CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024
Cassazione n. 04211/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che, preliminarmente il motivo di ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione nonché il travisamento della prova in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, tende a sollecitare una diversa valutazione della vicenda fattuale, per come peraltro si ricava dall'allegazione di ben 28 pagine che attengono all'esame del teste e alle circostanze che dovrebbero sostenere il de nunciato travisamento, attività assolutamente preclusa nel giudizio di legittimità. Infatti, il controllo della Corte di Cassazione sui vizi della motivazione attiene solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo; invero, il ricorrente, invece, sia mediante l'allegazione di plurimi atti processuali tende, mediante, una impropria denuncia di travisamento della prova, a sollecitare alla Corte la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che non si rivelano affatto distonici rispetto alle conclusioni in punto di responsabilità del ricorrente concordemente raggiunte dai giudici di merito con doppia conforme; osservato che con motivazione congrua e priva di illogicità la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, confortate dal sospetto giro di affari e dalle altre convergenti fonti di prova è emerso che la pattuizione originaria fosse usuraria in ragione, anche delle modalità del fatto per come ricostruite dai giudici di merito, che danno conto anche della misura illecita del tasso ricavato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 sten,sorbEposiTATt lich1/4