CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10435/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato. Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art.192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi indiziari, è inammissibile, in quanto propone questioni di merito volte a sollecitare una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del compendio conoscitivo che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati indiziari richiamati e immune da vizi logici. Considerato che il secondo motivo di ricorso, relativo alla circostanza aggravante della violenza sulle cose, è inammissibile, in quanto volto a censurare, in modo del tutto aspecifico e implicante questioni di merito, il rilievo delle conformi sentenze di primo e secondo grado circa il danneggiamento del cancello di ingresso dell'autocarrozzeria teatro del furto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il