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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20463/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si richiamano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al reato ex art. 73 del DPR 309/90, è manifestamente infondato, a fronte di una completa motivazione, immune da vizi, con cui si illustrano i dati emersi a suo carico attraverso video-riprese, l'identificazione di uno degli acquirenti ritrovato in possesso dello stupefacente cedutogli, la valorizzazione di una conversazione per l'acquisto di droga intercorsa tra l'imputato e la moglie.

Rispetto a tale motivazione che mostra di avere già vagliato le censure qui riproposte, si propone una mera rivalutazione di fatto, inammissibile, oltre che una rivisitazione di intercettazioni altrettanto inammissibile, posto il principio per cui in materia di intercel:tazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza - insussistente nel caso di specie - della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389 - 01); anche il secondo motivo inerente, in particolare, al di là della omnicomprensiva rubrica della censura, il vizio specifico di mancanza di motivazione in ordine alla fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 è inammissibile atteso che la corte, la cui sentenza deve esaminarsi anche alla luce della conforme sentenza di primo grado, ha sul punto motivato spiegando come le modalità d'azione emerse depongano per una condotta non lieve siccome sistematica ovvero frutto di un inserimento sistematico in canali di spaccio.

Di contro la lamentela sulla mancata risposta ai motivi di appello è anche essa inconsistente siccome fondata sul mero rinvio ai medesimi nonostante il principio per cui in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa pi-ospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 Ud. (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 -

029. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si richiamano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al reato ex art. 73 del DPR 309/90, è manifestamente infondato, a fronte di una completa motivazione, immune da vizi, con cui si illustrano i dati emersi a suo carico attraverso video-riprese, l'identificazione di uno degli acquirenti ritrovato in possesso dello stupefacente cedutogli, la valorizzazione di una conversazione per l'acquisto di droga intercorsa tra l'imputato e la moglie. Rispetto a tale motivazione che mostra di avere già vagliato le censure qui riproposte, si propone una mera rivalutazione di fatto, inammissibile, oltre che una rivisitazione di intercettazioni altrettanto inammissibile, posto il principio per cui in materia di intercel:tazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza - insussistente nel caso di specie - della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 Rv. 268389 - 01); anche il secondo motivo inerente, in particolare, al di là della omnicomprensiva rubrica della censura, il vizio specifico di mancanza di motivazione in ordine alla fattispecie ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 è inammissibile atteso che la corte, la cui sentenza deve esaminarsi anche alla luce della conforme sentenza di primo grado, ha sul punto motivato spiegando come le modalità d'azione emerse depongano per una condotta non lieve siccome sistematica ovvero frutto di un inserimento sistematico in canali di spaccio. Di contro la lamentela sulla mancata risposta ai motivi di appello è anche essa inconsistente siccome fondata sul mero rinvio ai medesimi nonostante il principio per cui in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa pi-ospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 Ud. (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 - 029. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. 3/0
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