e cioè Messina. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

2. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è inammissibile.

Il ricorrente censura il provvedimento del Tribunale del riesame per avere annullato sotto il profilo del difetto dei gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza cautelare del Giudice delle indagini preliminari in relazione all'imputazione provvisoria di associazione di tipo mafioso contestata nel capo 1), avendo invece mantenuto la misura custodiale carceraria per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico aggravata dall'impiego del metodo mafioso e dalla disponibilità di armi.

Rileva il Collegio che le deduzioni del Procuratore ricorrente non disarticolano, sul piano della manifesta illogicità o della violazione di legge, la motivazione del Tribunale del riesame, che ha sostanzialmente rilevato l'assenza di elementi indicativi della configurazione dell'associazione mafiosa contestata nel capo 1) (promossa e capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la partecipazione dell'odierno indagato quale soggetto addetto a ruoli di 5 a natura esecutiva e pronto all'utilizzo di armi da fuoco in caso di necessità, programmaticamente autonoma rispetto alla compagine finalizzata al narcotraffico descritta nel capo 2).

Il Tribunale del riesame ha puntualmente valorizzato, al riguardo, il giudicato assolutorio intervenuto nel contesto di una precorsa vicenda processuale che inquadrava l'arena nel clan "Nizza", a sua volta parte dell'associazione "Santapaola-Ercolano" e l'insufficienza e contraddittorietà degli elementi sopravvenuti, costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Scordino e Scavone, per avere il primo descritto [OSCURATO:PERSONA] come pregresso appartenente al clan "Nizza" -emancipatosi fino a gestire autonomamente il settore degli stupefacenti - e precisato che detto gruppo, con í sodali [OSCURATO:PERSONA] gestisce «la piazza più forte che c'è ora a Librino (quartiere catenese) perché vende crack, fumo, cocaina, marijuana e crack»; per avere il secondo (Scavone) riportato le affermazioni di due esponenti della famiglia Arena, uno dei quali rivendicava la costituzione di un gruppo a sé, l'altro (Maurizio) incline, invece, a escludere la costituzione di un autonomo gruppo mafioso, ferma restando la responsabilità della descritta piazza di spaccio e la disponibilità di denaro e armi.

L'ordinanza impugnata ha, quindi, evidenziato i risultati dell'indagine tecnica, che riprendono gli esponenti del gruppo in parola impegnati esclusivamente nel settore del narcotraffico ovvero in attività intimidatorie strettamente correlate alla difesa della piazza di spaccio o in summit con esponenti di altre cosche, sempre relativi alla gestione degli stupefacenti, compiutamente ricostruiti a pagina 4 dell'ordinanza impugnata.

Vengono, in particolare, in rilievo il rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] di sottostare alle pretese monopolistiche del clan "Cappello", per approvvigionarsi anche presso atri gruppi, l'aggressione di tale Cosenza, colpevole dell'andamento non soddisfacente della piazza di spaccio e i commenti sulla cattiva qualità della sostanza fornita da un esponente del gruppo "Cappello".

Detti rilievi di fatto sono stati posti in relazione non incongrua con il principio giurisprudenziale (Sez.

U, n. 1149 del 25/09/2008 -dep. 13/01/2009-, Magistris, Rv. 241883 - 01) che, nell'ammettere il concorso tra il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti e l'associazione di tipo mafioso, richiama la necessità che il metodo mafioso sia proiettato al perseguimento delle diverse finalità tipiche (acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, impedimento e ostacolo al libero esercizio del voto, procacciamento del voto in occasione delle competizioni elettorali), dovendosi tener conto della possibilità che la disponibilità e l'impiego delle armi e l'intimidazione perpetrata con metodo mafioso trovi adeguata e sufficiente sanzione nella contestazione delle aggravanti di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 e 416-bís.1 cod. pen., entrambe riconosciute nel caso di specie.

Il Procuratore della Repubblica censura l'eccessiva valorizzazione da parte del Tribunale del riesame del giudicato assolutorio inerente all'appartenenza dell'Arena al clan "Nizza" fino all'anno 2015, segnalando come, nell'imputazione provvisoria si contesti la sussistenza e partecipazione ad una diversa compagine (clan "Arena") in relazione ad un diverso arco temporale.

Sennonché, è proprio questa considerazione a imporre una ricostruzione dell'autonomo profilo soggettivo e programmatico del gruppo associativo, del quale né l'ordinanza del G.i.p. né il ricorso del Pubblico ministero danno conto.

3. Anche il ricorso difensivo è inammissibile.

3.1. Nel primo motivo, si censura il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, sul presupposto che all'indagato dovessero personalmente attribuirsi le condotte espressive dell'impiego di tale metodo, che, invece, connota l'associazione sul piano oggettivo ed è imputabile al partecipe, laddove non ignorata incolpevolmente o per errore inevitabile.

«Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi» (Sez. 2, n. 32564 del 2023, Bisogni, Rv. 285018-02).

Rilevano, allora, anche a carico dell'indagato le condotte intimidatorie poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e dai sodali al fine di difendere la piazza di spaccio e sanzionare le ritenute inadempienze dei sodali, richiamate nelle pagine 74-101 dell'ordinanza genetica e nelle pagine 3- 5 dell'ordinanza impugnata.

Lo stretto rapporto collaborativo allacciato con il [OSCURATO:PERSONA] ed altri sodali dall'indagato rende, del resto, inverosimile l'ipotesi dell'ignoranza incolpevole del predetto (attivissimo sia sulla piazza di via Moncada 13, che su quella collegata del civico 12, gestita direttamente dal proprio gruppo familiare) circa i metodi impiegati per il controllo e la difesa delle piazze di spaccio.Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], del resto, partecipa a colloqui, nei quali si discorre della rivalità con gruppi concorrenti, e pianifica con il [OSCURATO:PERSONA] azioni di rappresaglia violenta.

4. Il ricorso difensivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui censura la conferma della valutazione di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

La presunzione relativa di cui all'art. 275 cod. proc. pen. non è adeguatamente superata dalle deduzioni difensive, considerata l'intensità del rapporto fiduciario intrattenuto dall'indagato con i vertici del sodalizio, l'estremo attivismo rivelato dall'indagine intercettiva, la datazione non particolarmente risalente delle condotte sintomatiche e dei delitti scopo focalizzati dall'ordinanza rispetto al provvedimento impugnato, i precedenti anche specifici del [OSCURATO:PERSONA].

Infine, a fronte della gravità dei fatti contestati, le allegazioni difensive circa il rinnovo del contratto di lavoro e la sede dello stesso, non sono in grado di incidere sulla adeguatezza della misura.

5. Devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi.

Alla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese proces

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la ordinanza del 2/05/2024 del Tribunale del riesame di Catania visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità e/o di rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni scritte depositate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Catania ha annullato, limitatamente al capo 1) di incolpazione, l'ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale locale in data 8 marzo 2024, che applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo 1), 74 d.P.R 8 ottobre 1990, n. 309 e 416-bis 1. cod. pen. (capo 2) e 73 d.P.R. cit. (capo 3). 1.1. [OSCURATO:PERSONA] della cautela ha ritenuto l'insussistenza di un clan Arena, come gruppo mafioso autonomo, alleato e collegato alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], mentre ha riconosciuto l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico di cocaina, marijuana, skunk e hashish. il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che: -nell'ambito del quartiere catanese di Librino operava una stabile piazza di spaccio articolata attraverso pusher e vedette, con turni orari sia su strada che all'interno di talune abitazioni, capi piazza, stabili fornitori di stupefacenti, capi e promotori; - a seguito delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] era emerso che la famiglia Arena gestiva una delle piazze di spaccio più importanti e cioè quella sita in viale Moncada 13, operativa dalle 16.00 alle 01. 30 di notte; -le telecamere avevano un permesso di appurare che davanti allo stabile di viale Moncada e all'interno dello stesso si consumavano centinaia di cessioni di sostanze stupefacenti al giorno; vi era un preciso modus operandi che consisteva: 1) nella perlustrazione della zona circostante il palazzo al fine di evitare la presenza delle forze dell'ordine; 2) nella distribuzione di ricetrasmittenti ai soggetti adibiti ai compiti di vigilanza; 3) nell'impartire precipue istruzioni in ordine ai turni da osservare e alle posizioni da occupare nell'attività di vedetta; -i servizi di intercettazione telematica e ambientale nei luoghi di riunione e in quelli di vendita, eseguiti da dicembre 2021 a gennaio 2022, permettevano di appurare che [OSCURATO:PERSONA], all'epoca detenuto, disponeva di un apparecchio cellulare all'interno del carcere attraverso il quale impartiva i suoi ordini; -l'organizzazione criminale aveva al vertice [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Marco, entrambi i capi promotori, erano i responsabili diretti della piazza di spaccio; - le indagini portavano alla luce una seconda piazza di spaccio sita in viale Moncada 12 gestita dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], complementare e strettamente collegata a quella sopra descritta. La piazza di spaccio operava di mattina dalle 06.00 alle 15.00, trattando marijuana, cocaina e crack; lo stupefacente era fornito dai [OSCURATO:PERSONA] e le modalità operative erano similari; -le intercettazioni rivelavano, quindi, una cointeressenza tra i [OSCURATO:PERSONA] e i [OSCURATO:PERSONA], tanto da delineare una sinergia operativa all'interno della medesima organizzazione; -le riprese videofilmate dal 16 novembre 2021 all'il luglio 2022, unitamente agli arresti in flagranza e ai correlati sequestri di droga, evidenziavano centinaia di cessioni giornaliere di stupefacenti da parte di pusher e vedette fisse che controllavano la zona muniti di ricetrasmittenti. 1.2. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ha sottolineato che dalle indagini emergeva che il predetto si occupava di diversificate mansioni, che spaziavano dal ruolo di pusher e di vedetta, ad attività di supervisione, distribuzione degli stupefacenti e coordinamento delle attività, spesso occupandosi anche di regolare il flusso di acquirenti, alla distribuzione delle ricetrasmittenti. Con riferimento all'utilizzo del metodo mafioso, nella ordinanza impugnata si richiamano: 1) l'intercettazione del 18 febbraio 2022, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] passavano in rassegna le armi a disposizione del gruppo; 2) l'episodio verificatosi il 22 aprile 2022, allorché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pianificavano azioni di rappresaglia, finalizzate a mantenere e rafforzare il controllo sul territorio e a gestire conflitti interni, con modalità tipicamente mafiose; 3) l'intercettazione del 14 febbraio 2022, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] evidenziava a [OSCURATO:PERSONA] di essere pronto a utilizzare le armi per risolvere conflitti interni al gruppo. 1.3. In merito alla sussistenza delle esigenze cautelari, il Collegio della cautela ha richiamato la doppia presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen. ritenendo le allegazioni difensive, relative al trasferimento di [OSCURATO:PERSONA] a Messina e al suo contratto di lavoro, insufficienti a superarla. La sede di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], infatti, era a Catania e, comunque il contratto di lavoro era scaduto alla data del 28 febbraio 2023. Quanto all'elemento temporale, il Tribunale del riesame ha evidenziato che la natura dei fatti commessi dal ricorrente - realizzati con modalità seriali e sintomatiche di specifica professionalità - lasciava desumere il pericolo di reiterazione dei reati. Unica misura idonea appariva, quindi, quella in atto. 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen.Si evidenzia che una struttura associativa può integrare sia l'ipotesi di reato di cui all'art. 74 d.P.R. cit., sia quella di cui all'art. 416-bis cod. pen., allorchè la struttura si prefigga di assumere in un determinato contesto una posizione dominante e riconoscibile, propiziata dal metodo mafioso, in modo da potersi assicurare, tramite azioni illecite, vantaggi rientranti tra quelli inclusi nella fattispecie legale. Si richiamano le intercettazioni, dalle quali emergerebbe l'assoluto controllo del territorio del quartiere di Librino, utilizzato come piazza di spaccio. In particolare, ci si sofferma sulla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la fidanzata, nel corso della quale il primo raccontava di avere avuto una discussione con [OSCURATO:PERSONA] dovuta al fatto che il clan mafioso riconducibile a quest'ultimo ([OSCURATO:PERSONA]) aveva cercato di prendere il controllo del territorio controllato dal clan "Arena" e delle attività illecite ivi perpetrate. Per dirimere la questione era stato organizzato un vero e proprio summit mafioso e [OSCURATO:PERSONA] aveva sostenuto di volere rimanere libero di decidere da chi acquistare la droga, oltre che dal Cappello. [OSCURATO:PERSONA] affermava, inoltre, di avere giurato fedeltà solamente a suo cognato, ovvero a [OSCURATO:PERSONA], il quale dal carcere - con messaggi sul cellulare - gli diceva quello che doveva fare. Il Pubblico ministero riporta, poi, la conversazione con [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale quest'ultimo affermava «noi siamo Arena» e sosteneva che, quindi, potevano acquistare sostanza stupefacente dove meglio credevano. Quanto all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del processo "Carthago" in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e alla sua appartenenza al gruppo dei "Nizza", nel proprio ricorso il Pubblico ministero sottolinea che i fatti sono riferiti ad epoca "fino al maggio 2015" e che la sentenza si è limitata a escludere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo mafioso dei Nizza, impregiudicata restando la diversa opzione della nascita di un autonomo sodalizio mafioso, alleato e collegato, comunque, alla famiglia Santapaola - Ercolano, ma distinto dal clan Nizza, in rapporto di coesistenza e/o contrapposizione con i clan mafiosi rivali, quali i "Cappello/Bonaccorsi" e i "[OSCURATO:PERSONA]". Doveva, quindi, ritenersi che il clan "Arena" avesse assunto, negli anni 2021-2022, un proprio ruolo e una propria autonoma individualità nell'ambito dei gruppi mafiosi di Catania. 3. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione l'indagato, deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso.L'ordinanza impugnata non fornisce alcuna indicazione su quali siano gli elementi che riscontrano tale modus operandi a carico di [OSCURATO:PERSONA], il quale era una semplice vedetta o al più un pusher. Non è possibile ricavare indici rivelatori dell'aggravante in disamina dal non meglio specificato episodio del 22 febbraio 2022, essendo irrilevante la circostanza che, a seguito di un litigio all'interno di un pub, per motivi sconosciuti, i soggetti agenti avrebbero solo ipotizzato di danneggiare l'autovettura del loro aggressore. 3.2. Vizio di motivazione in relazione alla sussistenza, concretezza, attualità e adeguatezza della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA], seppur non indenne da condanne, non presenta un curriculum criminale di elevato spessore, ha ammesso le proprie responsabilità in ordine al reato di spaccio e ha una stabile occupazione lavorativa (come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa, il contratto scaduto il 28 febbraio 2023 si è trasformato in contratto a tempo indeterminato). La distanza temporale dai fatti è dissonante con l'attualità delle esigenze cautelari. Quanto all'adeguatezza della misura, il Tribunale ha fornito una motivazione apparente e non ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto il trasferimento della sede lavorativa nel comune di residenza e cioè Messina. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 2. Il ricorso del Procuratore della Repubblica è inammissibile. Il ricorrente censura il provvedimento del Tribunale del riesame per avere annullato sotto il profilo del difetto dei gravi indizi di colpevolezza l'ordinanza cautelare del Giudice delle indagini preliminari in relazione all'imputazione provvisoria di associazione di tipo mafioso contestata nel capo 1), avendo invece mantenuto la misura custodiale carceraria per il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico aggravata dall'impiego del metodo mafioso e dalla disponibilità di armi. Rileva il Collegio che le deduzioni del Procuratore ricorrente non disarticolano, sul piano della manifesta illogicità o della violazione di legge, la motivazione del Tribunale del riesame, che ha sostanzialmente rilevato l'assenza di elementi indicativi della configurazione dell'associazione mafiosa contestata nel capo 1) (promossa e capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la partecipazione dell'odierno indagato quale soggetto addetto a ruoli di 5 a natura esecutiva e pronto all'utilizzo di armi da fuoco in caso di necessità, programmaticamente autonoma rispetto alla compagine finalizzata al narcotraffico descritta nel capo 2). Il Tribunale del riesame ha puntualmente valorizzato, al riguardo, il giudicato assolutorio intervenuto nel contesto di una precorsa vicenda processuale che inquadrava l'arena nel clan "Nizza", a sua volta parte dell'associazione "Santapaola-Ercolano" e l'insufficienza e contraddittorietà degli elementi sopravvenuti, costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Scordino e Scavone, per avere il primo descritto [OSCURATO:PERSONA] come pregresso appartenente al clan "Nizza" -emancipatosi fino a gestire autonomamente il settore degli stupefacenti - e precisato che detto gruppo, con í sodali [OSCURATO:PERSONA] gestisce «la piazza più forte che c'è ora a Librino (quartiere catenese) perché vende crack, fumo, cocaina, marijuana e crack»; per avere il secondo (Scavone) riportato le affermazioni di due esponenti della famiglia Arena, uno dei quali rivendicava la costituzione di un gruppo a sé, l'altro (Maurizio) incline, invece, a escludere la costituzione di un autonomo gruppo mafioso, ferma restando la responsabilità della descritta piazza di spaccio e la disponibilità di denaro e armi. L'ordinanza impugnata ha, quindi, evidenziato i risultati dell'indagine tecnica, che riprendono gli esponenti del gruppo in parola impegnati esclusivamente nel settore del narcotraffico ovvero in attività intimidatorie strettamente correlate alla difesa della piazza di spaccio o in summit con esponenti di altre cosche, sempre relativi alla gestione degli stupefacenti, compiutamente ricostruiti a pagina 4 dell'ordinanza impugnata. Vengono, in particolare, in rilievo il rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] di sottostare alle pretese monopolistiche del clan "Cappello", per approvvigionarsi anche presso atri gruppi, l'aggressione di tale Cosenza, colpevole dell'andamento non soddisfacente della piazza di spaccio e i commenti sulla cattiva qualità della sostanza fornita da un esponente del gruppo "Cappello". Detti rilievi di fatto sono stati posti in relazione non incongrua con il principio giurisprudenziale (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008 -dep. 13/01/2009-, Magistris, Rv. 241883 - 01) che, nell'ammettere il concorso tra il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti e l'associazione di tipo mafioso, richiama la necessità che il metodo mafioso sia proiettato al perseguimento delle diverse finalità tipiche (acquisizione della gestione di attività economiche, di concessioni, appalti e servizi pubblici, impedimento e ostacolo al libero esercizio del voto, procacciamento del voto in occasione delle competizioni elettorali), dovendosi tener conto della possibilità che la disponibilità e l'impiego delle armi e l'intimidazione perpetrata con metodo mafioso trovi adeguata e sufficiente sanzione nella contestazione delle aggravanti di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 e 416-bís.1 cod. pen., entrambe riconosciute nel caso di specie. Il Procuratore della Repubblica censura l'eccessiva valorizzazione da parte del Tribunale del riesame del giudicato assolutorio inerente all'appartenenza dell'Arena al clan "Nizza" fino all'anno 2015, segnalando come, nell'imputazione provvisoria si contesti la sussistenza e partecipazione ad una diversa compagine (clan "Arena") in relazione ad un diverso arco temporale. Sennonché, è proprio questa considerazione a imporre una ricostruzione dell'autonomo profilo soggettivo e programmatico del gruppo associativo, del quale né l'ordinanza del G.i.p. né il ricorso del Pubblico ministero danno conto. 3. Anche il ricorso difensivo è inammissibile. 3.1. Nel primo motivo, si censura il riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso, sul presupposto che all'indagato dovessero personalmente attribuirsi le condotte espressive dell'impiego di tale metodo, che, invece, connota l'associazione sul piano oggettivo ed è imputabile al partecipe, laddove non ignorata incolpevolmente o per errore inevitabile. «Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi» (Sez. 2, n. 32564 del 2023, Bisogni, Rv. 285018-02). Rilevano, allora, anche a carico dell'indagato le condotte intimidatorie poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] e dai sodali al fine di difendere la piazza di spaccio e sanzionare le ritenute inadempienze dei sodali, richiamate nelle pagine 74-101 dell'ordinanza genetica e nelle pagine 3- 5 dell'ordinanza impugnata. Lo stretto rapporto collaborativo allacciato con il [OSCURATO:PERSONA] ed altri sodali dall'indagato rende, del resto, inverosimile l'ipotesi dell'ignoranza incolpevole del predetto (attivissimo sia sulla piazza di via Moncada 13, che su quella collegata del civico 12, gestita direttamente dal proprio gruppo familiare) circa i metodi impiegati per il controllo e la difesa delle piazze di spaccio.Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], del resto, partecipa a colloqui, nei quali si discorre della rivalità con gruppi concorrenti, e pianifica con il [OSCURATO:PERSONA] azioni di rappresaglia violenta. 4. Il ricorso difensivo è manifestamente infondato anche nella parte in cui censura la conferma della valutazione di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare in carcere. La presunzione relativa di cui all'art. 275 cod. proc. pen. non è adeguatamente superata dalle deduzioni difensive, considerata l'intensità del rapporto fiduciario intrattenuto dall'indagato con i vertici del sodalizio, l'estremo attivismo rivelato dall'indagine intercettiva, la datazione non particolarmente risalente delle condotte sintomatiche e dei delitti scopo focalizzati dall'ordinanza rispetto al provvedimento impugnato, i precedenti anche specifici del [OSCURATO:PERSONA]. Infine, a fronte della gravità dei fatti contestati, le allegazioni difensive circa il rinnovo del contratto di lavoro e la sede dello stesso, non sono in grado di incidere sulla adeguatezza della misura. 5. Devono, in conclusione, essere dichiarati inammissibili entrambi i ricorsi. Alla inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese proces
Sentenza Cassazione n. 41806/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris